Articolo 12 della Legge 24 aprile 1975, n. 130
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 aprile 1975
Art. 12.

La lettera b) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e' sostituita dalla seguente:
"b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".
Entrata in vigore il 30 aprile 1975