TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 613/2021 promossa da:
(CF: ) in Parte_1 C.F._1 persona del Curatore pro tempore, giusto provvedimento di autorizzazione del Giudice
Delegato, Dott. Giuseppe Bianchi del 10.11.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Marra giusta procura in atti;
ATTORE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Rizzello, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Bianchi, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3 P.IVA_2
(incorporante , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Stanizzi, giusta Controparte_4 procura in atti
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Serena CP_5 C.F._3
Demasi, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il Curatore pro tempore del Parte_1
, ha chiesto dichiararsi inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti del
[...] predetto Fallimento i seguenti atti di alienazione: 1) atto a rogito Notaio del Persona_1
24 settembre 2013 Rep. 11781/4647, stipulato in favore di Controparte_1 relativo a 1.1 villino unifamiliare lettera F, facente parte di un complesso immobiliare in località Piscina, via Roma n. 70, distinto nel NCEU del Comune di Manziana al foglio 7, particella 153, cat. A/7 classe 4, consistenza vani 10,5, R.C. e 1.545,50, via Roma n. 70, piano T-1-S1, confinante con via Roma, villino E, strada consortile, salvo altri;
1.2 posto auto con accesso da via del Campo Sportivo senza numero civico, distinto nel NCEU del
Comune di Manziana al foglio 7, particella 862 sub 501, cat. c/6, classe 1, consistenza mq.
3, R.C. euro 38,73, via del Campo Sportivo senza numero civico, piano terra, int. nn. 3-4, confinante con o aventi causa, muro condominiale, o aventi causa, area Per_2 Per_3 condominiale di manovra o accesso, salvo altri;
2) atto a rogito Notaio del 8 Persona_1 novembre 2013 Rep. 11785/4650 in favore di nella parte in cui Controparte_1 ha ad oggetto il trasferimento dei seguenti immobili di seguito descritti ai fini della trascrizione:
2.1 locale ad uso negozio censito nel catasto dei fabbricati del comune di
2 Manziana al foglio 8, particella 46 sub1, cat. C/1, consistenza mq. 97 RC euro 3.306,36, corso V. Emanuele n. 147, pt-s1, il tutto confinante con giardino condominiale, corso
Vittorio Emanuele, proprietà o aventi causa, negozio al n. civico 142 salvo altri;
2.2 CP_6 locale ad uso box censito nel catasto fabbricati del Comune di Manziana al foglio 8 particella
46 sub 36, cat. C/6 classe 6, consistenza mq. 16 R.C. euro 49,58, corso Vittorio Emanuele
n. 167, piano s1, confinante con box n. 31, muro di sostegno, terrapieno di confine con proprietà o aventi diritto, sottonegozio interno ventinove, salvo altri;
3. atto a rogito CP_6 notaio del 28.07.2017 repertorio 50094/21056 in favore di e in Per_4 CP_5 riferimento a 3.1. Fabbricato in Corropoli di vani 9,5 censito al catasto urbano al foglio 14 particella con annessi e dipendenze censite, alla particella 41 sub 10, 2, 9 e 11, ed area circostante censita al rustico, sempre al foglio 14 con le particelle 47, 526, 527, 646, il tutto confinante con strada pubblica, NI, torrente Vibrata, salvo altri;
in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418, 1346, 1414 c.c., dichiarare nulli e/o simulati e, dunque, inefficaci nei confronti del in quanto diretti a danneggiare la massa dei creditori con Parte_1 riacquisizione degli immobili al . Parte_1
Deduceva parte attrice che:
- in data 16 marzo 2010, , unitamente alla propria coniuge Parte_1 Controparte_1
aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale era confluita la quasi totalità dei
[...] beni immobili di sua proprietà, all'epoca non ancora oggetto di pignoramenti e di ipoteche giudiziali o legali;
- il dott. aveva costituito il predetto fondo patrimoniale in considerazione Parte_1 della sua grave esposizione debitoria conseguente all'attività di gestione della propria impresa ed ai numerosi e rilevanti debiti contratti dal de cuius Persona_5 rispetto al quale, nell'anno 2007, aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
- dalle istanze di insinuazione al passivo fallimentare per i debiti maturati dal dott. Pt_1
emergeva come nel periodo compreso tra il 2007 e il 2008, il aveva accumulato
[...] Pt_1 ingenti debiti, in particolare nel maggio 2007, aveva ricevuto anche una cartella esattoriale di importo pari a euro 1.315.254,31;
- in data 05 ottobre 2010, l'avv. , creditore del marchese NI, Controparte_7 proponeva un'azione revocatoria ordinaria avverso il predetto fondo, il cui giudizio d'appello è tutt'ora pendente innanzi alla Corte d'Appello;
3 - a fronte di tale azione i coniugi – vevano iniziato ad estrapolare dal costituito Pt_1 CP_1 fondo patrimoniale gli immobili di maggior pregio, tra i quali i beni immobili siti in
Manziana (negozio, sede dell'unica farmacia in zona e villa di circa 1.400 mq.) e fabbricato e relative pertinenze in Corropoli;
- con sentenza n. 13/2019, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato il fallimento del dott. in quanto titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di Parte_1 farmacia in Manziana e in conseguenza dell'intervenuto fallimento venivano interrotti i giudizi con i quali l'avv. richiedeva la revoca anche degli atti di trasferimento di CP_7 che trattasi;
- l'odierna azione revocatoria, in particolare, aveva ad oggetto l'atto (a rogito notaio
[...] del 24.09.2013 rep. n. 11781/4647) con il quale trasferiva al proprio Per_1 Parte_1 coniuge l'immobile, in Manziana, adibito a loro abitazione, compreso di pertinenze;
l'atto
(a rogito notaio del 08.11.2013, rep. 11787/4650) con il quale trasferiva Persona_1 Pt_1 sempre al proprio coniuge l'immobile commerciale, in Manziana, nel quale svolgeva la propria attività di farmacista nonché al proprio coniuge, per mezzo della società CP_2
(società di cui è amministratore unico e socia al 90%, unitamente al figlio CP_1 socio al 10%) e tramite un'operazione di leasing immobiliare con la , Controparte_4
l'immobile ad uso box;
l'atto (a rogito notaio del 28.07.2017, Rep. 50094/21056) Per_4 con il quale il dott. trasferiva in favore di l fabbricato sito in Parte_1 CP_5
Corropoli.
Parte attrice precisava che con decreto del Tribunale di Viterbo del 02.03.2018 i quattro eredi del decadevano dal beneficio di inventario così generandosi la Persona_5 confusione dei relativi patrimoni, i quali divenivano aggredibili anche da parte dei creditori personali degli eredi stessi con conseguente insinuazione al passivo del fallimento del dott. anche da parte dei creditori del de cuius. Pt_1
Secondo parte attrice, quindi, l'intento fraudolento sarebbe insito nella costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa a fronte della grave esposizione debitoria del dott. Pt_1
(euro 279.056,16 sono debiti derivanti dall'eredità NI ed euro 1.126.379,34, debiti propri del fallito), e nell'assenza di una reale e contingente esigenza familiare che potesse giustificare la costituzione dello stesso;
l'attore, inoltre, rileva che gli atti in questione sono stati posti in essere successivamente all'insorgenza dei debiti, che con tali atti di disposizione l'attore intendeva sottrarsi alla garanzia dei creditori, che sussiste la prova della conoscenza
4 del pregiudizio in capo al terzo, coniuge del dott. e che, in ogni caso, sussiste il Pt_1 ragionevole dubbio che il primo atto di compravendita mascheri un atto simulato a titolo gratuito atteso che i primi euro 300.000,00 destinati al saldo parziale del prezzo della compravendita sarebbero stati regolati attraverso un giroconto effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice tramite la Banca Popolare di Sondrio e il residuo saldo di euro 200.000,00 sarebbe stato corrisposto dalla coniuge, sig.ra mediante due CP_1 assegni bancari del cui incasso non vi è traccia e che non vi è evidenza dell'uso da parte della stessa di denari propri e soprattutto del versamento degli stessi su di un conto intestato esclusivamente al venditore. Con riferimento al secondo atto dispositivo, parte attrice rileva un quadro ancor più grave in considerazione della costituzione di una società, dell'ottenimento di un finanziamento da parte di un soggetto terzo la e Controparte_4 del versamento, in data 08.11.2013, da pare di sul conto cointestato ai Controparte_4 coniugi – della somma di euro 373.000,00, del versamento, in pari data, da Pt_1 CP_1 parte dei coniugi e sul conto corrente intestato alla dell'importo di euro Controparte_2
85.000,00 con la causale finanziamento socio e della somma di euro CP_1
280.000,00 sul conto del Dott. acceso preso la Banca Popolare di Sondrio. In merito Pt_1 al terzo atto dispositivo, parte attrice evidenzia che la sig.ra interviene, come CP_1 negli altri casi, per prestare il consenso ai sensi dell'art. 180 c.c., il corrispettivo pattuito per la vendita viene fissato in euro 182.500, ma dagli estratti conto in possesso della procedura non vi è traccia del versamento dell'assegno circolare di importo pari a euro 90.000,00 e risulta violata la par conditio creditorum atteso il versamento di euro 78.739,72 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Si costituivano in giudizio i convenuti e la società Controparte_1 Controparte_2 che in via pregiudiziale chiedevano la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Roma ed iscritto al R.g.n.
5753/2018; in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione delle azioni revocatorie promosse dal in relazione all'atto a rogito notaio del Parte_1 Persona_1
24.09.2013 (rep. 11781, rac. 4647) e all'atto del 08.11.2013 (rep. 11785, racc. 4650), nel merito rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice.
I convenuti deducevano che:
- l'intestato tribunale con sentenza n. 152 del 28.02.2018, pronunciata nel giudizio iscritto al R.g.n. 200138/2010), aveva rigettato la domanda di revocatoria proposta dall'avv.
5 e che presso la Corte d'Appello di Roma è pendente il relativo giudizio d'appello CP_7 iscritto al R.g.n. 5753/2018;
- l'azione revocatoria avverso il primo e il secondo contratto, stipulati e trascritti nel 2013, deve ritenersi prescritta in considerazione della mancata riassunzione da parte del dei giudizi iscritti al R.g.n. 1826/2016 e 2657/2018, promossi dall'avv. Parte_1
avverso i tre atti dispositivi oggetto del presente giudizio, non potendo la CP_7 curatela, la quale anziché subentrare nel processo interrotto lo ha intrapreso ex novo, beneficiare degli effetti interruttivi delle domande giudiziali precedentemente promosse dall'originario creditore procedente;
- l'unico atto potenzialmente revocabile sarebbe soltanto il terzo contratto (stipulato nell'anno 2017);
- al momento del compimento degli atti dispositivi per cui è causa, il dott. Parte_1 non poteva avere alcun timore che i creditori della massa ereditaria aggredissero i suoi beni in considerazione dell'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario la cui decadenza si verificava soltanto in data 02.03.2018;
- non sussistono i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, di cui all'art. 2901 c.c.;
- la società è una società che gode di autonomia soggettiva e personalità giuridica CP_2 piena ossi un'entità giuridica del tutto distinta e autonoma dal suo amministratore, oltre che dai soci che la partecipano.
Si costituiva, altresì, la società la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_3 competenza funzionale del Giudice Fallimentare a conoscere della presente azione nonché
l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree. La società convenuta precisava che l'acquisto degli immobili in Manziana si collocava nell'ambito di un'operazione di leasing immobiliare nella quale la società di leasing acquistava l'immobile al sol fine di concederlo in locazione alla società senza aver alcun rapporto con il soggetto alienante se non al Controparte_2 momento della stipula dell'atto d'acquisto, senza essere a conoscenza di alcuna trascrizione pregiudizievole sull'immobile né della situazione debitoria dello stesso.
Si costituiva, infine, il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto CP_5 di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza delle domande e nel merito chiedeva rigettarsi le domande attoree formulate. Il convenuto deduceva che, al CP_5 momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita non aveva alcuna contezza circa
6 la criticità dello stato economico-patrimoniale del dott. e di aver appreso dello stesso Pt_1 soltanto a seguito delle azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti;
escludeva che l'atto di compravendita avesse arrecato un pregiudizio alle pretese di parte attrice come anche ai creditori del de cuius in tal senso deponendo anche la sentenza n. 152/2018 con la quale il
Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato l'azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal sui suoi beni personali. Il convenuto sottolinea peraltro che il Pt_1 CP_5 dott. non aveva provveduto alla cancellazione delle formalità iscritte sull'immobile Pt_1 compravenduto (ipoteca in favore dell'Agenzia delle Entrate).
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e all'udienza del 20.03.2025 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito avendo il Fallimento attore agito ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 l.f. contro atti dispositivi del patrimonio del fallito. L'art. 9, comma 1, legge fall. stabilisce che il fallimento
è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, mentre l'art. 24 stabilisce il principio cardine della “vis attractiva” del foro fallimentare, per cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni reali immobiliari. La competenza nel caso di specie è quindi del Tribunale di Civitavecchia e in ragione della natura dell'azione la medesima è stata assegnata alla sezione civile.
E' altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione dell'azione con riferimento ai trasferimenti immobiliari avvenuti nel 2013.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare l'inopponibilità ad un singolo creditore di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato (cfr. Cass. n. 13862/2020).
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 29420 del 17/12/2008 hanno chiarito che, qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo
7 giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio. Peraltro, tale subentro comporta anche una qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta
a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ma questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende.
In ogni caso, subentrando nell'azione revocatoria in precedenza intrapresa dal singolo creditore, il curatore assume ovviamente la posizione dell'attore, restando l'interesse del singolo creditore assorbito in quello della massa dei creditori per conto della quale sta ora in causa il curatore medesimo.
Se, dunque, il curatore assume la stessa posizione dell'originario attore e se, come è incontestabile, l'azione revocatoria ordinaria proposta L. Fall., ex art. 66, dal curatore fallimentare non nasce con il fallimento, trattandosi di azione ex art. 2901 c.c., che il curatore stesso trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che avrebbero potuto esperire i creditori prima del fallimento, da ciò discende da un lato che "la prescrizione (quinquennale), anche nei confronti della curatela fallimentare, decorre ai sensi dell'art. 2903
c.c., dalla data dell'atto impugnato (cfr. in tal senso Cass. n. 1041 del 1977; Cass. n. 4279 del 1978;Cass.
n. 322 del 1980) e, dall'altro, che l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori al quale il curatore sia subentrato L. Fall., ex art. 66, giova alla massa fallimentare. Trattandosi della stessa azione attribuita fuori del fallimento ai creditori, la costituzione della curatela non condiziona ne' la sua nascita ne' la possibilità di esercitarla (tale possibilità spettando, anteriormente, come già detto, ai singoli creditori interessati), ma segna solo il momento in cui diviene operante la legittimazione di detto organo ad esercitarla
o a proseguirla (cfr. in motivazione in tal senso: Cass. n. 322 del 1980) e, se la prosegue, ne trae, ovviamente,
i vantaggi che ne conseguono, anche in relazione all'interruzione del termine di prescrizione.(cfr. in tal sento Cass. 12513/2009).
Da ultimo la Cassazione ha ribadito che qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile a un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, a seguito del fallimento del debitore, sopravvenuto in pendenza del relativo giudizio, il curatore può
8 subentrare nell'azione, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova;
di conseguenza, trattandosi di un'azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, da un lato la relativa prescrizione, anche nei confronti della curatela, decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data dell'atto impugnato, dall'altro l'interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare (cfr. Cass. sentenza n.
17544/2018).
Nel caso di specie è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che detti atti di compravendita sono stati impugnati dal creditore avv. con giudizi instaurati CP_7 nel 2016 con giudizio RG n. 1826 e nel 2018 con giudizio RG 2657, detti giudizi sono stati interrotti a seguito del fallimento di e si sono estinti poiché non riassunti nei Parte_1 termini di legge.
A seguito dell'interruzione dei predetti giudizi in ragione del fallimento del la curatela Pt_1
è subentrata nelle ragioni creditorie dell'avv. in ragione di quanto disposto dagli CP_7 artt. 44 e 66 l.fall. e può quindi giovarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'introduzione dei predetti giudizi in ragione di quanto disposto dall'art. 2495 c.c.
L'interruzione della prescrizione si è perfezionata anche nei confronti della convenuta litisconsorte necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nel giudizio 2657/2018, la CP_1 quale ha eccepito l'omessa notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del predetto giudizio, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario. (cfr.
Cass. 7 novembre 2011, n. 23068).
Nel merito l'azione è fondata e deve essere accolta.
Come è noto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorché non accertata giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non
9 scaduti o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I,
02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).
Con riferimento al merito dell'azione revocatoria ordinaria deve evidenziarsi che ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (cfr. Cass.
26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n.
12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001). Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471). Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione.
(Cass. civ., Sez. III, 12/12/2014, n. 26151).
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n.7507;
Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Non è quindi necessaria la prova di una vera e
10 propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II,
18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I,
18/05/2005, n.10430). Ulteriormente, deve ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. civ., Sez. IV, 29/07/2004, n. 14489; Cass. civ., Sez. IV, 01/06/2000,
n. 7262).
Non essendo infine richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. II, 03/02/2015,
n. 1902).
Individuati i limiti dell'esame della legittimazione attiva nella presente sede in conformità alle statuizioni della Suprema Corte in materia, si osserva che nel caso di specie la sussistenza della aspettativa di credito discende dalla circostanza che il Fallimento attore ha azionato la propria pretesa creditoria ai sensi dell'art. 66 l.fall. azionando quindi i crediti dei creditori del in bonis che hanno svolto insinuazione al passivo fallimentare;
tanto basta –in Pt_1 applicazione della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte- a ritenere legittimata parte attrice all'esperimento dell'azione revocatoria.
Applicando detti principi al caso di specie si deve rilevare che le ragioni di credito sono sorte in data antecedente rispetto agli atti dispositivi del invero è pacifica Pt_1
l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del in data Persona_5
19.11.2007, e la conseguente redazione dell'inventario necessariamente ha comportato la consapevolezza nel dei crediti vantati nei confronti del de cuius da una ampia massa di Pt_1 creditori tra cui l'avv. (circostanza questa acclarata anche dalla sentenza della CP_7
Corte di Appello di Roma dell'8.8.2023 n. 5489). La Curatela ha inoltre documentato l'insorgenza di debiti in capo al sin dal 2010, in particolare il credito di € 181.425,19 Pt_1 maturato in capo alla Soget s.p.a. per il quale la medesima ha chiesto l'insinuazione al
11 passivo fallimentare, il credito di € 466.020,44 maturato sino dal 2010 dall'Agenzia delle
Entrate. E' altresì incontestato che nel maggio del 2007, il aveva ricevuto la cartella Pt_1 esattoriale n.0CTEN102003003000000874001IP, emessa dall'Agenzia delle Entrate di
Viterbo, con la quale si intimava allo stesso il pagamento di un importo pari ad Euro
1.315.254,31. La circostanza per cui, dopo l'insinuazione al passivo fallimentare dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta a seguito del fallimento del nel 2019, detto credito Pt_1 sia stato considerato dal giudice delegato al fallimento prescritto, non consente di ritenere che nell'anno in cui gli atti dispositivo del patrimonio sono stati posti in essere, ovvero il
2013, il fosse pienamente consapevole dell'ingente esposizione debitoria. Pt_1
Orbene, per quanto attiene al nessun ragionevole dubbio sussiste circa la Pt_1 consapevolezza del pregiudizio che con il trasferimento del proprio compendio immobiliare veniva ad arrecare alla massa dei creditori rappresentati dal . Sulla Parte_1 base degli elementi indicati risultano pertanto acclarate la sussistenza quantomeno di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo e la scientia damni in capo al disponente.
Inoltre, con gli atti dispositivi in oggetto il si è spogliato dei suoi beni immobili di Pt_1 maggior pregio (in particolare la villa in Manziana dove risiedeva il nucleo familiare e la farmacia dove svolgeva la propria attività con tutte le pertinenze) costituenti la garanzia patrimoniale dei propri creditori. Anche a voler ritenere attendibile la stima svolta dal perito della parte convenuta infatti, a fronte di un patrimonio immobiliare di oltre CP_1
2 milioni di euro, il el solo anno 2013 sottraeva alla garanzia patrimoniale dei creditori Pt_1 immobili per oltre 800.000 euro, e aveva accumulato debiti propri per oltre 1.500.000.000 euro.
Pertanto non può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulle parti convenute, sulla misura della consistenza del patrimonio del debitore al tempo della vendita tale da garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria azionata.
Al contrario, anche basandosi sulla stima svolta dalla convenuta le CP_8 compravendite in atti risultano incidere in maniera consistente sulla garanzia patrimoniale del rendendo qualitativamente insufficiente detta garanzia nei confronti dei debitori. Pt_1
Con riferimento agli atti dispositivi posti in essere in favore della convenuta coglie CP_1 nel segno il rilievo svolto dalla curatela attrice per cui le somme indicate a titolo di corrispettivo provenivano dal conto corrente cointestato ai coniugi e al medesimo le somme, ove effettivamente versate, sono state destinate. Peraltro, i convenuti non hanno
12 in alcun modo fornito la prova contraria di detta circostanza, che poteva essere agevolmente data mediante deposito dei conti correnti intestati ai coniugi relativi al periodo della compravendita, pertanto deve ritenersi a titolo gratuito la compravendita effettuate in data
24.09.2013 tra il e la moglie. Pt_1
Quand'anche poi si volesse, comunque ritenere, la natura onerosa degli atti di trasferimento, dalla documentazione in atti emerge inoltre la prova della "partecipatio fraudis" della convenuta [prova che può essere fornita attraverso presunzioni Controparte_1 che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, in particolare, i rapporti tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente]. Nel caso di specie gli atti di trasferimento sono intervenuti tra soggetti legati tra loro da un vincolo di stretta parentela
(marito e moglie), e questo rapporto stretto tra le parti interessate alla cessione induce, dunque, a far ritenere sussistente, quanto meno, in capo al terzo la conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore potesse arrecare alle ragioni dei creditori, anche perché "Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione" (Cass. civ.
Sez. I Sent., 05/07/2013, n. 16825).
Peraltro, i medesimi coniugi avevano già posto in essere condotte volte a sottrarre ai creditori i beni del costituendo nel 2010 un fondo patrimoniale dove erano confluiti Pt_1 tutti i beni del primo tra cui anche quelli oggetto di causa. Sempre nei confronti di detto fondo patrimoniale l'avv. aveva esercitato azione revocatoria ordinaria. CP_7
Ai predetti atti di alienazione la ha inoltre partecipato prestando il consenso CP_1 quale parte concedente del fondo patrimoniale, per cui appare ben inverosimile che la medesima non fosse consapevole che gli atti di disposizione patrimoniale avrebbero ridotto notevolmente la garanzia patrimoniale del marito nei confronti dei creditori.
Quanto all'atto di compravendita dell'8.11.2013, deve ritenersi al pari delle considerazioni sopra esposte la piena consapevolezza del e della moglie di sottrarre immobili alla Pt_1 garanzia creditoria. Diminuzione della garanzia generica che, in ragione delle modalità con cui è avvenuta la compravendita e delle clausole contrattuali, deve ritenersi nota anche alla società di (ora Sardaleasing s.p.a.) che ha finanziato l'operazione di Controparte_4
13 leasing traslativo. In detto accordo negoziale, invero, l'utilizzatore era la società CP_2 di cui la era socio al 90% nonché amministratore unico.
[...] CP_1
L'immobile oggetto di causa inoltre faceva parte del fondo patrimoniale costituito dai coniugi nel 2010, per cui la partecipa all'atto di compravendita in duplice CP_1 veste, fornendo il consenso all'alienazione. Appare pertanto ben evidente al Tribunale che l'operazione negoziale per come è stata strutturata e per i presupposti da cui è originata, differisce ampiamente dallo schema tipico e dalle finalità ordinarie per cui i contraenti ricorrono al leasing traslativo. Nel caso di specie infatti, non sussiste l'ipotesi descritta dalla società convenuta (“Si tratta pertanto di un rapporto di locazione finanziaria immobiliare che vede la società di leasing acquistare un immobile da un soggetto terzo indicato dal futuro utilizzatore, per poi concederlo in locazione a quest'ultimo dietro pagamento di un canone determinato”), atteso che l'utilizzatore in questo caso è la società costituita nel luglio 2013, pochi mesi Controparte_2 prima del rogito, della quale la è amministratrice unica e socia al 90%. Dello CP_1 stesso immobile, inoltre, la già aveva la disponibilità in quanto costituito in CP_1 un fondo patrimoniale, circostanza questa ben nota all'istituto di leasing poiché detto fondo espressamente indicato nell'atto di compravendita per cui la convenuta esprimeva il proprio consenso all'alienazione, e l'immobile lungi dall'essere di proprietà di un terzo estraneo alle parti era di proprietà del marito della amministratrice unica della CP_1 CP_2 appena costituita.
[...]
Considerato quindi, non solo che l'immobile faceva parte di un fondo patrimoniale costituito tre soli anni prima della compravendita e in favore dei coniugi che erano parti del rogito in qualità di alienante e di utilizzatrice, ma anche che la aveva CP_1 appositamente costituito una società pochi mesi prima del rogito quale beneficia del leasing traslativo, per cui detta società non aveva sicuramente alcun carattere di solidità finanziaria non avendo depositato alcun bilancio, e che infine il prezzo è stato versato dalla
[...]
sul conto cointestato all'alienante e all'amministratrice della società utilizzatrice, CP_4 appare ben evidente al Tribunale che fosse a conoscenza che lo scopo CP_4 dell'operazione negoziale non era reperire la disponibilità di un bene per il quale la CP_2 non aveva liquidità per l'acquisto (considerando che il bene era già nella disponibilità
[...] dell'amministratrice della società segregato in un fondo patrimoniale costituito nell'interesse della famiglia , bensì quello di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale Persona_6 dei creditori delle parti. A conferma della conoscibilità della natura dell'obbligazione accorre
14 anche l'apposita clausola inserita nel contratto di locazione finanziaria tra la società di leasing e l'utilizzatrice per cui questa ultima si impegna espressamente a tenere indenne la prima da eventuali azioni revocatorie ordinarie o fallimentari, clausola sicuramente non rientrante tra comuni pattuizioni rientrati nel contratto di leasing traslativo (né la società di leasing convenuta ha fornito prova contraria in tal senso. Al contrario il doc. 1 depositato dalla società unitamente alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e contenente clausole da inserire nel contratto di compravendita di immobili strumentali alla locazione finanziaria predisposto da Assilea e dal Consiglio del Notariato di Milano non contempla alcuna clausola di manleva in caso di azioni revocatorie ordinarie e fallimentari).
E' infine fondata l'azione revocatoria svolta dalla curatela con riferimento all'atto del notaio del 28.7.2017 Rep. 50094/21056. Per_4
Invero si evince dallo stesso rogito notarile la scienza damni in capo all'acquirente CP_5
Deve infatti ribadirsi che al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di alienazione a titolo oneroso, occorre che il terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre nei confronti del creditore. Tale consapevolezza viene equiparata alla semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (Cass. Civ. 7452/2000; Cass. Civ.
11763/2006).
Nel caso di specie, nello stesso rogito notarile si dà atto che sull'immobile gravavano le seguenti iscrizioni pregiudizievoli: 1) revoca atti soggetti a trascrizione trascritto a Teramo il 5 ottobre
2010 al n. 9407 di formalità derivante da atto giudiziario del Tribunale di Civitavecchia Sezione di
Bracciano in data primo settembre 2010 Repertorio n. 1236 avente ad oggetto atto di accettazione di eredità con beneficio d'inventario; gravante esclusivamente sulle particelle 47, 526, 527, 646 (ex 524) e subalterni
9, 10 e 11 della particella 41 (tra gli altri ex sub 6 e 7); 2) ipoteca iscritta a Teramo in data primo dicembre 2016 al n. 2414 di formalità a favore dell'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. derivante da atto amministrativo del 29 novembre 2016 Repertorio n. 8.474/9716; formalità relativa a debito estinto in data odierna e che verrà cancellata a cura e spese della parte venditrice nel più breve tempo possibile;
3) fondo patrimoniale trascritto a Teramo il 25 marzo 2010 al n. 2795 di formalità a seguito di atto a rogito
Notaio di Roma in data 16 marzo 2010 Repertorio n. 11.504/4.420, registrato Persona_7
a Roma 3 il 23 marzo 2010 al n. 2206 Serie lT;
precisando che dal detto fondo, a seguito della vendita in oggetto, devono intendersi esclusi gli immobili distinti con il subalterno 2 della particella 41 e i subalterni
9, 10 e 11 della particella 41 (ex subalterni 3, 4, 5, 6 e 7) e le particelle 47, 526, 527 e 646 (ex particella
15 524); nel rogito era inoltre previsto che parte del prezzo (pari ad € 78.839,72) sarebbe stata direttamente versata dal compratore ad . Controparte_9
Considerato il predetto quadro, emerge per tabulas la grave esposizione debitoria che il Pt_1 aveva maturato, per cui il non poteva non rendersi conto del danno arrecato alla CP_5 ragioni creditorie.
Alla luce delle predette considerazioni la domanda revocatoria principale svolta dal
Fallimento attore deve essere integralmente accolta.
L'accoglimento della domanda principale consente di ritenere assorbite le domande subordinate di nullità e di simulazione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Parte_2 così provvede:
[...]
ACCOGLIE la domanda di revocatoria ordinaria e per l'effetto, DICHIARA
L'INEFFICACIA nei confronti del Fallimento, dei seguenti atti di alienazione:
1) atto a rogito Notaio del 24 settembre 2013 Rep. 11781/4647, relativo Persona_1
a 1.1 villino unifamiliare lettera F, facente parte di un complesso immobiliare in località
Piscina, via Roma n. 70, distinto nel NCEU del Comune di Manziana al foglio 7, particella
153, cat. A/7 classe 4, consistenza vani 10,5, R.C. e 1.545,50, via Roma n. 70, piano T-1-
S1, confinante con via Roma, villino E, strada consortile, salvo altri;
1.2 posto auto con accesso da via del Campo Sportivo senza numero civico, distinto nel NCEU del Comune di Manziana al foglio 7, particella 862 sub 501, cat. c/6, classe 1, consistenza mq. 3, R.C. euro 38,73, via del Campo Sportivo senza numero civico, piano terra, int. nn. 3-4, confinante con o aventi causa, muro condominiale, o aventi causa, area Per_2 Per_3 condominiale di manovra o accesso, salvo altri;
2) atto a rogito Notaio del 8 novembre 2013 Rep. 11785/4650 nella parte Persona_1 in cui ha ad oggetto il trasferimento dei seguenti immobili di seguito descritti ai fini della trascrizione:
2.1 locale ad uso negozio censito nel catasto dei fabbricati del comune di
Manziana al foglio 8, particella 46 sub1, cat. C/1, consistenza mq. 97 RC euro 3.306,36, corso V. Emanuele n. 147, pt-s1, il tutto confinante con giardino condominiale, corso
16 Vittorio Emanuele, proprietà o aventi causa, negozio al n. civico 142 salvo altri;
2.2 CP_6 locale ad uso box censito nel catasto fabbricati del Comune di Manziana al foglio 8 particella
46 sub 36, cat. C/6 classe 6, consistenza mq. 16 R.C. euro 49,58, corso Vittorio Emanuele
n. 167, piano s1, confinante con box n. 31, muro di sostegno, terrapieno di confine con proprietà aventi diritto, sottonegozio interno ventinove, salvo altri;
CP_6
3) atto a rogito notaio del 28.07.2017 repertorio 50094/21056 in favore di Per_4
e in riferimento a in Corropoli di vani 9,5 censito al catasto CP_5 Parte_3 urbano al foglio 14 particella con annessi e dipendenze censite, alla particella 41 sub 10, 2,
9 e 11, ed area circostante censita al rustico, sempre al foglio 14 con le particelle 47, 526,
527, 646, il tutto confinante con strada pubblica, NI, torrente Vibrata, salvo altri;
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dei suddetti atti, con esonero da ogni responsabilità;
CONDANNA i convenuti alla rifusione in favore del fallimento attore, delle spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi ciascuno, oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosi deciso in Civitavecchia, 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 613/2021 promossa da:
(CF: ) in Parte_1 C.F._1 persona del Curatore pro tempore, giusto provvedimento di autorizzazione del Giudice
Delegato, Dott. Giuseppe Bianchi del 10.11.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Marra giusta procura in atti;
ATTORE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Rizzello, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Bianchi, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3 P.IVA_2
(incorporante , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Stanizzi, giusta Controparte_4 procura in atti
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Serena CP_5 C.F._3
Demasi, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il Curatore pro tempore del Parte_1
, ha chiesto dichiararsi inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti del
[...] predetto Fallimento i seguenti atti di alienazione: 1) atto a rogito Notaio del Persona_1
24 settembre 2013 Rep. 11781/4647, stipulato in favore di Controparte_1 relativo a 1.1 villino unifamiliare lettera F, facente parte di un complesso immobiliare in località Piscina, via Roma n. 70, distinto nel NCEU del Comune di Manziana al foglio 7, particella 153, cat. A/7 classe 4, consistenza vani 10,5, R.C. e 1.545,50, via Roma n. 70, piano T-1-S1, confinante con via Roma, villino E, strada consortile, salvo altri;
1.2 posto auto con accesso da via del Campo Sportivo senza numero civico, distinto nel NCEU del
Comune di Manziana al foglio 7, particella 862 sub 501, cat. c/6, classe 1, consistenza mq.
3, R.C. euro 38,73, via del Campo Sportivo senza numero civico, piano terra, int. nn. 3-4, confinante con o aventi causa, muro condominiale, o aventi causa, area Per_2 Per_3 condominiale di manovra o accesso, salvo altri;
2) atto a rogito Notaio del 8 Persona_1 novembre 2013 Rep. 11785/4650 in favore di nella parte in cui Controparte_1 ha ad oggetto il trasferimento dei seguenti immobili di seguito descritti ai fini della trascrizione:
2.1 locale ad uso negozio censito nel catasto dei fabbricati del comune di
2 Manziana al foglio 8, particella 46 sub1, cat. C/1, consistenza mq. 97 RC euro 3.306,36, corso V. Emanuele n. 147, pt-s1, il tutto confinante con giardino condominiale, corso
Vittorio Emanuele, proprietà o aventi causa, negozio al n. civico 142 salvo altri;
2.2 CP_6 locale ad uso box censito nel catasto fabbricati del Comune di Manziana al foglio 8 particella
46 sub 36, cat. C/6 classe 6, consistenza mq. 16 R.C. euro 49,58, corso Vittorio Emanuele
n. 167, piano s1, confinante con box n. 31, muro di sostegno, terrapieno di confine con proprietà o aventi diritto, sottonegozio interno ventinove, salvo altri;
3. atto a rogito CP_6 notaio del 28.07.2017 repertorio 50094/21056 in favore di e in Per_4 CP_5 riferimento a 3.1. Fabbricato in Corropoli di vani 9,5 censito al catasto urbano al foglio 14 particella con annessi e dipendenze censite, alla particella 41 sub 10, 2, 9 e 11, ed area circostante censita al rustico, sempre al foglio 14 con le particelle 47, 526, 527, 646, il tutto confinante con strada pubblica, NI, torrente Vibrata, salvo altri;
in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418, 1346, 1414 c.c., dichiarare nulli e/o simulati e, dunque, inefficaci nei confronti del in quanto diretti a danneggiare la massa dei creditori con Parte_1 riacquisizione degli immobili al . Parte_1
Deduceva parte attrice che:
- in data 16 marzo 2010, , unitamente alla propria coniuge Parte_1 Controparte_1
aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale era confluita la quasi totalità dei
[...] beni immobili di sua proprietà, all'epoca non ancora oggetto di pignoramenti e di ipoteche giudiziali o legali;
- il dott. aveva costituito il predetto fondo patrimoniale in considerazione Parte_1 della sua grave esposizione debitoria conseguente all'attività di gestione della propria impresa ed ai numerosi e rilevanti debiti contratti dal de cuius Persona_5 rispetto al quale, nell'anno 2007, aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
- dalle istanze di insinuazione al passivo fallimentare per i debiti maturati dal dott. Pt_1
emergeva come nel periodo compreso tra il 2007 e il 2008, il aveva accumulato
[...] Pt_1 ingenti debiti, in particolare nel maggio 2007, aveva ricevuto anche una cartella esattoriale di importo pari a euro 1.315.254,31;
- in data 05 ottobre 2010, l'avv. , creditore del marchese NI, Controparte_7 proponeva un'azione revocatoria ordinaria avverso il predetto fondo, il cui giudizio d'appello è tutt'ora pendente innanzi alla Corte d'Appello;
3 - a fronte di tale azione i coniugi – vevano iniziato ad estrapolare dal costituito Pt_1 CP_1 fondo patrimoniale gli immobili di maggior pregio, tra i quali i beni immobili siti in
Manziana (negozio, sede dell'unica farmacia in zona e villa di circa 1.400 mq.) e fabbricato e relative pertinenze in Corropoli;
- con sentenza n. 13/2019, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato il fallimento del dott. in quanto titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di Parte_1 farmacia in Manziana e in conseguenza dell'intervenuto fallimento venivano interrotti i giudizi con i quali l'avv. richiedeva la revoca anche degli atti di trasferimento di CP_7 che trattasi;
- l'odierna azione revocatoria, in particolare, aveva ad oggetto l'atto (a rogito notaio
[...] del 24.09.2013 rep. n. 11781/4647) con il quale trasferiva al proprio Per_1 Parte_1 coniuge l'immobile, in Manziana, adibito a loro abitazione, compreso di pertinenze;
l'atto
(a rogito notaio del 08.11.2013, rep. 11787/4650) con il quale trasferiva Persona_1 Pt_1 sempre al proprio coniuge l'immobile commerciale, in Manziana, nel quale svolgeva la propria attività di farmacista nonché al proprio coniuge, per mezzo della società CP_2
(società di cui è amministratore unico e socia al 90%, unitamente al figlio CP_1 socio al 10%) e tramite un'operazione di leasing immobiliare con la , Controparte_4
l'immobile ad uso box;
l'atto (a rogito notaio del 28.07.2017, Rep. 50094/21056) Per_4 con il quale il dott. trasferiva in favore di l fabbricato sito in Parte_1 CP_5
Corropoli.
Parte attrice precisava che con decreto del Tribunale di Viterbo del 02.03.2018 i quattro eredi del decadevano dal beneficio di inventario così generandosi la Persona_5 confusione dei relativi patrimoni, i quali divenivano aggredibili anche da parte dei creditori personali degli eredi stessi con conseguente insinuazione al passivo del fallimento del dott. anche da parte dei creditori del de cuius. Pt_1
Secondo parte attrice, quindi, l'intento fraudolento sarebbe insito nella costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa a fronte della grave esposizione debitoria del dott. Pt_1
(euro 279.056,16 sono debiti derivanti dall'eredità NI ed euro 1.126.379,34, debiti propri del fallito), e nell'assenza di una reale e contingente esigenza familiare che potesse giustificare la costituzione dello stesso;
l'attore, inoltre, rileva che gli atti in questione sono stati posti in essere successivamente all'insorgenza dei debiti, che con tali atti di disposizione l'attore intendeva sottrarsi alla garanzia dei creditori, che sussiste la prova della conoscenza
4 del pregiudizio in capo al terzo, coniuge del dott. e che, in ogni caso, sussiste il Pt_1 ragionevole dubbio che il primo atto di compravendita mascheri un atto simulato a titolo gratuito atteso che i primi euro 300.000,00 destinati al saldo parziale del prezzo della compravendita sarebbero stati regolati attraverso un giroconto effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice tramite la Banca Popolare di Sondrio e il residuo saldo di euro 200.000,00 sarebbe stato corrisposto dalla coniuge, sig.ra mediante due CP_1 assegni bancari del cui incasso non vi è traccia e che non vi è evidenza dell'uso da parte della stessa di denari propri e soprattutto del versamento degli stessi su di un conto intestato esclusivamente al venditore. Con riferimento al secondo atto dispositivo, parte attrice rileva un quadro ancor più grave in considerazione della costituzione di una società, dell'ottenimento di un finanziamento da parte di un soggetto terzo la e Controparte_4 del versamento, in data 08.11.2013, da pare di sul conto cointestato ai Controparte_4 coniugi – della somma di euro 373.000,00, del versamento, in pari data, da Pt_1 CP_1 parte dei coniugi e sul conto corrente intestato alla dell'importo di euro Controparte_2
85.000,00 con la causale finanziamento socio e della somma di euro CP_1
280.000,00 sul conto del Dott. acceso preso la Banca Popolare di Sondrio. In merito Pt_1 al terzo atto dispositivo, parte attrice evidenzia che la sig.ra interviene, come CP_1 negli altri casi, per prestare il consenso ai sensi dell'art. 180 c.c., il corrispettivo pattuito per la vendita viene fissato in euro 182.500, ma dagli estratti conto in possesso della procedura non vi è traccia del versamento dell'assegno circolare di importo pari a euro 90.000,00 e risulta violata la par conditio creditorum atteso il versamento di euro 78.739,72 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Si costituivano in giudizio i convenuti e la società Controparte_1 Controparte_2 che in via pregiudiziale chiedevano la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Roma ed iscritto al R.g.n.
5753/2018; in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione delle azioni revocatorie promosse dal in relazione all'atto a rogito notaio del Parte_1 Persona_1
24.09.2013 (rep. 11781, rac. 4647) e all'atto del 08.11.2013 (rep. 11785, racc. 4650), nel merito rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice.
I convenuti deducevano che:
- l'intestato tribunale con sentenza n. 152 del 28.02.2018, pronunciata nel giudizio iscritto al R.g.n. 200138/2010), aveva rigettato la domanda di revocatoria proposta dall'avv.
5 e che presso la Corte d'Appello di Roma è pendente il relativo giudizio d'appello CP_7 iscritto al R.g.n. 5753/2018;
- l'azione revocatoria avverso il primo e il secondo contratto, stipulati e trascritti nel 2013, deve ritenersi prescritta in considerazione della mancata riassunzione da parte del dei giudizi iscritti al R.g.n. 1826/2016 e 2657/2018, promossi dall'avv. Parte_1
avverso i tre atti dispositivi oggetto del presente giudizio, non potendo la CP_7 curatela, la quale anziché subentrare nel processo interrotto lo ha intrapreso ex novo, beneficiare degli effetti interruttivi delle domande giudiziali precedentemente promosse dall'originario creditore procedente;
- l'unico atto potenzialmente revocabile sarebbe soltanto il terzo contratto (stipulato nell'anno 2017);
- al momento del compimento degli atti dispositivi per cui è causa, il dott. Parte_1 non poteva avere alcun timore che i creditori della massa ereditaria aggredissero i suoi beni in considerazione dell'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario la cui decadenza si verificava soltanto in data 02.03.2018;
- non sussistono i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, di cui all'art. 2901 c.c.;
- la società è una società che gode di autonomia soggettiva e personalità giuridica CP_2 piena ossi un'entità giuridica del tutto distinta e autonoma dal suo amministratore, oltre che dai soci che la partecipano.
Si costituiva, altresì, la società la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_3 competenza funzionale del Giudice Fallimentare a conoscere della presente azione nonché
l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree. La società convenuta precisava che l'acquisto degli immobili in Manziana si collocava nell'ambito di un'operazione di leasing immobiliare nella quale la società di leasing acquistava l'immobile al sol fine di concederlo in locazione alla società senza aver alcun rapporto con il soggetto alienante se non al Controparte_2 momento della stipula dell'atto d'acquisto, senza essere a conoscenza di alcuna trascrizione pregiudizievole sull'immobile né della situazione debitoria dello stesso.
Si costituiva, infine, il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto CP_5 di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza delle domande e nel merito chiedeva rigettarsi le domande attoree formulate. Il convenuto deduceva che, al CP_5 momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita non aveva alcuna contezza circa
6 la criticità dello stato economico-patrimoniale del dott. e di aver appreso dello stesso Pt_1 soltanto a seguito delle azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti;
escludeva che l'atto di compravendita avesse arrecato un pregiudizio alle pretese di parte attrice come anche ai creditori del de cuius in tal senso deponendo anche la sentenza n. 152/2018 con la quale il
Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato l'azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal sui suoi beni personali. Il convenuto sottolinea peraltro che il Pt_1 CP_5 dott. non aveva provveduto alla cancellazione delle formalità iscritte sull'immobile Pt_1 compravenduto (ipoteca in favore dell'Agenzia delle Entrate).
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e all'udienza del 20.03.2025 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito avendo il Fallimento attore agito ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 l.f. contro atti dispositivi del patrimonio del fallito. L'art. 9, comma 1, legge fall. stabilisce che il fallimento
è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, mentre l'art. 24 stabilisce il principio cardine della “vis attractiva” del foro fallimentare, per cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni reali immobiliari. La competenza nel caso di specie è quindi del Tribunale di Civitavecchia e in ragione della natura dell'azione la medesima è stata assegnata alla sezione civile.
E' altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione dell'azione con riferimento ai trasferimenti immobiliari avvenuti nel 2013.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare l'inopponibilità ad un singolo creditore di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato (cfr. Cass. n. 13862/2020).
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 29420 del 17/12/2008 hanno chiarito che, qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo
7 giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio. Peraltro, tale subentro comporta anche una qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta
a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ma questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende.
In ogni caso, subentrando nell'azione revocatoria in precedenza intrapresa dal singolo creditore, il curatore assume ovviamente la posizione dell'attore, restando l'interesse del singolo creditore assorbito in quello della massa dei creditori per conto della quale sta ora in causa il curatore medesimo.
Se, dunque, il curatore assume la stessa posizione dell'originario attore e se, come è incontestabile, l'azione revocatoria ordinaria proposta L. Fall., ex art. 66, dal curatore fallimentare non nasce con il fallimento, trattandosi di azione ex art. 2901 c.c., che il curatore stesso trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che avrebbero potuto esperire i creditori prima del fallimento, da ciò discende da un lato che "la prescrizione (quinquennale), anche nei confronti della curatela fallimentare, decorre ai sensi dell'art. 2903
c.c., dalla data dell'atto impugnato (cfr. in tal senso Cass. n. 1041 del 1977; Cass. n. 4279 del 1978;Cass.
n. 322 del 1980) e, dall'altro, che l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori al quale il curatore sia subentrato L. Fall., ex art. 66, giova alla massa fallimentare. Trattandosi della stessa azione attribuita fuori del fallimento ai creditori, la costituzione della curatela non condiziona ne' la sua nascita ne' la possibilità di esercitarla (tale possibilità spettando, anteriormente, come già detto, ai singoli creditori interessati), ma segna solo il momento in cui diviene operante la legittimazione di detto organo ad esercitarla
o a proseguirla (cfr. in motivazione in tal senso: Cass. n. 322 del 1980) e, se la prosegue, ne trae, ovviamente,
i vantaggi che ne conseguono, anche in relazione all'interruzione del termine di prescrizione.(cfr. in tal sento Cass. 12513/2009).
Da ultimo la Cassazione ha ribadito che qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile a un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, a seguito del fallimento del debitore, sopravvenuto in pendenza del relativo giudizio, il curatore può
8 subentrare nell'azione, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova;
di conseguenza, trattandosi di un'azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, da un lato la relativa prescrizione, anche nei confronti della curatela, decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data dell'atto impugnato, dall'altro l'interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare (cfr. Cass. sentenza n.
17544/2018).
Nel caso di specie è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che detti atti di compravendita sono stati impugnati dal creditore avv. con giudizi instaurati CP_7 nel 2016 con giudizio RG n. 1826 e nel 2018 con giudizio RG 2657, detti giudizi sono stati interrotti a seguito del fallimento di e si sono estinti poiché non riassunti nei Parte_1 termini di legge.
A seguito dell'interruzione dei predetti giudizi in ragione del fallimento del la curatela Pt_1
è subentrata nelle ragioni creditorie dell'avv. in ragione di quanto disposto dagli CP_7 artt. 44 e 66 l.fall. e può quindi giovarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'introduzione dei predetti giudizi in ragione di quanto disposto dall'art. 2495 c.c.
L'interruzione della prescrizione si è perfezionata anche nei confronti della convenuta litisconsorte necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nel giudizio 2657/2018, la CP_1 quale ha eccepito l'omessa notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del predetto giudizio, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario. (cfr.
Cass. 7 novembre 2011, n. 23068).
Nel merito l'azione è fondata e deve essere accolta.
Come è noto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorché non accertata giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non
9 scaduti o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I,
02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).
Con riferimento al merito dell'azione revocatoria ordinaria deve evidenziarsi che ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (cfr. Cass.
26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n.
12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001). Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471). Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione.
(Cass. civ., Sez. III, 12/12/2014, n. 26151).
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n.7507;
Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Non è quindi necessaria la prova di una vera e
10 propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II,
18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I,
18/05/2005, n.10430). Ulteriormente, deve ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. civ., Sez. IV, 29/07/2004, n. 14489; Cass. civ., Sez. IV, 01/06/2000,
n. 7262).
Non essendo infine richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. II, 03/02/2015,
n. 1902).
Individuati i limiti dell'esame della legittimazione attiva nella presente sede in conformità alle statuizioni della Suprema Corte in materia, si osserva che nel caso di specie la sussistenza della aspettativa di credito discende dalla circostanza che il Fallimento attore ha azionato la propria pretesa creditoria ai sensi dell'art. 66 l.fall. azionando quindi i crediti dei creditori del in bonis che hanno svolto insinuazione al passivo fallimentare;
tanto basta –in Pt_1 applicazione della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte- a ritenere legittimata parte attrice all'esperimento dell'azione revocatoria.
Applicando detti principi al caso di specie si deve rilevare che le ragioni di credito sono sorte in data antecedente rispetto agli atti dispositivi del invero è pacifica Pt_1
l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del in data Persona_5
19.11.2007, e la conseguente redazione dell'inventario necessariamente ha comportato la consapevolezza nel dei crediti vantati nei confronti del de cuius da una ampia massa di Pt_1 creditori tra cui l'avv. (circostanza questa acclarata anche dalla sentenza della CP_7
Corte di Appello di Roma dell'8.8.2023 n. 5489). La Curatela ha inoltre documentato l'insorgenza di debiti in capo al sin dal 2010, in particolare il credito di € 181.425,19 Pt_1 maturato in capo alla Soget s.p.a. per il quale la medesima ha chiesto l'insinuazione al
11 passivo fallimentare, il credito di € 466.020,44 maturato sino dal 2010 dall'Agenzia delle
Entrate. E' altresì incontestato che nel maggio del 2007, il aveva ricevuto la cartella Pt_1 esattoriale n.0CTEN102003003000000874001IP, emessa dall'Agenzia delle Entrate di
Viterbo, con la quale si intimava allo stesso il pagamento di un importo pari ad Euro
1.315.254,31. La circostanza per cui, dopo l'insinuazione al passivo fallimentare dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta a seguito del fallimento del nel 2019, detto credito Pt_1 sia stato considerato dal giudice delegato al fallimento prescritto, non consente di ritenere che nell'anno in cui gli atti dispositivo del patrimonio sono stati posti in essere, ovvero il
2013, il fosse pienamente consapevole dell'ingente esposizione debitoria. Pt_1
Orbene, per quanto attiene al nessun ragionevole dubbio sussiste circa la Pt_1 consapevolezza del pregiudizio che con il trasferimento del proprio compendio immobiliare veniva ad arrecare alla massa dei creditori rappresentati dal . Sulla Parte_1 base degli elementi indicati risultano pertanto acclarate la sussistenza quantomeno di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo e la scientia damni in capo al disponente.
Inoltre, con gli atti dispositivi in oggetto il si è spogliato dei suoi beni immobili di Pt_1 maggior pregio (in particolare la villa in Manziana dove risiedeva il nucleo familiare e la farmacia dove svolgeva la propria attività con tutte le pertinenze) costituenti la garanzia patrimoniale dei propri creditori. Anche a voler ritenere attendibile la stima svolta dal perito della parte convenuta infatti, a fronte di un patrimonio immobiliare di oltre CP_1
2 milioni di euro, il el solo anno 2013 sottraeva alla garanzia patrimoniale dei creditori Pt_1 immobili per oltre 800.000 euro, e aveva accumulato debiti propri per oltre 1.500.000.000 euro.
Pertanto non può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulle parti convenute, sulla misura della consistenza del patrimonio del debitore al tempo della vendita tale da garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria azionata.
Al contrario, anche basandosi sulla stima svolta dalla convenuta le CP_8 compravendite in atti risultano incidere in maniera consistente sulla garanzia patrimoniale del rendendo qualitativamente insufficiente detta garanzia nei confronti dei debitori. Pt_1
Con riferimento agli atti dispositivi posti in essere in favore della convenuta coglie CP_1 nel segno il rilievo svolto dalla curatela attrice per cui le somme indicate a titolo di corrispettivo provenivano dal conto corrente cointestato ai coniugi e al medesimo le somme, ove effettivamente versate, sono state destinate. Peraltro, i convenuti non hanno
12 in alcun modo fornito la prova contraria di detta circostanza, che poteva essere agevolmente data mediante deposito dei conti correnti intestati ai coniugi relativi al periodo della compravendita, pertanto deve ritenersi a titolo gratuito la compravendita effettuate in data
24.09.2013 tra il e la moglie. Pt_1
Quand'anche poi si volesse, comunque ritenere, la natura onerosa degli atti di trasferimento, dalla documentazione in atti emerge inoltre la prova della "partecipatio fraudis" della convenuta [prova che può essere fornita attraverso presunzioni Controparte_1 che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, in particolare, i rapporti tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente]. Nel caso di specie gli atti di trasferimento sono intervenuti tra soggetti legati tra loro da un vincolo di stretta parentela
(marito e moglie), e questo rapporto stretto tra le parti interessate alla cessione induce, dunque, a far ritenere sussistente, quanto meno, in capo al terzo la conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore potesse arrecare alle ragioni dei creditori, anche perché "Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione" (Cass. civ.
Sez. I Sent., 05/07/2013, n. 16825).
Peraltro, i medesimi coniugi avevano già posto in essere condotte volte a sottrarre ai creditori i beni del costituendo nel 2010 un fondo patrimoniale dove erano confluiti Pt_1 tutti i beni del primo tra cui anche quelli oggetto di causa. Sempre nei confronti di detto fondo patrimoniale l'avv. aveva esercitato azione revocatoria ordinaria. CP_7
Ai predetti atti di alienazione la ha inoltre partecipato prestando il consenso CP_1 quale parte concedente del fondo patrimoniale, per cui appare ben inverosimile che la medesima non fosse consapevole che gli atti di disposizione patrimoniale avrebbero ridotto notevolmente la garanzia patrimoniale del marito nei confronti dei creditori.
Quanto all'atto di compravendita dell'8.11.2013, deve ritenersi al pari delle considerazioni sopra esposte la piena consapevolezza del e della moglie di sottrarre immobili alla Pt_1 garanzia creditoria. Diminuzione della garanzia generica che, in ragione delle modalità con cui è avvenuta la compravendita e delle clausole contrattuali, deve ritenersi nota anche alla società di (ora Sardaleasing s.p.a.) che ha finanziato l'operazione di Controparte_4
13 leasing traslativo. In detto accordo negoziale, invero, l'utilizzatore era la società CP_2 di cui la era socio al 90% nonché amministratore unico.
[...] CP_1
L'immobile oggetto di causa inoltre faceva parte del fondo patrimoniale costituito dai coniugi nel 2010, per cui la partecipa all'atto di compravendita in duplice CP_1 veste, fornendo il consenso all'alienazione. Appare pertanto ben evidente al Tribunale che l'operazione negoziale per come è stata strutturata e per i presupposti da cui è originata, differisce ampiamente dallo schema tipico e dalle finalità ordinarie per cui i contraenti ricorrono al leasing traslativo. Nel caso di specie infatti, non sussiste l'ipotesi descritta dalla società convenuta (“Si tratta pertanto di un rapporto di locazione finanziaria immobiliare che vede la società di leasing acquistare un immobile da un soggetto terzo indicato dal futuro utilizzatore, per poi concederlo in locazione a quest'ultimo dietro pagamento di un canone determinato”), atteso che l'utilizzatore in questo caso è la società costituita nel luglio 2013, pochi mesi Controparte_2 prima del rogito, della quale la è amministratrice unica e socia al 90%. Dello CP_1 stesso immobile, inoltre, la già aveva la disponibilità in quanto costituito in CP_1 un fondo patrimoniale, circostanza questa ben nota all'istituto di leasing poiché detto fondo espressamente indicato nell'atto di compravendita per cui la convenuta esprimeva il proprio consenso all'alienazione, e l'immobile lungi dall'essere di proprietà di un terzo estraneo alle parti era di proprietà del marito della amministratrice unica della CP_1 CP_2 appena costituita.
[...]
Considerato quindi, non solo che l'immobile faceva parte di un fondo patrimoniale costituito tre soli anni prima della compravendita e in favore dei coniugi che erano parti del rogito in qualità di alienante e di utilizzatrice, ma anche che la aveva CP_1 appositamente costituito una società pochi mesi prima del rogito quale beneficia del leasing traslativo, per cui detta società non aveva sicuramente alcun carattere di solidità finanziaria non avendo depositato alcun bilancio, e che infine il prezzo è stato versato dalla
[...]
sul conto cointestato all'alienante e all'amministratrice della società utilizzatrice, CP_4 appare ben evidente al Tribunale che fosse a conoscenza che lo scopo CP_4 dell'operazione negoziale non era reperire la disponibilità di un bene per il quale la CP_2 non aveva liquidità per l'acquisto (considerando che il bene era già nella disponibilità
[...] dell'amministratrice della società segregato in un fondo patrimoniale costituito nell'interesse della famiglia , bensì quello di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale Persona_6 dei creditori delle parti. A conferma della conoscibilità della natura dell'obbligazione accorre
14 anche l'apposita clausola inserita nel contratto di locazione finanziaria tra la società di leasing e l'utilizzatrice per cui questa ultima si impegna espressamente a tenere indenne la prima da eventuali azioni revocatorie ordinarie o fallimentari, clausola sicuramente non rientrante tra comuni pattuizioni rientrati nel contratto di leasing traslativo (né la società di leasing convenuta ha fornito prova contraria in tal senso. Al contrario il doc. 1 depositato dalla società unitamente alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e contenente clausole da inserire nel contratto di compravendita di immobili strumentali alla locazione finanziaria predisposto da Assilea e dal Consiglio del Notariato di Milano non contempla alcuna clausola di manleva in caso di azioni revocatorie ordinarie e fallimentari).
E' infine fondata l'azione revocatoria svolta dalla curatela con riferimento all'atto del notaio del 28.7.2017 Rep. 50094/21056. Per_4
Invero si evince dallo stesso rogito notarile la scienza damni in capo all'acquirente CP_5
Deve infatti ribadirsi che al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di alienazione a titolo oneroso, occorre che il terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre nei confronti del creditore. Tale consapevolezza viene equiparata alla semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (Cass. Civ. 7452/2000; Cass. Civ.
11763/2006).
Nel caso di specie, nello stesso rogito notarile si dà atto che sull'immobile gravavano le seguenti iscrizioni pregiudizievoli: 1) revoca atti soggetti a trascrizione trascritto a Teramo il 5 ottobre
2010 al n. 9407 di formalità derivante da atto giudiziario del Tribunale di Civitavecchia Sezione di
Bracciano in data primo settembre 2010 Repertorio n. 1236 avente ad oggetto atto di accettazione di eredità con beneficio d'inventario; gravante esclusivamente sulle particelle 47, 526, 527, 646 (ex 524) e subalterni
9, 10 e 11 della particella 41 (tra gli altri ex sub 6 e 7); 2) ipoteca iscritta a Teramo in data primo dicembre 2016 al n. 2414 di formalità a favore dell'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. derivante da atto amministrativo del 29 novembre 2016 Repertorio n. 8.474/9716; formalità relativa a debito estinto in data odierna e che verrà cancellata a cura e spese della parte venditrice nel più breve tempo possibile;
3) fondo patrimoniale trascritto a Teramo il 25 marzo 2010 al n. 2795 di formalità a seguito di atto a rogito
Notaio di Roma in data 16 marzo 2010 Repertorio n. 11.504/4.420, registrato Persona_7
a Roma 3 il 23 marzo 2010 al n. 2206 Serie lT;
precisando che dal detto fondo, a seguito della vendita in oggetto, devono intendersi esclusi gli immobili distinti con il subalterno 2 della particella 41 e i subalterni
9, 10 e 11 della particella 41 (ex subalterni 3, 4, 5, 6 e 7) e le particelle 47, 526, 527 e 646 (ex particella
15 524); nel rogito era inoltre previsto che parte del prezzo (pari ad € 78.839,72) sarebbe stata direttamente versata dal compratore ad . Controparte_9
Considerato il predetto quadro, emerge per tabulas la grave esposizione debitoria che il Pt_1 aveva maturato, per cui il non poteva non rendersi conto del danno arrecato alla CP_5 ragioni creditorie.
Alla luce delle predette considerazioni la domanda revocatoria principale svolta dal
Fallimento attore deve essere integralmente accolta.
L'accoglimento della domanda principale consente di ritenere assorbite le domande subordinate di nullità e di simulazione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Parte_2 così provvede:
[...]
ACCOGLIE la domanda di revocatoria ordinaria e per l'effetto, DICHIARA
L'INEFFICACIA nei confronti del Fallimento, dei seguenti atti di alienazione:
1) atto a rogito Notaio del 24 settembre 2013 Rep. 11781/4647, relativo Persona_1
a 1.1 villino unifamiliare lettera F, facente parte di un complesso immobiliare in località
Piscina, via Roma n. 70, distinto nel NCEU del Comune di Manziana al foglio 7, particella
153, cat. A/7 classe 4, consistenza vani 10,5, R.C. e 1.545,50, via Roma n. 70, piano T-1-
S1, confinante con via Roma, villino E, strada consortile, salvo altri;
1.2 posto auto con accesso da via del Campo Sportivo senza numero civico, distinto nel NCEU del Comune di Manziana al foglio 7, particella 862 sub 501, cat. c/6, classe 1, consistenza mq. 3, R.C. euro 38,73, via del Campo Sportivo senza numero civico, piano terra, int. nn. 3-4, confinante con o aventi causa, muro condominiale, o aventi causa, area Per_2 Per_3 condominiale di manovra o accesso, salvo altri;
2) atto a rogito Notaio del 8 novembre 2013 Rep. 11785/4650 nella parte Persona_1 in cui ha ad oggetto il trasferimento dei seguenti immobili di seguito descritti ai fini della trascrizione:
2.1 locale ad uso negozio censito nel catasto dei fabbricati del comune di
Manziana al foglio 8, particella 46 sub1, cat. C/1, consistenza mq. 97 RC euro 3.306,36, corso V. Emanuele n. 147, pt-s1, il tutto confinante con giardino condominiale, corso
16 Vittorio Emanuele, proprietà o aventi causa, negozio al n. civico 142 salvo altri;
2.2 CP_6 locale ad uso box censito nel catasto fabbricati del Comune di Manziana al foglio 8 particella
46 sub 36, cat. C/6 classe 6, consistenza mq. 16 R.C. euro 49,58, corso Vittorio Emanuele
n. 167, piano s1, confinante con box n. 31, muro di sostegno, terrapieno di confine con proprietà aventi diritto, sottonegozio interno ventinove, salvo altri;
CP_6
3) atto a rogito notaio del 28.07.2017 repertorio 50094/21056 in favore di Per_4
e in riferimento a in Corropoli di vani 9,5 censito al catasto CP_5 Parte_3 urbano al foglio 14 particella con annessi e dipendenze censite, alla particella 41 sub 10, 2,
9 e 11, ed area circostante censita al rustico, sempre al foglio 14 con le particelle 47, 526,
527, 646, il tutto confinante con strada pubblica, NI, torrente Vibrata, salvo altri;
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dei suddetti atti, con esonero da ogni responsabilità;
CONDANNA i convenuti alla rifusione in favore del fallimento attore, delle spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi ciascuno, oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosi deciso in Civitavecchia, 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
17