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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1723/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2713/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24022816475432910000000 REC.CREDITO.IMP
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato il 28/04/2024, qui inviato il 15/05/2024 e iscritto al n. 4222/2024 R.G.R., il
Resistente_1, Catania, in persona del suo amministratore pro tempore ha proposto ricorso avverso il provvedimento di scarto (“Provvedimento di Scarto”) relativo alla comunicazione diniego-revoca agevolazioni-rateaz. n° 24022816475432910000000 - rec.credito.imp. 2024, trasmessa dal ricorrente il medesimo giorno per l'esercizio dell'opzione relativa agli interventi sul patrimonio edilizio di cui agli artt. 119
e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, e successive modificazioni.
Premetteva il Condominio ricorrente di aver stipulato un contratto di appalto con la società Società_1 S.r.l. (quale appaltatore general contractor) volto alla realizzazione, sull'immobile sito a Catania, in Indirizzo_1
, sia sulle parti comuni dell'edificio che sulle singole unità immobiliari, di interventi in ambito di efficientamento energetico avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio
(il cd. “Superbonus”).
In esecuzione del Contratto, l'appaltatore aveva eseguito interventi di isolamento termico delle superfici;
di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Con riferimento a tali interventi, ex art. 121 del Decreto Rilancio, il Condominio aveva esercitato l'opzione per beneficiare di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”), dandone debita comunicazione all'Agenzia delle entrate con riferimento al primo (31 dicembre 2022) e al secondo (30 novembre 2023) stato di avanzamento lavori (c.d. “SAL”), ma non anche per il terzo (28 febbraio 2024). La
Comunicazione di Opzione, relativa all'intervento di isolamento termico, era stata oggetto del Provvedimento di Scarto impugnato per la sussistenza di un errore meramente formale: “la comunicazione è stata scartata in quanto almeno uno dei beneficiari non risulta abbinato al codice identificativo dell'asseverazione ENEA indicato Numero_1 (all. 2).
In specie, come emerge dall'asseverazione del tecnico abilitato trasmessa all'ENEA (all. 6), nella
Comunicazione di Opzione è stato erroneamente indicato il codice identificativo dell'asseverazione ENEA del primo SAL (già comunicato e oggetto di opzione) e non quello corretto relativo al terzo ed ultimo SAL
(codice identificativo ENEA – c.d. Codice ASID 01219878-01301867-3K881I).
Proseguiva il ricorrente osservando che tale errore non risultava emendabile, in virtù delle previsioni recate dall'art. 2 del D.L n. 39/2024, che aveva precluso la possibilità di avvalersi della c.d. remissione in bonis in casi quali quello di specie. Deduceva pertanto l'illegittimità del Provvedimento di Scarto per violazione degli artt. 3, 41, 53 e 97 Cost., nonché per violazione degli artt. 1 e 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, perché gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 39/2024 non consentivano la cessione del credito e la c.d. remissione in bonis in presenza di errori nelle comunicazioni di opzione di natura meramente formale. Chiedeva l'annullamento del Provvedimento di Scarto impugnato, con vittoria di spese.
§2. Costituitasi in giudizio in data 17/06/2024, l'Agenzia delle entrate deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. Con ordinanza resa all'udienza del 25/06/2024, questa Sezione XV della Corte di Giustizia Tributaria di
I grado, decidendo ex art. 47 D.lgs. 546/1992, accoglieva l'istanza di sospensione e rinviava per la trattazione del merito del ricorso all'udienza del 21/10/2024. §4. All'udienza del 21/10/2024, le parti chiedevano rinvio, al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia.
§5. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante del dell'Ufficio, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“§6. Il ricorso è fondato.
§7. Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (“D.Lgs. n. 546/1992”), sono impugnabili dinanzi al Giudice tributario i dinieghi o le revoche di agevolazioni. Per agevolazione tributaria si intende poi qualsiasi forma di trattamento di favore per il contribuente rispetto alle regole generali di determinazione dell'obbligazione tributaria;
dunque, con l'espressione “agevolazione fiscale” ci si può riferire ad un'ampia gamma di disposizioni che prevedono un trattamento tributario di favore per il contribuente, cioè, di fatto, un risparmio di imposta.
Anche la stessa possibilità di fruire del Superbonus con una delle modalità alternative alla classica detrazione costituisce agevolazione, in quanto consente l'accesso al beneficio anche ai contribuenti sprovvisti di risorse finanziarie sufficienti a far fronte all'anticipazione della spesa in attesa del suo recupero mediante detrazione.
Per conseguenza, i provvedimenti di scarto delle comunicazioni di opzione, quale quello di cui si ragiona, vanno ritenuti dinieghi di agevolazioni, suscettibili di impugnazione ai sensi del citato art. 19, comma 1, lett.
h), del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto la possibilità di cessione del credito – impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria – si pone come una delle modalità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale.
§8. Ciò posto, osserva la Corte che è pacifico in causa, perché incontroverso tra le parti, che il Provvedimento di Scarto è stato emesso per ragioni meramente formali, non essendo in contestazione l'effettivo svolgimento dei lavori ammessi al beneficio da parte del Resistente_1.
In particolare, risulta che la Comunicazione di Opzione è stata oggetto del Provvedimento di Scarto impugnato per la sussistenza del seguente errore, meramente formale: “la comunicazione è stata scartata in quanto almeno uno dei beneficiari non risulta abbinato al codice identificativo dell'asseverazione ENEA indicato
Numero_1.
Non appare ragionevole, pertanto, che, per errori formali riguardanti due soli condomini (3 codici fiscali riferiti a 2 persone fisiche residenti nel Resistente_1) l'intero Resistente_1, pur avendo correttamente eseguito i lavori, perderebbe il beneficio, con pregiudizio per la restante parte dei condomini.
§9. Trova applicazione in argomento l'art. 2 del decreto cit., il quale così prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), ((del citato decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al
4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024”.
Dalla disposizione si evince dunque che il divieto non ha carattere assoluto, esistendo operazioni che possono ancora essere effettuate in ritardo e sanate con la remissione in bonis, salvo pagare la sanzione prevista pari a 250 euro per ogni tipologia di lavoro per la quale si presenti domanda. Per cui, oltre la scadenza del 4 aprile 2024, era possibile correggere gli errori formali delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate relative alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura dei superbonus e dei bonus edilizi.
§10. Alla luce delle superiori considerazioni, previo pagamento, a carico del Condominio ricorrente, della sanzione nella misura di legge, il provvedimento di scarto deve essere annullato e riconosciuta la cessione del credito come da Comunicazione di Opzione.
§11. Attesa la novità della questione, le spese vanno compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 5 Maggio 2025 deducendo i seguenti motivi.
- Carenza totale e insanabile della motivazione – falsa applicazione di legge – inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere
L'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di primo grado per aver fornito una motivazione ritenuta insufficiente e generica. In particolare, la sentenza si limita a richiamare l'art. 2 del D.L. 39/2024 e a concludere che il divieto di correzione non sarebbe assoluto, senza però spiegare in modo dettagliato le ragioni giuridiche e fattuali che giustificano l'annullamento del provvedimento di scarto e il riconoscimento della cessione del credito. Secondo l'Ufficio, la motivazione non affronta in modo approfondito la questione dell'errore formale e delle modalità di sanatoria previste dalla normativa.
L'Ufficio sostiene che la sentenza abbia erroneamente applicato la normativa di riferimento, in particolare l'art. 2 del D.L. 39/2024 e le disposizioni sulla remissione in bonis. Secondo l'Agenzia, la normativa e le circolari interpretative consentivano, alla data dello scarto (28 febbraio 2024), la correzione degli errori formali tramite invio di una PEC all'indirizzo dedicato, senza necessità di un nuovo invio della comunicazione. Inoltre, la remissione in bonis era ancora praticabile fino al 4 aprile 2024. Pertanto, il ricorso giurisdizionale sarebbe stato superfluo, poiché il contribuente avrebbe potuto risolvere la questione in via amministrativa. L'Agenzia richiama la Circolare 33/2022, che elenca gli errori formali sanabili tramite comunicazione via PEC, tra cui rientra anche l'errore sul codice identificativo dell'asseverazione ENEA. Si sostiene che la procedura amministrativa fosse idonea a correggere l'errore senza necessità di ricorso al giudice.
L'Ufficio eccepisce che il ricorso del Condominio sia inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Secondo l'Agenzia, se l'errore era esclusivamente formale e non incideva sulla sostanza del diritto alla detrazione, la correzione amministrativa sarebbe stata sufficiente e il ricorso giurisdizionale sarebbe risultato ultroneo e privo di interesse concreto. L'impugnazione del provvedimento di scarto sarebbe quindi superflua, in quanto la tutela richiesta poteva essere ottenuta con strumenti amministrativi già previsti dall'ordinamento.
L'Agenzia sottolinea inoltre che la comunicazione di scarto, essendo esito di un controllo informatico su un errore formale, non costituisce atto impositivo e non sempre è impugnabile in sede giurisdizionale, salvo che non vi siano errori sostanziali che impediscano l'accesso al beneficio fiscale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 645/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 28
Gennaio 2025. Si costituisce nel giudizio di appello il Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il Condominio sostiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia radicalmente inammissibile, in quanto si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate nelle controdeduzioni di primo grado, senza formulare specifiche censure alla motivazione o alla fondatezza della sentenza impugnata. Secondo il
Condominio, manca il necessario rapporto dialettico e critico con la sentenza di primo grado, elemento essenziale per la validità dell'appello.
Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vizio di omessa motivazione della sentenza sussiste solo quando il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o li indica senza una disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado avrebbe invece motivato in modo sufficiente e coerente.
Il Condominio contesta la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la sentenza sarebbe viziata da carenza di motivazione e falsa applicazione di legge. Si evidenzia che la sentenza ha correttamente ricostruito la vicenda, riconoscendo la natura meramente formale dell'errore e la possibilità di sanatoria tramite remissione in bonis, come sostenuto anche dall'Ufficio nelle proprie difese. Si sottolinea che, nella pratica, non era possibile per il contribuente avvalersi né della correzione tramite PEC né della remissione in bonis, poiché il sistema informatico non consentiva l'invio di nuove comunicazioni per opzioni già scartate e i codici tributo necessari per il pagamento della sanzione erano stati eliminati. Pertanto, la soluzione indicata dall'Agenzia delle Entrate non era concretamente praticabile.
Il Condominio ribadisce che l'annullamento del provvedimento di scarto comporta la reviviscenza della comunicazione originaria e il riconoscimento automatico del credito, senza necessità di ulteriori adempimenti a carico del contribuente.
Viene inoltre evidenziata l'inattendibilità del software utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, che ha trattato in modo difforme errori identici in comunicazioni diverse, e la mancanza di trasparenza e sorveglianza umana nel processo decisionale automatizzato.
Il Condominio eccepisce che su una questione identica, riguardante lo stesso contribuente e la stessa tipologia di errore formale, si è già formato un giudicato esterno con sentenza passata in giudicato e già ottemperata dall'Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto i crediti d'imposta in piattaforma. Tale circostanza preclude la possibilità di riesaminare la medesima questione in un nuovo giudizio, secondo i principi del ne bis in idem e dell'efficacia preclusiva del giudicato.
Il Condominio contesta la tesi dell'Ufficio secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, evidenziando che la correzione amministrativa non era praticabile e che l'unica via per ottenere il riconoscimento del credito era il ricorso giurisdizionale. Si sottolinea inoltre che l'Ufficio, riconoscendo la spettanza del credito, ha di fatto ammesso la fondatezza della pretesa del contribuente.
Il Condominio ripropone espressamente tutti i motivi di ricorso formulati in primo grado e non esaminati o ritenuti assorbiti, in particolare quelli relativi alla natura meramente formale dell'errore, all'illegittimità del diniego automatizzato, alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento, all'erronea applicazione del D.L. n. 39/2024 e, in via subordinata, alla manifesta fondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 6 Febbraio 2026 parte appellate deposita memorie illustrative. All'udienza del 20 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene corretta la qualificazione del provvedimento di scarto come atto immediatamente lesivo.
Pur non essendo un atto impositivo in senso stretto, lo scarto: impedisce l'efficacia dell'opzione ex art.121
D. L.34/2020; incide direttamente sulla concreta fruizione dell'agevolazione (in modalità alternativa rispetto alla detrazione “ordinaria”); determina un effetto sostanzialmente equivalente ad un diniego della modalità prescelta, con ricadute economiche immediate sul contribuente e sul cessionario/fornitore. Ne consegue l'ammissibilità della tutela giurisdizionale, essendo in gioco una posizione soggettiva incisa in modo attuale e non meramente eventuale.
Il motivo d'appello che deduce la carenza di interesse (art.100 c. p. c. ) non merita accoglimento. L'interesse ad agire deve essere verificato in concreto in relazione alla necessità di eliminare un atto che: ha negato l'accesso all'opzione; ha bloccato la spendibilità/circolazione del credito;
ha esposto la filiera contrattuale a conseguenze patrimoniali rilevanti. L'eccezione dell'Ufficio, fondata sulla teorica percorribilità di rettifiche amministrative (es. correzione via PEC), non elide l'interesse al ricorso quando: il provvedimento adottato
è uno scarto (non una mera irregolarità di dato in comunicazione “acquisita”), con conseguente mancata produzione degli effetti tipici della comunicazione;
l'esperibilità e l'effettiva efficacia delle rettifiche risultano incerte o comunque non garantite in tempi compatibili con la funzione dell'opzione e con i vincoli normativi sopravvenuti. In particolare, non può pretendersi dal contribuente un percorso “amministrativo” di esito aleatorio quale condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale, pena una compressione non giustificata del diritto di difesa.
Dalla ricostruzione fattuale emerge che la contestazione riguarda la indicazione del codice identificativo dell'asseverazione ENEA, ossia un elemento informativo funzionale al tracciamento e al controllo, ma che non incide di per sé: sull'effettività degli interventi;
sui presupposti sostanziali dell'agevolazione; sulla spettanza della detrazione in astratto. In tale quadro, l'adozione di un provvedimento con effetto radicalmente espulsivo (perdita della possibilità di esercitare l'opzione e conseguente blocco del credito) risulta sproporzionata rispetto allo scopo del controllo formale, ove l'errore non si traduca in alterazione dell'oggetto agevolato o del quantum. Il principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa impone che gli adempimenti formali non divengano un ostacolo assoluto quando l'Amministrazione non contesta la sostanza del diritto al beneficio, potendo comunque esercitare i propri poteri di verifica e controllo secondo le ordinarie regole.
Il fatto sopravvenuto allegato dall'appellato (ordinanza n.3306/2025 in ottemperanza, con accertamento dell'avvenuto riconoscimento crediti in piattaforma su fattispecie sovrapponibile) non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere in questo giudizio se non riferito al medesimo atto oggetto del presente appello, ma assume rilievo argomentativo perché: confuta, sul piano fattuale,
l'asserita impossibilità tecnica o giuridica di procedere al riconoscimento dei crediti;
evidenzia la praticabilità di una soluzione amministrativa conforme al giudicato di primo grado e non pregiudizievole per l'Erario, in quanto i controlli sostanziali restano esercitabili nei termini di legge.
La sentenza impugnata, pur con sintesi espositiva, contiene l'indicazione degli elementi essenziali: individuazione dell'errore come formale;
riconduzione del provvedimento di scarto al diniego della fruizione alternativa;
giudizio di irragionevolezza della perdita del beneficio in presenza di errore non sostanziale. È dunque possibile ricostruire la ratio decidendi e controllarne la coerenza logico-giuridica; non ricorre, pertanto, un vizio di motivazione meramente apparente.
La conferma dell'annullamento del provvedimento di scarto rende non necessario esaminare ulteriori questioni riproposte in via subordinata (ivi compresi eventuali profili statutari/costituzionali), che restano assorbite.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 20 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2713/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24022816475432910000000 REC.CREDITO.IMP
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato il 28/04/2024, qui inviato il 15/05/2024 e iscritto al n. 4222/2024 R.G.R., il
Resistente_1, Catania, in persona del suo amministratore pro tempore ha proposto ricorso avverso il provvedimento di scarto (“Provvedimento di Scarto”) relativo alla comunicazione diniego-revoca agevolazioni-rateaz. n° 24022816475432910000000 - rec.credito.imp. 2024, trasmessa dal ricorrente il medesimo giorno per l'esercizio dell'opzione relativa agli interventi sul patrimonio edilizio di cui agli artt. 119
e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, e successive modificazioni.
Premetteva il Condominio ricorrente di aver stipulato un contratto di appalto con la società Società_1 S.r.l. (quale appaltatore general contractor) volto alla realizzazione, sull'immobile sito a Catania, in Indirizzo_1
, sia sulle parti comuni dell'edificio che sulle singole unità immobiliari, di interventi in ambito di efficientamento energetico avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio
(il cd. “Superbonus”).
In esecuzione del Contratto, l'appaltatore aveva eseguito interventi di isolamento termico delle superfici;
di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Con riferimento a tali interventi, ex art. 121 del Decreto Rilancio, il Condominio aveva esercitato l'opzione per beneficiare di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”), dandone debita comunicazione all'Agenzia delle entrate con riferimento al primo (31 dicembre 2022) e al secondo (30 novembre 2023) stato di avanzamento lavori (c.d. “SAL”), ma non anche per il terzo (28 febbraio 2024). La
Comunicazione di Opzione, relativa all'intervento di isolamento termico, era stata oggetto del Provvedimento di Scarto impugnato per la sussistenza di un errore meramente formale: “la comunicazione è stata scartata in quanto almeno uno dei beneficiari non risulta abbinato al codice identificativo dell'asseverazione ENEA indicato Numero_1 (all. 2).
In specie, come emerge dall'asseverazione del tecnico abilitato trasmessa all'ENEA (all. 6), nella
Comunicazione di Opzione è stato erroneamente indicato il codice identificativo dell'asseverazione ENEA del primo SAL (già comunicato e oggetto di opzione) e non quello corretto relativo al terzo ed ultimo SAL
(codice identificativo ENEA – c.d. Codice ASID 01219878-01301867-3K881I).
Proseguiva il ricorrente osservando che tale errore non risultava emendabile, in virtù delle previsioni recate dall'art. 2 del D.L n. 39/2024, che aveva precluso la possibilità di avvalersi della c.d. remissione in bonis in casi quali quello di specie. Deduceva pertanto l'illegittimità del Provvedimento di Scarto per violazione degli artt. 3, 41, 53 e 97 Cost., nonché per violazione degli artt. 1 e 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212, perché gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 39/2024 non consentivano la cessione del credito e la c.d. remissione in bonis in presenza di errori nelle comunicazioni di opzione di natura meramente formale. Chiedeva l'annullamento del Provvedimento di Scarto impugnato, con vittoria di spese.
§2. Costituitasi in giudizio in data 17/06/2024, l'Agenzia delle entrate deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. Con ordinanza resa all'udienza del 25/06/2024, questa Sezione XV della Corte di Giustizia Tributaria di
I grado, decidendo ex art. 47 D.lgs. 546/1992, accoglieva l'istanza di sospensione e rinviava per la trattazione del merito del ricorso all'udienza del 21/10/2024. §4. All'udienza del 21/10/2024, le parti chiedevano rinvio, al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia.
§5. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante del dell'Ufficio, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“§6. Il ricorso è fondato.
§7. Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (“D.Lgs. n. 546/1992”), sono impugnabili dinanzi al Giudice tributario i dinieghi o le revoche di agevolazioni. Per agevolazione tributaria si intende poi qualsiasi forma di trattamento di favore per il contribuente rispetto alle regole generali di determinazione dell'obbligazione tributaria;
dunque, con l'espressione “agevolazione fiscale” ci si può riferire ad un'ampia gamma di disposizioni che prevedono un trattamento tributario di favore per il contribuente, cioè, di fatto, un risparmio di imposta.
Anche la stessa possibilità di fruire del Superbonus con una delle modalità alternative alla classica detrazione costituisce agevolazione, in quanto consente l'accesso al beneficio anche ai contribuenti sprovvisti di risorse finanziarie sufficienti a far fronte all'anticipazione della spesa in attesa del suo recupero mediante detrazione.
Per conseguenza, i provvedimenti di scarto delle comunicazioni di opzione, quale quello di cui si ragiona, vanno ritenuti dinieghi di agevolazioni, suscettibili di impugnazione ai sensi del citato art. 19, comma 1, lett.
h), del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto la possibilità di cessione del credito – impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria – si pone come una delle modalità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale.
§8. Ciò posto, osserva la Corte che è pacifico in causa, perché incontroverso tra le parti, che il Provvedimento di Scarto è stato emesso per ragioni meramente formali, non essendo in contestazione l'effettivo svolgimento dei lavori ammessi al beneficio da parte del Resistente_1.
In particolare, risulta che la Comunicazione di Opzione è stata oggetto del Provvedimento di Scarto impugnato per la sussistenza del seguente errore, meramente formale: “la comunicazione è stata scartata in quanto almeno uno dei beneficiari non risulta abbinato al codice identificativo dell'asseverazione ENEA indicato
Numero_1.
Non appare ragionevole, pertanto, che, per errori formali riguardanti due soli condomini (3 codici fiscali riferiti a 2 persone fisiche residenti nel Resistente_1) l'intero Resistente_1, pur avendo correttamente eseguito i lavori, perderebbe il beneficio, con pregiudizio per la restante parte dei condomini.
§9. Trova applicazione in argomento l'art. 2 del decreto cit., il quale così prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), ((del citato decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al
4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024”.
Dalla disposizione si evince dunque che il divieto non ha carattere assoluto, esistendo operazioni che possono ancora essere effettuate in ritardo e sanate con la remissione in bonis, salvo pagare la sanzione prevista pari a 250 euro per ogni tipologia di lavoro per la quale si presenti domanda. Per cui, oltre la scadenza del 4 aprile 2024, era possibile correggere gli errori formali delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate relative alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura dei superbonus e dei bonus edilizi.
§10. Alla luce delle superiori considerazioni, previo pagamento, a carico del Condominio ricorrente, della sanzione nella misura di legge, il provvedimento di scarto deve essere annullato e riconosciuta la cessione del credito come da Comunicazione di Opzione.
§11. Attesa la novità della questione, le spese vanno compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 5 Maggio 2025 deducendo i seguenti motivi.
- Carenza totale e insanabile della motivazione – falsa applicazione di legge – inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere
L'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di primo grado per aver fornito una motivazione ritenuta insufficiente e generica. In particolare, la sentenza si limita a richiamare l'art. 2 del D.L. 39/2024 e a concludere che il divieto di correzione non sarebbe assoluto, senza però spiegare in modo dettagliato le ragioni giuridiche e fattuali che giustificano l'annullamento del provvedimento di scarto e il riconoscimento della cessione del credito. Secondo l'Ufficio, la motivazione non affronta in modo approfondito la questione dell'errore formale e delle modalità di sanatoria previste dalla normativa.
L'Ufficio sostiene che la sentenza abbia erroneamente applicato la normativa di riferimento, in particolare l'art. 2 del D.L. 39/2024 e le disposizioni sulla remissione in bonis. Secondo l'Agenzia, la normativa e le circolari interpretative consentivano, alla data dello scarto (28 febbraio 2024), la correzione degli errori formali tramite invio di una PEC all'indirizzo dedicato, senza necessità di un nuovo invio della comunicazione. Inoltre, la remissione in bonis era ancora praticabile fino al 4 aprile 2024. Pertanto, il ricorso giurisdizionale sarebbe stato superfluo, poiché il contribuente avrebbe potuto risolvere la questione in via amministrativa. L'Agenzia richiama la Circolare 33/2022, che elenca gli errori formali sanabili tramite comunicazione via PEC, tra cui rientra anche l'errore sul codice identificativo dell'asseverazione ENEA. Si sostiene che la procedura amministrativa fosse idonea a correggere l'errore senza necessità di ricorso al giudice.
L'Ufficio eccepisce che il ricorso del Condominio sia inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Secondo l'Agenzia, se l'errore era esclusivamente formale e non incideva sulla sostanza del diritto alla detrazione, la correzione amministrativa sarebbe stata sufficiente e il ricorso giurisdizionale sarebbe risultato ultroneo e privo di interesse concreto. L'impugnazione del provvedimento di scarto sarebbe quindi superflua, in quanto la tutela richiesta poteva essere ottenuta con strumenti amministrativi già previsti dall'ordinamento.
L'Agenzia sottolinea inoltre che la comunicazione di scarto, essendo esito di un controllo informatico su un errore formale, non costituisce atto impositivo e non sempre è impugnabile in sede giurisdizionale, salvo che non vi siano errori sostanziali che impediscano l'accesso al beneficio fiscale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 645/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 28
Gennaio 2025. Si costituisce nel giudizio di appello il Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il Condominio sostiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia radicalmente inammissibile, in quanto si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate nelle controdeduzioni di primo grado, senza formulare specifiche censure alla motivazione o alla fondatezza della sentenza impugnata. Secondo il
Condominio, manca il necessario rapporto dialettico e critico con la sentenza di primo grado, elemento essenziale per la validità dell'appello.
Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vizio di omessa motivazione della sentenza sussiste solo quando il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o li indica senza una disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado avrebbe invece motivato in modo sufficiente e coerente.
Il Condominio contesta la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la sentenza sarebbe viziata da carenza di motivazione e falsa applicazione di legge. Si evidenzia che la sentenza ha correttamente ricostruito la vicenda, riconoscendo la natura meramente formale dell'errore e la possibilità di sanatoria tramite remissione in bonis, come sostenuto anche dall'Ufficio nelle proprie difese. Si sottolinea che, nella pratica, non era possibile per il contribuente avvalersi né della correzione tramite PEC né della remissione in bonis, poiché il sistema informatico non consentiva l'invio di nuove comunicazioni per opzioni già scartate e i codici tributo necessari per il pagamento della sanzione erano stati eliminati. Pertanto, la soluzione indicata dall'Agenzia delle Entrate non era concretamente praticabile.
Il Condominio ribadisce che l'annullamento del provvedimento di scarto comporta la reviviscenza della comunicazione originaria e il riconoscimento automatico del credito, senza necessità di ulteriori adempimenti a carico del contribuente.
Viene inoltre evidenziata l'inattendibilità del software utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, che ha trattato in modo difforme errori identici in comunicazioni diverse, e la mancanza di trasparenza e sorveglianza umana nel processo decisionale automatizzato.
Il Condominio eccepisce che su una questione identica, riguardante lo stesso contribuente e la stessa tipologia di errore formale, si è già formato un giudicato esterno con sentenza passata in giudicato e già ottemperata dall'Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto i crediti d'imposta in piattaforma. Tale circostanza preclude la possibilità di riesaminare la medesima questione in un nuovo giudizio, secondo i principi del ne bis in idem e dell'efficacia preclusiva del giudicato.
Il Condominio contesta la tesi dell'Ufficio secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, evidenziando che la correzione amministrativa non era praticabile e che l'unica via per ottenere il riconoscimento del credito era il ricorso giurisdizionale. Si sottolinea inoltre che l'Ufficio, riconoscendo la spettanza del credito, ha di fatto ammesso la fondatezza della pretesa del contribuente.
Il Condominio ripropone espressamente tutti i motivi di ricorso formulati in primo grado e non esaminati o ritenuti assorbiti, in particolare quelli relativi alla natura meramente formale dell'errore, all'illegittimità del diniego automatizzato, alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento, all'erronea applicazione del D.L. n. 39/2024 e, in via subordinata, alla manifesta fondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 6 Febbraio 2026 parte appellate deposita memorie illustrative. All'udienza del 20 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene corretta la qualificazione del provvedimento di scarto come atto immediatamente lesivo.
Pur non essendo un atto impositivo in senso stretto, lo scarto: impedisce l'efficacia dell'opzione ex art.121
D. L.34/2020; incide direttamente sulla concreta fruizione dell'agevolazione (in modalità alternativa rispetto alla detrazione “ordinaria”); determina un effetto sostanzialmente equivalente ad un diniego della modalità prescelta, con ricadute economiche immediate sul contribuente e sul cessionario/fornitore. Ne consegue l'ammissibilità della tutela giurisdizionale, essendo in gioco una posizione soggettiva incisa in modo attuale e non meramente eventuale.
Il motivo d'appello che deduce la carenza di interesse (art.100 c. p. c. ) non merita accoglimento. L'interesse ad agire deve essere verificato in concreto in relazione alla necessità di eliminare un atto che: ha negato l'accesso all'opzione; ha bloccato la spendibilità/circolazione del credito;
ha esposto la filiera contrattuale a conseguenze patrimoniali rilevanti. L'eccezione dell'Ufficio, fondata sulla teorica percorribilità di rettifiche amministrative (es. correzione via PEC), non elide l'interesse al ricorso quando: il provvedimento adottato
è uno scarto (non una mera irregolarità di dato in comunicazione “acquisita”), con conseguente mancata produzione degli effetti tipici della comunicazione;
l'esperibilità e l'effettiva efficacia delle rettifiche risultano incerte o comunque non garantite in tempi compatibili con la funzione dell'opzione e con i vincoli normativi sopravvenuti. In particolare, non può pretendersi dal contribuente un percorso “amministrativo” di esito aleatorio quale condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale, pena una compressione non giustificata del diritto di difesa.
Dalla ricostruzione fattuale emerge che la contestazione riguarda la indicazione del codice identificativo dell'asseverazione ENEA, ossia un elemento informativo funzionale al tracciamento e al controllo, ma che non incide di per sé: sull'effettività degli interventi;
sui presupposti sostanziali dell'agevolazione; sulla spettanza della detrazione in astratto. In tale quadro, l'adozione di un provvedimento con effetto radicalmente espulsivo (perdita della possibilità di esercitare l'opzione e conseguente blocco del credito) risulta sproporzionata rispetto allo scopo del controllo formale, ove l'errore non si traduca in alterazione dell'oggetto agevolato o del quantum. Il principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa impone che gli adempimenti formali non divengano un ostacolo assoluto quando l'Amministrazione non contesta la sostanza del diritto al beneficio, potendo comunque esercitare i propri poteri di verifica e controllo secondo le ordinarie regole.
Il fatto sopravvenuto allegato dall'appellato (ordinanza n.3306/2025 in ottemperanza, con accertamento dell'avvenuto riconoscimento crediti in piattaforma su fattispecie sovrapponibile) non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere in questo giudizio se non riferito al medesimo atto oggetto del presente appello, ma assume rilievo argomentativo perché: confuta, sul piano fattuale,
l'asserita impossibilità tecnica o giuridica di procedere al riconoscimento dei crediti;
evidenzia la praticabilità di una soluzione amministrativa conforme al giudicato di primo grado e non pregiudizievole per l'Erario, in quanto i controlli sostanziali restano esercitabili nei termini di legge.
La sentenza impugnata, pur con sintesi espositiva, contiene l'indicazione degli elementi essenziali: individuazione dell'errore come formale;
riconduzione del provvedimento di scarto al diniego della fruizione alternativa;
giudizio di irragionevolezza della perdita del beneficio in presenza di errore non sostanziale. È dunque possibile ricostruire la ratio decidendi e controllarne la coerenza logico-giuridica; non ricorre, pertanto, un vizio di motivazione meramente apparente.
La conferma dell'annullamento del provvedimento di scarto rende non necessario esaminare ulteriori questioni riproposte in via subordinata (ivi compresi eventuali profili statutari/costituzionali), che restano assorbite.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 20 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)