Art. 8.
I sottotenenti, che negli esami di fine corso abbiano riportato in una o piu' materie un punto inferiore a direi ventesimi, cessano di appartenere al ruolo degli Ufficiali in servizio permanente effettivo, sono ricollocati in congedo e reiscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di complemento, nel quale conservano il grado e l'anzianita' da essi posseduti anteriormente al loro trasferimento nel servizio permanente effettivo.
I sottotenenti, che negli esami di fine corso abbiano riportato in una o piu' materie un punto inferiore a direi ventesimi, cessano di appartenere al ruolo degli Ufficiali in servizio permanente effettivo, sono ricollocati in congedo e reiscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di complemento, nel quale conservano il grado e l'anzianita' da essi posseduti anteriormente al loro trasferimento nel servizio permanente effettivo.