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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3669/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
A elett Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAADANI RANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
IA elett Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAADANI RANIA
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Trattasi di un giudizio di divorzio congiunto, in cui il marito è di cittadinanza italiana e la moglie di cittadinanza marocchina. Le parti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio da loro contratto in Italia, senza alcun provvedimento accessorio, nonché l'applicazione della legge marocchina.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, in primo luogo quanto alla domanda di separazione/divorzio deve ritenersi che sussista la giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3 Reg. Bruxelles II bis, secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: — la residenza abituale dei coniugi o — l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o — la residenza abituale del convenuto,
o — in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi”.
Nel nostro caso le parti, sono entrambi residenti in Italia, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Quanto alla legge applicabile, nel caso in esame, i coniugi hanno concordemente chiesto l'applicazione della legge marocchina ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010. La normativa marocchina, legge nazionale della moglie, cittadina marocchina, è la legge n. 70/2003 che non prevede l'istituto della separazione, ma regola esclusivamente il divorzio per mutuo consenso con o senza condizioni.
Nel caso in esame, pertanto, poiché le parti non sono più legate da un vincolo affettivo, non hanno più pretese l'uno verso l'altra e hanno entrambe la volontà di sciogliere il loro vincolo, la domanda va accolta e dichiarato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe celebrato in Livorno data 23.5.2019 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 119 parte 1 anno 2019; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Livorno, 20 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3669/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
A elett Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAADANI RANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
IA elett Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAADANI RANIA
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Trattasi di un giudizio di divorzio congiunto, in cui il marito è di cittadinanza italiana e la moglie di cittadinanza marocchina. Le parti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio da loro contratto in Italia, senza alcun provvedimento accessorio, nonché l'applicazione della legge marocchina.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, in primo luogo quanto alla domanda di separazione/divorzio deve ritenersi che sussista la giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3 Reg. Bruxelles II bis, secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: — la residenza abituale dei coniugi o — l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o — la residenza abituale del convenuto,
o — in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi”.
Nel nostro caso le parti, sono entrambi residenti in Italia, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Quanto alla legge applicabile, nel caso in esame, i coniugi hanno concordemente chiesto l'applicazione della legge marocchina ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010. La normativa marocchina, legge nazionale della moglie, cittadina marocchina, è la legge n. 70/2003 che non prevede l'istituto della separazione, ma regola esclusivamente il divorzio per mutuo consenso con o senza condizioni.
Nel caso in esame, pertanto, poiché le parti non sono più legate da un vincolo affettivo, non hanno più pretese l'uno verso l'altra e hanno entrambe la volontà di sciogliere il loro vincolo, la domanda va accolta e dichiarato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe celebrato in Livorno data 23.5.2019 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 119 parte 1 anno 2019; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Livorno, 20 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3