Articolo 8 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 dicembre 1965
Art. 8.
Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia dara' quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965