Articolo 19 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 aprile 1973
Art. 19. Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti).

A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all' articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , esistenti alla stessa data, sono assunte, come supplementi, in carico dalla assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni - Le pensioni di cui al precedente comma sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1970: del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata, del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1 gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purche' in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1 settembre 1967.
Per la concessione delle maggiorazioni previste nel precedente comma, e' fatto riferimento, per le pensioni di riversibilita', alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.
Dal 1 gennaio 1971 si applicano ai supplementi di cui al presente articolo le norme migliorative gia' previste per gli analoghi trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, con onere a carico dell'assicurazione medesima, nonche' quelle riguardanti gli stessi trattamenti che saranno emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui al presente articolo, prima di essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono ulteriormente aumentate di una quota ottenuta, applicando al 15 per cento dei contributi accreditati nella posizione costituita, a favore dell'iscritto, presso la Gestione speciale, l'aliquota prevista dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 .
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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