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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2024, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 8427 del 2022, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., promossa da: in persona del legale rappresentante, Sig. , Controparte_1 Parte_1 difesa in via congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Nicola Bricola e Alessandra De Vido;
– ATTRICE –
CONTRO
, in persona del legale CO rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Lo Voi Geraci e
Antonino Accordino;
– CONVENUTA – avente ad oggetto: altri contratti atipici.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 08.11.2022, la società ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le CO seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa In via principale - accertare e dichiarare che l' “impianto robotizzato saldatura benne”, denominato “Cloos QRC 350 - Cloos Quirox” ed ulteriori componenti, oggetto del contratto stipulato tra ed in data Controparte_1 CO
04.09.2017 è di proprietà della in virtù della riserva di proprietà Controparte_1 dettata dagli artt. 6 e 13 del medesimo contratto e del mancato avveramento della condizione cui il trasferimento della proprietà è contrattualmente subordinato;
- conseguentemente dichiarare tenuta (oggi ammessa alla procedura di Concordato Preventivo, con CO
Decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 09.06.2021 – procedura n. 9/2020) alla immediata restituzione in favore di dell' “impianto robotizzato Controparte_1 saldatura benne”, denominato “Cloos QRC 350 - ed ulteriori componenti - Org_1 oggetto del contratto stipulato tra ed in data Controparte_1 CO
04.09.2017; - accertare e dichiarare il diritto della società attrice a trattenere le somme percepite, stante l'espressa pattuizione negoziale in tale senso. In via subordinata - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare
e dichiarare (oggi ammessa alla procedura di Concordato Preventivo, con CO
pagina 1 di 11 Decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 09.06.2021 - procedura n. 9/2020) tenuta al pagamento in favore di del residuo prezzo stabilito nel contratto Controparte_1 stipulato in data 04.09.2017 e mai versato;
- conseguentemente condannare CO al pagamento in favore di del complessivo importo pari ad € Controparte_1
297.000,00. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre 15 % T.F., IVA e
c.n.p.a., come per legge” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Ha dedotto: di aver formulato, in data 11.08.2017, nei confronti e su richiesta di CO
, l'offerta commerciale n. 092-1 avente ad oggetto la fornitura di “impianto robotizzato
[...] saldatura benne”, denominato “Cloos QRC 350 - Cloos Quirox” e ulteriori componenti;
che l'offerta era stata accettata e sottoscritta da , e l'ordine completato in data CO
04.09.2017; che il contratto, pur prevedendo la riserva di proprietà sull'impianto in favore di
[...] all'art. 6, non era stato registrato e la riserva di proprietà non era stata trascritta Pt_2 nell'apposito registro presso il Tribunale di Lecce, come invece previsto per l'opponibilità della riserva stessa nei confronti dei terzi dall'art. 1524 c.c.; che il contratto era stato rubricato dalle parti “locazione con trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, attivabile con il pagamento dell'ultima rata”; che si trattava a tutti gli effetti di una vendita con patto di riservato dominio;
che nel testo contrattuale la riserva di proprietà, con obbligo di restituzione dell'impianto fornito, risultava evidente e manifesta dalla lettura degli artt. 6 (diritto di riservato dominio) e 13 (clausola risolutiva espressa); che il prezzo complessivo di fornitura, pari a €
440.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti dilazioni: - € 44.000,00 pari al 10 Co
% dell'importo all'ordine; - € 396.000,00 residui in n. 48 rate da versarsi con RI. ogni 10 del mese a far data dal giugno 2018; che, dopo il regolare pagamento dell'acconto all'ordine di €
44.000,00, in data 30.04.2018, aveva emesso la fattura differita n. 107 dell'importo complessivo di € 396.000,00 da pagarsi in n. 48 rate dell'importo, ciascuna, di € 8.250,00; di aver fatturato, dunque, in data 30.04.2018, l'intero prezzo ad pur avendo questa versato – Controparte_4 all'epoca – solo l'acconto inziale e, successivamente, pagamenti parziali per complessivi € 143.000,00 corrispondente all'acconto, oltre a n. 12 rate per ulteriori € 99.000,00, interrompendo definitivamente ogni versamento dal mese di ottobre 2019; di aver ripetutamente sollecitato la all'adempimento delle proprie obbligazioni senza, tuttavia, esiti concreti, CO tanto che gli insoluti, a giugno 2020, ammontavano a complessivi € 107.250,00 (rate da €
8.250,00 ciascuna, scadute nelle seguenti date 10.08.2018; 10.09.2018; 10.10.2018; 10.11.2018;
10.10.2019; 10.11.2019; 10.12.2019; 10.01.2020; 10.02.2020; 10.03.2020; 10.04.2020;
10.05.2020; 10.06.2020); di aver depositato in data 22.07.2020, avanti al Tribunale di Bologna, un ricorso per Decreto Ingiuntivo (RG 8833/2020) per la complessiva somma residua dovuta pari ad € 297.000,00 in conto capitale, oltre interessi legali dalla data dei dovuti pagamenti al saldo;
che il 12.08.2020 il Tribunale di Bologna aveva comunicato l'emissione del Decreto Ingiuntivo
n. 3269/2020 per l'importo richiesto di € 297.000,00 oltre interessi e spese legali, nei confronti di;
che tale decreto era stato regolarmente notificato in data 31.08.2020; che, CO in seguito alla presentazione in data 17.07.2020 da parte di di Ricorso per CO
Concordato Preventivo “in bianco”, avanti al Tribunale di Lecce, aveva precisato la propria posizione creditoria all'advisor nominato in previsione del deposito del programma di concordato, Dott. , in data 22.09.2020; di aver evidenziato la “riserva di Persona_1
pagina 2 di 11 proprietà” in proprio favore, di cui al contratto stipulato in data 04.09.2017, e di aver proposto la restituzione dell'impianto ex artt. 6 e 13 del contratto, a fronte, ovviamente, di una revisione/rivalutazione del credito vantato e già accertato dal Tribunale di Bologna;
che, con comunicazione del 21.10.2021, inviata ai creditori ex art. 171 L.F., i Commissari Giudiziali, Dott
e Prof. Avv. Andrea Palazzolo avevano comunicato l'ammissione di Persona_2 [...]
alla procedura di Concordato Preventivo, con Decreto emesso dal Tribunale di CO
Lecce in data 09.06.2021 (procedura n. 9/2020), e avevano comunicato finanche gli estremi del piano e della proposta concordataria;
che, alla luce del piano e del programma di Concordato, nonchè in considerazione degli allegati 13 e 14 al medesimo piano, era emerso che il credito era stato inserito nell'elenco dei crediti chirografari per la quasi totalità dell'importo, ovvero per €
296.866,95; che tale credito, in quanto chirografario, era stato, altresì, incluso nella classe 7, con soddisfacimento nella misura dell'1 %; che, da ultimo, l'impianto, di cui al contratto di fornitura con riserva di proprietà stipulato in data 04.09.2017, non era stato, invece, inserito nell'elenco dei beni in possesso del debitore proponente il concordato gravati da diritti reali di terzi;
che dall'esame del programma concordatario e dalla lettura della comunicazione del 21.10.2021, inviata ai creditori ex art. 171 L.F. dai Commissari Giudiziali, era emerso che il “Ramo di azienda di Vaie” e il “Ramo di azienda di Lecce”, ivi compresi “impianti, attrezzature e magazzino”, erano stati aggiudicati provvisoriamente all'unico offerente, società indicata in programma concordatario come all'udienza del 22.07.2021; che la procedura di Org_2 aggiudicazione si era perfezionata, quindi, anteriormente alla trasmissione degli adempimenti di cui all'art. 171 L.F.; che, con comunicazione del 29.10.2021, inviata a mezzo pec in data
02.11.2021, aveva riscontrato la comunicazione ex art. 171 L.F. inviata dai Commissari giudiziali, fornendo i dati richiesti, ovvero precisando il proprio credito e precisando i riferimenti necessari compresa la propria pec;
che in tale sede era stata, altresì, formalizzata, alla luce delle risultanze del programma concordatario, la risoluzione del contratto di fornitura del 04.09.2017 in virtù dell'art. 13.2 e 13.3 del medesimo, con esplicito richiamo anche all'art. 6; che con comunicazione pec del 07.03.2022 e, in previsione dell'originaria udienza di adunanza dei creditori, fissata per il 09.03.2022 (rinviata poi al 13.07.2022 ed ancora al 09.11.2022, coerentemente con quanto precedentemente rilevato, aveva espresso il proprio parere negativo all'omologazione del Concordato preventivo proposto da “ n. 9/2020; che, CO con provvedimento comunicato in data 03.10.2022, il Tribunale di Lecce aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla stessa presentato “per difetto di residualità”, confermando però la natura di vendita con patto di riservato dominio del “contratto intercorso fra le parti avente ad oggetto la vendita dell'”impianto robotizzato saldatura benne” statuendo, altresì, che “la proprietà del bene dedotto in giudizio non sia mai transitata in capo all'acquirente ma sia rimasta in capo al venditore – odierno ricorrente…”.
La , costituitasi, ha CO contestato tutto quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via preliminare, - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] avuto riguardo alla domanda di controparte volta ad ottenete la restituzione del CO bene oggetto del contratto del 4.9.2017 con il conseguente rigetto di detta domanda. In via ulteriormente preliminare, - ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla pagina 3 di 11 controparte avuto riguardo alla domanda volta ad ottenere la condanna della CO al pagamento della somma di € 297.000,00 con conseguente rigetto di detta domanda. Nel
[...] merito, - rigettare l'azione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art 1256, co. 1, c.c., estinta l'obbligazione restitutoria per la sua impossibilità sopravvenuta e rigettare la relativa domanda;
- ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art 1227, co. 2, c.c. non dovuto dalla CO il risarcimento del danno ex adverso lamentato e pari ad € 297.000,00; - in subordine, nel
[...] caso di accoglimento della domanda di condanna della al risarcimento del CO danno, ricondurre il suddetto importo ad € 160.000,00 quale effettivo controvalore del bene non restituito. In via riconvenzionale subordinata, - nel caso di accoglimento della domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 04.09.2017 e/o di risarcimento del danno in qualsivoglia misura determinato, condannare la alla restituzione in Controparte_1 favore della della somma di € 143.000,00, o nel minor importo ritenuto di CO giustizia, a titolo di rate corrisposte ed alla ulteriore somma, che verrà giudizialmente accertata anche in via equitativa - e che può essere sin d'ora quantificata in tutte quelle somme che la dovesse essere tenuta a sostenere per la restituzione del bene o per CO
l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria e nella loro medesima misura con conseguente compensazione delle reciproche pretese - come dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dall'affidamento creato in capo alla circa l'acquisita CO proprietà del bene in ragione del comportamento tenuto da parte attrice. In ogni caso, - ritenere
e dichiarare che ogni eventuale condanna al pagamento di qualsivoglia importo è soggetta al concorso;
- emettere ordinanza ex art 89 c.p.c. per l'espunzione delle espressioni indicate in narrativa in quanto sconvenienti e/o offensive;
- emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio di spese, competenze ed onorari” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale].
La convenuta ha dedotto: di aver stipulato in data 21 gennaio 2016 con i liquidatori giudiziali di allora in concordato preventivo e successivamente fallita, un contratto di affitto di CP_2 azienda avente ad oggetto i rami aziendali di Lecce e di Vaie;
che l'affitto de quo non aveva compreso gli immobili adibiti a capannoni industriali (siti in Lecce e Vaie) necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, oggetto di separati e autonomi contratti di locazione stipulati in pari data;
che, in data 26 giugno 2018, era stata dichiarata fallita;
di aver stipulato CP_2 con la un contratto avente ad oggetto la fornitura di un impianto Controparte_1 robotizzato di saldatura benne e ulteriori componenti, il cui prezzo (pari a complessivi €
440.000,00), secondo quanto concordato tra le parti, avrebbe dovuto essere corrisposto in rate mensili di pari importo ciascuna;
che, con decreto ex art. 321 c.p.p., emesso in data 12-15.6.2020 dal GIP presso il Tribunale Di Torino (Proc. n. 8225/19 R.G.N.R e n. 8081/19 R.G. GIP), era stato disposto il sequestro, tra le altre, della società sua indiretta controllante;
che, Org_3 difatti, a conclusione delle operazioni di immissione in possesso effettuate dall'amministrazione giudiziaria in esecuzione del predetto sequestro, avviate a far data dal 18.06.2020, e dall'esame della situazione patrimoniale della società si era appurato il possesso in testa alla di Org_3 diverse partecipazioni fra le quali il 100% della (già che Org_4 Controparte_5 risultava sostanzialmente inattiva ancorché detenesse il controllo della con CO
pagina 4 di 11 una partecipazione del 99,4% del capitale sociale;
che, contestualmente al sequestro, il presidente del C.D.A. della era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti CO domiciliari e dell'interdizione dalle cariche sociali;
che la , in data Controparte_1
22.07.2020, asserendo l'inadempimento della in ordine al pagamento delle CO rate di cui al sopra richiamato contratto del 04.09.2017, aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima chiedendo l'ingiunzione della somma dovuta a titolo di prezzo del bene venduto, al netto degli acconti corrisposti, per un totale di € 297.000,00; che il ricorso era stato accolto e il decreto ingiuntivo, emesso in data 31.08.2020, le era stato notificato passando in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge;
che, nelle more, però, con decreto del 06.08.2020, il Tribunale di Lecce aveva disposto a suo carico, con effetto a far data dal deposito del ricorso per Concordato Preventivo “in bianco” del 17.7.2020, gli adempimenti di rito, nonché gli obblighi ed i divieti a carico dell'azienda (tra i quali il divieto di pagamento dei crediti aventi genesi in data anteriore al concorso), nominando all'uopo i commissari giudiziali e assegnando il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 161 L.F.; che a seguito delle proroghe di legge ottenute, in ultimo, con provvedimento comunicato il 15.3.2021, il
Tribunale di Lecce le aveva concesso un'ultima proroga del termine per il deposito della proposta e del piano sino al 16.4.2021; di aver depositato in data 16.04.2021 i documenti previsti dal citato art. 160 L.F. nonché la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed il piano concordatario;
che con decreto del 9.6.2021 il Tribunale di Lecce, ritenute sussistenti, con riferimento al piano concordatario proposto, la fattibilità giuridica e le condizioni previste dagli artt. 160, 161 e 163 L.F., aveva ammesso la procedura di Concordato Preventivo della società
a far data dal deposito del ricorso “in bianco” (17.7.2020), ordinando la convocazione dei CP_2 creditori all'udienza del 9.3.2022 e disponendo la comunicazione a tutti i creditori della data dell'adunanza, della proposta di concordato e del decreto di ammissione entro il 31.7.2021; che la
SB aveva provveduto, già in data 22.09.2020, a precisare la propria posizione creditoria, dichiarando di essere creditrice nei confronti della della somma di € 297.000,00; di aver CP_2 dichiarato con il programma concordatario di riconoscere come dovuta l'intera somma esposta e Pa richiesta dalla e pari ad € 296.866,95 inserendola nell'elenco dei creditori;
che, in seguito alla comunicazione di fissazione dell'udienza del 9.3.2022 di adunanza dei creditori, ex artt. 174 e Pa segg., con pec del 07.03.2022, la aveva espresso il proprio parere negativo all'omologazione del concordato confermando così ulteriormente la propria dichiarata volontà di essere trattata quale creditrice;
che, nel corso della gestione preconcordataria, le era pervenuta la manifestazione d'interesse di datata 7.4.2021, avente ad oggetto la possibilità di acquisizione del Org_2
Ramo di e di quello di Vaie, invero intestati al seppur Parte_3 Organizzazione_5 condotti in affitto ad che detta manifestazione di interesse era stata estesa CO anche a , al fine di procedere ad una valutazione condivisa e coerente Controparte_6 alle relative intestazioni;
che, al fine di risolvere la crisi di permettendo CO contestualmente di liquidare l'attivo e di soddisfare l'interesse del il Organizzazione_5
Tribunale di Lecce, quale giudice delegato della procedura di concordato preventivo di
[...]
da un lato, e di giudice delegato al Fallimento di dall'altro, ai sensi CO CP_2 dell'art. 163 bis legge fall., nonché ai sensi degli artt. 105 e 107 legge fall., con decreto depositato in cancelleria il 10.6.2021, aveva indetto una procedura competitiva ante omologa contestuale tra le due procedure finalizzata alla cessione unitaria di Lecce e di Vaie in testa al;
che, in Org_5
pagina 5 di 11 data 22.7.2021, il Tribunale di Lecce aveva aggiudicato l'intero complesso aziendale di
[...]
, a quella data ancora condotto da in concordato Controparte_6 CO preventivo, ad (100% , unico offerente, essendosi successivamente CP_7 Org_2 definite positivamente, in data 02.02.2022, le propedeutiche concertazioni sindacali ex art. 47, co.
5, L. 428/90; che pertanto, in data 31.03.22, erano stati perfezionati i conseguenti atti di retrocessione d'azienda da in favore di , e di CO Controparte_6 cessione da parte di quest'ultima in favore dell'aggiudicataria che, successivamente, la CP_7 aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. (n. 3470 R.G. 2022 – Tribunale Controparte_1 di Lecce) che era stato rigettato con il provvedimento del 30.9.2022.
Tanto dedotto in facto, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_8 passiva avuto riguardo alla domanda di restituzione del bene per aver provveduto – dopo che la Pa
aveva precisato il proprio credito e, in ultimo, esercitato il diritto di voto spettante al creditore in sede di adunanza ex art. 174 e segg. L.F., confermando, dunque, di essere titolare di una posizione giuridica avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del bene compravenduto e non anche l'altro, e diverso, diritto ad ottenere la restituzione dello stesso bene – alle rituali operazioni di retrocessione del complesso aziendale alla Curatela del fallimento la CP_2 quale aveva contestualmente trasferito lo stesso all'aggiudicataria il tutto in CP_7 adempimento a quanto disposto dal Tribunale di Lecce.
Ha esposto difatti: che il bene in parola, unitamente ai beni facenti parte dell'intero compendio aziendale, era stato oggetto del provvedimento che aveva disposto la vendita competitiva congiunta da parte di in concordato preventivo, e di in CO CP_2
Fallimento, e, successivamente, in data 22.7.2021, del provvedimento di aggiudicazione in favore della la cui conseguente cessione si era perfezionata in data 31.3.2022; che di tali CP_7 operazioni di vendita congiunte era stata data idonea pubblicità; che, pertanto, la domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017 non poteva esserle rivolta atteso che tale bene non si trovava più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto – terzo rispetto al presente procedimento – che aveva acquistato il bene nell'ambito delle sopra descritte operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale e nei confronti del quale ogni provvedimento emesso nell'ambito del presente procedimento non avrebbe avuto alcun effetto.
Sempre preliminarmente, la convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire della avuto riguardo alla domanda di condanna al pagamento della somma di Controparte_1
€ 297.000,00, per avere, la stessa, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (non opposto e, quindi, divenuto definitivo) nei confronti della per il pagamento della CO suddetta somma di € 297.000,00, credito, poi, inserito nell'elenco dei crediti per la quasi totalità ovvero per € 296.866,95 e, dunque, riconosciuto come fondato dalla procedura concordataria nell'ambito della quale qualsivoglia pretesa di pagamento doveva trovare soddisfazione.
Nel merito, ha dedotto: che il contratto del 04.09.2017 non era un contratto di vendita con riserva della proprietà bensì un “contratto di sostanziale compravendita”, siccome ammesso in seno al ricorso per decreto ingiuntivo del 22.7.2022, e attese le condotte contrattuali e processuali tenute dalla che, in relazione all'asserito inadempimento della non aveva CP_1 CP_2 provveduto a risolvere il contratto e a richiedere la restituzione del bene, ma si era attivata, in più occasioni, per il recupero del prezzo proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo, precisando il proprio credito all'advisor nominato ed esercitando il diritto di voto spettante al creditore in sede pagina 6 di 11 di adunanza ex art. 174 e segg. L.F., astenendosi, per di più, dalla trascrizione ex art. 1524, co. 2,
c.c.; che la si era sempre atteggiata da creditrice del residuo prezzo o, Controparte_1 quantomeno, aveva assunto una condotta idonea ad ingenerare nella il convincimento CP_2 dell'“assenza di interesse alla risoluzione contrattuale ed alla restituzione del bene” come correttamente rilevato dal Giudice del cautelare;
che, in ordine alla domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017, tale obbligazione doveva, comunque, considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito del trasferimento del complesso aziendale;
che tale impossibilità non le era imputabile;
che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta essendosi, l'asserito danno, verificato esclusivamente per fatto e colpa della stessa
. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Appare opportuna e preliminare una ricostruzione in facto della vicenda posta all'attenzione di questo interprete.
Ebbene, risulta per tabulas che, in data 11.08.2017, formulava, nei Controparte_1 confronti di l'offerta commerciale n. 092-1 avente ad oggetto la fornitura di CO
“impianto robotizzato saldatura benne”, denominato “Cloos QRC 350 - Cloos Quirox” e ulteriori componenti. Tale offerta veniva accettata e sottoscritta da , in persona del CO legale rappresentante, Sig. . Parte_4
Le parti qualificavano il rapporto come “contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, attivabile con il pagamento dell'ultima rata” e prevedevano che il pagamento “del prezzo esposto in fattura” (pari ad euro 440.000,00) avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti dilazioni: “10% all'ordine, 90% rate mensili quali canone di locazione comprensive di interessi passivi addebitati a per Controparte_1 copertura finanziaria …”. L'impianto di proprietà di sarebbe stato trasferito in proprietà “solo con il Parte_5 pagamento dell'ultima rata … a seguito dell'applicazione della clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti”.
È incontestato che, alla data 30.04.2018, la società attorea aveva fatturato l'intero prezzo ad
[...]
pur avendo quest'ultima versato – all'epoca – solo l'acconto inziale e, Controparte_4 successivamente, pagamenti parziali per complessivi € 143.000,00 restando debitrice della somma di euro 297.000,00 per il recupero della quale la depositava in data CP_1
22.07.2020, avanti al Tribunale di Bologna, Ricorso per Decreto Ingiuntivo (RG 8833/2020).
Emerge documentalmente che, in data 12.08.2020, il Tribunale di Bologna comunicava l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 3269/2020 per l'importo richiesto di € 297.000,00 oltre interessi e spese legali, nei confronti di CO
In data 17.07.2020 depositava ricorso per concordato preventivo “in CO bianco”, avanti al Tribunale di Lecce, e precisava la propria posizione Controparte_1 creditoria, pari ad euro 297.000,00 in conto capitale, oltre interessi, all'advisor nominato in previsione del deposito del programma di concordato, Dott. in data Persona_1
22.09.2020, pur manifestando la disponibilità “nella presente fase di individuazione da parte di del programma concordatario più opportuno, di eventualmente discutere una CO risoluzione del rapporto creditorio, attraverso l'applicazione di comune accordo tra le parti pagina 7 di 11 degli artt. 6 e 13 del contratto allegato … ed, in tal modo, procedere ad una rinegoziazione/rivalutazione del credito vantato, a fronte della restituzione dell'impianto industriale fornito. Ciò ben inteso, qualora tale soluzione fosse conforme al programma concordatario liquidatorio eventualmente già presupposto dalla debitrice . CO
Con decreto del 9.6.2021 il Tribunale di Lecce, ritenute sussistenti, con riferimento al piano concordatario proposto, la fattibilità giuridica e le condizioni previste dagli artt. 160, 161 e 163
L.F., ammetteva la procedura di Concordato Preventivo della società a far data dal deposito CP_2 del ricorso “in bianco” (17.7.2020), ordinando la convocazione dei creditori all'udienza del
9.3.2022 e disponendo la comunicazione a tutti i creditori della data dell'adunanza, della proposta di concordato e del decreto di ammissione.
Alla luce del piano e del programma di Concordato, nonché in considerazione degli allegati 13 e
14 al medesimo piano, emergeva che il credito vantato dalla era stato inserito CP_1 nell'elenco dei crediti chirografari per la quasi totalità dell'importo, ovvero per € 296.866,95 e che tale credito, in quanto considerato chirografario, era stato, altresì, incluso nella classe 7, con soddisfacimento nella misura dell'1 %, mentre l'impianto, di cui al contratto di fornitura con riserva di proprietà, stipulato in data 04.09.2017, non era stato, invece, inserito nell'elenco dei beni in possesso del debitore proponente il concordato, gravati da diritti reali di terzi.
In data 22.7.2021 il Tribunale di Lecce aggiudicava, poi, l'intero complesso aziendale di
[...]
, a quella data ancora condotto da in concordato Controparte_6 CO preventivo, ad (100% , unico offerente. CP_7 Org_2
Ciò posto in facto, è necessario soffermarsi preliminarmente sulle eccezioni di difetto di legittimazione passiva – in ordine alla domanda di restituzione del bene – nonché di difetto di interesse ad agire della – avuto riguardo alla domanda di condanna al Controparte_1 pagamento della somma di euro 297.000,00 – sollevate dalla convenuta . CO
La convenuta ha dedotto, difatti, di aver provveduto alle rituali operazioni di retrocessione del proprio complesso aziendale – in cui era ricompreso anche l'impianto robotizzato Org_6 oggetto del contratto per cui è causa – alla Curatela del fallimento la quale, a
[...] CP_2 sua volta, aveva contestualmente trasferito lo stesso all'aggiudicataria il tutto in CP_7 adempimento a quanto disposto dal Tribunale di Lecce.
La domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017, a dire della convenuta, non poteva, pertanto, esserle rivolta atteso che tale bene non si trovava più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto – terzo rispetto al presente procedimento – che lo ha, peraltro, acquistato nell'ambito delle operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale.
La doglianza è fondata.
Decidendo nel merito, il Tribunale si avvale innanzitutto del potere di riqualificare giuridicamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da in CO eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso;
dunque, con un nomen jiuris diverso da quello indicato dalla parte convenuta, senza peraltro che ciò produca alcuna sostituzione della domanda.
Ed invero, il tenore dell'eccezione sembra far emergere una contestazione della titolarità passiva del rapporto giuridico, accertamento che attiene al merito del giudizio, concernendo la fondatezza della pretesa.
pagina 8 di 11 Par d'uopo rammentare che “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore”
(si veda Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016).
Il difetto di legittimazione passiva sussiste, invece, quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione viene esercitata ed attiene, appunto, alla verifica, secondo la prospettazione dell'attore (che si assume veritiera), della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso è questione che attiene al merito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/07/2019, n. 20283).
Va, pertanto, effettuata la distinzione tra l'istituto del difetto di legittimazione passiva e quello di carenza di titolarità passiva del rapporto, come spiegato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 2951/2016 secondo la quale i due istituti hanno distinti presupposti con conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova.
Ciò posto, nel caso di specie è sufficiente rilevare che l'attrice ha agito nei confronti della società prospettando la proprietà dell'impianto robotizzato in capo a se stessa non CO essendosi mai avverata, a suo dire, la condizione del trasferimento del bene alla convenuta per non avere, quest'ultima, mai pagato la rata di saldo.
Una tale prospettazione soddisfa, in primo luogo e di per sé, il profilo della legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, non essendovi dubbi sulla idonea evocazione in giudizio del soggetto (astrattamente) tenuto a rispondere dell'obbligazione restitutoria.
Ciò nonostante, la medesima prospettazione non soddisfa anche il profilo della titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico implicato (Cass. sent. n. 23710 del 2016).
Ed invero, la domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017 non può essere rivolta alla Società convenuta, e ciò atteso che tale bene non si trova più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto – terzo rispetto al presente procedimento – che ha acquistato il bene nell'ambito delle operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale e nei confronti del quale il provvedimento emesso nell'ambito del presente procedimento non potrebbe produrre effetti;
a fortiori tenuto conto della buona fede dell'aggiudicatario e della legittimità del suo acquisto avuto riguardo all'effetto purgativo della vendita concorsuale e alla mancata trascrizione ex art. 1524, co. 2, c.c. dell'asserito patto di riservato dominio. Parimenti fondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire della avuto riguardo CP_1 alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 297.000,00.
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice
Ebbene, ritiene questo interprete come la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della in concordato preventivo, al pagamento della somma di € 297.000,00 CO risulti carente del requisito dell'interesse ad agire per tali ragioni: Pa a) la ha già chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (non opposto e, quindi, divenuto definitivo) nei confronti della per il pagamento della suddetta somma di € CO
297.000,00;
pagina 9 di 11 Pa b) il suddetto credito della , come dalla stessa ammesso, è stato inserito nell'elenco dei crediti per la quasi totalità ovvero per € 296.866,95 e, dunque, riconosciuto come fondato dalla procedura concordataria;
c) qualsivoglia accoglimento di pretese di pagamento derivanti dal contratto del 4.9.2017 non potrebbero che trovare soddisfazione esclusivamente nell'ambito della procedura concordataria e, dunque, nel rispetto del concorso atteso che la fase genetica del rapporto ha comunque data anteriore a quella di deposito della domanda di ammissione alla procedura concorsuale.
Ed invero, nel caso in cui il concordato venga omologato, tutti i “creditori anteriori” alla data di tale pubblicazione, anche nel caso in cui non si fossero pronunciati sulla proposta del debitore o si fossero espressi con un voto contrario, sono obbligati a sottostare a quanto prevede il piano. Si tratta di quello che, tradizionalmente, era stato definito il c.d. effetto esdebitatorio del concordato.
Tuttavia, oggi che il piano concordatario può avere anche un contenuto diverso dalla mera riduzione dei crediti, si ritiene che parlare di “effetto esdebitatorio” sia improprio, soprattutto avuto riguardo a quei concordati che, in concreto, prevedono una mera dilazione o altre forme di soddisfazione dei creditori diverse da un mero stralcio in termini monetari. Fermo il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, nel caso in scrutinio,
l'attrice ha già ottenuto un titolo esecutivo per una somma superiore a quella estinta col concordato.
Pur avendo i rilievi di cui sopra carattere assorbente, va in ogni caso osservato come la domanda appaia infondata anche sotto altro profilo.
Ed invero, ha assunto nel tempo condotte incoerenti, discordanti ed in contrasto Controparte_1 rispetto a quella risolutiva del contratto del 4.9.2017, tra l'altro tutte poste in essere allorquando, con decreto del Tribunale di Lecce del 9-10.6.2021, era già stata disposta l'apertura della procedura competitiva e pubblicato il relativo bando nonché, in data 22.7.2021, già aggiudicato il complesso aziendale.
Emerge dagli atti che si è sempre atteggiata a creditrice del residuo prezzo o, CP_1 quantomeno, ha tenuto una condotta idonea ad ingenerare nella il convincimento CP_2 dell'“assenza di interesse alla risoluzione contrattuale ed alla restituzione del bene” come correttamente rilevato dal Giudice del cautelare per cui la condotta tenuta dall'attrice in tutte le fasi precedenti e, persino, successive all'aggiudicazione del 22.7.2021 sia stata tale da ingenerare legittimamente in capo alla società, ai suoi advisors e agli organi della procedura, la convinzione Pa che la fosse creditrice della della somma di denaro pari ad € 297.000,00. CP_2
La giurisprudenza ha ritenuto pacifico che il venditore con patto di riservato dominio possa richiedere all'acquirente ammesso al concordato preventivo la restituzione del bene venduto solo ove prima della presentazione della domanda si sia avvalso della clausola risolutiva espressa;
al pari si è ritenuta ammissibile l'azione di restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (Trib. Bolzano 22.3.13, Trib. Terni 16.10.12; Trib. Milano, 18.3.1985).
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa la vicenda risolutiva del contratto non si è compiutamente realizzata prima della presentazione del ricorso per ottenere l'ammissione al concordato.
Ed invero la domanda per l'amissione al concordato preventivo risale al 17.07.2020, laddove solo successivamente, con comunicazione del 22.09.2020, la manifestava “la Controparte_1 disponibilità … di eventualmente discutere una risoluzione del rapporto creditorio attraverso
pagina 10 di 11 l'applicazione, di comune accordo tra le parti, degli articoli 6 e 13 del contratto allegato … Ciò ben inteso, qualora tale soluzione fosse conforme al programma concordatario liquidativo …”.
Per di più, dal testo della anzidetta comunicazione è dato inferire che la concedente non abbia chiaramente fatto esercizio della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto del 04.09.2017, limitandosi a palesare una manifestazione di mera disponibilità “a discutere una risoluzione del rapporto” di comune accordo tra le parti e sempre conformemente al programma concordatario liquidativo.
La risoluzione del contratto non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligazione oggetto della clausola risolutiva espressa ma è necessario che la parte manifesti chiaramente la volontà di avvalersi di detta clausola esercitando il diritto potestativo di risolvere il contratto con dichiarazione negoziale recettizia, cosa che nel caso che ci occupa non è evidentemente accaduto
In relazione alle superiori considerazioni è evidente che le domande attoree sono infondate.
Il rigetto delle domande di parte attrice rende pleonastico l'esame della domanda riconvenzionale subordinata spiegata dalla convenuta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminato di media complessità) e dei compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.8427 del R.G. 2022, così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
• condanna l'attrice a rifondere ala convenuta le spese di lite che liquida in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
Così deciso in Lecce in data 24 maggio 2024.
Il Giudice
(Dott. Italo Mirko De Pasquale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 8427 del 2022, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., promossa da: in persona del legale rappresentante, Sig. , Controparte_1 Parte_1 difesa in via congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Nicola Bricola e Alessandra De Vido;
– ATTRICE –
CONTRO
, in persona del legale CO rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Lo Voi Geraci e
Antonino Accordino;
– CONVENUTA – avente ad oggetto: altri contratti atipici.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 08.11.2022, la società ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le CO seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa In via principale - accertare e dichiarare che l' “impianto robotizzato saldatura benne”, denominato “Cloos QRC 350 - Cloos Quirox” ed ulteriori componenti, oggetto del contratto stipulato tra ed in data Controparte_1 CO
04.09.2017 è di proprietà della in virtù della riserva di proprietà Controparte_1 dettata dagli artt. 6 e 13 del medesimo contratto e del mancato avveramento della condizione cui il trasferimento della proprietà è contrattualmente subordinato;
- conseguentemente dichiarare tenuta (oggi ammessa alla procedura di Concordato Preventivo, con CO
Decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 09.06.2021 – procedura n. 9/2020) alla immediata restituzione in favore di dell' “impianto robotizzato Controparte_1 saldatura benne”, denominato “Cloos QRC 350 - ed ulteriori componenti - Org_1 oggetto del contratto stipulato tra ed in data Controparte_1 CO
04.09.2017; - accertare e dichiarare il diritto della società attrice a trattenere le somme percepite, stante l'espressa pattuizione negoziale in tale senso. In via subordinata - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare
e dichiarare (oggi ammessa alla procedura di Concordato Preventivo, con CO
pagina 1 di 11 Decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 09.06.2021 - procedura n. 9/2020) tenuta al pagamento in favore di del residuo prezzo stabilito nel contratto Controparte_1 stipulato in data 04.09.2017 e mai versato;
- conseguentemente condannare CO al pagamento in favore di del complessivo importo pari ad € Controparte_1
297.000,00. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre 15 % T.F., IVA e
c.n.p.a., come per legge” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Ha dedotto: di aver formulato, in data 11.08.2017, nei confronti e su richiesta di CO
, l'offerta commerciale n. 092-1 avente ad oggetto la fornitura di “impianto robotizzato
[...] saldatura benne”, denominato “Cloos QRC 350 - Cloos Quirox” e ulteriori componenti;
che l'offerta era stata accettata e sottoscritta da , e l'ordine completato in data CO
04.09.2017; che il contratto, pur prevedendo la riserva di proprietà sull'impianto in favore di
[...] all'art. 6, non era stato registrato e la riserva di proprietà non era stata trascritta Pt_2 nell'apposito registro presso il Tribunale di Lecce, come invece previsto per l'opponibilità della riserva stessa nei confronti dei terzi dall'art. 1524 c.c.; che il contratto era stato rubricato dalle parti “locazione con trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, attivabile con il pagamento dell'ultima rata”; che si trattava a tutti gli effetti di una vendita con patto di riservato dominio;
che nel testo contrattuale la riserva di proprietà, con obbligo di restituzione dell'impianto fornito, risultava evidente e manifesta dalla lettura degli artt. 6 (diritto di riservato dominio) e 13 (clausola risolutiva espressa); che il prezzo complessivo di fornitura, pari a €
440.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti dilazioni: - € 44.000,00 pari al 10 Co
% dell'importo all'ordine; - € 396.000,00 residui in n. 48 rate da versarsi con RI. ogni 10 del mese a far data dal giugno 2018; che, dopo il regolare pagamento dell'acconto all'ordine di €
44.000,00, in data 30.04.2018, aveva emesso la fattura differita n. 107 dell'importo complessivo di € 396.000,00 da pagarsi in n. 48 rate dell'importo, ciascuna, di € 8.250,00; di aver fatturato, dunque, in data 30.04.2018, l'intero prezzo ad pur avendo questa versato – Controparte_4 all'epoca – solo l'acconto inziale e, successivamente, pagamenti parziali per complessivi € 143.000,00 corrispondente all'acconto, oltre a n. 12 rate per ulteriori € 99.000,00, interrompendo definitivamente ogni versamento dal mese di ottobre 2019; di aver ripetutamente sollecitato la all'adempimento delle proprie obbligazioni senza, tuttavia, esiti concreti, CO tanto che gli insoluti, a giugno 2020, ammontavano a complessivi € 107.250,00 (rate da €
8.250,00 ciascuna, scadute nelle seguenti date 10.08.2018; 10.09.2018; 10.10.2018; 10.11.2018;
10.10.2019; 10.11.2019; 10.12.2019; 10.01.2020; 10.02.2020; 10.03.2020; 10.04.2020;
10.05.2020; 10.06.2020); di aver depositato in data 22.07.2020, avanti al Tribunale di Bologna, un ricorso per Decreto Ingiuntivo (RG 8833/2020) per la complessiva somma residua dovuta pari ad € 297.000,00 in conto capitale, oltre interessi legali dalla data dei dovuti pagamenti al saldo;
che il 12.08.2020 il Tribunale di Bologna aveva comunicato l'emissione del Decreto Ingiuntivo
n. 3269/2020 per l'importo richiesto di € 297.000,00 oltre interessi e spese legali, nei confronti di;
che tale decreto era stato regolarmente notificato in data 31.08.2020; che, CO in seguito alla presentazione in data 17.07.2020 da parte di di Ricorso per CO
Concordato Preventivo “in bianco”, avanti al Tribunale di Lecce, aveva precisato la propria posizione creditoria all'advisor nominato in previsione del deposito del programma di concordato, Dott. , in data 22.09.2020; di aver evidenziato la “riserva di Persona_1
pagina 2 di 11 proprietà” in proprio favore, di cui al contratto stipulato in data 04.09.2017, e di aver proposto la restituzione dell'impianto ex artt. 6 e 13 del contratto, a fronte, ovviamente, di una revisione/rivalutazione del credito vantato e già accertato dal Tribunale di Bologna;
che, con comunicazione del 21.10.2021, inviata ai creditori ex art. 171 L.F., i Commissari Giudiziali, Dott
e Prof. Avv. Andrea Palazzolo avevano comunicato l'ammissione di Persona_2 [...]
alla procedura di Concordato Preventivo, con Decreto emesso dal Tribunale di CO
Lecce in data 09.06.2021 (procedura n. 9/2020), e avevano comunicato finanche gli estremi del piano e della proposta concordataria;
che, alla luce del piano e del programma di Concordato, nonchè in considerazione degli allegati 13 e 14 al medesimo piano, era emerso che il credito era stato inserito nell'elenco dei crediti chirografari per la quasi totalità dell'importo, ovvero per €
296.866,95; che tale credito, in quanto chirografario, era stato, altresì, incluso nella classe 7, con soddisfacimento nella misura dell'1 %; che, da ultimo, l'impianto, di cui al contratto di fornitura con riserva di proprietà stipulato in data 04.09.2017, non era stato, invece, inserito nell'elenco dei beni in possesso del debitore proponente il concordato gravati da diritti reali di terzi;
che dall'esame del programma concordatario e dalla lettura della comunicazione del 21.10.2021, inviata ai creditori ex art. 171 L.F. dai Commissari Giudiziali, era emerso che il “Ramo di azienda di Vaie” e il “Ramo di azienda di Lecce”, ivi compresi “impianti, attrezzature e magazzino”, erano stati aggiudicati provvisoriamente all'unico offerente, società indicata in programma concordatario come all'udienza del 22.07.2021; che la procedura di Org_2 aggiudicazione si era perfezionata, quindi, anteriormente alla trasmissione degli adempimenti di cui all'art. 171 L.F.; che, con comunicazione del 29.10.2021, inviata a mezzo pec in data
02.11.2021, aveva riscontrato la comunicazione ex art. 171 L.F. inviata dai Commissari giudiziali, fornendo i dati richiesti, ovvero precisando il proprio credito e precisando i riferimenti necessari compresa la propria pec;
che in tale sede era stata, altresì, formalizzata, alla luce delle risultanze del programma concordatario, la risoluzione del contratto di fornitura del 04.09.2017 in virtù dell'art. 13.2 e 13.3 del medesimo, con esplicito richiamo anche all'art. 6; che con comunicazione pec del 07.03.2022 e, in previsione dell'originaria udienza di adunanza dei creditori, fissata per il 09.03.2022 (rinviata poi al 13.07.2022 ed ancora al 09.11.2022, coerentemente con quanto precedentemente rilevato, aveva espresso il proprio parere negativo all'omologazione del Concordato preventivo proposto da “ n. 9/2020; che, CO con provvedimento comunicato in data 03.10.2022, il Tribunale di Lecce aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla stessa presentato “per difetto di residualità”, confermando però la natura di vendita con patto di riservato dominio del “contratto intercorso fra le parti avente ad oggetto la vendita dell'”impianto robotizzato saldatura benne” statuendo, altresì, che “la proprietà del bene dedotto in giudizio non sia mai transitata in capo all'acquirente ma sia rimasta in capo al venditore – odierno ricorrente…”.
La , costituitasi, ha CO contestato tutto quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via preliminare, - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] avuto riguardo alla domanda di controparte volta ad ottenete la restituzione del CO bene oggetto del contratto del 4.9.2017 con il conseguente rigetto di detta domanda. In via ulteriormente preliminare, - ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla pagina 3 di 11 controparte avuto riguardo alla domanda volta ad ottenere la condanna della CO al pagamento della somma di € 297.000,00 con conseguente rigetto di detta domanda. Nel
[...] merito, - rigettare l'azione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art 1256, co. 1, c.c., estinta l'obbligazione restitutoria per la sua impossibilità sopravvenuta e rigettare la relativa domanda;
- ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art 1227, co. 2, c.c. non dovuto dalla CO il risarcimento del danno ex adverso lamentato e pari ad € 297.000,00; - in subordine, nel
[...] caso di accoglimento della domanda di condanna della al risarcimento del CO danno, ricondurre il suddetto importo ad € 160.000,00 quale effettivo controvalore del bene non restituito. In via riconvenzionale subordinata, - nel caso di accoglimento della domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 04.09.2017 e/o di risarcimento del danno in qualsivoglia misura determinato, condannare la alla restituzione in Controparte_1 favore della della somma di € 143.000,00, o nel minor importo ritenuto di CO giustizia, a titolo di rate corrisposte ed alla ulteriore somma, che verrà giudizialmente accertata anche in via equitativa - e che può essere sin d'ora quantificata in tutte quelle somme che la dovesse essere tenuta a sostenere per la restituzione del bene o per CO
l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria e nella loro medesima misura con conseguente compensazione delle reciproche pretese - come dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dall'affidamento creato in capo alla circa l'acquisita CO proprietà del bene in ragione del comportamento tenuto da parte attrice. In ogni caso, - ritenere
e dichiarare che ogni eventuale condanna al pagamento di qualsivoglia importo è soggetta al concorso;
- emettere ordinanza ex art 89 c.p.c. per l'espunzione delle espressioni indicate in narrativa in quanto sconvenienti e/o offensive;
- emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio di spese, competenze ed onorari” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale].
La convenuta ha dedotto: di aver stipulato in data 21 gennaio 2016 con i liquidatori giudiziali di allora in concordato preventivo e successivamente fallita, un contratto di affitto di CP_2 azienda avente ad oggetto i rami aziendali di Lecce e di Vaie;
che l'affitto de quo non aveva compreso gli immobili adibiti a capannoni industriali (siti in Lecce e Vaie) necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, oggetto di separati e autonomi contratti di locazione stipulati in pari data;
che, in data 26 giugno 2018, era stata dichiarata fallita;
di aver stipulato CP_2 con la un contratto avente ad oggetto la fornitura di un impianto Controparte_1 robotizzato di saldatura benne e ulteriori componenti, il cui prezzo (pari a complessivi €
440.000,00), secondo quanto concordato tra le parti, avrebbe dovuto essere corrisposto in rate mensili di pari importo ciascuna;
che, con decreto ex art. 321 c.p.p., emesso in data 12-15.6.2020 dal GIP presso il Tribunale Di Torino (Proc. n. 8225/19 R.G.N.R e n. 8081/19 R.G. GIP), era stato disposto il sequestro, tra le altre, della società sua indiretta controllante;
che, Org_3 difatti, a conclusione delle operazioni di immissione in possesso effettuate dall'amministrazione giudiziaria in esecuzione del predetto sequestro, avviate a far data dal 18.06.2020, e dall'esame della situazione patrimoniale della società si era appurato il possesso in testa alla di Org_3 diverse partecipazioni fra le quali il 100% della (già che Org_4 Controparte_5 risultava sostanzialmente inattiva ancorché detenesse il controllo della con CO
pagina 4 di 11 una partecipazione del 99,4% del capitale sociale;
che, contestualmente al sequestro, il presidente del C.D.A. della era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti CO domiciliari e dell'interdizione dalle cariche sociali;
che la , in data Controparte_1
22.07.2020, asserendo l'inadempimento della in ordine al pagamento delle CO rate di cui al sopra richiamato contratto del 04.09.2017, aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima chiedendo l'ingiunzione della somma dovuta a titolo di prezzo del bene venduto, al netto degli acconti corrisposti, per un totale di € 297.000,00; che il ricorso era stato accolto e il decreto ingiuntivo, emesso in data 31.08.2020, le era stato notificato passando in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge;
che, nelle more, però, con decreto del 06.08.2020, il Tribunale di Lecce aveva disposto a suo carico, con effetto a far data dal deposito del ricorso per Concordato Preventivo “in bianco” del 17.7.2020, gli adempimenti di rito, nonché gli obblighi ed i divieti a carico dell'azienda (tra i quali il divieto di pagamento dei crediti aventi genesi in data anteriore al concorso), nominando all'uopo i commissari giudiziali e assegnando il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 161 L.F.; che a seguito delle proroghe di legge ottenute, in ultimo, con provvedimento comunicato il 15.3.2021, il
Tribunale di Lecce le aveva concesso un'ultima proroga del termine per il deposito della proposta e del piano sino al 16.4.2021; di aver depositato in data 16.04.2021 i documenti previsti dal citato art. 160 L.F. nonché la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed il piano concordatario;
che con decreto del 9.6.2021 il Tribunale di Lecce, ritenute sussistenti, con riferimento al piano concordatario proposto, la fattibilità giuridica e le condizioni previste dagli artt. 160, 161 e 163 L.F., aveva ammesso la procedura di Concordato Preventivo della società
a far data dal deposito del ricorso “in bianco” (17.7.2020), ordinando la convocazione dei CP_2 creditori all'udienza del 9.3.2022 e disponendo la comunicazione a tutti i creditori della data dell'adunanza, della proposta di concordato e del decreto di ammissione entro il 31.7.2021; che la
SB aveva provveduto, già in data 22.09.2020, a precisare la propria posizione creditoria, dichiarando di essere creditrice nei confronti della della somma di € 297.000,00; di aver CP_2 dichiarato con il programma concordatario di riconoscere come dovuta l'intera somma esposta e Pa richiesta dalla e pari ad € 296.866,95 inserendola nell'elenco dei creditori;
che, in seguito alla comunicazione di fissazione dell'udienza del 9.3.2022 di adunanza dei creditori, ex artt. 174 e Pa segg., con pec del 07.03.2022, la aveva espresso il proprio parere negativo all'omologazione del concordato confermando così ulteriormente la propria dichiarata volontà di essere trattata quale creditrice;
che, nel corso della gestione preconcordataria, le era pervenuta la manifestazione d'interesse di datata 7.4.2021, avente ad oggetto la possibilità di acquisizione del Org_2
Ramo di e di quello di Vaie, invero intestati al seppur Parte_3 Organizzazione_5 condotti in affitto ad che detta manifestazione di interesse era stata estesa CO anche a , al fine di procedere ad una valutazione condivisa e coerente Controparte_6 alle relative intestazioni;
che, al fine di risolvere la crisi di permettendo CO contestualmente di liquidare l'attivo e di soddisfare l'interesse del il Organizzazione_5
Tribunale di Lecce, quale giudice delegato della procedura di concordato preventivo di
[...]
da un lato, e di giudice delegato al Fallimento di dall'altro, ai sensi CO CP_2 dell'art. 163 bis legge fall., nonché ai sensi degli artt. 105 e 107 legge fall., con decreto depositato in cancelleria il 10.6.2021, aveva indetto una procedura competitiva ante omologa contestuale tra le due procedure finalizzata alla cessione unitaria di Lecce e di Vaie in testa al;
che, in Org_5
pagina 5 di 11 data 22.7.2021, il Tribunale di Lecce aveva aggiudicato l'intero complesso aziendale di
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, a quella data ancora condotto da in concordato Controparte_6 CO preventivo, ad (100% , unico offerente, essendosi successivamente CP_7 Org_2 definite positivamente, in data 02.02.2022, le propedeutiche concertazioni sindacali ex art. 47, co.
5, L. 428/90; che pertanto, in data 31.03.22, erano stati perfezionati i conseguenti atti di retrocessione d'azienda da in favore di , e di CO Controparte_6 cessione da parte di quest'ultima in favore dell'aggiudicataria che, successivamente, la CP_7 aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. (n. 3470 R.G. 2022 – Tribunale Controparte_1 di Lecce) che era stato rigettato con il provvedimento del 30.9.2022.
Tanto dedotto in facto, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_8 passiva avuto riguardo alla domanda di restituzione del bene per aver provveduto – dopo che la Pa
aveva precisato il proprio credito e, in ultimo, esercitato il diritto di voto spettante al creditore in sede di adunanza ex art. 174 e segg. L.F., confermando, dunque, di essere titolare di una posizione giuridica avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del bene compravenduto e non anche l'altro, e diverso, diritto ad ottenere la restituzione dello stesso bene – alle rituali operazioni di retrocessione del complesso aziendale alla Curatela del fallimento la CP_2 quale aveva contestualmente trasferito lo stesso all'aggiudicataria il tutto in CP_7 adempimento a quanto disposto dal Tribunale di Lecce.
Ha esposto difatti: che il bene in parola, unitamente ai beni facenti parte dell'intero compendio aziendale, era stato oggetto del provvedimento che aveva disposto la vendita competitiva congiunta da parte di in concordato preventivo, e di in CO CP_2
Fallimento, e, successivamente, in data 22.7.2021, del provvedimento di aggiudicazione in favore della la cui conseguente cessione si era perfezionata in data 31.3.2022; che di tali CP_7 operazioni di vendita congiunte era stata data idonea pubblicità; che, pertanto, la domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017 non poteva esserle rivolta atteso che tale bene non si trovava più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto – terzo rispetto al presente procedimento – che aveva acquistato il bene nell'ambito delle sopra descritte operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale e nei confronti del quale ogni provvedimento emesso nell'ambito del presente procedimento non avrebbe avuto alcun effetto.
Sempre preliminarmente, la convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire della avuto riguardo alla domanda di condanna al pagamento della somma di Controparte_1
€ 297.000,00, per avere, la stessa, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (non opposto e, quindi, divenuto definitivo) nei confronti della per il pagamento della CO suddetta somma di € 297.000,00, credito, poi, inserito nell'elenco dei crediti per la quasi totalità ovvero per € 296.866,95 e, dunque, riconosciuto come fondato dalla procedura concordataria nell'ambito della quale qualsivoglia pretesa di pagamento doveva trovare soddisfazione.
Nel merito, ha dedotto: che il contratto del 04.09.2017 non era un contratto di vendita con riserva della proprietà bensì un “contratto di sostanziale compravendita”, siccome ammesso in seno al ricorso per decreto ingiuntivo del 22.7.2022, e attese le condotte contrattuali e processuali tenute dalla che, in relazione all'asserito inadempimento della non aveva CP_1 CP_2 provveduto a risolvere il contratto e a richiedere la restituzione del bene, ma si era attivata, in più occasioni, per il recupero del prezzo proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo, precisando il proprio credito all'advisor nominato ed esercitando il diritto di voto spettante al creditore in sede pagina 6 di 11 di adunanza ex art. 174 e segg. L.F., astenendosi, per di più, dalla trascrizione ex art. 1524, co. 2,
c.c.; che la si era sempre atteggiata da creditrice del residuo prezzo o, Controparte_1 quantomeno, aveva assunto una condotta idonea ad ingenerare nella il convincimento CP_2 dell'“assenza di interesse alla risoluzione contrattuale ed alla restituzione del bene” come correttamente rilevato dal Giudice del cautelare;
che, in ordine alla domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017, tale obbligazione doveva, comunque, considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito del trasferimento del complesso aziendale;
che tale impossibilità non le era imputabile;
che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta essendosi, l'asserito danno, verificato esclusivamente per fatto e colpa della stessa
. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Appare opportuna e preliminare una ricostruzione in facto della vicenda posta all'attenzione di questo interprete.
Ebbene, risulta per tabulas che, in data 11.08.2017, formulava, nei Controparte_1 confronti di l'offerta commerciale n. 092-1 avente ad oggetto la fornitura di CO
“impianto robotizzato saldatura benne”, denominato “Cloos QRC 350 - Cloos Quirox” e ulteriori componenti. Tale offerta veniva accettata e sottoscritta da , in persona del CO legale rappresentante, Sig. . Parte_4
Le parti qualificavano il rapporto come “contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, attivabile con il pagamento dell'ultima rata” e prevedevano che il pagamento “del prezzo esposto in fattura” (pari ad euro 440.000,00) avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti dilazioni: “10% all'ordine, 90% rate mensili quali canone di locazione comprensive di interessi passivi addebitati a per Controparte_1 copertura finanziaria …”. L'impianto di proprietà di sarebbe stato trasferito in proprietà “solo con il Parte_5 pagamento dell'ultima rata … a seguito dell'applicazione della clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti”.
È incontestato che, alla data 30.04.2018, la società attorea aveva fatturato l'intero prezzo ad
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pur avendo quest'ultima versato – all'epoca – solo l'acconto inziale e, Controparte_4 successivamente, pagamenti parziali per complessivi € 143.000,00 restando debitrice della somma di euro 297.000,00 per il recupero della quale la depositava in data CP_1
22.07.2020, avanti al Tribunale di Bologna, Ricorso per Decreto Ingiuntivo (RG 8833/2020).
Emerge documentalmente che, in data 12.08.2020, il Tribunale di Bologna comunicava l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 3269/2020 per l'importo richiesto di € 297.000,00 oltre interessi e spese legali, nei confronti di CO
In data 17.07.2020 depositava ricorso per concordato preventivo “in CO bianco”, avanti al Tribunale di Lecce, e precisava la propria posizione Controparte_1 creditoria, pari ad euro 297.000,00 in conto capitale, oltre interessi, all'advisor nominato in previsione del deposito del programma di concordato, Dott. in data Persona_1
22.09.2020, pur manifestando la disponibilità “nella presente fase di individuazione da parte di del programma concordatario più opportuno, di eventualmente discutere una CO risoluzione del rapporto creditorio, attraverso l'applicazione di comune accordo tra le parti pagina 7 di 11 degli artt. 6 e 13 del contratto allegato … ed, in tal modo, procedere ad una rinegoziazione/rivalutazione del credito vantato, a fronte della restituzione dell'impianto industriale fornito. Ciò ben inteso, qualora tale soluzione fosse conforme al programma concordatario liquidatorio eventualmente già presupposto dalla debitrice . CO
Con decreto del 9.6.2021 il Tribunale di Lecce, ritenute sussistenti, con riferimento al piano concordatario proposto, la fattibilità giuridica e le condizioni previste dagli artt. 160, 161 e 163
L.F., ammetteva la procedura di Concordato Preventivo della società a far data dal deposito CP_2 del ricorso “in bianco” (17.7.2020), ordinando la convocazione dei creditori all'udienza del
9.3.2022 e disponendo la comunicazione a tutti i creditori della data dell'adunanza, della proposta di concordato e del decreto di ammissione.
Alla luce del piano e del programma di Concordato, nonché in considerazione degli allegati 13 e
14 al medesimo piano, emergeva che il credito vantato dalla era stato inserito CP_1 nell'elenco dei crediti chirografari per la quasi totalità dell'importo, ovvero per € 296.866,95 e che tale credito, in quanto considerato chirografario, era stato, altresì, incluso nella classe 7, con soddisfacimento nella misura dell'1 %, mentre l'impianto, di cui al contratto di fornitura con riserva di proprietà, stipulato in data 04.09.2017, non era stato, invece, inserito nell'elenco dei beni in possesso del debitore proponente il concordato, gravati da diritti reali di terzi.
In data 22.7.2021 il Tribunale di Lecce aggiudicava, poi, l'intero complesso aziendale di
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, a quella data ancora condotto da in concordato Controparte_6 CO preventivo, ad (100% , unico offerente. CP_7 Org_2
Ciò posto in facto, è necessario soffermarsi preliminarmente sulle eccezioni di difetto di legittimazione passiva – in ordine alla domanda di restituzione del bene – nonché di difetto di interesse ad agire della – avuto riguardo alla domanda di condanna al Controparte_1 pagamento della somma di euro 297.000,00 – sollevate dalla convenuta . CO
La convenuta ha dedotto, difatti, di aver provveduto alle rituali operazioni di retrocessione del proprio complesso aziendale – in cui era ricompreso anche l'impianto robotizzato Org_6 oggetto del contratto per cui è causa – alla Curatela del fallimento la quale, a
[...] CP_2 sua volta, aveva contestualmente trasferito lo stesso all'aggiudicataria il tutto in CP_7 adempimento a quanto disposto dal Tribunale di Lecce.
La domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017, a dire della convenuta, non poteva, pertanto, esserle rivolta atteso che tale bene non si trovava più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto – terzo rispetto al presente procedimento – che lo ha, peraltro, acquistato nell'ambito delle operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale.
La doglianza è fondata.
Decidendo nel merito, il Tribunale si avvale innanzitutto del potere di riqualificare giuridicamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da in CO eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso;
dunque, con un nomen jiuris diverso da quello indicato dalla parte convenuta, senza peraltro che ciò produca alcuna sostituzione della domanda.
Ed invero, il tenore dell'eccezione sembra far emergere una contestazione della titolarità passiva del rapporto giuridico, accertamento che attiene al merito del giudizio, concernendo la fondatezza della pretesa.
pagina 8 di 11 Par d'uopo rammentare che “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore”
(si veda Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016).
Il difetto di legittimazione passiva sussiste, invece, quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione viene esercitata ed attiene, appunto, alla verifica, secondo la prospettazione dell'attore (che si assume veritiera), della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso è questione che attiene al merito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/07/2019, n. 20283).
Va, pertanto, effettuata la distinzione tra l'istituto del difetto di legittimazione passiva e quello di carenza di titolarità passiva del rapporto, come spiegato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 2951/2016 secondo la quale i due istituti hanno distinti presupposti con conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova.
Ciò posto, nel caso di specie è sufficiente rilevare che l'attrice ha agito nei confronti della società prospettando la proprietà dell'impianto robotizzato in capo a se stessa non CO essendosi mai avverata, a suo dire, la condizione del trasferimento del bene alla convenuta per non avere, quest'ultima, mai pagato la rata di saldo.
Una tale prospettazione soddisfa, in primo luogo e di per sé, il profilo della legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, non essendovi dubbi sulla idonea evocazione in giudizio del soggetto (astrattamente) tenuto a rispondere dell'obbligazione restitutoria.
Ciò nonostante, la medesima prospettazione non soddisfa anche il profilo della titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico implicato (Cass. sent. n. 23710 del 2016).
Ed invero, la domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017 non può essere rivolta alla Società convenuta, e ciò atteso che tale bene non si trova più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto – terzo rispetto al presente procedimento – che ha acquistato il bene nell'ambito delle operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale e nei confronti del quale il provvedimento emesso nell'ambito del presente procedimento non potrebbe produrre effetti;
a fortiori tenuto conto della buona fede dell'aggiudicatario e della legittimità del suo acquisto avuto riguardo all'effetto purgativo della vendita concorsuale e alla mancata trascrizione ex art. 1524, co. 2, c.c. dell'asserito patto di riservato dominio. Parimenti fondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire della avuto riguardo CP_1 alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 297.000,00.
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice
Ebbene, ritiene questo interprete come la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della in concordato preventivo, al pagamento della somma di € 297.000,00 CO risulti carente del requisito dell'interesse ad agire per tali ragioni: Pa a) la ha già chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (non opposto e, quindi, divenuto definitivo) nei confronti della per il pagamento della suddetta somma di € CO
297.000,00;
pagina 9 di 11 Pa b) il suddetto credito della , come dalla stessa ammesso, è stato inserito nell'elenco dei crediti per la quasi totalità ovvero per € 296.866,95 e, dunque, riconosciuto come fondato dalla procedura concordataria;
c) qualsivoglia accoglimento di pretese di pagamento derivanti dal contratto del 4.9.2017 non potrebbero che trovare soddisfazione esclusivamente nell'ambito della procedura concordataria e, dunque, nel rispetto del concorso atteso che la fase genetica del rapporto ha comunque data anteriore a quella di deposito della domanda di ammissione alla procedura concorsuale.
Ed invero, nel caso in cui il concordato venga omologato, tutti i “creditori anteriori” alla data di tale pubblicazione, anche nel caso in cui non si fossero pronunciati sulla proposta del debitore o si fossero espressi con un voto contrario, sono obbligati a sottostare a quanto prevede il piano. Si tratta di quello che, tradizionalmente, era stato definito il c.d. effetto esdebitatorio del concordato.
Tuttavia, oggi che il piano concordatario può avere anche un contenuto diverso dalla mera riduzione dei crediti, si ritiene che parlare di “effetto esdebitatorio” sia improprio, soprattutto avuto riguardo a quei concordati che, in concreto, prevedono una mera dilazione o altre forme di soddisfazione dei creditori diverse da un mero stralcio in termini monetari. Fermo il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, nel caso in scrutinio,
l'attrice ha già ottenuto un titolo esecutivo per una somma superiore a quella estinta col concordato.
Pur avendo i rilievi di cui sopra carattere assorbente, va in ogni caso osservato come la domanda appaia infondata anche sotto altro profilo.
Ed invero, ha assunto nel tempo condotte incoerenti, discordanti ed in contrasto Controparte_1 rispetto a quella risolutiva del contratto del 4.9.2017, tra l'altro tutte poste in essere allorquando, con decreto del Tribunale di Lecce del 9-10.6.2021, era già stata disposta l'apertura della procedura competitiva e pubblicato il relativo bando nonché, in data 22.7.2021, già aggiudicato il complesso aziendale.
Emerge dagli atti che si è sempre atteggiata a creditrice del residuo prezzo o, CP_1 quantomeno, ha tenuto una condotta idonea ad ingenerare nella il convincimento CP_2 dell'“assenza di interesse alla risoluzione contrattuale ed alla restituzione del bene” come correttamente rilevato dal Giudice del cautelare per cui la condotta tenuta dall'attrice in tutte le fasi precedenti e, persino, successive all'aggiudicazione del 22.7.2021 sia stata tale da ingenerare legittimamente in capo alla società, ai suoi advisors e agli organi della procedura, la convinzione Pa che la fosse creditrice della della somma di denaro pari ad € 297.000,00. CP_2
La giurisprudenza ha ritenuto pacifico che il venditore con patto di riservato dominio possa richiedere all'acquirente ammesso al concordato preventivo la restituzione del bene venduto solo ove prima della presentazione della domanda si sia avvalso della clausola risolutiva espressa;
al pari si è ritenuta ammissibile l'azione di restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (Trib. Bolzano 22.3.13, Trib. Terni 16.10.12; Trib. Milano, 18.3.1985).
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa la vicenda risolutiva del contratto non si è compiutamente realizzata prima della presentazione del ricorso per ottenere l'ammissione al concordato.
Ed invero la domanda per l'amissione al concordato preventivo risale al 17.07.2020, laddove solo successivamente, con comunicazione del 22.09.2020, la manifestava “la Controparte_1 disponibilità … di eventualmente discutere una risoluzione del rapporto creditorio attraverso
pagina 10 di 11 l'applicazione, di comune accordo tra le parti, degli articoli 6 e 13 del contratto allegato … Ciò ben inteso, qualora tale soluzione fosse conforme al programma concordatario liquidativo …”.
Per di più, dal testo della anzidetta comunicazione è dato inferire che la concedente non abbia chiaramente fatto esercizio della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto del 04.09.2017, limitandosi a palesare una manifestazione di mera disponibilità “a discutere una risoluzione del rapporto” di comune accordo tra le parti e sempre conformemente al programma concordatario liquidativo.
La risoluzione del contratto non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligazione oggetto della clausola risolutiva espressa ma è necessario che la parte manifesti chiaramente la volontà di avvalersi di detta clausola esercitando il diritto potestativo di risolvere il contratto con dichiarazione negoziale recettizia, cosa che nel caso che ci occupa non è evidentemente accaduto
In relazione alle superiori considerazioni è evidente che le domande attoree sono infondate.
Il rigetto delle domande di parte attrice rende pleonastico l'esame della domanda riconvenzionale subordinata spiegata dalla convenuta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminato di media complessità) e dei compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.8427 del R.G. 2022, così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
• condanna l'attrice a rifondere ala convenuta le spese di lite che liquida in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
Così deciso in Lecce in data 24 maggio 2024.
Il Giudice
(Dott. Italo Mirko De Pasquale)
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