Art. 8.
Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia dara' quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.
Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia dara' quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.