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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n.7083/2016 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
dott. Antonio Dessì giudice relatore dott.ssa Elisabetta Murru giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.7083 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF , elettivamente domiciliato in AR presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Daniela Diana, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv.
Angelo Nicito per procura speciale in calce all'atto di citazione attore
contro
(CF ), elettivamente domiciliata in AR presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'avv. Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Sara
Zucca per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuta
pagina 1 di 7 e contro
(CF ) CP_2 C.F._3
convenuta contumace
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
L'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 17.5.2023): (I) (in via principale) ribadisce tutte
le osservazioni e richieste formulate da ultimo nelle note di trattazione scritta datate 26/02/2021 -
ovvero sulla richiesta di rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad altro consulente e
sulla richiesta di ammissione di CTU medico legale -, insistendo per il loro accoglimento; (II) in
subordine conclude per l'integrale accoglimento della domanda proposta e per la condanna delle
convenute al pagamento delle spese di causa e delle competenze professionali.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il depositate CP_1
telematicamente il 4.5.2023): si confermano le conclusioni, anche istruttorie, di cui alla memoria di
costituzione e risposta e alle memorie ex rt.183 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazioni notificati il 28 e il 29 giugno 2016 ha convenuto in giudizio Parte_1
e esponendo che: CP_1 CP_2
il 14.11.2015 è deceduto in AR SU GI, zio dell'attore;
con verbale del notaio del 25.11.2015 (doc.1) è stato pubblicato il testamento olografo a Persona_1
firma GI SU datato 16.2.1015 del seguente tenore letterale: “Io sottoscritto GI SU nato a
Civitavecchia il 27-12-1922 nomino la sig.ra erede universale di tutti i miei beni che mi ha CP_1
assistito in questi anni AR 16-02-2015 GI SU”;
la redazione e sottoscrizione della suddetta scheda non sono autentiche e si disconoscono, perché non
scritte di proprio pugno dall'SU e riconducibili probabilmente alla stessa beneficiaria, con la pagina 2 di 7 conseguenza che il testamento è nullo ai sensi dell'art.606 1° comma cc per difetto di forma;
alla data dell'atto, inoltre, a causa delle infermità di cui era affetto l'SU non aveva certamente la
capacità di intendere e di volere necessaria per compiere atti di disposizione - visto che proprio a
causa delle sue condizioni era stato destinatario di un trattamento sanitario obbligatorio e della
nomina di un amministratore di sostegno -, con la conseguenza che lo stesso testamento va comunque
annullato per incapacità del testatore;
con verbale del notaio del 9.12.2015 (doc.2) è stato pubblicato altro testamento olografo Persona_2
a firma GI SU datato 16.6.2005/14.6.2014 del seguente tenore letterale: “AR 16 giugno
P 2005 GI SU nato a [...] il [...] cod fis nel pieno delle mie facoltà C.F._4
mentali desidero che il mio patrimonio venga ereditato sig.ra nata a [...]. CP_2 [...]
che consiste inj fabbricato esistente in Via Lombardia n°36 (locale commerciale) e C.F._5
m°40, le abitazioni, c/c n. , Unicredito, sig.ra nata a [...] l'[...] P.IVA_1 CP_2
GI SU GI SU 14.06.2014”;
anche la redazione e sottoscrizione della suddetta scheda non sono autentiche e si disconoscono,
perché non scritte di proprio pugno dall'SU e riconducibili probabilmente alla stessa beneficiaria,
con la conseguenza che anche tale testamento è nullo ai sensi dell'art.606 1° comma cc per difetto di
forma;
la stessa volontà testamentaria, confermata con apposita firma in data 14/06/2014, è inoltre riferibile a un periodo nel quale il testatore, a causa dele infermità già indicate, non aveva certamente la capacità
di intendere e di volere necessaria per compiere atti di disposizione, con la conseguenza che anche detto testamento va comunque annullato, difettando la capacità di testare in capo al de cuius;
alla luce di quanto sopra, entrambi i testamenti vanno dichiarati nulli o comunque annullati ed unico
erede legittimo del de cuius risulta l'esponente, figlio di - sorella del de cuius deceduta il CP_3
24/11/1992 -, visto che non vi sono altri soggetti viventi che rivestono un analogo grado di parentela
con il de cuius, e ancor meno un grado di parentela più vicino di quello dell'attore;
pagina 3 di 7 al momento della morte l'SU era proprietario esclusivo delle unità immobiliari elencate a pag.5,
nonché intestatario di un rapporto di conto corrente e di diversi titoli presso Banca Unicredit, filiale di
AR (la quale non ha però fornito all'esponente alcuna informazione, non riconoscendolo quale erede);
ciò premesso ha concluso chiedendo al Tribunale di: 1) dichiarare la nullità e/o l'annullamento del
testamento olografo del 16/06/2005, pubblicato in data 09/12/2015 dal dottor , Persona_2
Notaio in AR, registrato in AR l'11/12/2015, Repertorio n.42924, Raccolta n.23996; 2)
dichiarare la nullità e/o l'annullamento del testamento olografo del 16/02/2015, pubblicato il
25/11/2015 dal dottor , Notaio in Oristano, registrato ad Oristano il 26/11/2015, Persona_1
Repertorio n.11.075, Raccolta n.6.376; (3) per l'effetto, (a) dichiarare aperta la successione ab
intestato con ogni effetto di legge, (b) condannando a restituire all'eredità tutte le unità CP_1
immobiliari appartenenti al de cuius, attualmente detenute senza titolo, nonché il saldo attivo presente
al momento del decesso sul conto corrente acceso dal de cuius presso la Banca Unicredit ed ogni altro
titolo ad esso intestato; (4) con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA ed accessori di legge.
si è tempestivamente costituita per chiedere al Tribunale di dichiarare improcedibile, CP_1
inammissibile e, comunque, di rigettare ogni avversa domanda, con condanna dell'attore alla rifusione
delle spese, diritti e onorari; a sostegno di dette conclusioni ha dedotto ed eccepito, per quanto qui rileva (visto il documentato esperimento del procedimento di mediazione), che:
l'attore non è chiamato alla successione legittima del “de cuius”, come si afferma nell'atto di citazione;
si contesta fermamente che il testamento del 16 febbraio 2015 non sia autografo e non rechi la
sottoscrizione di SU GI, ciò che controparte afferma avendone esaminato soltanto una copia e confrontandola con una sola scrittura di comparazione datata 2005, ovvero precedente di 10 anni la redazione dell'atto contestato;
si contesta anche che alla data di redazione del medesimo testamento l'SU versasse in istato di
incapacità di intendere e di volere, ciò che controparte sostiene senza alcun elemento di prova, vista pagina 4 di 7 l'irrilevanza della circostanza che lo stesso avesse un amministratore di sostegno;
la suddetta allegazione è inoltre smentita dalla documentazione prodotta dall'esponente, ovvero dai
certificati medici, provenienti anche da strutture pubbliche, che con riguardo al periodo tra gennaio e
giugno 2015 confermano che il testatore, nonostante stesse per compiere 93 anni, era “vigile e
cosciente” (doc.1: certificati ASL AR 7 gennaio 2015), “in grado di intendere e di volere”
(docc.2, 3 e 4), “vigile, risponde a tono alle domande poste (doc.5: certificato ASL AR 13 giugno
2015).
regolarmente citata, non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace. CP_2
La causa, istruita con documenti e CTU, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe, ad avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La richiesta declaratoria della nullità del testamento datato 16.6.2005 è fondata: gli accertamenti svolti dal CTU dott.ssa sul punto non contestati, hanno infatti evidenziato che non c'è Persona_4
un originale di tale documento e che quello esaminato è invece “frutto di fotocopia formata da alcune
parti di scritture e firme di cui non si conosce la versione originale” (come evidenziato anche nelle figure 13 e 14 della relazione), con la conseguenza che esso non può integrare alcuna valida disposizione di ultima volontà riferibile all'SU e deve essere dichiarato nullo.
È invece infondata l'analoga declaratoria richiesta con riferimento al testamento datato 16.2.2005,
CP_ ovvero quello in favore della gli accertamenti effettuati dal CTU - la cui relazione deve intendersi qui integralmente richiamata e condivisa perché fondata su uno scrupoloso e documentato confronto con le scritture di comparazione ammesse, ampiamente e congruamente argomentata anche con riferimento alle osservazioni dei CTP ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica - consentono infatti di concludere nel senso che tale documento, esistente in originale, è
stato sicuramente scritto per mano di SU GI e dal medesimo firmato (come da risposta al quesito di cui alla pag. 58 della relazione e dai chiarimenti successivamente forniti).
pagina 5 di 7 Facendo nel resto proprie le motivazioni della citata relazione si osserva, in particolare, che l'esame comparativo ivi dettagliatamente descritto dal CTU (apprezzabile anche dalle fotografie inserite) ha evidenziato analogie talmente numerose e significative dal punto di vista peritale (nella pressione, nel tratto, nella dinamica esecutiva e nei suoi automatismi - particolarmente difficili da individuare ed imitare -, nella direzione ed inclinazione delle lettere, nei punti di attacco e chiusura, nel ritmo grafico,
ecc.) da consentire al Collegio di escludere qualsiasi falsificazione del testamento in esame e di ritenere quindi del tutto superfluo il rinnovo della consulenza o l'ulteriore convocazione a chiarimenti del CTU
richiesti dall'attore.
È altresì infondata la domanda di annullamento del medesimo testamento per incapacità del testatore: il non ha infatti fornito alcuna prova - come sarebbe stato suo onere, ex art.2697, comma 1, cc Parte_1
- della sussistenza dei presupposti previsti dall'art.591 cc, ovvero (per quanto qui rileva) del fatto che l'SU fosse “per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere” nel momento della sua redazione.
La suddetta circostanza, oltre a non essere stata provata, non può essere nemmeno ragionevolmente presunta sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che semmai depongono in senso contrario, visto che la documentazione medica prodotta dalla convenuta evidenzia come il de cuius sia sempre apparso,
a tutti i sanitari che nei suoi ultimi anni di vita lo hanno visitato o avuto in cura, perfettamente lucido e presente a sé stesso e che tale conclusione è ulteriormente confermata sia dalla relazione del suo perito di parte (allegata alle seconde memorie ex art.183 cpc) - le cui deduzioni, scientificamente argomentate, non sono state oggetto da parte dell'attore di alcuna contestazione di merito (come risulta dalle terze memorie ex art.183 dal medesimo depositate) -, sia dall'ordinanza del GIP di AR del
6.5.2020 (prodotta dalla convenuta il 18.5.2020, previa rimessione in termini), che ha disposto l'archiviazione del procedimento per circonvenzione d'incapace a suo tempo promosso contro la CP_1
Alla luce di quanto sopra - che porta a concludere che le infermità dalle quali l'SU era affetto non abbiano mai inciso sulle sue capacità intellettive - appare superflua e meramente esplorativa la CTU
pagina 6 di 7 medico legale richiesta dall'attore.
CP_ Ne deriva il rigetto delle domande riferite al testamento in favore della e, conseguentemente,
quello delle collegate domande relative alla successione legittima e al rilascio in favore dell'attore dei beni ereditari.
L'attore, vista la sua integrale soccombenza nei confronti della convenuta costituita, deve essere condannato ex art.91 cpc a rifonderle le spese di lite, liquidate come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle professionali riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna delle quattro fasi processuali compensi intorno ai medi).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
dichiara la nullità del testamento olografo datato 16.6.2005/14.6.2014 pubblicato con verbale del
9.12.2015 a rogito del dott. , notaio in AR (Rep.42924, Racc.23996); Persona_2
rigetta le ulteriori domande proposte da e lo condanna a rifondere alla Parte_1
convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.400,00 per compensi professionali, oltre CP_1
spese generali, IVA e accessori di legge.
Cosi deciso in AR nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il giudice estensore dott. Antonio Dessì
La Presidente
dott.ssa Maria Grazia Cabitza
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
dott. Antonio Dessì giudice relatore dott.ssa Elisabetta Murru giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.7083 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF , elettivamente domiciliato in AR presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Daniela Diana, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv.
Angelo Nicito per procura speciale in calce all'atto di citazione attore
contro
(CF ), elettivamente domiciliata in AR presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'avv. Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Sara
Zucca per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuta
pagina 1 di 7 e contro
(CF ) CP_2 C.F._3
convenuta contumace
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
L'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 17.5.2023): (I) (in via principale) ribadisce tutte
le osservazioni e richieste formulate da ultimo nelle note di trattazione scritta datate 26/02/2021 -
ovvero sulla richiesta di rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad altro consulente e
sulla richiesta di ammissione di CTU medico legale -, insistendo per il loro accoglimento; (II) in
subordine conclude per l'integrale accoglimento della domanda proposta e per la condanna delle
convenute al pagamento delle spese di causa e delle competenze professionali.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il depositate CP_1
telematicamente il 4.5.2023): si confermano le conclusioni, anche istruttorie, di cui alla memoria di
costituzione e risposta e alle memorie ex rt.183 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazioni notificati il 28 e il 29 giugno 2016 ha convenuto in giudizio Parte_1
e esponendo che: CP_1 CP_2
il 14.11.2015 è deceduto in AR SU GI, zio dell'attore;
con verbale del notaio del 25.11.2015 (doc.1) è stato pubblicato il testamento olografo a Persona_1
firma GI SU datato 16.2.1015 del seguente tenore letterale: “Io sottoscritto GI SU nato a
Civitavecchia il 27-12-1922 nomino la sig.ra erede universale di tutti i miei beni che mi ha CP_1
assistito in questi anni AR 16-02-2015 GI SU”;
la redazione e sottoscrizione della suddetta scheda non sono autentiche e si disconoscono, perché non
scritte di proprio pugno dall'SU e riconducibili probabilmente alla stessa beneficiaria, con la pagina 2 di 7 conseguenza che il testamento è nullo ai sensi dell'art.606 1° comma cc per difetto di forma;
alla data dell'atto, inoltre, a causa delle infermità di cui era affetto l'SU non aveva certamente la
capacità di intendere e di volere necessaria per compiere atti di disposizione - visto che proprio a
causa delle sue condizioni era stato destinatario di un trattamento sanitario obbligatorio e della
nomina di un amministratore di sostegno -, con la conseguenza che lo stesso testamento va comunque
annullato per incapacità del testatore;
con verbale del notaio del 9.12.2015 (doc.2) è stato pubblicato altro testamento olografo Persona_2
a firma GI SU datato 16.6.2005/14.6.2014 del seguente tenore letterale: “AR 16 giugno
P 2005 GI SU nato a [...] il [...] cod fis nel pieno delle mie facoltà C.F._4
mentali desidero che il mio patrimonio venga ereditato sig.ra nata a [...]. CP_2 [...]
che consiste inj fabbricato esistente in Via Lombardia n°36 (locale commerciale) e C.F._5
m°40, le abitazioni, c/c n. , Unicredito, sig.ra nata a [...] l'[...] P.IVA_1 CP_2
GI SU GI SU 14.06.2014”;
anche la redazione e sottoscrizione della suddetta scheda non sono autentiche e si disconoscono,
perché non scritte di proprio pugno dall'SU e riconducibili probabilmente alla stessa beneficiaria,
con la conseguenza che anche tale testamento è nullo ai sensi dell'art.606 1° comma cc per difetto di
forma;
la stessa volontà testamentaria, confermata con apposita firma in data 14/06/2014, è inoltre riferibile a un periodo nel quale il testatore, a causa dele infermità già indicate, non aveva certamente la capacità
di intendere e di volere necessaria per compiere atti di disposizione, con la conseguenza che anche detto testamento va comunque annullato, difettando la capacità di testare in capo al de cuius;
alla luce di quanto sopra, entrambi i testamenti vanno dichiarati nulli o comunque annullati ed unico
erede legittimo del de cuius risulta l'esponente, figlio di - sorella del de cuius deceduta il CP_3
24/11/1992 -, visto che non vi sono altri soggetti viventi che rivestono un analogo grado di parentela
con il de cuius, e ancor meno un grado di parentela più vicino di quello dell'attore;
pagina 3 di 7 al momento della morte l'SU era proprietario esclusivo delle unità immobiliari elencate a pag.5,
nonché intestatario di un rapporto di conto corrente e di diversi titoli presso Banca Unicredit, filiale di
AR (la quale non ha però fornito all'esponente alcuna informazione, non riconoscendolo quale erede);
ciò premesso ha concluso chiedendo al Tribunale di: 1) dichiarare la nullità e/o l'annullamento del
testamento olografo del 16/06/2005, pubblicato in data 09/12/2015 dal dottor , Persona_2
Notaio in AR, registrato in AR l'11/12/2015, Repertorio n.42924, Raccolta n.23996; 2)
dichiarare la nullità e/o l'annullamento del testamento olografo del 16/02/2015, pubblicato il
25/11/2015 dal dottor , Notaio in Oristano, registrato ad Oristano il 26/11/2015, Persona_1
Repertorio n.11.075, Raccolta n.6.376; (3) per l'effetto, (a) dichiarare aperta la successione ab
intestato con ogni effetto di legge, (b) condannando a restituire all'eredità tutte le unità CP_1
immobiliari appartenenti al de cuius, attualmente detenute senza titolo, nonché il saldo attivo presente
al momento del decesso sul conto corrente acceso dal de cuius presso la Banca Unicredit ed ogni altro
titolo ad esso intestato; (4) con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA ed accessori di legge.
si è tempestivamente costituita per chiedere al Tribunale di dichiarare improcedibile, CP_1
inammissibile e, comunque, di rigettare ogni avversa domanda, con condanna dell'attore alla rifusione
delle spese, diritti e onorari; a sostegno di dette conclusioni ha dedotto ed eccepito, per quanto qui rileva (visto il documentato esperimento del procedimento di mediazione), che:
l'attore non è chiamato alla successione legittima del “de cuius”, come si afferma nell'atto di citazione;
si contesta fermamente che il testamento del 16 febbraio 2015 non sia autografo e non rechi la
sottoscrizione di SU GI, ciò che controparte afferma avendone esaminato soltanto una copia e confrontandola con una sola scrittura di comparazione datata 2005, ovvero precedente di 10 anni la redazione dell'atto contestato;
si contesta anche che alla data di redazione del medesimo testamento l'SU versasse in istato di
incapacità di intendere e di volere, ciò che controparte sostiene senza alcun elemento di prova, vista pagina 4 di 7 l'irrilevanza della circostanza che lo stesso avesse un amministratore di sostegno;
la suddetta allegazione è inoltre smentita dalla documentazione prodotta dall'esponente, ovvero dai
certificati medici, provenienti anche da strutture pubbliche, che con riguardo al periodo tra gennaio e
giugno 2015 confermano che il testatore, nonostante stesse per compiere 93 anni, era “vigile e
cosciente” (doc.1: certificati ASL AR 7 gennaio 2015), “in grado di intendere e di volere”
(docc.2, 3 e 4), “vigile, risponde a tono alle domande poste (doc.5: certificato ASL AR 13 giugno
2015).
regolarmente citata, non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace. CP_2
La causa, istruita con documenti e CTU, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe, ad avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La richiesta declaratoria della nullità del testamento datato 16.6.2005 è fondata: gli accertamenti svolti dal CTU dott.ssa sul punto non contestati, hanno infatti evidenziato che non c'è Persona_4
un originale di tale documento e che quello esaminato è invece “frutto di fotocopia formata da alcune
parti di scritture e firme di cui non si conosce la versione originale” (come evidenziato anche nelle figure 13 e 14 della relazione), con la conseguenza che esso non può integrare alcuna valida disposizione di ultima volontà riferibile all'SU e deve essere dichiarato nullo.
È invece infondata l'analoga declaratoria richiesta con riferimento al testamento datato 16.2.2005,
CP_ ovvero quello in favore della gli accertamenti effettuati dal CTU - la cui relazione deve intendersi qui integralmente richiamata e condivisa perché fondata su uno scrupoloso e documentato confronto con le scritture di comparazione ammesse, ampiamente e congruamente argomentata anche con riferimento alle osservazioni dei CTP ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica - consentono infatti di concludere nel senso che tale documento, esistente in originale, è
stato sicuramente scritto per mano di SU GI e dal medesimo firmato (come da risposta al quesito di cui alla pag. 58 della relazione e dai chiarimenti successivamente forniti).
pagina 5 di 7 Facendo nel resto proprie le motivazioni della citata relazione si osserva, in particolare, che l'esame comparativo ivi dettagliatamente descritto dal CTU (apprezzabile anche dalle fotografie inserite) ha evidenziato analogie talmente numerose e significative dal punto di vista peritale (nella pressione, nel tratto, nella dinamica esecutiva e nei suoi automatismi - particolarmente difficili da individuare ed imitare -, nella direzione ed inclinazione delle lettere, nei punti di attacco e chiusura, nel ritmo grafico,
ecc.) da consentire al Collegio di escludere qualsiasi falsificazione del testamento in esame e di ritenere quindi del tutto superfluo il rinnovo della consulenza o l'ulteriore convocazione a chiarimenti del CTU
richiesti dall'attore.
È altresì infondata la domanda di annullamento del medesimo testamento per incapacità del testatore: il non ha infatti fornito alcuna prova - come sarebbe stato suo onere, ex art.2697, comma 1, cc Parte_1
- della sussistenza dei presupposti previsti dall'art.591 cc, ovvero (per quanto qui rileva) del fatto che l'SU fosse “per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere” nel momento della sua redazione.
La suddetta circostanza, oltre a non essere stata provata, non può essere nemmeno ragionevolmente presunta sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che semmai depongono in senso contrario, visto che la documentazione medica prodotta dalla convenuta evidenzia come il de cuius sia sempre apparso,
a tutti i sanitari che nei suoi ultimi anni di vita lo hanno visitato o avuto in cura, perfettamente lucido e presente a sé stesso e che tale conclusione è ulteriormente confermata sia dalla relazione del suo perito di parte (allegata alle seconde memorie ex art.183 cpc) - le cui deduzioni, scientificamente argomentate, non sono state oggetto da parte dell'attore di alcuna contestazione di merito (come risulta dalle terze memorie ex art.183 dal medesimo depositate) -, sia dall'ordinanza del GIP di AR del
6.5.2020 (prodotta dalla convenuta il 18.5.2020, previa rimessione in termini), che ha disposto l'archiviazione del procedimento per circonvenzione d'incapace a suo tempo promosso contro la CP_1
Alla luce di quanto sopra - che porta a concludere che le infermità dalle quali l'SU era affetto non abbiano mai inciso sulle sue capacità intellettive - appare superflua e meramente esplorativa la CTU
pagina 6 di 7 medico legale richiesta dall'attore.
CP_ Ne deriva il rigetto delle domande riferite al testamento in favore della e, conseguentemente,
quello delle collegate domande relative alla successione legittima e al rilascio in favore dell'attore dei beni ereditari.
L'attore, vista la sua integrale soccombenza nei confronti della convenuta costituita, deve essere condannato ex art.91 cpc a rifonderle le spese di lite, liquidate come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle professionali riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna delle quattro fasi processuali compensi intorno ai medi).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
dichiara la nullità del testamento olografo datato 16.6.2005/14.6.2014 pubblicato con verbale del
9.12.2015 a rogito del dott. , notaio in AR (Rep.42924, Racc.23996); Persona_2
rigetta le ulteriori domande proposte da e lo condanna a rifondere alla Parte_1
convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.400,00 per compensi professionali, oltre CP_1
spese generali, IVA e accessori di legge.
Cosi deciso in AR nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il giudice estensore dott. Antonio Dessì
La Presidente
dott.ssa Maria Grazia Cabitza
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