CASS
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 16452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16452 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PI AN nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 18/09/2023 del tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, In persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2023 il tribunale di Palermo sez. riesame, adito nell'interesse di PI AN avverso l'ordinanza del Gip dello stesso tribunale, applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti del predetto in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso PI AN mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo dd impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16452 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2024 3. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. La ricostruzione del tribunale mancherebbe della valutazione di una corretta tempistica tra i vari eventi rientranti nella dinamica dei fatti, che se invece correttamente considerata porterebbe ad escludere il coinvolgimento del ricorrente, posto che mancherebbero indizi gravi. Sarebbe insufficientemente motivata, poi, la sussistenza di esigenze cautelari, atteso che l'unico precedente specifico a carico risalirebbe al 2010, così da non incidere sulla valutazione della attualità del pericolo di reiterazione. Si contesta, inoltre, che il ricorrente possa, a distanza di mesi, inquinare le prove, essendo stati compiuti tutti i necessari accertamenti. 4. Il ricorso è inammissibile. Per carenza di specificità, atteso che innanzitutto il ricorrente non si confronta con l'intera motivazione e con il suo nucleo centrale, costituito dal pieno riconoscimento dell'indagato, da parte degli operanti, come colui che era fuggito della vettura grigia ove è stata rinvenuta la droga sequestrata dopo l'urto dell'auto medesima. Inoltre, diversamente da quanto ricostruito dalla difesa, i giudici, nell'escludere ogni valenza ostativa, rispetto alla presenza dell'indagato nell'auto grigia, alle immagini video-registrate che lo ritraevano alcuni minuti prima, mentre aveva la disponibilità di una panda nera della moglie, non hanno sostenuto (come affermato in ricorso) l'avvenuta effettuazione di uno specifico percorso per lasciare l'auto nera e prendere quella grigia quanto, più semplicemente, hanno ragionevolmente ipotizzato la presenza di un accompagnatore con cui il PI potrebbe essersi avvicendato nella guida delle due autovetture, in un contesto caratterizzato, comunque, da spostamenti rapidi, stante l'orario notturno e le brevissime distanze percorse. Tali notazioni, arricchite dalle contraddizioni tra le dichiarazioni del PI, da una parte, e del suo amico Carista, dall'altra, oltre che dalla inverosimiglianza di talune circostanze riferite dall'indagato, a partire dall'abbandono dell'auto grigia in parcheggio, con all'interno le chiavi, integrano un quadro motivazionale dei gravi indizi assolutamente granitico. Anche le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione appaiono più che adeguatamente motivate, attraverso il richiamo al carattere recente dei fatti ipotizzati, ai plurimi precedenti penali, di cui uno anche specifico, oltre che alla condotta chiaramente volta ad inquinare il quadro probatorio, come tale rivelatrice di una non positiva personalità. Motivazione questa che, supportando già una delle ritenute esigenze cautelari, rende pleonastico l'esame della censura relativa alla seconda esigenza cautelare pure configurata (inquinamento di prove), cosicchè solo per completezza, alfine, è sufficiente aggiungere la piena ragionevolezza t dell'elaborato motivazionale espresso anche su tale punto, posto che la prospettiva dell'inquinamento probatorio si inserisce in un quadro ancora indiziario (e addirittura ritenuto dalla difesa insufficiente), rispetto al quale appare meramente rivalutativa, e come tale inammissibile, la tesi della avvenuta completezza di ogni possibile ulteriore ricostruzione probatoria come tale insuscettibile di ogni forma di ostacolo o alterazione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria Per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 12/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, In persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2023 il tribunale di Palermo sez. riesame, adito nell'interesse di PI AN avverso l'ordinanza del Gip dello stesso tribunale, applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti del predetto in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso PI AN mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo dd impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16452 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2024 3. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. La ricostruzione del tribunale mancherebbe della valutazione di una corretta tempistica tra i vari eventi rientranti nella dinamica dei fatti, che se invece correttamente considerata porterebbe ad escludere il coinvolgimento del ricorrente, posto che mancherebbero indizi gravi. Sarebbe insufficientemente motivata, poi, la sussistenza di esigenze cautelari, atteso che l'unico precedente specifico a carico risalirebbe al 2010, così da non incidere sulla valutazione della attualità del pericolo di reiterazione. Si contesta, inoltre, che il ricorrente possa, a distanza di mesi, inquinare le prove, essendo stati compiuti tutti i necessari accertamenti. 4. Il ricorso è inammissibile. Per carenza di specificità, atteso che innanzitutto il ricorrente non si confronta con l'intera motivazione e con il suo nucleo centrale, costituito dal pieno riconoscimento dell'indagato, da parte degli operanti, come colui che era fuggito della vettura grigia ove è stata rinvenuta la droga sequestrata dopo l'urto dell'auto medesima. Inoltre, diversamente da quanto ricostruito dalla difesa, i giudici, nell'escludere ogni valenza ostativa, rispetto alla presenza dell'indagato nell'auto grigia, alle immagini video-registrate che lo ritraevano alcuni minuti prima, mentre aveva la disponibilità di una panda nera della moglie, non hanno sostenuto (come affermato in ricorso) l'avvenuta effettuazione di uno specifico percorso per lasciare l'auto nera e prendere quella grigia quanto, più semplicemente, hanno ragionevolmente ipotizzato la presenza di un accompagnatore con cui il PI potrebbe essersi avvicendato nella guida delle due autovetture, in un contesto caratterizzato, comunque, da spostamenti rapidi, stante l'orario notturno e le brevissime distanze percorse. Tali notazioni, arricchite dalle contraddizioni tra le dichiarazioni del PI, da una parte, e del suo amico Carista, dall'altra, oltre che dalla inverosimiglianza di talune circostanze riferite dall'indagato, a partire dall'abbandono dell'auto grigia in parcheggio, con all'interno le chiavi, integrano un quadro motivazionale dei gravi indizi assolutamente granitico. Anche le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione appaiono più che adeguatamente motivate, attraverso il richiamo al carattere recente dei fatti ipotizzati, ai plurimi precedenti penali, di cui uno anche specifico, oltre che alla condotta chiaramente volta ad inquinare il quadro probatorio, come tale rivelatrice di una non positiva personalità. Motivazione questa che, supportando già una delle ritenute esigenze cautelari, rende pleonastico l'esame della censura relativa alla seconda esigenza cautelare pure configurata (inquinamento di prove), cosicchè solo per completezza, alfine, è sufficiente aggiungere la piena ragionevolezza t dell'elaborato motivazionale espresso anche su tale punto, posto che la prospettiva dell'inquinamento probatorio si inserisce in un quadro ancora indiziario (e addirittura ritenuto dalla difesa insufficiente), rispetto al quale appare meramente rivalutativa, e come tale inammissibile, la tesi della avvenuta completezza di ogni possibile ulteriore ricostruzione probatoria come tale insuscettibile di ogni forma di ostacolo o alterazione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria Per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 12/01/2024.