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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/10/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6945/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6945/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6945/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLA FEDERICO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO RIZZOLI 4 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. VILLA FEDERICO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONDI CP_1 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DONDI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GG AN CP_1 C.F._3 e dell'avv. MURATORI MANUELA ( VIA CANALINO, 21 MODENA;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CANALINO N.21 41100 MODENApresso il difensore avv.
GG AN
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I. ha convenuto in giudizio ed Parte_1 CP_1 CP_1
per sentirle dichiarare responsabile dei danni subiti per una
[...] denuncia/querela risultata infondata.
Entrambe le convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda.
II. In data 25 agosto 2021, sporgeva querela CP_1 contro ignoti, dichiarando di essere stata vittima di molestie sessuali nella serata del giorno 21 agosto. La giovane riferiva che, verso le ore 22, allorché si trovava a Comacchio, località Lido di
Spina, in compagnia di alcuni amici presso la piadineria “l Pesce
Fritto” intenta a leggere il menù, una persona di sesso maschile le avrebbe alzato il vestito infilandovi la testa sotto in corrispondenza delle parti intime.
Nei giorni successivi, mediante una ricerca effettuata sui social network, la visionava l'account al cui interno CP_1 CP_2 rinveniva una fotografia ritraente vari soggetti, tra cui quella del presunto responsabile dei fatti denunciati.
In seguito ad accertamenti Si risaliva all'intestatario del profilo sopra citato, il quale interpellato sulla Testimone_1 generalità della persona ritratta nella foto, portava gli investigatori ad individuare certo quale autore della Parte_1 condotta denunciata.
Tanto che l'amica pure presente ai CP_1 CP_1 fatti di che trattasi, venivano sottoposte ad individuazione fotografica per individuare la persona responsabile ed entrambe le ragazze riconoscevano senza ombra di dubbio l'indagato, soggetto responsabile della molestia sessuale.
A sua volta, il respingeva ogni accusa, dichiarandosi Pt_1 estraneo ai fatti, avendo trascorso il pomeriggio della giornata incriminata presso la frazione di Mezzano in comune di Ravenna assieme agli amici ed e poi nella Persona_1 Persona_2 serata a casa coi famigliari. Anche da relazione dell'agenzia pagina 3 di 5 investigativa emergeva che il cellulare del si trovava a casa Pt_1 nella serata incriminata.
Dall'esame degli elementi acquisiti, il pubblico ministero riteneva quindi l'assoluta estraneità del ai fatti contestati, Pt_1 posto che la sua versione si poneva in irrimediabile contrapposizione con quella della denunciante. Pertanto, il medesimo p.m. avanzava richiesta di archiviazione, che il gip del Tribunale di Ferrara accoglieva con decreto in data 27 febbraio 2023.
In questa sede l'attore ha richiesto il risarcimento dei danni subiti rispetto alle due convenute, ritenute responsabili, per colpa grave, della denuncia infondata presentata.
III. E' tralaticio il principio secondo cui compete il risarcimento del danno per denuncia infondata, semprechè siano riscontrabili gli estremi del delitto (doloso) di calunnia: “colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato” (ad es., da ultimo, Cass. 14 maggio 2025, n. 12.875; Cass. 12 giugno 2000, n. 11.271).
Dato quindi che, nella specie, è pacificamente esclusa una condotta calunniosa in capo alla denunciante (come pure in capo alla testimone, , essendo esclusa una condotta dolosa, ma al CP_1 più restando integrata una condotta negligente e pertanto integrata pagina 4 di 5 la colpa (come è pacifico in causa), la domanda risarcitoria si rivela infondata e pertanto va reietta.
Per quanto, nella specie, non sia integrata una condotta civilisticamente risarcibile, va raccomandata massima prudenza in capo a chi attribuisce ad altri un reato ed a maggior ragioni un grave reato quale quello di specie ex art. 609 bis c.p., riflettendo attentamente sulle gravi conseguenze psicologiche, di dolore, sofferenza e preoccupazione che possono insorgere in capo a chi sia indagato, se poi si riveli estraneo ai fatti, come è capitato appunto all'attore.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 1 Parte_1 dicembre 2023,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali sostenute da che si liquidano in complessivi CP_1
€ 3100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori;
3. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali sostenute da che si liquidano in complessivi € CP_1
3100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 9 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6945/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6945/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLA FEDERICO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO RIZZOLI 4 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. VILLA FEDERICO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONDI CP_1 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DONDI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GG AN CP_1 C.F._3 e dell'avv. MURATORI MANUELA ( VIA CANALINO, 21 MODENA;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CANALINO N.21 41100 MODENApresso il difensore avv.
GG AN
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I. ha convenuto in giudizio ed Parte_1 CP_1 CP_1
per sentirle dichiarare responsabile dei danni subiti per una
[...] denuncia/querela risultata infondata.
Entrambe le convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda.
II. In data 25 agosto 2021, sporgeva querela CP_1 contro ignoti, dichiarando di essere stata vittima di molestie sessuali nella serata del giorno 21 agosto. La giovane riferiva che, verso le ore 22, allorché si trovava a Comacchio, località Lido di
Spina, in compagnia di alcuni amici presso la piadineria “l Pesce
Fritto” intenta a leggere il menù, una persona di sesso maschile le avrebbe alzato il vestito infilandovi la testa sotto in corrispondenza delle parti intime.
Nei giorni successivi, mediante una ricerca effettuata sui social network, la visionava l'account al cui interno CP_1 CP_2 rinveniva una fotografia ritraente vari soggetti, tra cui quella del presunto responsabile dei fatti denunciati.
In seguito ad accertamenti Si risaliva all'intestatario del profilo sopra citato, il quale interpellato sulla Testimone_1 generalità della persona ritratta nella foto, portava gli investigatori ad individuare certo quale autore della Parte_1 condotta denunciata.
Tanto che l'amica pure presente ai CP_1 CP_1 fatti di che trattasi, venivano sottoposte ad individuazione fotografica per individuare la persona responsabile ed entrambe le ragazze riconoscevano senza ombra di dubbio l'indagato, soggetto responsabile della molestia sessuale.
A sua volta, il respingeva ogni accusa, dichiarandosi Pt_1 estraneo ai fatti, avendo trascorso il pomeriggio della giornata incriminata presso la frazione di Mezzano in comune di Ravenna assieme agli amici ed e poi nella Persona_1 Persona_2 serata a casa coi famigliari. Anche da relazione dell'agenzia pagina 3 di 5 investigativa emergeva che il cellulare del si trovava a casa Pt_1 nella serata incriminata.
Dall'esame degli elementi acquisiti, il pubblico ministero riteneva quindi l'assoluta estraneità del ai fatti contestati, Pt_1 posto che la sua versione si poneva in irrimediabile contrapposizione con quella della denunciante. Pertanto, il medesimo p.m. avanzava richiesta di archiviazione, che il gip del Tribunale di Ferrara accoglieva con decreto in data 27 febbraio 2023.
In questa sede l'attore ha richiesto il risarcimento dei danni subiti rispetto alle due convenute, ritenute responsabili, per colpa grave, della denuncia infondata presentata.
III. E' tralaticio il principio secondo cui compete il risarcimento del danno per denuncia infondata, semprechè siano riscontrabili gli estremi del delitto (doloso) di calunnia: “colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato” (ad es., da ultimo, Cass. 14 maggio 2025, n. 12.875; Cass. 12 giugno 2000, n. 11.271).
Dato quindi che, nella specie, è pacificamente esclusa una condotta calunniosa in capo alla denunciante (come pure in capo alla testimone, , essendo esclusa una condotta dolosa, ma al CP_1 più restando integrata una condotta negligente e pertanto integrata pagina 4 di 5 la colpa (come è pacifico in causa), la domanda risarcitoria si rivela infondata e pertanto va reietta.
Per quanto, nella specie, non sia integrata una condotta civilisticamente risarcibile, va raccomandata massima prudenza in capo a chi attribuisce ad altri un reato ed a maggior ragioni un grave reato quale quello di specie ex art. 609 bis c.p., riflettendo attentamente sulle gravi conseguenze psicologiche, di dolore, sofferenza e preoccupazione che possono insorgere in capo a chi sia indagato, se poi si riveli estraneo ai fatti, come è capitato appunto all'attore.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 1 Parte_1 dicembre 2023,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali sostenute da che si liquidano in complessivi CP_1
€ 3100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori;
3. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali sostenute da che si liquidano in complessivi € CP_1
3100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 9 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5