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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2. dr. Antonella Savino Consigliera
3 dr. Daniele Colucci Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 17.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 353/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
” (p. i.v.a. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale, dr. P.IVA_1 Parte_2
rapp.to e difeso dall'avv. Paola Cosmai (C.F.: , nonché dall'avv. Carlo Di Marsilio
[...] C.F._1
(C.F. ), in virtù di procura rilasciata con separato atto e domicilio eletto presso la sede C.F._2 legale dell'Istituto, in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali (indirizzi p.e.c. per notifiche: fax 081/5903834) Email_1 Email_2
Appellante
E
elett.te dom.to in Napoli alla Via Morgantini n°3, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Controparte_1
Di Celmo (C.F. – P.IVA che la rapp.ta e difende giusta procura speciale C.F._3 P.IVA_2 in calce al presente atto. Per avvisi di Cancelleria concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti : numero di fax 081/5512445 e/o indirizzo PEC: Email_3
[...]
Controparte_2
(C.F. n. ), con sede in Roma, alla via
[...] P.IVA_3
Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di P.IV procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. , dall'Avv. Mauro Persona_1 CP_ Elberti e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.2.2025, l'appellante in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 8092/2024 pubbl. il 27/11/2024 con la quale era stata accolta la domanda dell'appellato tesa ad ottenere - sul presupposto di aver stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale dal 21 – 25 giugno 2004 (ed altri successivi contratti di collaborazione, sino all'01.12.2020), con compiti di istruire provvedimenti in materia previdenziale ” risorse umane “ l' Uoc con trattamento economico parametrato a quello spettante ad un dipendente del ruolo amministrativo di categoria C del C.C.N.L. del Comparto Sanità; di essere stata stabilizzata, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia), con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nella
Categoria C Assistente amministrativo – il riconoscimento, per l'effettiva attività espletata, della qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato invocando l'art. 2126 c.c. ai fini del conseguimento delle differenze retributive e della contribuzione previdenziale.
L'appellante nei motivi ha contestato la valutazione del Giudice, laddove aveva ritenuto che la stabilizzazione conseguita dal ricorrente all'esito della reiterazione dei co.co.co.. fosse conforme e non in contrasto con la pretesa di impugnare il rapporto di impiego.
Ha precisato infatti che il ricorso era volto da ottenere che, sulla base della diffusa giurisprudenza della
Suprema Corte e della Giustizia Europea, il periodo controverso venisse valutato “in ragione delle modalità con le quali si era realizzato, …..ai fini della ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo”.
Ha concluso come in atti chiedendo di riformare la sentenza impugnata con accoglimento dell'originario ricorso, con vittoria di spese.
L'appellato, costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Le parte costituite hanno depositato le note scritte. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato e pertanto va accolto. In primo luogo questo Collegio intende uniformarsi alla giurisprudenza di altro Collegio di questa Corte la cui decisione condivide. (Sez V . Relatrice Amarelli)
Alla disamina dei motivi di gravame deve premettersi che nella fattispecie l'appellato è stato assunto mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale come prima indicato , si sono poi susseguiti altri analoghi contratti di collaborazione fino al 1.12.2020, dato incontestato e pacifico tra le parti, con i compiti già descritti . Alla scadenza dell'ultima proroga, ricorrendone i presupposti, il ricorrente era stato stabilizzato, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto
Madia), con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nella
Categoria C Assistente amministrativo.
Nel presente giudizio quindi l'appellato aveva dedotto che “ in ragione della declaratoria di nullità dei numerosi contratti di collaborazione succedutisi ininterrottamente nel tempo e la riconducibilità degli stessi a tanti contratti di lavoro di fatto di natura subordinata a termine, comporterà come ulteriore conseguenza,
a seguito dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto………..il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa” . Quale fondamento giuridico della pretesa, aveva invocato l'art. 2126 c.c.
Ad avviso del Collegio non possono condividersi le considerazioni svolte dal primo Giudice laddove ha escluso che avendo il ricorrente potuto accedere, in via privilegiata, alla blanda selezione riservata ai collaboratori a termine ex art. 20 della riforma Madia ed essendo ciò richiamato tanto nell'atto presupposto (delibera D.G.
18 novembre 2020, n. 1154) quanto nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre 2020, n. 1698, liberamente e scientemente da lui sottoscritto, il postulato riconoscimento di un'altra tipologia di rapporto non determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con l'ineludibile effetto della caducazione del relativo contratto .
Prescindendo dall'eccepita mancanza di impugnativa dei co.co.co., parte ricorrente fonda la sua tesi sulla nullità di tali contratti;
così facendo però, omette di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co.: pretendere di utilizzare, quale presupposto del ricorso, anche per le sopra indicate finalità economiche, la vicenda che ha consentito al ricorrente un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio.
Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che, per effetto degli stessi, è stata conseguita dall' appellato in base ad una blanda selezione, riservata appunto ai soggetti che avevano già lavoratore alle dipendenze delle Amministrazione in forma precaria. Con la stipula del contratto di stabilizzazione , con decorrenza del rapporto dal 1.12.2020, è stata infatti manifestata implicitamente un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato che, altrimenti, avrebbe richiesto – necessariamente – la partecipazione ad una selezione concorsuale, ove bandita, aperta ad una più ampia platea di aspiranti.
Si legge infatti nella premessa del citato contratto del 24.11.2020 che l'assunzione è avvenuta all'esito di un concorso per titoli ed esami “riservato” ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs.
N. 75/2017. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs 75/2017 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”
La procedura di stabilizzazione che l' appellato , con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha manifestato di accettare, ha riguardato, pertanto, proprio il personale “titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
Invocare le differenze retributive in base all'art. 2126 c.c. e quindi la nullità del contratto priverebbe di fondamento l'attuale stato di dipendente a tempo indeterminato presso lo stesso . Parte_1
Ad avviso della Corte pertanto la parte ricorrente non può pretendere di avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato.
La Cassazione, in una fattispecie di reiterazione di contratti a termine in cui il ricorrente non era stato stabilizzata e pretendeva che ai fini del risarcimento del danno venisse “apprezzata la mancata stabilizzazione” ha osservato che “…6.1. la stabilizzazione, infatti, al pari della conversione, è nella specie impedita dalla disciplina analizzata nei punti che precedono e, pertanto, si è in presenza di un pregiudizio che non può essere ritenuto ingiusto e che, tra l'altro, non è conseguenza diretta ed immediata della reiterazione, di fatto, del rapporto a termine, reiterazione che, al contrario, costituisce, nei casi di formale assunzione, un presupposto necessario per l'accesso alla procedura” (V. in motivazione C. Cass. Ordinanza 10 marzo
2021, n. 6718).
L'appello va dunque accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado;
B) Condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro
1800,00 per il primo grado e 2000,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge;
Napoli 17.6.2025 Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2. dr. Antonella Savino Consigliera
3 dr. Daniele Colucci Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 17.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 353/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
” (p. i.v.a. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale, dr. P.IVA_1 Parte_2
rapp.to e difeso dall'avv. Paola Cosmai (C.F.: , nonché dall'avv. Carlo Di Marsilio
[...] C.F._1
(C.F. ), in virtù di procura rilasciata con separato atto e domicilio eletto presso la sede C.F._2 legale dell'Istituto, in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali (indirizzi p.e.c. per notifiche: fax 081/5903834) Email_1 Email_2
Appellante
E
elett.te dom.to in Napoli alla Via Morgantini n°3, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Controparte_1
Di Celmo (C.F. – P.IVA che la rapp.ta e difende giusta procura speciale C.F._3 P.IVA_2 in calce al presente atto. Per avvisi di Cancelleria concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti : numero di fax 081/5512445 e/o indirizzo PEC: Email_3
[...]
Controparte_2
(C.F. n. ), con sede in Roma, alla via
[...] P.IVA_3
Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di P.IV procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. , dall'Avv. Mauro Persona_1 CP_ Elberti e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.2.2025, l'appellante in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 8092/2024 pubbl. il 27/11/2024 con la quale era stata accolta la domanda dell'appellato tesa ad ottenere - sul presupposto di aver stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale dal 21 – 25 giugno 2004 (ed altri successivi contratti di collaborazione, sino all'01.12.2020), con compiti di istruire provvedimenti in materia previdenziale ” risorse umane “ l' Uoc con trattamento economico parametrato a quello spettante ad un dipendente del ruolo amministrativo di categoria C del C.C.N.L. del Comparto Sanità; di essere stata stabilizzata, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto Madia), con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nella
Categoria C Assistente amministrativo – il riconoscimento, per l'effettiva attività espletata, della qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato invocando l'art. 2126 c.c. ai fini del conseguimento delle differenze retributive e della contribuzione previdenziale.
L'appellante nei motivi ha contestato la valutazione del Giudice, laddove aveva ritenuto che la stabilizzazione conseguita dal ricorrente all'esito della reiterazione dei co.co.co.. fosse conforme e non in contrasto con la pretesa di impugnare il rapporto di impiego.
Ha precisato infatti che il ricorso era volto da ottenere che, sulla base della diffusa giurisprudenza della
Suprema Corte e della Giustizia Europea, il periodo controverso venisse valutato “in ragione delle modalità con le quali si era realizzato, …..ai fini della ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo”.
Ha concluso come in atti chiedendo di riformare la sentenza impugnata con accoglimento dell'originario ricorso, con vittoria di spese.
L'appellato, costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Le parte costituite hanno depositato le note scritte. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato e pertanto va accolto. In primo luogo questo Collegio intende uniformarsi alla giurisprudenza di altro Collegio di questa Corte la cui decisione condivide. (Sez V . Relatrice Amarelli)
Alla disamina dei motivi di gravame deve premettersi che nella fattispecie l'appellato è stato assunto mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale come prima indicato , si sono poi susseguiti altri analoghi contratti di collaborazione fino al 1.12.2020, dato incontestato e pacifico tra le parti, con i compiti già descritti . Alla scadenza dell'ultima proroga, ricorrendone i presupposti, il ricorrente era stato stabilizzato, a seguito di procedura ex art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 (decreto
Madia), con sottoscrizione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nella
Categoria C Assistente amministrativo.
Nel presente giudizio quindi l'appellato aveva dedotto che “ in ragione della declaratoria di nullità dei numerosi contratti di collaborazione succedutisi ininterrottamente nel tempo e la riconducibilità degli stessi a tanti contratti di lavoro di fatto di natura subordinata a termine, comporterà come ulteriore conseguenza,
a seguito dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto………..il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera lavorativa, sia sotto il profilo retributivo che contributivo, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa” . Quale fondamento giuridico della pretesa, aveva invocato l'art. 2126 c.c.
Ad avviso del Collegio non possono condividersi le considerazioni svolte dal primo Giudice laddove ha escluso che avendo il ricorrente potuto accedere, in via privilegiata, alla blanda selezione riservata ai collaboratori a termine ex art. 20 della riforma Madia ed essendo ciò richiamato tanto nell'atto presupposto (delibera D.G.
18 novembre 2020, n. 1154) quanto nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre 2020, n. 1698, liberamente e scientemente da lui sottoscritto, il postulato riconoscimento di un'altra tipologia di rapporto non determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con l'ineludibile effetto della caducazione del relativo contratto .
Prescindendo dall'eccepita mancanza di impugnativa dei co.co.co., parte ricorrente fonda la sua tesi sulla nullità di tali contratti;
così facendo però, omette di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co.: pretendere di utilizzare, quale presupposto del ricorso, anche per le sopra indicate finalità economiche, la vicenda che ha consentito al ricorrente un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio.
Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che, per effetto degli stessi, è stata conseguita dall' appellato in base ad una blanda selezione, riservata appunto ai soggetti che avevano già lavoratore alle dipendenze delle Amministrazione in forma precaria. Con la stipula del contratto di stabilizzazione , con decorrenza del rapporto dal 1.12.2020, è stata infatti manifestata implicitamente un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato che, altrimenti, avrebbe richiesto – necessariamente – la partecipazione ad una selezione concorsuale, ove bandita, aperta ad una più ampia platea di aspiranti.
Si legge infatti nella premessa del citato contratto del 24.11.2020 che l'assunzione è avvenuta all'esito di un concorso per titoli ed esami “riservato” ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs.
N. 75/2017. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs 75/2017 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”
La procedura di stabilizzazione che l' appellato , con la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha manifestato di accettare, ha riguardato, pertanto, proprio il personale “titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
Invocare le differenze retributive in base all'art. 2126 c.c. e quindi la nullità del contratto priverebbe di fondamento l'attuale stato di dipendente a tempo indeterminato presso lo stesso . Parte_1
Ad avviso della Corte pertanto la parte ricorrente non può pretendere di avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato.
La Cassazione, in una fattispecie di reiterazione di contratti a termine in cui il ricorrente non era stato stabilizzata e pretendeva che ai fini del risarcimento del danno venisse “apprezzata la mancata stabilizzazione” ha osservato che “…6.1. la stabilizzazione, infatti, al pari della conversione, è nella specie impedita dalla disciplina analizzata nei punti che precedono e, pertanto, si è in presenza di un pregiudizio che non può essere ritenuto ingiusto e che, tra l'altro, non è conseguenza diretta ed immediata della reiterazione, di fatto, del rapporto a termine, reiterazione che, al contrario, costituisce, nei casi di formale assunzione, un presupposto necessario per l'accesso alla procedura” (V. in motivazione C. Cass. Ordinanza 10 marzo
2021, n. 6718).
L'appello va dunque accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado;
B) Condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro
1800,00 per il primo grado e 2000,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge;
Napoli 17.6.2025 Il Presidente rel.