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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2487/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2019
Promossa da
, in proprio e quale amm.re Delegato e l.r.p.t. de Parte_1
rapp.ti e difesi, dall'avv. Vito Cornetta e presso il cui Controparte_1 studio elett.te domiciliati sito in Serre (SA) alla via Roma 70,
-opponente-
Contro
, in persona del suo Capo Controparte_2
p.t. rapp.to e difeso, come da delega in atti, da Funzionario delegato
-opposto-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15/03/2019 in proprio e Parte_1 nella qualità di Amm.re Delegato e l.r.p.t. proponeva Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 362/18487A del 16/10/2017 notificata in data 14/11/2017 con la quale veniva ordinato il pagamento della somma di € 6.160,00 e spese consequenziali, per un importo complessivo di
€ 6.194,94, per non aver rispettato le prescrizioni in materia di assunzione di n. 1 lavoratore, precisamente per la violazione di cui art. 4 D. D.gs.
pagina 1 di 4 21/04/2000 n. 181 e succ. modificazioni e violazione art. 3 D. L. 22/02/2002 convertito nella legge 23/04/2002 n. 73.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione di cui all'art. 14 L. 689/81, la mancata motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, nel merito la inesistenza delle violazioni contestate concludeva, quindi, per la revoca e annullamento dell'ordinanza ingiunzione e, in caso di mancato accoglimento delle preliminari eccezione, rideterminare l'importo nella minor somma di €
1.750,00.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla Controparte_2 opposizione, della quale ne richiedeva il rigetto con consequenziale conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Essendo la causa di natura documentale veniva rinviata per la discussione.
Dopo diversi rinvii nello stato e sostituzione giudice alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
L'ordinanza ingiunzione in oggetto è stata adottata sulla base delle risultanze raccolte nel verbale unico del 21/10/2014, conclusivo degli accertamenti iniziati in data 22/04/2014 nel corso del quale gli organi ispettivi accertavano la presenza del dipendente il quale dichiarava di aver iniziato Testimone_1
a lavorare dal 16/04/2014 in assenza di lettera di assunzione e che la ditta aveva provveduto, in sede ispettiva a regolarizzare la posizione del suddetto dipendente.
Detto ciò si vanno ad esaminare le eccezioni sollevate da parte opponente.
Quanto alla contestazione della tardiva notificazione del verbale di accertamento lo stesso risulta notificato nei termini di legge. Infatti gli accertamenti risultano ultimati in data 21/10/2014 mentre la notificata effettuata in data 17/11/2014 quindi nel termine di gg. 90 dalla ultimazione degli accertamenti.
Altra contestazione è la violazione dell'obbligo di motivazione.
In merito va evidenziato che tale obbligo risulta soddisfatto in quanto, sia il verbale di accertamento ispettivo che l'ordinanza ingiunzione sono sufficientemente motivati. pagina 2 di 4 Nel merito, accertato e non contestato quanto emerso dalla ispezione effettuata dal funzionario del dell' , Controparte_2
l'opponente, lamenta la eccessività delle sanzioni irrogate.
Quanto alla violazione di cui 4 D. L.gs 21/04/2000 n. 181 e succ. modificazioni effettivamente la sanzione applicabile va da € 250,00 a €
1.500,00.
Rilevato che nel caso di specie risulta accertato di aver rinvenuto un solo lavoratore irregolare si ritiene applicare il minimo edittale della sanzione pari ad € 250,00.
Altra violazione contestata è la omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
In effetti l'art. 3 commi 3 e 3 ter D. L. n. 12/2002 e successive modifiche prevede che “ ... in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro
1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”
Considerato che nel caso che ci occupa, come da verbale di accertamento, risultano come giorni effettivi di lavoro 6, provvedendo alla regolarizzazione in sede ispettiva spontaneamente pertanto, rilevata la non gravità della violazione, anche per tale violazione, si ritiene che la sanzione possa essere irrogata nel minimo edittale, pari ad € 1.500,00.
In conclusione, quindi, ridotte le sanzioni al minimo, l'importo delle sanzioni per come rideterminate è pari ad € 1.750,00
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso in punto di quantum che ha portato ad una riduzione degli importi indicati nell'ordinanza ingiunzione, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2487/2019 r.g. tra , in proprio Parte_1
e quale amm.re Delegato e l.r.p.t. –opponente- e Controparte_3
, in persona del suo Capo p.t. – Controparte_2
pagina 3 di 4 opposto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 362/18487A del 16/10/2017;
2) Ridetermina in € 1.750,00 la somma che parte opponente, , in Parte_1 proprio e quale amm.re Delegato e l.r.p.t. è condannata al Controparte_3 pagamento in favore dell' , in persona Controparte_2 del suo Capo p.t.;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Salerno, lì 25/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2019
Promossa da
, in proprio e quale amm.re Delegato e l.r.p.t. de Parte_1
rapp.ti e difesi, dall'avv. Vito Cornetta e presso il cui Controparte_1 studio elett.te domiciliati sito in Serre (SA) alla via Roma 70,
-opponente-
Contro
, in persona del suo Capo Controparte_2
p.t. rapp.to e difeso, come da delega in atti, da Funzionario delegato
-opposto-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15/03/2019 in proprio e Parte_1 nella qualità di Amm.re Delegato e l.r.p.t. proponeva Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 362/18487A del 16/10/2017 notificata in data 14/11/2017 con la quale veniva ordinato il pagamento della somma di € 6.160,00 e spese consequenziali, per un importo complessivo di
€ 6.194,94, per non aver rispettato le prescrizioni in materia di assunzione di n. 1 lavoratore, precisamente per la violazione di cui art. 4 D. D.gs.
pagina 1 di 4 21/04/2000 n. 181 e succ. modificazioni e violazione art. 3 D. L. 22/02/2002 convertito nella legge 23/04/2002 n. 73.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione di cui all'art. 14 L. 689/81, la mancata motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, nel merito la inesistenza delle violazioni contestate concludeva, quindi, per la revoca e annullamento dell'ordinanza ingiunzione e, in caso di mancato accoglimento delle preliminari eccezione, rideterminare l'importo nella minor somma di €
1.750,00.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla Controparte_2 opposizione, della quale ne richiedeva il rigetto con consequenziale conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Essendo la causa di natura documentale veniva rinviata per la discussione.
Dopo diversi rinvii nello stato e sostituzione giudice alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
L'ordinanza ingiunzione in oggetto è stata adottata sulla base delle risultanze raccolte nel verbale unico del 21/10/2014, conclusivo degli accertamenti iniziati in data 22/04/2014 nel corso del quale gli organi ispettivi accertavano la presenza del dipendente il quale dichiarava di aver iniziato Testimone_1
a lavorare dal 16/04/2014 in assenza di lettera di assunzione e che la ditta aveva provveduto, in sede ispettiva a regolarizzare la posizione del suddetto dipendente.
Detto ciò si vanno ad esaminare le eccezioni sollevate da parte opponente.
Quanto alla contestazione della tardiva notificazione del verbale di accertamento lo stesso risulta notificato nei termini di legge. Infatti gli accertamenti risultano ultimati in data 21/10/2014 mentre la notificata effettuata in data 17/11/2014 quindi nel termine di gg. 90 dalla ultimazione degli accertamenti.
Altra contestazione è la violazione dell'obbligo di motivazione.
In merito va evidenziato che tale obbligo risulta soddisfatto in quanto, sia il verbale di accertamento ispettivo che l'ordinanza ingiunzione sono sufficientemente motivati. pagina 2 di 4 Nel merito, accertato e non contestato quanto emerso dalla ispezione effettuata dal funzionario del dell' , Controparte_2
l'opponente, lamenta la eccessività delle sanzioni irrogate.
Quanto alla violazione di cui 4 D. L.gs 21/04/2000 n. 181 e succ. modificazioni effettivamente la sanzione applicabile va da € 250,00 a €
1.500,00.
Rilevato che nel caso di specie risulta accertato di aver rinvenuto un solo lavoratore irregolare si ritiene applicare il minimo edittale della sanzione pari ad € 250,00.
Altra violazione contestata è la omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
In effetti l'art. 3 commi 3 e 3 ter D. L. n. 12/2002 e successive modifiche prevede che “ ... in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro
1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”
Considerato che nel caso che ci occupa, come da verbale di accertamento, risultano come giorni effettivi di lavoro 6, provvedendo alla regolarizzazione in sede ispettiva spontaneamente pertanto, rilevata la non gravità della violazione, anche per tale violazione, si ritiene che la sanzione possa essere irrogata nel minimo edittale, pari ad € 1.500,00.
In conclusione, quindi, ridotte le sanzioni al minimo, l'importo delle sanzioni per come rideterminate è pari ad € 1.750,00
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso in punto di quantum che ha portato ad una riduzione degli importi indicati nell'ordinanza ingiunzione, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2487/2019 r.g. tra , in proprio Parte_1
e quale amm.re Delegato e l.r.p.t. –opponente- e Controparte_3
, in persona del suo Capo p.t. – Controparte_2
pagina 3 di 4 opposto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 362/18487A del 16/10/2017;
2) Ridetermina in € 1.750,00 la somma che parte opponente, , in Parte_1 proprio e quale amm.re Delegato e l.r.p.t. è condannata al Controparte_3 pagamento in favore dell' , in persona Controparte_2 del suo Capo p.t.;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Salerno, lì 25/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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