TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6051/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6051/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LITRICO FRANCESCA
ATTORE
contro
Avv, C.F. ), rappresentato e difeso, da se stesso Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
All'udienza del 3.4.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giugno 2020, l'attore in epigrafe, premesso di aver frequentato la scuola di specializzazione negli anni antecedenti il 1991/1992 e di non aver percepito la relativa remunerazione di cui alle Direttive CEE 75/362 e 75/363 e 82/76, riferiva di aver conferito mandato ad agire all'avv.
pagina 1 di 7 Giovanni Ferraù, ma che il Tribunale di Roma con ordinanza del 11.9.2014 aveva respinto la domanda ritenendola prescritta;
deduceva che il provvedimento era stato confermato dalla Corte di Appello di
Roma e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il termine decennale non era interrotto dal deposito del ricorso ma dalla notifica dello stesso unitamente al decreto di fissazione di udienza;
precisando che,
pertanto, l'avv. Ferraù avrebbe dovuto notificare il ricorso entro il 4.4.2013, tenuto conto della lettera interruttiva del 5.4.2003 ed avrebbe dovuto rendere edotto esso attore della possibilità di accoglimento della eccezione di prescrizione, chiedeva ritenersi e dichiararsi la responsabilità professionale del professionista e condannarlo al risarcimento del danno in proprio favore, liquidato in complessivi €
26.855,76 pari alla somma che avrebbe percepito ove il ricorso fosse stato notificato nei termini;
in subordine chiedeva ritenersi la responsabilità professionale dell'avv. Ferraù per omissione dell'obbligo informativo, liquidando il risarcimento in via equitativa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'Avv. Giovanni Ferraù, eccependo l'infondatezza della domanda, deducendo che sin dal momento di conferimento dell'incarico, aveva reso edotto il ricorrente dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale e lo aveva invitato a produrre eventuali atti interruttivi e di aver spiegato che in assenza di tali atti, l'esito positivo dell'azione sarebbe dipeso dalla mancata o tardiva costituzione dell'Amministrazione; riferiva che l'attore aveva affermato di non aver alcun atto interruttivo e di aver tuttavia inteso tentare l'azione, precisando altresì che la domanda che era stata accolta soltanto nei confronti dei ricorrenti che avevano prodotto atti interruttivi;
deduceva che il ricorrente, avvisato dell'esito del procedimento, aveva riferito di aver rinvenuto una lettera interruttiva della prescrizione, inviandola con fax del 19.9.2014, ovvero dopo il deposito dell'ordinanza del
Tribunale di Roma, allo scopo di produrla nel successivo giudizio di appello;
ribadendo dunque che prima del deposito del ricorso al Tribunale di Roma, esso convenuto non aveva contezza della esistenza pagina 2 di 7 di una lettera interruttiva della prescrizione e che, pertanto, non assumeva rilievo la data di notifica del ricorso introduttivo, rilevava che in ogni caso, l'eventuale notifica in data anteriore al 5.4.2013 non avrebbe mutato la situazione, non essendo stata prodotta la missiva interruttiva della prescrizione;
allegando di aver assolto all'onere di informazione, tanto che le altre ricorrenti che avevano agito insieme all'attore, producendo le missive interruttive della prescrizione, avevano conseguito pronunzia favorevole, evidenziava altresì di aver informato il ricorrente circa i rischi anche dei successivi gradi di giudizi, informandolo della possibilità di tentare la retrodatazione degli effetti sostanziali della notifica del ricorso al momento del deposito;
chiedeva dunque il rigetto delle domande con vittoria di spese e compensi.
Disposto il mutamento del rito da sommario ex art. 702 bis cpc a ordinario di cognizione, la controversia, istruita documentalmente e per il tramite della prova testimoniale all'udienza del
3.4.2025, sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Ciò premesso in punto di fatto, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto
1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n. 5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n.
10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
pagina 3 di 7 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
11213 del 09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente,
formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità
ha cosi affermato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che,
viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale pagina 4 di 7 conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può
essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta,
ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112
del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale.
Non vi è prova invece dell'allegata responsabilità professionale.
In via preliminare si osserva che la stessa parte attrice, nelle note difensive depositate per l'udienza del
29.4.2021 non ha contestato la circostanza secondo cui l'avv. Ferraù venne a conoscenza della lettera interruttiva della prescrizione dopo l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Roma ( “ … Ne
consegue che se la condotta dell'avv. Ferraù poteva ritenersi ammissibile per il giudizio di primo
grado in quanto non poteva sapere della decorrenza dei termini perchè appunto il dott. Pt_1
produceva la lettera interruttiva soltanto il 19.09.2014, non si comprende come, una volta chiara la
pagina 5 di 7 vicenda, abbia potuto incoare un secondo grado e addirittura un giudizio di legittimità”); in ragione di ciò vanno ritenute inammissibili e tardive le successive allegazioni circa la non idoneità del fax prodotto in atti, quale dimostrazione di tale consegna solo nel settembre 2014; peraltro l'attore, non ha articolato alcuna tempestiva richiesta istruttoria per dimostrare di aver consegnato il documento in data anteriore;
è da ritenersi provato che, quanto l'avv. Ferraù agì in giudizio nell'interesse del cliente, non era a conoscenza dell'esistenza di un atto interruttivo, perché quest'ultimo, pur richiesto, non lo informò sul punto né lo produsse;
dunque non rileva in alcun modo il momento in cui venne depositato il ricorso di primo grado.
Quanto all'obbligo del dovere informativo, si osserva.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste il quale ha confermato che il Testimone_1
ricorrente venne reso edotto delle difficoltà esistenti circa l'esito del gravame, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali in argomento;
le dichiarazioni rese dal testimone possono ritenersi attendibili, per aver egli assistito personalmente ai colloqui con il ricorrente, né d'altronde sono scalfite da elementi di segno contrario emersi nel corso del processo.
Alla luce delle stesse allegazioni attoree e degli esiti istruttori, pertanto, l'operato del professionista convenuto è da ritenersi esente da censure, avendo egli assolto al mandato con diligenza e nel rispetto degli obblighi informativi;
la richiesta attore di condanna dell'avvocato al risarcimento dell'importo corrisposto all'Avvocatura dello Stato a titolo di spese legali liquidate dalla Corte d'Appello di Roma,
pertanto, oltre che tardiva, è anche infondata.
Concludendo la domanda attorea va respinta.
Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal III
pagina 6 di 7 scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Ferraù Giovanni
liquidate in complessivi per esborsi ed € 5077,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 28.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6051/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LITRICO FRANCESCA
ATTORE
contro
Avv, C.F. ), rappresentato e difeso, da se stesso Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
All'udienza del 3.4.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giugno 2020, l'attore in epigrafe, premesso di aver frequentato la scuola di specializzazione negli anni antecedenti il 1991/1992 e di non aver percepito la relativa remunerazione di cui alle Direttive CEE 75/362 e 75/363 e 82/76, riferiva di aver conferito mandato ad agire all'avv.
pagina 1 di 7 Giovanni Ferraù, ma che il Tribunale di Roma con ordinanza del 11.9.2014 aveva respinto la domanda ritenendola prescritta;
deduceva che il provvedimento era stato confermato dalla Corte di Appello di
Roma e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il termine decennale non era interrotto dal deposito del ricorso ma dalla notifica dello stesso unitamente al decreto di fissazione di udienza;
precisando che,
pertanto, l'avv. Ferraù avrebbe dovuto notificare il ricorso entro il 4.4.2013, tenuto conto della lettera interruttiva del 5.4.2003 ed avrebbe dovuto rendere edotto esso attore della possibilità di accoglimento della eccezione di prescrizione, chiedeva ritenersi e dichiararsi la responsabilità professionale del professionista e condannarlo al risarcimento del danno in proprio favore, liquidato in complessivi €
26.855,76 pari alla somma che avrebbe percepito ove il ricorso fosse stato notificato nei termini;
in subordine chiedeva ritenersi la responsabilità professionale dell'avv. Ferraù per omissione dell'obbligo informativo, liquidando il risarcimento in via equitativa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'Avv. Giovanni Ferraù, eccependo l'infondatezza della domanda, deducendo che sin dal momento di conferimento dell'incarico, aveva reso edotto il ricorrente dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale e lo aveva invitato a produrre eventuali atti interruttivi e di aver spiegato che in assenza di tali atti, l'esito positivo dell'azione sarebbe dipeso dalla mancata o tardiva costituzione dell'Amministrazione; riferiva che l'attore aveva affermato di non aver alcun atto interruttivo e di aver tuttavia inteso tentare l'azione, precisando altresì che la domanda che era stata accolta soltanto nei confronti dei ricorrenti che avevano prodotto atti interruttivi;
deduceva che il ricorrente, avvisato dell'esito del procedimento, aveva riferito di aver rinvenuto una lettera interruttiva della prescrizione, inviandola con fax del 19.9.2014, ovvero dopo il deposito dell'ordinanza del
Tribunale di Roma, allo scopo di produrla nel successivo giudizio di appello;
ribadendo dunque che prima del deposito del ricorso al Tribunale di Roma, esso convenuto non aveva contezza della esistenza pagina 2 di 7 di una lettera interruttiva della prescrizione e che, pertanto, non assumeva rilievo la data di notifica del ricorso introduttivo, rilevava che in ogni caso, l'eventuale notifica in data anteriore al 5.4.2013 non avrebbe mutato la situazione, non essendo stata prodotta la missiva interruttiva della prescrizione;
allegando di aver assolto all'onere di informazione, tanto che le altre ricorrenti che avevano agito insieme all'attore, producendo le missive interruttive della prescrizione, avevano conseguito pronunzia favorevole, evidenziava altresì di aver informato il ricorrente circa i rischi anche dei successivi gradi di giudizi, informandolo della possibilità di tentare la retrodatazione degli effetti sostanziali della notifica del ricorso al momento del deposito;
chiedeva dunque il rigetto delle domande con vittoria di spese e compensi.
Disposto il mutamento del rito da sommario ex art. 702 bis cpc a ordinario di cognizione, la controversia, istruita documentalmente e per il tramite della prova testimoniale all'udienza del
3.4.2025, sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Ciò premesso in punto di fatto, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto
1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n. 5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n.
10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
pagina 3 di 7 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
11213 del 09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente,
formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità
ha cosi affermato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che,
viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale pagina 4 di 7 conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può
essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta,
ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112
del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale.
Non vi è prova invece dell'allegata responsabilità professionale.
In via preliminare si osserva che la stessa parte attrice, nelle note difensive depositate per l'udienza del
29.4.2021 non ha contestato la circostanza secondo cui l'avv. Ferraù venne a conoscenza della lettera interruttiva della prescrizione dopo l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Roma ( “ … Ne
consegue che se la condotta dell'avv. Ferraù poteva ritenersi ammissibile per il giudizio di primo
grado in quanto non poteva sapere della decorrenza dei termini perchè appunto il dott. Pt_1
produceva la lettera interruttiva soltanto il 19.09.2014, non si comprende come, una volta chiara la
pagina 5 di 7 vicenda, abbia potuto incoare un secondo grado e addirittura un giudizio di legittimità”); in ragione di ciò vanno ritenute inammissibili e tardive le successive allegazioni circa la non idoneità del fax prodotto in atti, quale dimostrazione di tale consegna solo nel settembre 2014; peraltro l'attore, non ha articolato alcuna tempestiva richiesta istruttoria per dimostrare di aver consegnato il documento in data anteriore;
è da ritenersi provato che, quanto l'avv. Ferraù agì in giudizio nell'interesse del cliente, non era a conoscenza dell'esistenza di un atto interruttivo, perché quest'ultimo, pur richiesto, non lo informò sul punto né lo produsse;
dunque non rileva in alcun modo il momento in cui venne depositato il ricorso di primo grado.
Quanto all'obbligo del dovere informativo, si osserva.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste il quale ha confermato che il Testimone_1
ricorrente venne reso edotto delle difficoltà esistenti circa l'esito del gravame, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali in argomento;
le dichiarazioni rese dal testimone possono ritenersi attendibili, per aver egli assistito personalmente ai colloqui con il ricorrente, né d'altronde sono scalfite da elementi di segno contrario emersi nel corso del processo.
Alla luce delle stesse allegazioni attoree e degli esiti istruttori, pertanto, l'operato del professionista convenuto è da ritenersi esente da censure, avendo egli assolto al mandato con diligenza e nel rispetto degli obblighi informativi;
la richiesta attore di condanna dell'avvocato al risarcimento dell'importo corrisposto all'Avvocatura dello Stato a titolo di spese legali liquidate dalla Corte d'Appello di Roma,
pertanto, oltre che tardiva, è anche infondata.
Concludendo la domanda attorea va respinta.
Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal III
pagina 6 di 7 scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Ferraù Giovanni
liquidate in complessivi per esborsi ed € 5077,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 28.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 7 di 7