Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/12/2025, n. 9582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9582 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09582/2025REG.PROV.COLL.
N. 07566/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7566 del 2024, proposto da
DA CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Murano e Valentina Murano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Dipartimento Impiego del personale dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 215/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. HO AT;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza ora gravata (n. 215/2024) il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha respinto il ricorso con cui il signor DA CC, odierno appellante, aveva impugnato il provvedimento dello Stato Maggiore dell’Esercito di data 17.10.2023, con il quale veniva opposto il diniego all’istanza di concessione dei benefici e di assegnazione temporanea presso una unità operativa dislocata nella sede di Venezia ai sensi dell’art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992, nonché la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della medesima istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 di data 25.09.2023.
2. Si sono costituiti nel giudizio di appello il Ministero della Difesa e il Dipartimento Impiego del personale dell’Esercito, chiedendo il rigetto dell’appello.
3. Con l’ordinanza n. 4080/2024 la Sezione ha respinto l’incidentale richiesta di sospensione degli effetti della sentenza.
4. Con atto depositato il 8 settembre 2025 i difensori dell’appellante hanno dichiarato che “ i sottoscritti Procuratori nell’interesse dell’appellante che sottoscrive la presente per espressa adesione e conferma, dichiarano di rinunciare al presente giudizio .”
5. L’appellante ha quindi rinunciato al ricorso, con contestuale richiesta della compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
8. Non resta, infatti, al Collegio che prendere atto della dichiarazione resa in tal senso dalla difesa di parte appellante con nota del 8 settembre 2025, dalla quale si desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI De CE, Presidente
DA Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
HO AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HO AT | GI De CE |
IL SEGRETARIO