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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. R.G. 2578/2020
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
, nato a Hafizabad, in [...], il [...], C.U.I. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Cristina Romano del Foro di Milano, il Collegio, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
Dott.ssa Francesca Ajello Presidente
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 29 luglio 2020 ex artt. 35-bis d.lgs.
n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. ha impugnato il provvedimento, Parte_1 notificato in data 29 giugno 2020, con cui la Commissione Territoriale di Trieste, a seguito di audizione, ha deciso di non accogliere la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per protezione speciale, dati il narrato del richiedente protezione e la situazione del Paese di provenienza.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha ripercorso nei suoi tratti essenziali la vicenda già narrata alla Commissione Territoriale, sostenendo che la sua situazione personale integri i presupposti per il riconoscimento di tutte tali forme di protezione, domandate in via gradatamente subordinata.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 257/2008, ha presentato le proprie conclusioni il 30 aprile 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 aprile 2025, fissata per l'audizione del richiedente, quest'ultimo non è comparso;
il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.
Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/1998, come risultante dalle modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
130/2020.
nel corso dell'audizione tenutasi in fase amministrativa il 2 Parte_1 dicembre 2019, ha dichiarato di essere cittadino pakistano, proveniente da
Talewali, tehsil di Pandi Patian, provincia di Hafizabad, dove ha sempre vissuto fino all'espatrio; di essere e di aver lavorato come contadino sempre per Per_1 di aver svolto propaganda religiosa;
di aver studiato per 8 anni;
di avere i Per_1 genitori, cinque sorelle e due fratelli;
di non essere sposato e di non avere figli;
che i suoi familiari vivono a Rabwa, dove si sono trasferiti lo stesso giorno in cui il richiedente è andato via;
che non stanno tanto bene perché hanno problemi con altri gruppi religiosi.
Con riguardo ai motivi che l'hanno indotto ad espatriare, il richiedente ha dichiarato:
“Il governo pakistano ha fatto una legge che se noi HM preghiamo ci mettono in prigione per tre anni. L'ha fatta , lui era un ex presidente. Hanno Persona_2 dichiarato che siamo infedeli non musulmani. Se noi facciamo una moschea loro la distruggono. La nostra era l'unica casa HM nel villaggio, i restanti erano tutti
Pag. 2 di 16 sciiti e sunniti. era il capo degli sciiti e lui aveva fatto la propaganda per Per_3 dare fuoco alla casa perché noi siamo infedeli. Prima ci avevano minacciato dicendo
che noi non dovevamo seguire più questa religione e altrimenti avremmo dovuto lasciare il villaggio. Noi abbiamo detto che siamo musulmani, come potevano dirci
che siamo infedeli che pregavamo come gli altri. avevano detto Persona_2
che eravamo infedeli e per questo loro dicevano che eravamo infedeli e che per questo non potevamo vivere nel villaggio. Loro hanno fatto la propaganda e dicevano
che chi ci avrebbe ucciso sarebbe andato in paradiso. Una sera erano le dieci e dieci persone sono entrate in casa armati e hanno cominciato a sparare. Uno aveva in mano il coltello e chiedeva: Dov'è il vostro fratello grande? Io dormivo nella stanza.
Quando ho sentito la sparatoria e le voce sono andato a vedere, i miei genitori anche erano lì e loro mi dicevano: Perché ti sei convertito agli HM? Loro dicevano di lasciare la mia religione. Quello che aveva un coltello aveva attentato contro di me.
Mostra una cicatrice sull'addome. Mi ha sparato con la pistola. Mi hanno rotto alcuni denti con l'arma. Mia madre e mio padre mi hanno preso sotto di loro per coprirmi. Loro li hanno presi li hanno buttati lontano. Quando mi voleva sparare mia sorella si era buttata su di me. L'altro mio fratello era disabile ed era in casa. L'altro fratello era a casa di mia suocera. (…).
Per loro ero morto e quindi sono andati via. Quando l'agente ha sentito gli spari sono arrivati vicini e anche un MPA. I vicini mi hanno portato in ospedale. Mio padre poi ha chiamato il nostro gruppo HM a Rabwa e loro quando ero in ospedale da lì mi hanno portato a Rabwa. A rabwa tutti i dottori sono HM, e il centro degli HM. poi mia sorella è morta…
(…) il 12 giugno 2019, no… 2016. (…)
Ci hanno dato la casa e la mia famiglia ha iniziato a vivere lì. Sono guarito e facevo la guardia in ospedale, poi mi chiamavano quelli del gruppo sul numero dell'ospedale e dicevano che o mi avrebbero mandato via o avrebbero ucciso tutti loro. Mi hanno detto che i religiosi erano potenti e che loro non volevano rischiare e che era meglio che me ne fossi andato dal Pakistan per salvare la mia vita come era successo agli altri Mia sorella era anche già morta. (…) Per_1
Pag. 3 di 16 Quando hanno sparato contro di me lei ha preso il colpo e lei anche era stata trasferita in ospedale ma non si è salvata ” (cfr. pag. 6 del verbale di audizione).
Rispondendo alle domande di dettaglio rivoltegli dall'intervistatore, Pt_1 ha aggiunto che:
[...]
- lui è nato anche i suoi genitori lo sono;
Per_1
- loro dicevano che dovevano convertirsi all'altra religione;
- erano persone del villaggio: e Per_4 Persona_5
- erano usciti;
- visto che erano l'unica casa HM per pregare andavano alla moschea ma poi gli hanno detto che non potevano andare e quindi pregavano a casa;
- come comunità HM di riferimento avevano i nonni e gli zii materni che venivano da e ogni tanto venivano da loro;
Persona_6
- frequentava altre comunità HM, dove lo chiamavano lui andava;
- lo chiamava il presidente del gruppo religioso a Rabwa, dicendogli di andare in alcuni posti dove si faceva il;
Per_7
- ai majilis discutevano di quelli che facevano propaganda contro di loro e parlavano ai convertiti Per_1
- le minacce sono andate avanti per tanto tempo e quando è diventato grande dicevano che o lasciava il villaggio o si convertiva, ma loro avevano il loro terreno e la casa, erano contadini;
- anche i suoi genitori erano stati importunati, ma dopo l'articolo era tutto cambiato e tutti erano contro di loro;
- non si ricorda bene quando è avvenuta l'aggressione, forse il 2006, prima che lasciasse il Pakistan e poi per tanti anni si è nascosto a Rabwa, che non è molto distante dal villaggio e dove la gente va in ospedale per curarsi;
- hanno ucciso tante persone e dato fuoco alle moschee e alle case in quella città;
- l'ex generale pakistano aveva fatto una legge che chi uccideva un Per_8 on sarebbe stato processato;
Per_1
Pag. 4 di 16 - nel 2008 a Rabwa hanno attentato contro le case e picchiato gente e sono stati uccisi;
- un altro villaggio a Khan Dogra aveva due o tre case di la moschea e Per_1 hanno dato fuoco alle case;
- succede sempre qualcosa il loro gruppo religioso è sempre in difficoltà;
- non sa cosa sia la Per_9
- gli HM sono additati come i fedeli perché dicono che l'imam ra già Per_10 al mondo mentre gli altri dicono che deve ancora arrivare;
- come HM crede all'ultimo profeta Mohammad e lo segue;
i molvi e gli imam hanno creato le divisioni tra i gruppi religiosi e c'è l'hanno solo con gli HM;
- quando si diventa HM si spiega che bisogna essere buoni e donare i soldi ai poveri e fanno discorsi religiosi.
Con riguardo al rischio temuto in caso di rimpatrio, il richiedente ha dichiarato: “Ho avuto tante difficoltà la mia vita è in pericolo sono in difficoltà. In quanto on abbiamo diritti” (cfr. pag. 9 del verbale di audizione). Per_1
La Commissione Territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto credibili la nazionalità e la provenienza dichiarati dal richiedente, ma non le dichiarazioni relative ai motivi dell'espatrio, in quanto:
- per quanto riguarda la persecuzione diretta contro il richiedente e i familiari da parte di religiosi sciiti in ragione dell'appartenenza alla comunità HM, non si ritiene di accettare il dato temporale delle condotte persecutorie, in particolar modo, nella misura in cui il richiedente asserisce, pur non senza contraddizioni ed incertezze (cfr. verbale di audizione pagina 6 e 7 rispetto alla data del decesso della sorella, circa 2016, e all'aggressione alla casa), che gli agenti persecutori lo avrebbero ritrovato a circa distanza di 10 anni dal tentativo di omicidio presso il proprio domicilio, pur essendosi richiedente da tempo trasferito in un'altra città; la descrizione della dinamica dell'aggressione appare fumosa e risulta viziata sotto il duplice profilo della plausibilità e della verosimiglianza poiché da un lato, pare poco credibile che gli aggressori, intenzionati ad eliminare fisicamente il
Pag. 5 di 16 richiedente, lo avessero creduto morto pur avendo colpito con un colpo di arma da fuoco la sorella, dall'altro, appare evanescente ed inadeguatamente circostanziata la descrizione dell'intervento degli altri abitanti del villaggio;
- sull'appartenenza alla comunità HM e le attività svolte per conto della medesima comunità, non è stato possibile chiarire quale fosse il ruolo svolto dal richiedente all'interno della comunità HM, e ciò in ragione del carattere diffusamente evasivo ed ondivago delle risposte rese a fronte delle domande volte a chiarire la misura dell'impegno religioso del richiedente;
nemmeno si ritiene di accettare con il beneficio del dubbio la fede HM del richiedente poiché, se sotto un primo profilo, le informazioni raccolte sul punto delle discriminazioni subite dalla comunità HM mancano di individualizzazione e paiono piuttosto generiche, analoghi addebiti di vaghezza e scarsa personalizzazione si riscontrano rispetto alle descrizioni delle festività della propria comunità;
- da ultimo, nonostante sia presente nella città di Rabwa una tra le più numerose comunità HM, il richiedente non sa riferire di fatti occorsi nel 2008 quando questi vi si era già trasferito (https://www.asianews.it/notizie-it/Rabwa,-
). Email_1
Valutate le dichiarazioni del ricorrente secondo i criteri legali previsti, la documentazione prodotta è la situazione del paese di provenienza, il collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato per le ragioni che seguono.
Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.
Alla luce di questi ultimi, in accordo con quanto affermato dalla Commissione territoriale, il racconto di non appare credibile. Parte_1
Il Collegio condivide infatti l'articolata e approfondita motivazione del provvedimento impugnato, che si intende integralmente richiamata, in particolare con riguardo alla genericità e alle incoerenze anche temporali sottolineate dall'Amministrazione relativamente alla concreta ed individuale vicenda persecutoria, nonché con riferimento all'effettiva appartenenza del richiedente alla
Pag. 6 di 16 comunità HM, di cui, nonostante i tentativi di approfondimento, non ha saputo riferire nulla relativamente alle specifiche cerimonie e festività e alle differenze con il credo sciita o sunnita.
Nel corso del giudizio, non è stato possibile sanare la genericità e le contraddizioni risultanti dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente, dato che quest'ultimo non si è presentato all'udienza tenutasi per lo svolgimento della sua audizione personale.
Non può pertanto affermarsi che egli abbia compiuto ogni sforzo possibile per circostanziare la propria domanda di protezione internazionale.
Infatti, sebbene nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla giurisprudenza di legittimità CP_2
“il richiedente ha l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale
"in cooperazione con il richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la Commissione territoriale, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno 2019 n. 16028).
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Pertanto, vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente data la sua estrema genericità, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna.
Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Pag. 7 di 16 Ciò detto con riferimento alle dichiarazioni del richiedente, va dunque rilevato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come adeguatamente rilevato dalla Commissione Territoriale.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, infatti, secondo il
D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un fondato timore di subire:
- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per i motivi di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche).
Per i motivi sopra esposti, data la non credibilità del racconto del richiedente, non emerge il rischio di subire atti di persecuzione che rientrano nella fattispecie appena descritta.
Quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs.
251/2007, è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca la condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che Per_11 nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE
Pag. 8 di 16 (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs.
n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte”
o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
In accordo con quanto affermato dalla Commissione Territoriale, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale forma di protezione.
In assenza un racconto credibile, non vi sono elementi per ritenere che il richiedente, in caso di ritorno in Pakistan, correrebbe un concreto rischio di danno grave, per i motivi sopra esposti.
Non può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, poi, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, la situazione generale del Pakistan, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Pag. 9 di 16 Ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C –
285 /12 – ) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato Per_12 interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno
o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese
o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo
Pag. 10 di 16 interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Il report EUAA del dicembre 2024, per quanto concerne la situazione di sicurezza in Pakistan riporta che, anche per tutti i primi mesi del 2024, la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in Balochistan e in
ER Pakhtunkhwa1 .
Secondo l' ACLED Conflict Index , il Pakistan si classifica al 12° posto tra i conflitti nel mondo nel 2024, un quinto della sua popolazione è esposto alla violenza ma quasi l'85% di questa violenza si è concentrato nelle province di confine del Balochistan e del le rispettive roccaforti dei Persona_13 separatisti beluci e del TTP2.
Con riguardo alla regione del Punjab (zona di provenienza del ricorrente), le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, dal
2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto.3
Secondo i dati ACLED negli ultimi tre anni si è assistito ad una diminuzione significativa degli eventi violenti in Punjab. In particolare, dal 09/12/2021 al
09/12/2022, ACLED ha registrato 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone4.
Pag. 11 di 16 Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_3 rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab. A febbraio 2021, India e
Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del che entrambi si sono CP_3 impegnati a rispettare. Pur non essendo un accordo di pace vero e proprio, e pur non risolvendo la disputa sul l'intesa è la prima di questo tipo dal CP_3
2003.Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel
2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono CP_3 più sfociati nel Punjab. Nonostante le tensioni diplomatiche tra Pakistan e India, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona5.
Nel 2023 in tutto il Punjab dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 LE ha registrato un totale di 121 eventi dei quali 65 ai danni di civili, in tutto il 2023 i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto , mentre a Lahore si sono registrati 8 eventi , a
Rawalpindi 5 eventi , a Faisalabad 3 eventi e a Pindi Gheb 3 eventi6.
Nel 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31.12.2024 in tutto il Punjab LE ha registrato un totale di 122 eventi dei quali 54 ai danni di civili in tutto il 2024, i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto, mentre a Lahore si sono registrati 7 eventi, a
Pag. 12 di 16 Rawalpindi 5 eventi, a Lahore - Data Gunj Buksh 3 eventi, a 3 Persona_16 eventi e a Sahiwal 3 eventi7.
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate non può desumersi un contesto di gravità generalizzata tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Ciò detto, valutato il livello di sicurezza in Pakistan, in particolare del Punjab, il Collegio non ritiene che la situazione sia qualificabile come conflitto armato interno alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla nota pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, del 30 gennaio 2014 resa nella causa C – 285/12 – Diakité).
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, preliminarmente si deve dare atto che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il
D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge
1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
Pag. 13 di 16 - ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs.
286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n.
29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Pag. 14 di 16 Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Non vi sono infatti elementi per ritenere che il richiedente abbia intrapreso un fruttuoso e stabile percorso di integrazione sul territorio italiano.
Nessun elemento è emerso nel corso del giudizio né è stato documentato dal ricorrente, in particolare con riguardo alla conoscenza della lingua italiana, ad uno sforzo formativo, a rapporti sociali costituiti sul territorio, alla sua situazione abitativa.
Va poi considerato che tutta la sua famiglia di origine si trova ancora in
Pakistan.
Il Collegio ritiene dunque che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto del non accertato inserimento sociale in
Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno del richiedente in
Pakistan non costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che, dunque, non dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 15 di 16 Considerando che la decisione è stata assunta sulla base di dichiarazioni e
COI relative a circostanze sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di protezione speciale;
4. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Francesca Ajello
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan - Country Focus, December 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focu s.pdf , ultimo accesso 10 febbraio 2025 2 ACLED Conflict Index dicembre 2024 , https://acleddata.com/conflict-index/ , ultimo accesso 10 febbraio 2025 3 CRSS, Annual Security Report 2020, 10 February 2021, url , data ultima verifica 13 aprile 2023 4 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 09/11/2021-09/12/2022 < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>. Secondo ACLED, al 09/12/2022 il rischio di volatilità di conflitti rimane ma basso, ma costante, vedi < https://acleddata.com/early-warning- research-hub/volatility-and-risk-predictability-index/>. 5 , February 2020 – : Controparte_4 CP_5 CP_3 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february-trends ; The Washington Post, India and Pakistan announce cease-fire for first time in nearly 20 years, 25 Persona_14 febbraio 2021; https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/india-p ire- kashmir/2021/02/25/02335b38-773c-11eb-9489-8f7dacd51e75_story.html ; , What Parte_2 prompted India-Pakistan ceasefire pact along border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021; CP_3 https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/w ia-pakistan-ceasefire-pact-along-
Persona_15 6 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: CodiceFiscale_2 https://acleddata.com/explorer/ 7 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2024-31/12/2024 https://acleddata.com/explorer/ ultimo accesso 13 febbraio 2025.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. R.G. 2578/2020
Nel procedimento instaurato ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. da
, nato a Hafizabad, in [...], il [...], C.U.I. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Cristina Romano del Foro di Milano, il Collegio, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
Dott.ssa Francesca Ajello Presidente
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 29 luglio 2020 ex artt. 35-bis d.lgs.
n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c. ha impugnato il provvedimento, Parte_1 notificato in data 29 giugno 2020, con cui la Commissione Territoriale di Trieste, a seguito di audizione, ha deciso di non accogliere la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per protezione speciale, dati il narrato del richiedente protezione e la situazione del Paese di provenienza.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha ripercorso nei suoi tratti essenziali la vicenda già narrata alla Commissione Territoriale, sostenendo che la sua situazione personale integri i presupposti per il riconoscimento di tutte tali forme di protezione, domandate in via gradatamente subordinata.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, d.lgs. n. 257/2008, ha presentato le proprie conclusioni il 30 aprile 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 aprile 2025, fissata per l'audizione del richiedente, quest'ultimo non è comparso;
il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.
Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/1998, come risultante dalle modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore del D.L.
130/2020.
nel corso dell'audizione tenutasi in fase amministrativa il 2 Parte_1 dicembre 2019, ha dichiarato di essere cittadino pakistano, proveniente da
Talewali, tehsil di Pandi Patian, provincia di Hafizabad, dove ha sempre vissuto fino all'espatrio; di essere e di aver lavorato come contadino sempre per Per_1 di aver svolto propaganda religiosa;
di aver studiato per 8 anni;
di avere i Per_1 genitori, cinque sorelle e due fratelli;
di non essere sposato e di non avere figli;
che i suoi familiari vivono a Rabwa, dove si sono trasferiti lo stesso giorno in cui il richiedente è andato via;
che non stanno tanto bene perché hanno problemi con altri gruppi religiosi.
Con riguardo ai motivi che l'hanno indotto ad espatriare, il richiedente ha dichiarato:
“Il governo pakistano ha fatto una legge che se noi HM preghiamo ci mettono in prigione per tre anni. L'ha fatta , lui era un ex presidente. Hanno Persona_2 dichiarato che siamo infedeli non musulmani. Se noi facciamo una moschea loro la distruggono. La nostra era l'unica casa HM nel villaggio, i restanti erano tutti
Pag. 2 di 16 sciiti e sunniti. era il capo degli sciiti e lui aveva fatto la propaganda per Per_3 dare fuoco alla casa perché noi siamo infedeli. Prima ci avevano minacciato dicendo
che noi non dovevamo seguire più questa religione e altrimenti avremmo dovuto lasciare il villaggio. Noi abbiamo detto che siamo musulmani, come potevano dirci
che siamo infedeli che pregavamo come gli altri. avevano detto Persona_2
che eravamo infedeli e per questo loro dicevano che eravamo infedeli e che per questo non potevamo vivere nel villaggio. Loro hanno fatto la propaganda e dicevano
che chi ci avrebbe ucciso sarebbe andato in paradiso. Una sera erano le dieci e dieci persone sono entrate in casa armati e hanno cominciato a sparare. Uno aveva in mano il coltello e chiedeva: Dov'è il vostro fratello grande? Io dormivo nella stanza.
Quando ho sentito la sparatoria e le voce sono andato a vedere, i miei genitori anche erano lì e loro mi dicevano: Perché ti sei convertito agli HM? Loro dicevano di lasciare la mia religione. Quello che aveva un coltello aveva attentato contro di me.
Mostra una cicatrice sull'addome. Mi ha sparato con la pistola. Mi hanno rotto alcuni denti con l'arma. Mia madre e mio padre mi hanno preso sotto di loro per coprirmi. Loro li hanno presi li hanno buttati lontano. Quando mi voleva sparare mia sorella si era buttata su di me. L'altro mio fratello era disabile ed era in casa. L'altro fratello era a casa di mia suocera. (…).
Per loro ero morto e quindi sono andati via. Quando l'agente ha sentito gli spari sono arrivati vicini e anche un MPA. I vicini mi hanno portato in ospedale. Mio padre poi ha chiamato il nostro gruppo HM a Rabwa e loro quando ero in ospedale da lì mi hanno portato a Rabwa. A rabwa tutti i dottori sono HM, e il centro degli HM. poi mia sorella è morta…
(…) il 12 giugno 2019, no… 2016. (…)
Ci hanno dato la casa e la mia famiglia ha iniziato a vivere lì. Sono guarito e facevo la guardia in ospedale, poi mi chiamavano quelli del gruppo sul numero dell'ospedale e dicevano che o mi avrebbero mandato via o avrebbero ucciso tutti loro. Mi hanno detto che i religiosi erano potenti e che loro non volevano rischiare e che era meglio che me ne fossi andato dal Pakistan per salvare la mia vita come era successo agli altri Mia sorella era anche già morta. (…) Per_1
Pag. 3 di 16 Quando hanno sparato contro di me lei ha preso il colpo e lei anche era stata trasferita in ospedale ma non si è salvata ” (cfr. pag. 6 del verbale di audizione).
Rispondendo alle domande di dettaglio rivoltegli dall'intervistatore, Pt_1 ha aggiunto che:
[...]
- lui è nato anche i suoi genitori lo sono;
Per_1
- loro dicevano che dovevano convertirsi all'altra religione;
- erano persone del villaggio: e Per_4 Persona_5
- erano usciti;
- visto che erano l'unica casa HM per pregare andavano alla moschea ma poi gli hanno detto che non potevano andare e quindi pregavano a casa;
- come comunità HM di riferimento avevano i nonni e gli zii materni che venivano da e ogni tanto venivano da loro;
Persona_6
- frequentava altre comunità HM, dove lo chiamavano lui andava;
- lo chiamava il presidente del gruppo religioso a Rabwa, dicendogli di andare in alcuni posti dove si faceva il;
Per_7
- ai majilis discutevano di quelli che facevano propaganda contro di loro e parlavano ai convertiti Per_1
- le minacce sono andate avanti per tanto tempo e quando è diventato grande dicevano che o lasciava il villaggio o si convertiva, ma loro avevano il loro terreno e la casa, erano contadini;
- anche i suoi genitori erano stati importunati, ma dopo l'articolo era tutto cambiato e tutti erano contro di loro;
- non si ricorda bene quando è avvenuta l'aggressione, forse il 2006, prima che lasciasse il Pakistan e poi per tanti anni si è nascosto a Rabwa, che non è molto distante dal villaggio e dove la gente va in ospedale per curarsi;
- hanno ucciso tante persone e dato fuoco alle moschee e alle case in quella città;
- l'ex generale pakistano aveva fatto una legge che chi uccideva un Per_8 on sarebbe stato processato;
Per_1
Pag. 4 di 16 - nel 2008 a Rabwa hanno attentato contro le case e picchiato gente e sono stati uccisi;
- un altro villaggio a Khan Dogra aveva due o tre case di la moschea e Per_1 hanno dato fuoco alle case;
- succede sempre qualcosa il loro gruppo religioso è sempre in difficoltà;
- non sa cosa sia la Per_9
- gli HM sono additati come i fedeli perché dicono che l'imam ra già Per_10 al mondo mentre gli altri dicono che deve ancora arrivare;
- come HM crede all'ultimo profeta Mohammad e lo segue;
i molvi e gli imam hanno creato le divisioni tra i gruppi religiosi e c'è l'hanno solo con gli HM;
- quando si diventa HM si spiega che bisogna essere buoni e donare i soldi ai poveri e fanno discorsi religiosi.
Con riguardo al rischio temuto in caso di rimpatrio, il richiedente ha dichiarato: “Ho avuto tante difficoltà la mia vita è in pericolo sono in difficoltà. In quanto on abbiamo diritti” (cfr. pag. 9 del verbale di audizione). Per_1
La Commissione Territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto credibili la nazionalità e la provenienza dichiarati dal richiedente, ma non le dichiarazioni relative ai motivi dell'espatrio, in quanto:
- per quanto riguarda la persecuzione diretta contro il richiedente e i familiari da parte di religiosi sciiti in ragione dell'appartenenza alla comunità HM, non si ritiene di accettare il dato temporale delle condotte persecutorie, in particolar modo, nella misura in cui il richiedente asserisce, pur non senza contraddizioni ed incertezze (cfr. verbale di audizione pagina 6 e 7 rispetto alla data del decesso della sorella, circa 2016, e all'aggressione alla casa), che gli agenti persecutori lo avrebbero ritrovato a circa distanza di 10 anni dal tentativo di omicidio presso il proprio domicilio, pur essendosi richiedente da tempo trasferito in un'altra città; la descrizione della dinamica dell'aggressione appare fumosa e risulta viziata sotto il duplice profilo della plausibilità e della verosimiglianza poiché da un lato, pare poco credibile che gli aggressori, intenzionati ad eliminare fisicamente il
Pag. 5 di 16 richiedente, lo avessero creduto morto pur avendo colpito con un colpo di arma da fuoco la sorella, dall'altro, appare evanescente ed inadeguatamente circostanziata la descrizione dell'intervento degli altri abitanti del villaggio;
- sull'appartenenza alla comunità HM e le attività svolte per conto della medesima comunità, non è stato possibile chiarire quale fosse il ruolo svolto dal richiedente all'interno della comunità HM, e ciò in ragione del carattere diffusamente evasivo ed ondivago delle risposte rese a fronte delle domande volte a chiarire la misura dell'impegno religioso del richiedente;
nemmeno si ritiene di accettare con il beneficio del dubbio la fede HM del richiedente poiché, se sotto un primo profilo, le informazioni raccolte sul punto delle discriminazioni subite dalla comunità HM mancano di individualizzazione e paiono piuttosto generiche, analoghi addebiti di vaghezza e scarsa personalizzazione si riscontrano rispetto alle descrizioni delle festività della propria comunità;
- da ultimo, nonostante sia presente nella città di Rabwa una tra le più numerose comunità HM, il richiedente non sa riferire di fatti occorsi nel 2008 quando questi vi si era già trasferito (https://www.asianews.it/notizie-it/Rabwa,-
). Email_1
Valutate le dichiarazioni del ricorrente secondo i criteri legali previsti, la documentazione prodotta è la situazione del paese di provenienza, il collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato per le ragioni che seguono.
Va premesso che la veridicità del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.
Alla luce di questi ultimi, in accordo con quanto affermato dalla Commissione territoriale, il racconto di non appare credibile. Parte_1
Il Collegio condivide infatti l'articolata e approfondita motivazione del provvedimento impugnato, che si intende integralmente richiamata, in particolare con riguardo alla genericità e alle incoerenze anche temporali sottolineate dall'Amministrazione relativamente alla concreta ed individuale vicenda persecutoria, nonché con riferimento all'effettiva appartenenza del richiedente alla
Pag. 6 di 16 comunità HM, di cui, nonostante i tentativi di approfondimento, non ha saputo riferire nulla relativamente alle specifiche cerimonie e festività e alle differenze con il credo sciita o sunnita.
Nel corso del giudizio, non è stato possibile sanare la genericità e le contraddizioni risultanti dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente, dato che quest'ultimo non si è presentato all'udienza tenutasi per lo svolgimento della sua audizione personale.
Non può pertanto affermarsi che egli abbia compiuto ogni sforzo possibile per circostanziare la propria domanda di protezione internazionale.
Infatti, sebbene nel procedimento in questione sussista un forte dovere di cooperazione da parte dell' come affermato dalla giurisprudenza di legittimità CP_2
“il richiedente ha l'onere di offrire ogni elemento utile allo scrutinio della domanda in un'ottica di schietta collaborazione, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all'esame della domanda di protezione internazionale
"in cooperazione con il richiedente", richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la Commissione territoriale, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta” (Cass., ord. 14 giugno 2019 n. 16028).
Ne deriva un giudizio di complessiva non credibilità del ricorrente.
Pertanto, vista la non credibilità interna del racconto del ricorrente data la sua estrema genericità, non si reputa necessario verificare la sua credibilità esterna.
Infatti, nell'ipotesi, come quella di specie, di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca, alla base, una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (in tal senso, cfr. Cass. 6738/2021).
Pag. 7 di 16 Ciò detto con riferimento alle dichiarazioni del richiedente, va dunque rilevato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come adeguatamente rilevato dalla Commissione Territoriale.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, infatti, secondo il
D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un fondato timore di subire:
- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per i motivi di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche).
Per i motivi sopra esposti, data la non credibilità del racconto del richiedente, non emerge il rischio di subire atti di persecuzione che rientrano nella fattispecie appena descritta.
Quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs.
251/2007, è necessario che, ex art. 2 comma 1 lett g) D. Lgs 251/2007, sussista un rischio effettivo, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisca la condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che Per_11 nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE
Pag. 8 di 16 (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs.
n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte”
o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
In accordo con quanto affermato dalla Commissione Territoriale, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti di tale forma di protezione.
In assenza un racconto credibile, non vi sono elementi per ritenere che il richiedente, in caso di ritorno in Pakistan, correrebbe un concreto rischio di danno grave, per i motivi sopra esposti.
Non può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, poi, la particolare forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, la situazione generale del Pakistan, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Pag. 9 di 16 Ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C –
285 /12 – ) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato Per_12 interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno
o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente ad integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese
o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo
Pag. 10 di 16 interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Il report EUAA del dicembre 2024, per quanto concerne la situazione di sicurezza in Pakistan riporta che, anche per tutti i primi mesi del 2024, la maggior parte degli incidenti relativi alla sicurezza è stata registrata in Balochistan e in
ER Pakhtunkhwa1 .
Secondo l' ACLED Conflict Index , il Pakistan si classifica al 12° posto tra i conflitti nel mondo nel 2024, un quinto della sua popolazione è esposto alla violenza ma quasi l'85% di questa violenza si è concentrato nelle province di confine del Balochistan e del le rispettive roccaforti dei Persona_13 separatisti beluci e del TTP2.
Con riguardo alla regione del Punjab (zona di provenienza del ricorrente), le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono comunque concordi nel riferire che, dal
2020, si è registrata una notevole diminuzione del numero delle vittime rispetto agli anni precedenti, più precisamente al 2018 e al 2017. Secondo il CRSS, inoltre, la maggior parte delle vittime nel 2020 sono state quelle civili, mentre il personale di sicurezza è stata la categoria colpita in misura minore in assoluto.3
Secondo i dati ACLED negli ultimi tre anni si è assistito ad una diminuzione significativa degli eventi violenti in Punjab. In particolare, dal 09/12/2021 al
09/12/2022, ACLED ha registrato 220 incidenti relativi alla sicurezza, causando la morte di 113 persone4.
Pag. 11 di 16 Per quanto riguarda l'area più vicina al confine con l' deve CP_3 rilevarsi il venir meno della grave situazione di conflitto ed instabilità che ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, anche parte del Punjab. A febbraio 2021, India e
Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo il confine non ufficiale che divide i due paesi nella regione del che entrambi si sono CP_3 impegnati a rispettare. Pur non essendo un accordo di pace vero e proprio, e pur non risolvendo la disputa sul l'intesa è la prima di questo tipo dal CP_3
2003.Complessivamente, dall'entrata in vigore dalla firma del cessate il fuoco nel
2021 gli episodi violenti in sono drasticamente diminuiti e non sono CP_3 più sfociati nel Punjab. Nonostante le tensioni diplomatiche tra Pakistan e India, si riscontra un significativo affievolimento delle ostilità e un graduale miglioramento del livello di sicurezza nella zona5.
Nel 2023 in tutto il Punjab dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 LE ha registrato un totale di 121 eventi dei quali 65 ai danni di civili, in tutto il 2023 i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto , mentre a Lahore si sono registrati 8 eventi , a
Rawalpindi 5 eventi , a Faisalabad 3 eventi e a Pindi Gheb 3 eventi6.
Nel 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31.12.2024 in tutto il Punjab LE ha registrato un totale di 122 eventi dei quali 54 ai danni di civili in tutto il 2024, i suddetti eventi hanno caratterizzato quasi tutte le città principali con in media un evento per città- distretto, mentre a Lahore si sono registrati 7 eventi, a
Pag. 12 di 16 Rawalpindi 5 eventi, a Lahore - Data Gunj Buksh 3 eventi, a 3 Persona_16 eventi e a Sahiwal 3 eventi7.
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate non può desumersi un contesto di gravità generalizzata tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Ciò detto, valutato il livello di sicurezza in Pakistan, in particolare del Punjab, il Collegio non ritiene che la situazione sia qualificabile come conflitto armato interno alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla nota pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, del 30 gennaio 2014 resa nella causa C – 285/12 – Diakité).
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, preliminarmente si deve dare atto che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il
D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge
1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
Pag. 13 di 16 - ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs.
286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n.
29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Pag. 14 di 16 Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Non vi sono infatti elementi per ritenere che il richiedente abbia intrapreso un fruttuoso e stabile percorso di integrazione sul territorio italiano.
Nessun elemento è emerso nel corso del giudizio né è stato documentato dal ricorrente, in particolare con riguardo alla conoscenza della lingua italiana, ad uno sforzo formativo, a rapporti sociali costituiti sul territorio, alla sua situazione abitativa.
Va poi considerato che tutta la sua famiglia di origine si trova ancora in
Pakistan.
Il Collegio ritiene dunque che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto del non accertato inserimento sociale in
Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno del richiedente in
Pakistan non costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che, dunque, non dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 15 di 16 Considerando che la decisione è stata assunta sulla base di dichiarazioni e
COI relative a circostanze sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento dello status di rifugiato;
2. rigetta la domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria;
3. rigetta la domanda di protezione speciale;
4. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Francesca Ajello
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan - Country Focus, December 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focu s.pdf , ultimo accesso 10 febbraio 2025 2 ACLED Conflict Index dicembre 2024 , https://acleddata.com/conflict-index/ , ultimo accesso 10 febbraio 2025 3 CRSS, Annual Security Report 2020, 10 February 2021, url , data ultima verifica 13 aprile 2023 4 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 09/11/2021-09/12/2022 < https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>. Secondo ACLED, al 09/12/2022 il rischio di volatilità di conflitti rimane ma basso, ma costante, vedi < https://acleddata.com/early-warning- research-hub/volatility-and-risk-predictability-index/>. 5 , February 2020 – : Controparte_4 CP_5 CP_3 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february-trends ; The Washington Post, India and Pakistan announce cease-fire for first time in nearly 20 years, 25 Persona_14 febbraio 2021; https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/india-p ire- kashmir/2021/02/25/02335b38-773c-11eb-9489-8f7dacd51e75_story.html ; , What Parte_2 prompted India-Pakistan ceasefire pact along border?, Bilal Kuchay, 09 Marzo 2021; CP_3 https://www.aljazeera.com/news/2021/3/9/w ia-pakistan-ceasefire-pact-along-
Persona_15 6 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: CodiceFiscale_2 https://acleddata.com/explorer/ 7 ACLED, Dashboard (Filters applied: Pakistan – Punjab); Event types: battles, riots explosions/remote violence and violence against civilians, TIME PERIOD: 1/01/2024-31/12/2024 https://acleddata.com/explorer/ ultimo accesso 13 febbraio 2025.