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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 45083/2021 pervenuta all'udienza del 17 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
Sebastiano Lefevre e Stefania Fidotti
ATTORE
E
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] , contumaci CP P_
CONVENUTI
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar Controparte_3 P.IVA_1 di Milano dell'11.11.2020 in atti dall'Avv. Carlo Gagliardi Per_1
CONVENUTA
OGGETTO: RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta costituita , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha evocato in giudizio , e , Parte_1 P_ CP Controparte_3
chiedendone la condanna in via solidale al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale occorso in data 15 novembre 2016 in Roma, allorquando il Pt_1
alla guida dello scooter Honda tg BJ19486 , mentre transitava in Largo Don Orione in direzione Via
Etruria veniva travolto dalla Fiat Punto tg VT411957, di proprietà di e condotta da CP
(assicurata per la RCA con ) , che, proveniente da Via Don P_ Controparte_3
Orione con direzione Via Aqui , non rispettava l'obbligo di dare precedenza - e veniva perciò contravvenzionato- andando a collidere con lo scooter (v. rapporto in atti) ; a seguito della caduta l'attore riportava un trauma lombare , escoriazioni al dorso della mano sinistra e alla regione parietale sinistra (vedi documentazione medica in atti) .
Contumaci e , benchè ritualmente evocati in giudizio , si è costituita CP P_
, la quale in via preliminare ha eccepito la intervenuta prescrizione biennale ex Controparte_3
art. 2947 c.c. del diritto risarcitorio;
nel merito ha dedotto che era stato corrisposto all'attore assegno dell'importo di € 34.100,00, importo che doveva ritenersi satisfattivo del danno;
ha infine contestato l'an ed il quantum della domanda risarcitoria avversaria, concludendo per il rigetto della stessa .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la procedibilità della domanda a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito (in atti) .
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che nelle premesse dell'atto di citazione è chiaramente indicata la residenza dell'attore sita in GG IA , Via dei Colli n. 28/A, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta.
Va ora scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta sin dalla costituzione in giudizio.
Osserva il Tribunale che l'eccezione si appalesa destituita di giuridico fondamento, in considerazione del fatto che ,a fronte del sinistro stradale occorso in data 15 novembre 2016, è stata inviata richiesta di risarcimento danni con missiva raccomandata a.r. in data 10 novembre 2017, ricevuta il successivo 13 novembre 2017 (in atti); di poi, in data 12 luglio 2019 è stato inviato l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (invito che ha valenza interruttiva del termine prescrizionale di cui all'articolo 2947 c.c.) con la raccomandata a.r. ricevuta in data 16 luglio 2019 (in atti); infine in data 6 luglio 2021 è stato notificato l'atto di citazione a Controparte_3
e da questa ricevuto in data 9 luglio 2021 .
[...]
Può dunque agevolmente affermarsi che il termine di prescrizione biennale è stato interrotto nei termini di cui sopra.
Ciò premesso , venendo al merito della domanda risarcitoria, si osserva che dal rapporto in atti il conducente della Fiat Punto ebbe a porre in essere una incauta ed imprudente manovra di svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza allo scooter , tant'è che il conducente della suddetta autovettura venne contravvenzionato per violazione dell'obbligo di dare precedenza ai sensi dell'articolo 145 del codice della strada (vedi rapporto in atti); in vero il conducente dell'autovettura ebbe a dichiarare nell'immediatezza del fatto di aver effettuato la manovra di svolta a sinistra senza avvedersi dello scooter (vedi dichiarazioni di allegate al P_
rapporto: "Percorrevo Via Don Orione proveniente da Via Appia Nuova e diretto a Via Aqui , quando giunto all' intersezione tra via Don Orione e largo Don Orione, mentre giravo a sinistra non vedevo un motorino che percorreva Largo Don Orione proveniente da via Albenga
e diretto a Via Albalonga , ed entravamo in collisione. Mi fermavo a prestare soccorso…").
Il mancato rispetto dell'obbligo di dare precedenza è stato oggetto di contravvenzione elevata nell'immediatezza al conducente dell'autovettura.
Dall'espletata istruttoria e dal rapporto in atti non emergono elementi idonei a ravvisare una responsabilità concorrente del conducente dello scooter ,odierno attore, il quale ha tenuto una condotta di guida immune da censure.
Deve quindi affermarsi la responsabilità esclusiva di nella determinazione del P_
sinistro e, per l'effetto, s'impone la condanna in via solidale di e CP Controparte_3
al risarcimento dei danni favore dell'attore.
[...]
A tale ultimo proposito va evidenziato che la somma di euro 34.100,00 corrisposta nella fase stragiudiziale è stata dall'attore accettata in acconto sul maggior avere, come peraltro dichiarato a verbale dell'udienza del 6 marzo 2023, sicché la ammissione di CTU medico legale si è resa necessaria proprio ai fini della quantificazione del danno fisico subito dall'attore a seguito del sinistro .
Venendo ora al quantum debeatur, la CTU redatta dal Dott. , immune da vizi Persona_2
logici e/o di altra natura , tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal Tribunale , ha evidenziato che a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato un evento Parte_1
biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell'organismo umano dal punto di vista psicofisico, di natura areddituale , valutato nel modo che segue :
ITA pari a gg 45; ITP al 50% pari a gg 90;
I P pari al 20% comprensiva del danno estetico .
Pertanto , facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma elaborate nel 2023 per la liquidazione del danno non patrimoniale , a (64 aa al momento del sinistro), vanno Parte_1
riconosciuti i seguenti importi :
- euro 51.292,53 attuali per il ristoro della danno da invalidità permanente (valore del punto
€ 3743,98);
- € 5763,15 attuali per il ristoro da ITA (importo ottenuto moltiplicando l'importo di €
128,07 , pari alla liquidazione per un giorno di ITA , per 45 gg);
- € 5763,15 attuali per il ristoro del danno da ITP al 50%.
Si perviene al complessivo importo di € 62818,83 attuali a titolo di ristoro del danno biologico .
Va inoltre riconosciuto il danno morale soggettivo pari ad un quarto della somma liquidata a titolo di ristoro del d. biologico per € 15.704,70 attuali.
Il c.t.u. ha poi evidenziato che i postumi permanenti ravvisati comportano la diminuzione di un quarto della capacità lavorativa specifica, eppur tuttavia non risulta dimostrato che l'attore prima dell'incidente avesse svolto lavori nel campo dell'edilizia in prima persona , quale sollevare pesi, stazionare in posizione eretta per almeno otto ore al giorno , eseguire lunghi tragitti in macchina;
nulla è pertanto dovuto a tale titolo .
Vanno poi liquidate le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro e ritenute congrue per € 2567,02.
Si perviene al complessivo importo di € 81.090,55 attuali quale somma liquidata a titolo di ristoro del danno .
Dalla somma di cui sopra va detratto l'importo di € 34.100,00 dall'attore accettato in acconto sul maggiore avere: si perviene all'importo finale di € 46.990,55 attuali.
e vanno dunque condannati in via solidale al pagamento CP Controparte_3
in favore di , della somma di € 46.990,55 , oltre interessi legali Parte_1 sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 15.11.2016 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995),
a titolo di risarcimento del danno .
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU medico legale (per la quale si ritiene satisfattivo il fondo spese liquidato all'atto del conferimento di incarico peritale) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio e alla somma liquidata a titolo di risarcimento) .
Sentenza a debito .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna e in solido al pagamento in favore di CP Controparte_3
della somma di € 46.990,55 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo Parte_1
indicato, devalutato al 15.11.2016 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico dei convenuti sub a) in solido le spese della CTU medico legale;
c) condanna i convenuti sub a) in via solidale alla refusione delle spese di causa in favore dell' attore , che si liquidano in € 780,00 per esborsi, € 7616,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 1° aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 45083/2021 pervenuta all'udienza del 17 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
Sebastiano Lefevre e Stefania Fidotti
ATTORE
E
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] , contumaci CP P_
CONVENUTI
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar Controparte_3 P.IVA_1 di Milano dell'11.11.2020 in atti dall'Avv. Carlo Gagliardi Per_1
CONVENUTA
OGGETTO: RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta costituita , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha evocato in giudizio , e , Parte_1 P_ CP Controparte_3
chiedendone la condanna in via solidale al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale occorso in data 15 novembre 2016 in Roma, allorquando il Pt_1
alla guida dello scooter Honda tg BJ19486 , mentre transitava in Largo Don Orione in direzione Via
Etruria veniva travolto dalla Fiat Punto tg VT411957, di proprietà di e condotta da CP
(assicurata per la RCA con ) , che, proveniente da Via Don P_ Controparte_3
Orione con direzione Via Aqui , non rispettava l'obbligo di dare precedenza - e veniva perciò contravvenzionato- andando a collidere con lo scooter (v. rapporto in atti) ; a seguito della caduta l'attore riportava un trauma lombare , escoriazioni al dorso della mano sinistra e alla regione parietale sinistra (vedi documentazione medica in atti) .
Contumaci e , benchè ritualmente evocati in giudizio , si è costituita CP P_
, la quale in via preliminare ha eccepito la intervenuta prescrizione biennale ex Controparte_3
art. 2947 c.c. del diritto risarcitorio;
nel merito ha dedotto che era stato corrisposto all'attore assegno dell'importo di € 34.100,00, importo che doveva ritenersi satisfattivo del danno;
ha infine contestato l'an ed il quantum della domanda risarcitoria avversaria, concludendo per il rigetto della stessa .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la procedibilità della domanda a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito (in atti) .
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che nelle premesse dell'atto di citazione è chiaramente indicata la residenza dell'attore sita in GG IA , Via dei Colli n. 28/A, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta.
Va ora scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta sin dalla costituzione in giudizio.
Osserva il Tribunale che l'eccezione si appalesa destituita di giuridico fondamento, in considerazione del fatto che ,a fronte del sinistro stradale occorso in data 15 novembre 2016, è stata inviata richiesta di risarcimento danni con missiva raccomandata a.r. in data 10 novembre 2017, ricevuta il successivo 13 novembre 2017 (in atti); di poi, in data 12 luglio 2019 è stato inviato l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (invito che ha valenza interruttiva del termine prescrizionale di cui all'articolo 2947 c.c.) con la raccomandata a.r. ricevuta in data 16 luglio 2019 (in atti); infine in data 6 luglio 2021 è stato notificato l'atto di citazione a Controparte_3
e da questa ricevuto in data 9 luglio 2021 .
[...]
Può dunque agevolmente affermarsi che il termine di prescrizione biennale è stato interrotto nei termini di cui sopra.
Ciò premesso , venendo al merito della domanda risarcitoria, si osserva che dal rapporto in atti il conducente della Fiat Punto ebbe a porre in essere una incauta ed imprudente manovra di svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza allo scooter , tant'è che il conducente della suddetta autovettura venne contravvenzionato per violazione dell'obbligo di dare precedenza ai sensi dell'articolo 145 del codice della strada (vedi rapporto in atti); in vero il conducente dell'autovettura ebbe a dichiarare nell'immediatezza del fatto di aver effettuato la manovra di svolta a sinistra senza avvedersi dello scooter (vedi dichiarazioni di allegate al P_
rapporto: "Percorrevo Via Don Orione proveniente da Via Appia Nuova e diretto a Via Aqui , quando giunto all' intersezione tra via Don Orione e largo Don Orione, mentre giravo a sinistra non vedevo un motorino che percorreva Largo Don Orione proveniente da via Albenga
e diretto a Via Albalonga , ed entravamo in collisione. Mi fermavo a prestare soccorso…").
Il mancato rispetto dell'obbligo di dare precedenza è stato oggetto di contravvenzione elevata nell'immediatezza al conducente dell'autovettura.
Dall'espletata istruttoria e dal rapporto in atti non emergono elementi idonei a ravvisare una responsabilità concorrente del conducente dello scooter ,odierno attore, il quale ha tenuto una condotta di guida immune da censure.
Deve quindi affermarsi la responsabilità esclusiva di nella determinazione del P_
sinistro e, per l'effetto, s'impone la condanna in via solidale di e CP Controparte_3
al risarcimento dei danni favore dell'attore.
[...]
A tale ultimo proposito va evidenziato che la somma di euro 34.100,00 corrisposta nella fase stragiudiziale è stata dall'attore accettata in acconto sul maggior avere, come peraltro dichiarato a verbale dell'udienza del 6 marzo 2023, sicché la ammissione di CTU medico legale si è resa necessaria proprio ai fini della quantificazione del danno fisico subito dall'attore a seguito del sinistro .
Venendo ora al quantum debeatur, la CTU redatta dal Dott. , immune da vizi Persona_2
logici e/o di altra natura , tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal Tribunale , ha evidenziato che a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato un evento Parte_1
biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell'organismo umano dal punto di vista psicofisico, di natura areddituale , valutato nel modo che segue :
ITA pari a gg 45; ITP al 50% pari a gg 90;
I P pari al 20% comprensiva del danno estetico .
Pertanto , facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma elaborate nel 2023 per la liquidazione del danno non patrimoniale , a (64 aa al momento del sinistro), vanno Parte_1
riconosciuti i seguenti importi :
- euro 51.292,53 attuali per il ristoro della danno da invalidità permanente (valore del punto
€ 3743,98);
- € 5763,15 attuali per il ristoro da ITA (importo ottenuto moltiplicando l'importo di €
128,07 , pari alla liquidazione per un giorno di ITA , per 45 gg);
- € 5763,15 attuali per il ristoro del danno da ITP al 50%.
Si perviene al complessivo importo di € 62818,83 attuali a titolo di ristoro del danno biologico .
Va inoltre riconosciuto il danno morale soggettivo pari ad un quarto della somma liquidata a titolo di ristoro del d. biologico per € 15.704,70 attuali.
Il c.t.u. ha poi evidenziato che i postumi permanenti ravvisati comportano la diminuzione di un quarto della capacità lavorativa specifica, eppur tuttavia non risulta dimostrato che l'attore prima dell'incidente avesse svolto lavori nel campo dell'edilizia in prima persona , quale sollevare pesi, stazionare in posizione eretta per almeno otto ore al giorno , eseguire lunghi tragitti in macchina;
nulla è pertanto dovuto a tale titolo .
Vanno poi liquidate le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro e ritenute congrue per € 2567,02.
Si perviene al complessivo importo di € 81.090,55 attuali quale somma liquidata a titolo di ristoro del danno .
Dalla somma di cui sopra va detratto l'importo di € 34.100,00 dall'attore accettato in acconto sul maggiore avere: si perviene all'importo finale di € 46.990,55 attuali.
e vanno dunque condannati in via solidale al pagamento CP Controparte_3
in favore di , della somma di € 46.990,55 , oltre interessi legali Parte_1 sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 15.11.2016 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995),
a titolo di risarcimento del danno .
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU medico legale (per la quale si ritiene satisfattivo il fondo spese liquidato all'atto del conferimento di incarico peritale) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio e alla somma liquidata a titolo di risarcimento) .
Sentenza a debito .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna e in solido al pagamento in favore di CP Controparte_3
della somma di € 46.990,55 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo Parte_1
indicato, devalutato al 15.11.2016 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico dei convenuti sub a) in solido le spese della CTU medico legale;
c) condanna i convenuti sub a) in via solidale alla refusione delle spese di causa in favore dell' attore , che si liquidano in € 780,00 per esborsi, € 7616,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 1° aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri