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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2105/2024 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. DI IELSI ENRICA MARIANNA (c.f. ), C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale l'Avv. MARINO FRANCESCO (c.f. ), che lo C.F._4 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in MONDOVI' (CN) il 23/06/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, parte I, Serie A, dell'anno 2013;
1 - che dal matrimonio è nato il figlio a Carate NZ (Mb) il 06/08/2008; Per_1
- e che il Tribunale, con provvedimento emesso in data 17/03/2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, precisando con successiva nota integrative altresì il punto n. 7 nei termini che seguono “i ricorrenti dichiarano di nulla doversi corrispondere reciprocamente in punto contributo al mantenimento del figlio e tutte le spese effettuate in favore del minore verranno equamente suddivise al 50% Per_1 tra i ricorrenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche, extrascolastiche, sanitarie, tasse universitarie, trasporto scolastico, etc.).
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato a [...] il [...] nato dal matrimonio, di cui Per_1 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
2 Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il [...] a Parte_1
GENOVA (GE), e , nata il [...] MONZA (MB), celebrato in MONDOVI' Parte_2
(CN) il 23/06/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, parte
I, Serie A, dell'anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione e con le note integrative depositate in data 11 febbraio
2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONDOVI' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chiara Martello Dott. Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2105/2024 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. DI IELSI ENRICA MARIANNA (c.f. ), C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale l'Avv. MARINO FRANCESCO (c.f. ), che lo C.F._4 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in MONDOVI' (CN) il 23/06/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, parte I, Serie A, dell'anno 2013;
1 - che dal matrimonio è nato il figlio a Carate NZ (Mb) il 06/08/2008; Per_1
- e che il Tribunale, con provvedimento emesso in data 17/03/2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, precisando con successiva nota integrative altresì il punto n. 7 nei termini che seguono “i ricorrenti dichiarano di nulla doversi corrispondere reciprocamente in punto contributo al mantenimento del figlio e tutte le spese effettuate in favore del minore verranno equamente suddivise al 50% Per_1 tra i ricorrenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche, extrascolastiche, sanitarie, tasse universitarie, trasporto scolastico, etc.).
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato a [...] il [...] nato dal matrimonio, di cui Per_1 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
2 Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il [...] a Parte_1
GENOVA (GE), e , nata il [...] MONZA (MB), celebrato in MONDOVI' Parte_2
(CN) il 23/06/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, parte
I, Serie A, dell'anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione e con le note integrative depositate in data 11 febbraio
2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONDOVI' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chiara Martello Dott. Roberta Bonaudi
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