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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di L'AQUILA - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
- dott. Fabrizio Riga Presidente
- dott.ssa Anna Maria Tracanna Consigliere
- dott.ssa Alessandra De Marco Consigliere rel.
all'udienza di discussione del 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 222/2024 R.G.
T R A
Part
. , in persona dell'omonimo titolare p.t., sig. Parte_2 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio dei suddetti difensori, giusta procura allegata al ricorso
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, via Buccio di Ranallo snc per legge domicilia
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n.245 del 10.04.2024 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo
Con sentenza n.245 pubblicata il 10.04.2024, e notificata il successivo 15.04.2024, il Tribunale di Part Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da . Parte_2
, in persona dell'omonimo titolare p.t., avverso l'ordinanza–ingiunzione n.209 del 13 luglio 2021
[...] con cui l' di Teramo aveva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa, della somma di €.4.283,54 per aver occupato alle proprie dipendenze, senza preventiva comunicazione dell'istaurazione del rapporto di lavoro, il sig. nel giorno 11.03.2019 per 8 ore, Parte_3 lavoratore formalmente assunto solo a decorrere dal 12/03/2019; per aver non aver consegnato i tesserini di cantiere ai lavoratori , e successivamente all'accesso ispettivo. Parte_4 Persona_1 CP_2
Avverso la suindicata sentenza, notificata in data 15.04.2024, ha proposto appello, con ricorso Part depositato in data 15.05.2025, . , chiedendo la riforma integrale della Parte_2
1 sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, affidando l'atto di gravame a due motivi di doglianza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.2700 c.c. per aver riconosciuto, senza adeguata motivazione, maggiore attendibilità alle spontanee dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'accesso degli ispettori in cantiere rispetto a quelle fornite dagli stessi nel corso della successiva deposizione testimoniale in giudizio, essendosi limitato ad accertarne la coerenza intrinseca e, sottraendosi, quindi, ad un esame comparativo delle stesse (“…il Tribunale … ha omesso il confronto tra quelle stesse dichiarazioni e le altre, di segno contrario, rese nel corso del giudizio”).
Con il secondo motivo di impugnazione, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, travisando il fatto contestato nella ordinanza-ingiunzione, ha ritenuto la violazione costituita
“dall'omessa consegna dei tesserini di cantiere […] al momento dell'accesso in cantiere …”, senza considerare invece che l'omissione, come denunciata nel provvedimento, non era riferita al momento della visita ispettiva del 7 giugno 2019 bensì alla condotta successiva al primo accesso a seguito del quale il datore di lavoro ottemperava al suddetto adempimento, sicché l'ordinanza-ingiunzione opposta era fondata su un fatto inesistente al momento della sua adozione.
All'udienza del 19.12.2024, dichiarata la nullità della notifica del ricorso in appello, ne veniva disposto il rinnovo con conseguente rinvio dell'udienza.
Con memoria difensiva depositata in data 10.03.2025, si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, domandando il rigetto del gravame e la
[...] conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, a seguito di rinvio d'ufficio, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
La pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta scaturisce all'esito dell'attività di controllo compiuta dall' nei confronti della ditta edile di con primo accesso CP_1 Parte_2 eseguito in data 7.06.2019 presso il cantiere in Teramo, alla Via Cesare Averardi, in cui operava, unitamente ad altre due imprese, la ditta appellante.
Nel verbale di primo accesso n. 30/11 del 07.06.2019, ricevuto a mani dal titolare della ditta opponente,
è specificato che gli ispettori, arrivati in cantiere e presentatisi tramite il tesserino di riconoscimento, avevano ivi trovato intento al lavoro il sig. , non risultante da comunicazione UNILAV né Persona_2 altrimenti censito, ed avevano acquisito da lui dichiarazioni spontanee. Altrettanto avevano fatto nei confronti dei tre lavoratori dipendenti della ditta ispezionata, sopraggiunti intorno alle ore 9,30, come da verbali elencati nella prima parte di quello di accesso, nonché nei confronti del titolare della ditta, a sua volta arrivato in cantiere intorno alle ore 10,20.
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. TE00001/2019-614-01 del 02/12/2019, gli ispettori, mediante il rinvio ai verbali di sommarie informazioni ed alla documentazione di lavoro oggetto di pag. 2/8 consultazione (comunicazione UNILAV, cedolini paga), rendevano intelligibili le fonti del loro convincimento, poi poste a fondamento delle violazioni contestate, secondo cui il sig. , formalmente Parte_3 assunto solo a decorrere dal 12.03.2019, era stato irregolarmente occupato già a far data dal giorno antecedente ossia l'11.03.2019 mentre i tesserini di cantiere erano stati consegnati ai lavoratori , Parte_3 [...]
e solo successivamente all'accesso ispettivo. Persona_1 CP_2
Dal richiamato verbale di accertamento e notificazione scaturiva l'adozione e la successiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione n.209 del 13.07.2021, con la quale veniva ingiunto alla ditta il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, dell'importo di €.€.4.283,54 per le seguenti violazioni: “a) art. 3 commi 3 e 3 ter
D.L. 22/02/12 convertito con modificazioni della Legge 23 Aprile 2002 n. 79 come sostituto dall'art. 22 comma 1 D.Lgs. 14/09/15 n. 151 poiché il datore di lavoro ha impiegato ad attività lavorativa in nero il lavoratore il giorno 11/03/19; […] d) art. 26 comma 8 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 per non aver Parte_4 consegnato il tesserino di cantiere ai lavoratori , e successivamente Parte_4 Persona_1 CP_2 all'accesso ispettivo”.
nella qualità di titolare della ditta edile proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione con ricorso al Tribunale di Teramo depositato in data 13.08.2021.
Istruita la causa, nel contraddittorio tra le parti, mediante l'escussione dei testi indicati nei rispettivi atti introduttivi, con sentenza n.245 del 10.04.2024, il Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione.
In sintesi, il Tribunale riconoscendo valore probatorio prevalente alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto a quelle rese in seguito dagli stessi nel corso giudizio in qualità di testimoni, riteneva pienamente dimostrati i fatti posti a fondamento delle violazioni contestate.
In punto di valutazione del quadro probatorio il primo giudice reputava che “…, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo dai lavoratori e devono considerarsi Parte_3 Persona_1 attendibili, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi tali da inficiarne la genuinità. Peraltro, in ordine all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva ed alla eventuale discordanza con le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio, ancorché sia coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dai lavoratori siano quelle effettivamente riportate a verbale, spetta al giudice il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Ord. n. 19983 del 23/09/2020). Ebbene, nel caso in esame, reputa questo giudice che proprio la convergenza delle dichiarazioni rese dai lavoratori e in sede Pt_3 Per_1 ispettiva nell'immediatezza dei fatti e per giunta separatamente l'una dall'altra, renda le stesse genuine e meritevoli di essere vagliate quali elementi probatori a conferma degli accertamenti ispettivi.”
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.2700 c.c. per aver riconosciuto, senza adeguata motivazione, maggiore attendibilità alle spontanee dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'accesso degli ispettori in cantiere rispetto a quelle fornite dagli stessi nel corso della successiva deposizione testimoniale in giudizio, essendosi limitato ad accertarne la coerenza intrinseca e, sottraendosi,
pag. 3/8 quindi, ad un esame comparativo delle stesse (“…il Tribunale … ha omesso il confronto tra quelle stesse dichiarazioni e le altre, di segno contrario, rese nel corso del giudizio”).
Il motivo è infondato.
In via generale, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, in qualità di pubblico ufficiale, è da considerarsi un atto pubblico, e perciò dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.. Tale verbale, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, fa piena prova circa la effettiva provenienza delle dichiarazioni da parte di coloro che le hanno sottoscritte e sul fatto che tali soggetti hanno reso le dichiarazioni - trasfuse nel verbale- allo stesso pubblico ufficiale (Cass. n.
4182/2021).
Con riguardo, invece, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo e riportate nel verbale redatto in pari data, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità esse fanno fede “fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni” (Cass., n. 166/2014).
Nello specifico, i verbali ispettivi “hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore” (così, Cass., n. 11481/2020; n. 166/2014; n. 6565/07; n. 9919/06; n. 11946/05).
Può, dunque, sin d'ora rilevarsi che, là dove non smentite da elementi probatori contrari e nei limiti in cui esse siano utilizzabili, per puntualità e intrinseca attendibilità, le sommarie informazioni rese dai soggetti sentiti dagli Ispettori nel corso delle operazioni compiute sono idonee, di per sé, a provare i fatti riferiti;
e che, ugualmente, il contenuto, riportato nel verbale, della documentazione direttamente esaminata dagli ispettori - quali fra l'altro LUL e comunicazioni dell'avvio del rapporto di lavoro - costituisce un accertamento di fatto dotato di piena efficacia probatoria, là dove non emerga prova contraria.
Ciò premesso, va evidenziato che il principio per il quale le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere sottoposte al vaglio del contraddittorio nel processo non implica semplicisticamente che, ove esse non siano confermate, il giudice non possa assumerle a fondamento della decisione. Se, infatti, nel processo, il teste non sia ragionevolmente in grado di spiegare le ragioni delle difformi dichiarazioni che - sino a querela di falso - il verbale accerta essere state effettuate, se la diversa ricostruzione dei fatti sia implausibile o, al pag. 4/8 limite, spiegabile con un attenuarsi del ricordo per effetto del trascorrere del tempo, il giudice non può, in difetto di una norma processuale preclusiva, ignorare il significato che, ai fini dell'accertamento dei fatti, assumono le dichiarazioni rese nell'immediatezza.
Il principio del contraddittorio, infatti, mira a verificare il significato e la portata di queste ultime, raccolte al di fuori della necessaria garanzia difensiva, ma non può condurre a ritenerle tamquam non essent.
Del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe il particolare disvalore attribuito dall'ordinamento alla reticenza nei confronti degli ispettori o alle false dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 4,
7° comma l. 628/1961.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento più che consolidato, in riferimento all'apprezzamento di eventuali discrasie tra le dichiarazioni rese in fase ispettiva e quelle rese successivamente, attribuisce una prevalente concludenza probatoria alle dichiarazioni rese “a caldo” dai lavoratori in sede di accesso ispettivo, rispetto a quelle, difformi (perché di ridimensionata, se non totalmente annullata, portata indiziante a carico del datore di lavoro) dagli stessi rese successivamente (cfr. Cass. n.
17774/2015; Cass. n. 18551/2012; Cass. n. 24128/2007).
Com'è noto, secondo tale filone giurisprudenziale, detta discrasia, secondo l'id quod plerumque accidit, va risolta a partire dalla oggettiva “asimmetria” delle posizioni ricollegabili allo “status” di lavoratore rispetto a quello di datore di lavoro, tale da rendere altamente probabile che il lavoratore, nel lasso di tempo intercorso fra le prime dichiarazioni, rese “a caldo” e la successiva, difforme, escussione giudiziale, sia stato indotto a rivedere le prime dichiarazioni in conseguenza di un condizionamento esercitato su di lui dal datore di lavoro e diretto a veder neutralizzati gli effetti indizianti a carico di quest'ultimo, delle prime, poco
“ponderate”, dichiarazioni, a nulla rilevando che il lavoratore escusso abbia interrotto il proprio rapporto lavorativo al momento della deposizione testimoniale.
Alla luce dei principi sopra richiamati, le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti si distinguono quindi per la particolare genuinità e spontaneità; tali caratteristiche necessitano per essere superate, di un riscontro oggettivo ed attendibile di segno contrario.
È opportuno, quindi, a questo punto esaminare tali dichiarazioni nel dettaglio.
Nell'immediatezza dei fatti agli ispettori dell'ITL, il sig. ha riferito: “Lavoro alle dipendenze Parte_3 della ditta ” dall'11.03.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che ho Parte_2 firmato e di cui ho ricevuto copia. Non ho ancora ricevuto il tesserino di cantiere dal datore di lavoro. Dalla data di assunzione ad oggi ho sempre lavorato in questo cantiere ed anche su altro cantiere qui Teramo ed ho sempre lavorato con i colleghi oggi presenti e ”. Sentito poi nel corso del Persona_1 Per_3 giudizio in qualità di testimone, l' ha confermato di aver stipulato il contratto di assunzione alle Pt_3 dipendenze della ditta GEO Impresa in data 11 marzo 2019 ma ha sostenuto di aver iniziato a lavorare il successivo giorno 12 marzo (“il giorno 11 intorno alle 17:30 ho firmato il contratto, mentre ho iniziato a lavorare il successivo giorno 12.”), aggiungendo che nessuno gli avrebbe riletto le dichiarazioni riportate nel verbale, pur “letto, confermato e sottoscritto” di suo pugno.
pag. 5/8 Il teste ha dichiarato agli ispettori che “… ha iniziato dopo di me di lunedì Persona_1 Pt_3 CP_ 11/03/2019 e ha cominciato a lavorare un po' prima di ma non ricordo quando “. Nel corso del Pt_3 giudizio, interrogato sul cap.1 di cui al ricorso (“Vero che il Sig. ha iniziato a lavorare per la ditta Parte_4 il giorno 12 Marzo 2019”), ha risposto “Sì è vero”, confermando per il resto il contenuto Parte_2 delle dichiarazioni rese agli ispettori, ad eccezione della circostanza per la quale il collega avrebbe iniziato a lavorare il giorno 11 marzo.
al momento dell'accesso ispettivo si limitava a riferire di aver iniziato a lavorare con la CP_2 ditta del da un paio di mesi non ricordando con esattezza la data precisa (“Lavoro con la ditta Pt_2 da un paio di mesi circa non ricordo con esattezza la data precisa”). Escusso Parte_2 all'udienza del 15.02.2023, chiamato a rispondere sul cap.1 del ricorso, ha risposto “CAP. 1: è vera la circostanza, ricordo che era martedì. Per quanto riferito dal l' avrebbe firmato il contratto il Pt_2 Pt_3 giorno precedente. Io e lavoravamo insieme.” Pt_3
Orbene, le testimonianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell'opposizione, valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c., appaiono meno genuine e credibili rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva.
Vale in primo luogo rilevare che, nella specie, la diversa versione dei fatti in sede di deposizione giudiziale risulta fornita a distanza di quasi quattro anni dall'accertamento e quando tutti i testimoni erano ormai evidentemente venuti a conoscenza della sanzione irrogata all'ex datore di lavoro.
Le dichiarazioni rese nel corso del giudizio risultano all'evidenza non solo uniformate e cooptate alla tesi difensiva della ditta opponente, ma anche non supportate da alcuna valida giustificazione circa le ragioni per cui in precedenza fosse stata fornita una difforme versione dei medesimi fatti;
giustificazione, la quale neppure appare ragionevolmente riconducibile ad un'eventuale equivocità di interpretazione delle domande poste dagli ispettori in realtà estremamente chiare, ovvero, come addotto dall' , al fatto che le suddette Pt_3 dichiarazioni non gli siano state rilette, benché sottoscritte di suo pugno.
Al contrario, le dichiarazioni rese agli ispettori da ciascun lavoratore, - oltre che rivelare una spontaneità e genuinità tali da non potersi trascurare, non avendo essi, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa la gravosità delle conseguenze delle proprie affermazioni sul proprio datore di lavoro e non avendo quindi alcuna ragione di riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti -, contengono nel caso di specie una serie di precisazioni e puntualizzazioni che non possono che rafforzarne la valutazione di attendibilità.
Ed infatti:
- al momento dell'accesso ispettivo, non solo dichiarava che “Lavoro alle dipendenze della Parte_3 ditta “ ” dall'11.03.2019, …” ma poco dopo ribadiva che “Dalla data di Parte_2 assunzione ad oggi ho sempre lavorato in questo cantiere ed anche …”, così di fatto chiaramente ricollegando l'inizio della propria prestazione lavorativa e, quindi, il suo effettivo impiego presso il cantiere alla giornata dell'11 marzo;
pag. 6/8 CP_
- riferiva agli ispettori che i colleghi “ e avevano iniziato a lavorare Persona_1 Pt_3 dopo di lui, precisando quanto ad che questi aveva iniziato “… di lunedì 11.03.2019 …” Parte_3 puntualizzando, quindi, sia la data che il giorno della settimana;
quanto al il CP_2 Per_1 dichiarava di non ricordare la data di inizio dell'attività lavorativa, limitandosi a riferire che questi aveva cominciato a lavorare “un po' prima di ”. Pt_3
Né vi sono elementi idonei ad attribuire maggiore attendibilità alla deposizione testimoniale di CP_2
considerato che il suddetto lavoratore, sentito quasi quattro anni prima dagli ispettori, non sono nulla
[...] riferiva in merito al giorno di inizio dell'attività lavorativa da parte dei colleghi ma spontaneamente dichiarava di non ricordare con esattezza la data in cui egli stesso, solo un paio di mesi prima (febbraio 2019), aveva iniziato a lavorare (“…non ricordo con esattezza la data precisa”).
Infine, nessun elemento di contraddittorietà rispetto a quanto dichiarato dai lavoratori nell'immediatezza emerge dalla deposizione del teste consulente del lavoro della ditta appellante, Tes_1 il quale ha riferito di aver preparato il contratto di lavoro del sig. (datato 11) il giorno 11 e di averlo Pt_3 inviato a mezzo e-mail al sig. per l'assunzione a far data dal 12. La deposizione Parte_2 testimoniale del consulente del lavoro assume infatti un valore probatorio neutro rispetto alla circostanza riferita nell'immediatezza dai lavoratori secondo cui, già a far data dalla giornata dell'11, l' avesse di Pt_3 fatto iniziato la propria attività lavorativa presso il cantiere.
Pertanto, in virtù dei principii appena richiamati, la Corte ritiene che le censure di parte appellante siano inidonee a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e vada riconosciuto, in definitiva, un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese “a caldo” dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo, rispetto a quelle rese dagli stessi, in veste di testimone, in sede giudiziale. Di conseguenza, deve ritenersi dimostrata dall'amministrazione appellata la fondatezza delle violazioni poste a base delle ordinanze- ingiunzioni in questa sede impugnate.
Il primo motivo di appello è quindi, per tutte le ragioni sopra esposte, infondato.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, travisando il fatto contestato nella ordinanza-ingiunzione, ha ritenuto che la violazione fosse costituita “dall'omessa consegna dei tesserini di cantiere […] al momento dell'accesso in cantiere …”, senza considerare invece che l'omissione, come denunciata nel provvedimento, non era riferita alla visita ispettiva del 7 giugno 2019 bensì alla condotta successiva all'accesso sicché l'ordinanza-ingiunzione opposta era fondata su un fatto inesistente al momento della sua adozione.
Anche detto motivo è infondato.
L'art.26 co. 8 del D.lgs. 81 del 2001 prevede che “8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.”
In caso di violazione dell'articolo 26, comma 8, l'art. 55 co lett. i) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. pag. 7/8 Gli stessi ispettori verbalizzanti hanno rilevato de visu che i lavoratori, al momento dell'accesso in cantiere, non possedevano il suddetto tesserino e, alla domanda circa l'avvenuta consegna dello stesso, tutti gli operai presenti hanno risposto, di non averlo ancora ricevuto. Così , in data 7/06/2019 dichiarava CP_2 agli Ispettori: “… Ancora devo ricevere il tesserino di riconoscimento …”. Il sig. Persona_1 confermava nella medesima sede: “… Non ho ancora ricevuto il tesserino di cantiere …”. Infine, Parte_3 ribadiva: “… Non ho ancora ricevuto il tesserino di cantiere dal datore di lavoro …”.
Il mancato possesso dei tesserini da parte dei lavoratori in conseguenza della mancata consegna degli stessi da parte del datore di lavoro, così come riscontrato dagli ispettori al momento del primo accesso in cantiere, costituisce di per sé circostanza idonea a far ritenere pienamente integrata la violazione contestata.
Risulta altrettanto dimostrato che i tesserini sono stati consegnati ai lavoratori solo dopo la visita ispettiva;
ed infatti copia dei predetti tesserini veniva consegnata dalla ditta unitamente alla documentazione integrativa che, a seguito del primo accesso, veniva richiesta dall' ; circostanza, peraltro, riscontrata CP_1 dagli stessi ispettori, i quali, già nel verbale unico di accertamento, notificato all'appellante, prendendo atto dell'adempimento spontaneo alle prescrizioni successivamente al primo accesso in cantiere, ammetteva direttamente il datore di lavoro al pagamento della sanzione nella misura minima prevista;
circostanza che consente inequivocabilmente di ricollegare la pretesa sanzionatoria all'omissione accertata al momento del primo accesso ispettivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appello va quindi rigettato
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per compensi professionali in complessivi €.1.458,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco dott. Fabrizio Riga
pag. 8/8
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di L'AQUILA - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
- dott. Fabrizio Riga Presidente
- dott.ssa Anna Maria Tracanna Consigliere
- dott.ssa Alessandra De Marco Consigliere rel.
all'udienza di discussione del 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 222/2024 R.G.
T R A
Part
. , in persona dell'omonimo titolare p.t., sig. Parte_2 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio dei suddetti difensori, giusta procura allegata al ricorso
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, via Buccio di Ranallo snc per legge domicilia
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n.245 del 10.04.2024 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo
Con sentenza n.245 pubblicata il 10.04.2024, e notificata il successivo 15.04.2024, il Tribunale di Part Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da . Parte_2
, in persona dell'omonimo titolare p.t., avverso l'ordinanza–ingiunzione n.209 del 13 luglio 2021
[...] con cui l' di Teramo aveva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa, della somma di €.4.283,54 per aver occupato alle proprie dipendenze, senza preventiva comunicazione dell'istaurazione del rapporto di lavoro, il sig. nel giorno 11.03.2019 per 8 ore, Parte_3 lavoratore formalmente assunto solo a decorrere dal 12/03/2019; per aver non aver consegnato i tesserini di cantiere ai lavoratori , e successivamente all'accesso ispettivo. Parte_4 Persona_1 CP_2
Avverso la suindicata sentenza, notificata in data 15.04.2024, ha proposto appello, con ricorso Part depositato in data 15.05.2025, . , chiedendo la riforma integrale della Parte_2
1 sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, affidando l'atto di gravame a due motivi di doglianza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.2700 c.c. per aver riconosciuto, senza adeguata motivazione, maggiore attendibilità alle spontanee dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'accesso degli ispettori in cantiere rispetto a quelle fornite dagli stessi nel corso della successiva deposizione testimoniale in giudizio, essendosi limitato ad accertarne la coerenza intrinseca e, sottraendosi, quindi, ad un esame comparativo delle stesse (“…il Tribunale … ha omesso il confronto tra quelle stesse dichiarazioni e le altre, di segno contrario, rese nel corso del giudizio”).
Con il secondo motivo di impugnazione, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, travisando il fatto contestato nella ordinanza-ingiunzione, ha ritenuto la violazione costituita
“dall'omessa consegna dei tesserini di cantiere […] al momento dell'accesso in cantiere …”, senza considerare invece che l'omissione, come denunciata nel provvedimento, non era riferita al momento della visita ispettiva del 7 giugno 2019 bensì alla condotta successiva al primo accesso a seguito del quale il datore di lavoro ottemperava al suddetto adempimento, sicché l'ordinanza-ingiunzione opposta era fondata su un fatto inesistente al momento della sua adozione.
All'udienza del 19.12.2024, dichiarata la nullità della notifica del ricorso in appello, ne veniva disposto il rinnovo con conseguente rinvio dell'udienza.
Con memoria difensiva depositata in data 10.03.2025, si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, domandando il rigetto del gravame e la
[...] conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, a seguito di rinvio d'ufficio, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
La pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta scaturisce all'esito dell'attività di controllo compiuta dall' nei confronti della ditta edile di con primo accesso CP_1 Parte_2 eseguito in data 7.06.2019 presso il cantiere in Teramo, alla Via Cesare Averardi, in cui operava, unitamente ad altre due imprese, la ditta appellante.
Nel verbale di primo accesso n. 30/11 del 07.06.2019, ricevuto a mani dal titolare della ditta opponente,
è specificato che gli ispettori, arrivati in cantiere e presentatisi tramite il tesserino di riconoscimento, avevano ivi trovato intento al lavoro il sig. , non risultante da comunicazione UNILAV né Persona_2 altrimenti censito, ed avevano acquisito da lui dichiarazioni spontanee. Altrettanto avevano fatto nei confronti dei tre lavoratori dipendenti della ditta ispezionata, sopraggiunti intorno alle ore 9,30, come da verbali elencati nella prima parte di quello di accesso, nonché nei confronti del titolare della ditta, a sua volta arrivato in cantiere intorno alle ore 10,20.
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. TE00001/2019-614-01 del 02/12/2019, gli ispettori, mediante il rinvio ai verbali di sommarie informazioni ed alla documentazione di lavoro oggetto di pag. 2/8 consultazione (comunicazione UNILAV, cedolini paga), rendevano intelligibili le fonti del loro convincimento, poi poste a fondamento delle violazioni contestate, secondo cui il sig. , formalmente Parte_3 assunto solo a decorrere dal 12.03.2019, era stato irregolarmente occupato già a far data dal giorno antecedente ossia l'11.03.2019 mentre i tesserini di cantiere erano stati consegnati ai lavoratori , Parte_3 [...]
e solo successivamente all'accesso ispettivo. Persona_1 CP_2
Dal richiamato verbale di accertamento e notificazione scaturiva l'adozione e la successiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione n.209 del 13.07.2021, con la quale veniva ingiunto alla ditta il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, dell'importo di €.€.4.283,54 per le seguenti violazioni: “a) art. 3 commi 3 e 3 ter
D.L. 22/02/12 convertito con modificazioni della Legge 23 Aprile 2002 n. 79 come sostituto dall'art. 22 comma 1 D.Lgs. 14/09/15 n. 151 poiché il datore di lavoro ha impiegato ad attività lavorativa in nero il lavoratore il giorno 11/03/19; […] d) art. 26 comma 8 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 per non aver Parte_4 consegnato il tesserino di cantiere ai lavoratori , e successivamente Parte_4 Persona_1 CP_2 all'accesso ispettivo”.
nella qualità di titolare della ditta edile proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione con ricorso al Tribunale di Teramo depositato in data 13.08.2021.
Istruita la causa, nel contraddittorio tra le parti, mediante l'escussione dei testi indicati nei rispettivi atti introduttivi, con sentenza n.245 del 10.04.2024, il Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione.
In sintesi, il Tribunale riconoscendo valore probatorio prevalente alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto a quelle rese in seguito dagli stessi nel corso giudizio in qualità di testimoni, riteneva pienamente dimostrati i fatti posti a fondamento delle violazioni contestate.
In punto di valutazione del quadro probatorio il primo giudice reputava che “…, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo dai lavoratori e devono considerarsi Parte_3 Persona_1 attendibili, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi tali da inficiarne la genuinità. Peraltro, in ordine all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva ed alla eventuale discordanza con le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio, ancorché sia coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dai lavoratori siano quelle effettivamente riportate a verbale, spetta al giudice il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Ord. n. 19983 del 23/09/2020). Ebbene, nel caso in esame, reputa questo giudice che proprio la convergenza delle dichiarazioni rese dai lavoratori e in sede Pt_3 Per_1 ispettiva nell'immediatezza dei fatti e per giunta separatamente l'una dall'altra, renda le stesse genuine e meritevoli di essere vagliate quali elementi probatori a conferma degli accertamenti ispettivi.”
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art.2700 c.c. per aver riconosciuto, senza adeguata motivazione, maggiore attendibilità alle spontanee dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'accesso degli ispettori in cantiere rispetto a quelle fornite dagli stessi nel corso della successiva deposizione testimoniale in giudizio, essendosi limitato ad accertarne la coerenza intrinseca e, sottraendosi,
pag. 3/8 quindi, ad un esame comparativo delle stesse (“…il Tribunale … ha omesso il confronto tra quelle stesse dichiarazioni e le altre, di segno contrario, rese nel corso del giudizio”).
Il motivo è infondato.
In via generale, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, in qualità di pubblico ufficiale, è da considerarsi un atto pubblico, e perciò dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.. Tale verbale, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, fa piena prova circa la effettiva provenienza delle dichiarazioni da parte di coloro che le hanno sottoscritte e sul fatto che tali soggetti hanno reso le dichiarazioni - trasfuse nel verbale- allo stesso pubblico ufficiale (Cass. n.
4182/2021).
Con riguardo, invece, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo e riportate nel verbale redatto in pari data, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità esse fanno fede “fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni” (Cass., n. 166/2014).
Nello specifico, i verbali ispettivi “hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore” (così, Cass., n. 11481/2020; n. 166/2014; n. 6565/07; n. 9919/06; n. 11946/05).
Può, dunque, sin d'ora rilevarsi che, là dove non smentite da elementi probatori contrari e nei limiti in cui esse siano utilizzabili, per puntualità e intrinseca attendibilità, le sommarie informazioni rese dai soggetti sentiti dagli Ispettori nel corso delle operazioni compiute sono idonee, di per sé, a provare i fatti riferiti;
e che, ugualmente, il contenuto, riportato nel verbale, della documentazione direttamente esaminata dagli ispettori - quali fra l'altro LUL e comunicazioni dell'avvio del rapporto di lavoro - costituisce un accertamento di fatto dotato di piena efficacia probatoria, là dove non emerga prova contraria.
Ciò premesso, va evidenziato che il principio per il quale le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere sottoposte al vaglio del contraddittorio nel processo non implica semplicisticamente che, ove esse non siano confermate, il giudice non possa assumerle a fondamento della decisione. Se, infatti, nel processo, il teste non sia ragionevolmente in grado di spiegare le ragioni delle difformi dichiarazioni che - sino a querela di falso - il verbale accerta essere state effettuate, se la diversa ricostruzione dei fatti sia implausibile o, al pag. 4/8 limite, spiegabile con un attenuarsi del ricordo per effetto del trascorrere del tempo, il giudice non può, in difetto di una norma processuale preclusiva, ignorare il significato che, ai fini dell'accertamento dei fatti, assumono le dichiarazioni rese nell'immediatezza.
Il principio del contraddittorio, infatti, mira a verificare il significato e la portata di queste ultime, raccolte al di fuori della necessaria garanzia difensiva, ma non può condurre a ritenerle tamquam non essent.
Del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe il particolare disvalore attribuito dall'ordinamento alla reticenza nei confronti degli ispettori o alle false dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 4,
7° comma l. 628/1961.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento più che consolidato, in riferimento all'apprezzamento di eventuali discrasie tra le dichiarazioni rese in fase ispettiva e quelle rese successivamente, attribuisce una prevalente concludenza probatoria alle dichiarazioni rese “a caldo” dai lavoratori in sede di accesso ispettivo, rispetto a quelle, difformi (perché di ridimensionata, se non totalmente annullata, portata indiziante a carico del datore di lavoro) dagli stessi rese successivamente (cfr. Cass. n.
17774/2015; Cass. n. 18551/2012; Cass. n. 24128/2007).
Com'è noto, secondo tale filone giurisprudenziale, detta discrasia, secondo l'id quod plerumque accidit, va risolta a partire dalla oggettiva “asimmetria” delle posizioni ricollegabili allo “status” di lavoratore rispetto a quello di datore di lavoro, tale da rendere altamente probabile che il lavoratore, nel lasso di tempo intercorso fra le prime dichiarazioni, rese “a caldo” e la successiva, difforme, escussione giudiziale, sia stato indotto a rivedere le prime dichiarazioni in conseguenza di un condizionamento esercitato su di lui dal datore di lavoro e diretto a veder neutralizzati gli effetti indizianti a carico di quest'ultimo, delle prime, poco
“ponderate”, dichiarazioni, a nulla rilevando che il lavoratore escusso abbia interrotto il proprio rapporto lavorativo al momento della deposizione testimoniale.
Alla luce dei principi sopra richiamati, le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti si distinguono quindi per la particolare genuinità e spontaneità; tali caratteristiche necessitano per essere superate, di un riscontro oggettivo ed attendibile di segno contrario.
È opportuno, quindi, a questo punto esaminare tali dichiarazioni nel dettaglio.
Nell'immediatezza dei fatti agli ispettori dell'ITL, il sig. ha riferito: “Lavoro alle dipendenze Parte_3 della ditta ” dall'11.03.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che ho Parte_2 firmato e di cui ho ricevuto copia. Non ho ancora ricevuto il tesserino di cantiere dal datore di lavoro. Dalla data di assunzione ad oggi ho sempre lavorato in questo cantiere ed anche su altro cantiere qui Teramo ed ho sempre lavorato con i colleghi oggi presenti e ”. Sentito poi nel corso del Persona_1 Per_3 giudizio in qualità di testimone, l' ha confermato di aver stipulato il contratto di assunzione alle Pt_3 dipendenze della ditta GEO Impresa in data 11 marzo 2019 ma ha sostenuto di aver iniziato a lavorare il successivo giorno 12 marzo (“il giorno 11 intorno alle 17:30 ho firmato il contratto, mentre ho iniziato a lavorare il successivo giorno 12.”), aggiungendo che nessuno gli avrebbe riletto le dichiarazioni riportate nel verbale, pur “letto, confermato e sottoscritto” di suo pugno.
pag. 5/8 Il teste ha dichiarato agli ispettori che “… ha iniziato dopo di me di lunedì Persona_1 Pt_3 CP_ 11/03/2019 e ha cominciato a lavorare un po' prima di ma non ricordo quando “. Nel corso del Pt_3 giudizio, interrogato sul cap.1 di cui al ricorso (“Vero che il Sig. ha iniziato a lavorare per la ditta Parte_4 il giorno 12 Marzo 2019”), ha risposto “Sì è vero”, confermando per il resto il contenuto Parte_2 delle dichiarazioni rese agli ispettori, ad eccezione della circostanza per la quale il collega avrebbe iniziato a lavorare il giorno 11 marzo.
al momento dell'accesso ispettivo si limitava a riferire di aver iniziato a lavorare con la CP_2 ditta del da un paio di mesi non ricordando con esattezza la data precisa (“Lavoro con la ditta Pt_2 da un paio di mesi circa non ricordo con esattezza la data precisa”). Escusso Parte_2 all'udienza del 15.02.2023, chiamato a rispondere sul cap.1 del ricorso, ha risposto “CAP. 1: è vera la circostanza, ricordo che era martedì. Per quanto riferito dal l' avrebbe firmato il contratto il Pt_2 Pt_3 giorno precedente. Io e lavoravamo insieme.” Pt_3
Orbene, le testimonianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell'opposizione, valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c., appaiono meno genuine e credibili rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva.
Vale in primo luogo rilevare che, nella specie, la diversa versione dei fatti in sede di deposizione giudiziale risulta fornita a distanza di quasi quattro anni dall'accertamento e quando tutti i testimoni erano ormai evidentemente venuti a conoscenza della sanzione irrogata all'ex datore di lavoro.
Le dichiarazioni rese nel corso del giudizio risultano all'evidenza non solo uniformate e cooptate alla tesi difensiva della ditta opponente, ma anche non supportate da alcuna valida giustificazione circa le ragioni per cui in precedenza fosse stata fornita una difforme versione dei medesimi fatti;
giustificazione, la quale neppure appare ragionevolmente riconducibile ad un'eventuale equivocità di interpretazione delle domande poste dagli ispettori in realtà estremamente chiare, ovvero, come addotto dall' , al fatto che le suddette Pt_3 dichiarazioni non gli siano state rilette, benché sottoscritte di suo pugno.
Al contrario, le dichiarazioni rese agli ispettori da ciascun lavoratore, - oltre che rivelare una spontaneità e genuinità tali da non potersi trascurare, non avendo essi, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa la gravosità delle conseguenze delle proprie affermazioni sul proprio datore di lavoro e non avendo quindi alcuna ragione di riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti -, contengono nel caso di specie una serie di precisazioni e puntualizzazioni che non possono che rafforzarne la valutazione di attendibilità.
Ed infatti:
- al momento dell'accesso ispettivo, non solo dichiarava che “Lavoro alle dipendenze della Parte_3 ditta “ ” dall'11.03.2019, …” ma poco dopo ribadiva che “Dalla data di Parte_2 assunzione ad oggi ho sempre lavorato in questo cantiere ed anche …”, così di fatto chiaramente ricollegando l'inizio della propria prestazione lavorativa e, quindi, il suo effettivo impiego presso il cantiere alla giornata dell'11 marzo;
pag. 6/8 CP_
- riferiva agli ispettori che i colleghi “ e avevano iniziato a lavorare Persona_1 Pt_3 dopo di lui, precisando quanto ad che questi aveva iniziato “… di lunedì 11.03.2019 …” Parte_3 puntualizzando, quindi, sia la data che il giorno della settimana;
quanto al il CP_2 Per_1 dichiarava di non ricordare la data di inizio dell'attività lavorativa, limitandosi a riferire che questi aveva cominciato a lavorare “un po' prima di ”. Pt_3
Né vi sono elementi idonei ad attribuire maggiore attendibilità alla deposizione testimoniale di CP_2
considerato che il suddetto lavoratore, sentito quasi quattro anni prima dagli ispettori, non sono nulla
[...] riferiva in merito al giorno di inizio dell'attività lavorativa da parte dei colleghi ma spontaneamente dichiarava di non ricordare con esattezza la data in cui egli stesso, solo un paio di mesi prima (febbraio 2019), aveva iniziato a lavorare (“…non ricordo con esattezza la data precisa”).
Infine, nessun elemento di contraddittorietà rispetto a quanto dichiarato dai lavoratori nell'immediatezza emerge dalla deposizione del teste consulente del lavoro della ditta appellante, Tes_1 il quale ha riferito di aver preparato il contratto di lavoro del sig. (datato 11) il giorno 11 e di averlo Pt_3 inviato a mezzo e-mail al sig. per l'assunzione a far data dal 12. La deposizione Parte_2 testimoniale del consulente del lavoro assume infatti un valore probatorio neutro rispetto alla circostanza riferita nell'immediatezza dai lavoratori secondo cui, già a far data dalla giornata dell'11, l' avesse di Pt_3 fatto iniziato la propria attività lavorativa presso il cantiere.
Pertanto, in virtù dei principii appena richiamati, la Corte ritiene che le censure di parte appellante siano inidonee a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e vada riconosciuto, in definitiva, un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese “a caldo” dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo, rispetto a quelle rese dagli stessi, in veste di testimone, in sede giudiziale. Di conseguenza, deve ritenersi dimostrata dall'amministrazione appellata la fondatezza delle violazioni poste a base delle ordinanze- ingiunzioni in questa sede impugnate.
Il primo motivo di appello è quindi, per tutte le ragioni sopra esposte, infondato.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale, travisando il fatto contestato nella ordinanza-ingiunzione, ha ritenuto che la violazione fosse costituita “dall'omessa consegna dei tesserini di cantiere […] al momento dell'accesso in cantiere …”, senza considerare invece che l'omissione, come denunciata nel provvedimento, non era riferita alla visita ispettiva del 7 giugno 2019 bensì alla condotta successiva all'accesso sicché l'ordinanza-ingiunzione opposta era fondata su un fatto inesistente al momento della sua adozione.
Anche detto motivo è infondato.
L'art.26 co. 8 del D.lgs. 81 del 2001 prevede che “8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.”
In caso di violazione dell'articolo 26, comma 8, l'art. 55 co lett. i) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. pag. 7/8 Gli stessi ispettori verbalizzanti hanno rilevato de visu che i lavoratori, al momento dell'accesso in cantiere, non possedevano il suddetto tesserino e, alla domanda circa l'avvenuta consegna dello stesso, tutti gli operai presenti hanno risposto, di non averlo ancora ricevuto. Così , in data 7/06/2019 dichiarava CP_2 agli Ispettori: “… Ancora devo ricevere il tesserino di riconoscimento …”. Il sig. Persona_1 confermava nella medesima sede: “… Non ho ancora ricevuto il tesserino di cantiere …”. Infine, Parte_3 ribadiva: “… Non ho ancora ricevuto il tesserino di cantiere dal datore di lavoro …”.
Il mancato possesso dei tesserini da parte dei lavoratori in conseguenza della mancata consegna degli stessi da parte del datore di lavoro, così come riscontrato dagli ispettori al momento del primo accesso in cantiere, costituisce di per sé circostanza idonea a far ritenere pienamente integrata la violazione contestata.
Risulta altrettanto dimostrato che i tesserini sono stati consegnati ai lavoratori solo dopo la visita ispettiva;
ed infatti copia dei predetti tesserini veniva consegnata dalla ditta unitamente alla documentazione integrativa che, a seguito del primo accesso, veniva richiesta dall' ; circostanza, peraltro, riscontrata CP_1 dagli stessi ispettori, i quali, già nel verbale unico di accertamento, notificato all'appellante, prendendo atto dell'adempimento spontaneo alle prescrizioni successivamente al primo accesso in cantiere, ammetteva direttamente il datore di lavoro al pagamento della sanzione nella misura minima prevista;
circostanza che consente inequivocabilmente di ricollegare la pretesa sanzionatoria all'omissione accertata al momento del primo accesso ispettivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appello va quindi rigettato
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per compensi professionali in complessivi €.1.458,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco dott. Fabrizio Riga
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