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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1511/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Palestrina, Via Don Minzoni, n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Celestino Federici, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via S. Controparte_1
Scaroni, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Zega, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al precetto allo stesso Parte_1 notificato in data 21.03.2023, per il pagamento dell'importo complessivo di Euro Per_ 4.221,28, a titolo di contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio , collocato presso la madre, determinato nell'importo mensile di Euro 150,00, come da accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto in data 07.10.2020, in relazione alle mensilità a decorrere dal mese di ottobre 2020. In particolare, l'opponente ha contestato l'estinzione del credito per il proprio adempimento, stante il versamento dell'importo di Euro 2.250,00 tramite bonifici 2
compresi tra dicembre 2020 e marzo 2023, nonché dell'importo di Euro 5.000,00 in acconto sulle mensilità successive ad agosto 2019, come da quietanza sottoscritta dall'opposta in data 11.07.2019. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto l'annullamento del precetto opposto e il rigetto della domanda di pagamento spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le domande dell'opponente e proponendo formale disconoscimento della quietanza depositata e disconoscendone la conformità all'originale.
Conseguentemente, nella prima difesa utile successiva, l'opponente ha proposto istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta.
La causa è stata istruita mediante deposito documentale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Anzitutto, deve essere precisato che, anche a fronte del sollevato incidente di verificazione di scrittura privata, la presente decisione viene resa in sede monocratica, la disposizione di cui all'art. 220, comma 1, c.p.c. dovendo essere interpretata come richiedente la definizione della causa da parte del medesimo organo giudicante investito della controversia, secondo i criteri ordinari. Infatti, deve ritenersi che “il giudice della causa nel cui ambito sia stata prodotta una scrittura privata che venga disconosciuta dall'interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all'istanza di verificazione della stessa scrittura, che sia stata proposta in via incidentale. Ed invero l'art. 220 cod. proc. civ. impone la decisione del collegio sull'istanza di verificazione, poiché si tratta di norma che disciplina il procedimento davanti al tribunale e pertanto regola le modalità con cui vanno esercitati i poteri decisori in quella sede, specificando che detti poteri spettano non all'istruttore, ma al collegio. La competenza a decidere sull'istanza va però desunta non dall'art. 220, ma dal comma 1, art. 216 cod. proc. civ., laddove sottende che la decisione deve essere emessa dallo stesso giudice che è investito della causa in cui è stata chiesta la verificazione. Ne consegue che, quando l'incidente di verificazione sia sollevato davanti al tribunale in composizione monocratica o davanti al giudice di pace, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui agli artt. 281 bis e 311 cod. proc. civ.. Pertanto, il tribunale in composizione monocratica o il giudice di pace non possono rimettere la decisione sull'incidente al tribunale in composizione collegiale, invocando l'art. 220 cod. proc. civ., poiché tale norma non esprime una regola di 3
competenza” (Cass. 16.10.2013, n. 23433, conf. Cass. 13.04.2012, n. 5929, Cass. 03.09.1993, n. 9314).
Anzitutto, l'opposta ha disconosciuto la conformità della quietanza rispetto al corrispondente documento originale. A tal riguardo, deve essere dato seguito al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, […] ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 13.12.2017, n. 29993; conf. Cass. 03.04.2014, n. 7775; Cass. 30.10.2018, n. 27633). Nel caso di specie, l'opposta ha indicato in modo specifico il documento di cui ha disconosciuto la conformità della copia all'originale, ma non ha fornito alcuna indicazione in merito agli aspetti di differenza tra la copia e l'originale. Conseguentemente, la contestazione della conformità della copia all'originale deve ritenersi inammissibile, in quanto genericamente articolata.
Inoltre, l'opposto ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta alla quietanza di pagamento depositata, con correlativa istanza di verificazione articolata dall'opponente. Tale istanza di verificazione ha condotto ad esito positivo, con accertamento del carattere autografo della sottoscrizione apposta alla quietanza sottoscritta dall'opposta in data 11.07.2019. A tal riguardo, devono essere richiamati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio di carattere grafologico espletata, svolta con metodo e rigore scientifico, sulla base della documentazione allegata, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti. In particolare, deve essere evidenziata la pluralità delle scritture di comparazione utilizzate dal consulente, l'approfondimento teorico e grafico dell'analisi comparativa condotta in relazione alle scritture e il rigore nello studio anche incrociato dei risultati elaborati. In relazione agli approfondimenti grafici, è stato evidenziato che “è emerso che il tracciato è stato eseguito con fluidità di esecuzione, minime alternanze pressorie, dinamismi che si manifestano con numerose concatenazioni tra allografi, tratti aerei funzionali a mantenere la continuità, personalizzazioni che si discostano in maniera originale dal modello di riferimento, semplificazioni, omissioni letterali” (cfr. C.T.U. pag. 20). In relazione alle comparazioni effettuate, è stato rilevato che “l'esame delle firme autografe (idonee per qualità, coevità e quantità) ha evidenziato il master pattern della sig.ra comprensivo di un reticolo di informazioni altamente identificative. CP_1 4
Il patrimonio grafico della predetta comprende particolarità e scelte stilistiche ascrivibili ad un comportamento manoscritturale particolarmente evoluto per la complessità, intesa come caratteristica qualitativa, con cui sono state ideate ed eseguite” (cfr. C.T.U. pag. 20). In relazione all'esame comparativo condotto, è emerso che “il bilancio comparativo ha restituito tali e tante somiglianze, soprattutto nelle componenti evolute che qualificano il grado di complessità di una scrittura e la rendono difficilmente imitabile, da escludere l'ipotesi imitativa trovando, invece, completo riscontro quella contraria o alternativa di omografia […]. In conclusione, considerata la corrispondenza dei parametri generali e dei dettagli, valutate le somiglianze sotto il profilo della ricorrenza e frequenza, le difficoltà imitative dei processi dinamici, l'assenza di profili di discrepanza sostanziale, le evidenze si valutano idonee ed ampiamente sufficienti a sbilanciare il rapporto di verosimiglianza nella direzione che l'ipotesi di omografia prevale rispetto a quella opposta o alternativa di etereografia” (cfr. C.T.U. pag. 21). Alla luce delle indicate premesse, è risultata dunque condivisibile la conclusione cui è giunto il consulente tecnico nominato, per cui “le risultanze forniscono un supporto estremamente forte all'ipotesi che le quattro sottoscrizioni apposte sulla Quietanza di pagamento sono autografe” (cfr. C.T.U. pag. 21). In base alle risultanze esposte, la verificazione richiesta dall'opponente ha, pertanto, condotto ad un esito positivo, con accertamento del carattere autografo della sottoscrizione apposta al documento indicato. Da quanto indicato discende che l'opposta sia condannata alla pena pecuniaria prevista dall'art. 220 c.p.c. In considerazione dei limiti previsti dalla disposizione e delle specificità del caso concreto, tale pena deve quantificarsi nell'importo di Euro 20,00.
Ciò posto, nell'analisi della fondatezza della domanda di pagamento oggetto del precetto opposto, occorre premettere che l'opposta ha fatto riferimento a sorte capitale dell'importo complessivo di Euro 4.350,00, relativa al dovuto per il contributo dell'opponente al mantenimento del figlio, come determinato dall'accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita, in relazione alle mensilità a decorrere da ottobre 2020, con detrazione dell'importo versato per Euro 300,00. Tuttavia, l'opponente ha provato in giudizio di aver versato importi maggiori per l'adempimento del credito azionato, finanche superiori alla sorte capitale richiesta dall'opposta. In primo luogo, rilevano i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, per l'importo complessivo di Euro 2.250,00, tramite bonifici bancari relativi a mensilità comprese tra dicembre 2020 e marzo 2023 (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). 5
In secondo luogo, deve essere tenuto conto della quietanza di pagamento, sottoscritta dall'opposta in data 11.07.2019, oggetto di verificazione con esito positivo, con dichiarazione della ricezione dell'importo di Euro 5.000,00, a titolo di acconto sul mantenimento relativo a mensilità successive al mese di agosto 2019 (cfr. doc. 5, allegato alla citazione). Con riguardo all'imputazione della somma complessivamente ricevuta, l'opposta ha contestato, in relazione al periodo di tempo rilevante, il mancato pagamento da parte dell'opponente delle mensilità tra agosto 2019 e ottobre 2019, per un importo complessivo di Euro 2.250,00, oggetto di diverso precetto di pagamento, nonché il mancato pagamento delle mensilità successive a ottobre 2020, per importo complessivo di Euro 4.350,00, oggetto del precetto di pagamento in questa sede opposto. Dunque, emerge il pagamento da parte dell'opponente di importi maggiori rispetto al credito complessivamente dedotto dall'opposta, da ritenersi conseguentemente estinto per avvenuto adempimento dell'opponente.
Va aggiunto che risulta non condivisibile quanto dedotto dall'opposta circa la non imputabilità delle somme oggetto della quietanza di pagamento al credito oggetto del precetto, in considerazione dell'espressa volontà delle parti, chiaramente indicata nella quietanza sottoscritta, in ordine all'imputazione delle somme versate alle successive mensilità di pagamento. Ugualmente, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, risulta priva di rilevanza la mancata indicazione degli acconti versati dall'opponente nell'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, tale atto risultando destinato alla futura regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, non alla quantificazione della situazione di debito e credito reciproco. Infine, si appalesa non pertinente la contestazione dell'opposta circa la non applicabilità della compensazione per l'estinzione di crediti alimentari, non venendo in rilievo la compensazione di crediti reciproci tra le parti, ma l'estinzione del credito oggetto di precetto mediante adempimento.
Dunque, alla luce di quanto indicato, in accoglimento dell'opposizione spiegata, il precetto opposto deve essere annullato e il credito dell'opposta dichiarato estinto per adempimento dell'opponente.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Ugualmente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, anche in considerazione dell'esito della consulenza, devono essere poste integralmente a carico dell'opposta. 6
Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n. 7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018). Nel caso di specie, il disconoscimento di scrittura privata evidentemente riferibile alla parte, nonché l'intimazione di pagamento di somme consapevolmente già ricevute, integrano il requisito della colpa grave, a fronte della articolazione tramite precetto di domanda di pagamento la cui infondatezza appariva facilmente pronosticabile. Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, deve essere dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435 del 20.11.2020, conforme Cass. n. 21570 del 30.11.2012). Nel caso di specie, appare equo fare riferimento alla metà dell'importo delle spese processuali, quantificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come in dispositivo Inoltre, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a Euro 5.000,00”. Nel caso di specie, in considerazione di quanto indicato, appare equilibrato quantificare la condanna dell'opponente nei confronti della Cassa della Ammende ad importo pari ad Euro 600,00. 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'istanza di verificazione della scrittura privata indicata in parte motiva proposta dall'opponente;
- Condanna l'opposta al pagamento di una pena pecuniaria di Euro 20,00;
- Annulla il precetto opposto, dichiarando il credito dell'opposta estinto per avvenuto adempimento dell'opponente;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'opposta al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore dell'opponente, della somma di Euro 1.200,00;
- Condanna l'opposta al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della della somma di Euro 600,00; Controparte_2
- Pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell'opposta.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1511/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Palestrina, Via Don Minzoni, n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Celestino Federici, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via S. Controparte_1
Scaroni, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Zega, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al precetto allo stesso Parte_1 notificato in data 21.03.2023, per il pagamento dell'importo complessivo di Euro Per_ 4.221,28, a titolo di contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio , collocato presso la madre, determinato nell'importo mensile di Euro 150,00, come da accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto in data 07.10.2020, in relazione alle mensilità a decorrere dal mese di ottobre 2020. In particolare, l'opponente ha contestato l'estinzione del credito per il proprio adempimento, stante il versamento dell'importo di Euro 2.250,00 tramite bonifici 2
compresi tra dicembre 2020 e marzo 2023, nonché dell'importo di Euro 5.000,00 in acconto sulle mensilità successive ad agosto 2019, come da quietanza sottoscritta dall'opposta in data 11.07.2019. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto l'annullamento del precetto opposto e il rigetto della domanda di pagamento spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le domande dell'opponente e proponendo formale disconoscimento della quietanza depositata e disconoscendone la conformità all'originale.
Conseguentemente, nella prima difesa utile successiva, l'opponente ha proposto istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta.
La causa è stata istruita mediante deposito documentale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Anzitutto, deve essere precisato che, anche a fronte del sollevato incidente di verificazione di scrittura privata, la presente decisione viene resa in sede monocratica, la disposizione di cui all'art. 220, comma 1, c.p.c. dovendo essere interpretata come richiedente la definizione della causa da parte del medesimo organo giudicante investito della controversia, secondo i criteri ordinari. Infatti, deve ritenersi che “il giudice della causa nel cui ambito sia stata prodotta una scrittura privata che venga disconosciuta dall'interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all'istanza di verificazione della stessa scrittura, che sia stata proposta in via incidentale. Ed invero l'art. 220 cod. proc. civ. impone la decisione del collegio sull'istanza di verificazione, poiché si tratta di norma che disciplina il procedimento davanti al tribunale e pertanto regola le modalità con cui vanno esercitati i poteri decisori in quella sede, specificando che detti poteri spettano non all'istruttore, ma al collegio. La competenza a decidere sull'istanza va però desunta non dall'art. 220, ma dal comma 1, art. 216 cod. proc. civ., laddove sottende che la decisione deve essere emessa dallo stesso giudice che è investito della causa in cui è stata chiesta la verificazione. Ne consegue che, quando l'incidente di verificazione sia sollevato davanti al tribunale in composizione monocratica o davanti al giudice di pace, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui agli artt. 281 bis e 311 cod. proc. civ.. Pertanto, il tribunale in composizione monocratica o il giudice di pace non possono rimettere la decisione sull'incidente al tribunale in composizione collegiale, invocando l'art. 220 cod. proc. civ., poiché tale norma non esprime una regola di 3
competenza” (Cass. 16.10.2013, n. 23433, conf. Cass. 13.04.2012, n. 5929, Cass. 03.09.1993, n. 9314).
Anzitutto, l'opposta ha disconosciuto la conformità della quietanza rispetto al corrispondente documento originale. A tal riguardo, deve essere dato seguito al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, […] ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 13.12.2017, n. 29993; conf. Cass. 03.04.2014, n. 7775; Cass. 30.10.2018, n. 27633). Nel caso di specie, l'opposta ha indicato in modo specifico il documento di cui ha disconosciuto la conformità della copia all'originale, ma non ha fornito alcuna indicazione in merito agli aspetti di differenza tra la copia e l'originale. Conseguentemente, la contestazione della conformità della copia all'originale deve ritenersi inammissibile, in quanto genericamente articolata.
Inoltre, l'opposto ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta alla quietanza di pagamento depositata, con correlativa istanza di verificazione articolata dall'opponente. Tale istanza di verificazione ha condotto ad esito positivo, con accertamento del carattere autografo della sottoscrizione apposta alla quietanza sottoscritta dall'opposta in data 11.07.2019. A tal riguardo, devono essere richiamati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio di carattere grafologico espletata, svolta con metodo e rigore scientifico, sulla base della documentazione allegata, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti. In particolare, deve essere evidenziata la pluralità delle scritture di comparazione utilizzate dal consulente, l'approfondimento teorico e grafico dell'analisi comparativa condotta in relazione alle scritture e il rigore nello studio anche incrociato dei risultati elaborati. In relazione agli approfondimenti grafici, è stato evidenziato che “è emerso che il tracciato è stato eseguito con fluidità di esecuzione, minime alternanze pressorie, dinamismi che si manifestano con numerose concatenazioni tra allografi, tratti aerei funzionali a mantenere la continuità, personalizzazioni che si discostano in maniera originale dal modello di riferimento, semplificazioni, omissioni letterali” (cfr. C.T.U. pag. 20). In relazione alle comparazioni effettuate, è stato rilevato che “l'esame delle firme autografe (idonee per qualità, coevità e quantità) ha evidenziato il master pattern della sig.ra comprensivo di un reticolo di informazioni altamente identificative. CP_1 4
Il patrimonio grafico della predetta comprende particolarità e scelte stilistiche ascrivibili ad un comportamento manoscritturale particolarmente evoluto per la complessità, intesa come caratteristica qualitativa, con cui sono state ideate ed eseguite” (cfr. C.T.U. pag. 20). In relazione all'esame comparativo condotto, è emerso che “il bilancio comparativo ha restituito tali e tante somiglianze, soprattutto nelle componenti evolute che qualificano il grado di complessità di una scrittura e la rendono difficilmente imitabile, da escludere l'ipotesi imitativa trovando, invece, completo riscontro quella contraria o alternativa di omografia […]. In conclusione, considerata la corrispondenza dei parametri generali e dei dettagli, valutate le somiglianze sotto il profilo della ricorrenza e frequenza, le difficoltà imitative dei processi dinamici, l'assenza di profili di discrepanza sostanziale, le evidenze si valutano idonee ed ampiamente sufficienti a sbilanciare il rapporto di verosimiglianza nella direzione che l'ipotesi di omografia prevale rispetto a quella opposta o alternativa di etereografia” (cfr. C.T.U. pag. 21). Alla luce delle indicate premesse, è risultata dunque condivisibile la conclusione cui è giunto il consulente tecnico nominato, per cui “le risultanze forniscono un supporto estremamente forte all'ipotesi che le quattro sottoscrizioni apposte sulla Quietanza di pagamento sono autografe” (cfr. C.T.U. pag. 21). In base alle risultanze esposte, la verificazione richiesta dall'opponente ha, pertanto, condotto ad un esito positivo, con accertamento del carattere autografo della sottoscrizione apposta al documento indicato. Da quanto indicato discende che l'opposta sia condannata alla pena pecuniaria prevista dall'art. 220 c.p.c. In considerazione dei limiti previsti dalla disposizione e delle specificità del caso concreto, tale pena deve quantificarsi nell'importo di Euro 20,00.
Ciò posto, nell'analisi della fondatezza della domanda di pagamento oggetto del precetto opposto, occorre premettere che l'opposta ha fatto riferimento a sorte capitale dell'importo complessivo di Euro 4.350,00, relativa al dovuto per il contributo dell'opponente al mantenimento del figlio, come determinato dall'accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita, in relazione alle mensilità a decorrere da ottobre 2020, con detrazione dell'importo versato per Euro 300,00. Tuttavia, l'opponente ha provato in giudizio di aver versato importi maggiori per l'adempimento del credito azionato, finanche superiori alla sorte capitale richiesta dall'opposta. In primo luogo, rilevano i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, per l'importo complessivo di Euro 2.250,00, tramite bonifici bancari relativi a mensilità comprese tra dicembre 2020 e marzo 2023 (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). 5
In secondo luogo, deve essere tenuto conto della quietanza di pagamento, sottoscritta dall'opposta in data 11.07.2019, oggetto di verificazione con esito positivo, con dichiarazione della ricezione dell'importo di Euro 5.000,00, a titolo di acconto sul mantenimento relativo a mensilità successive al mese di agosto 2019 (cfr. doc. 5, allegato alla citazione). Con riguardo all'imputazione della somma complessivamente ricevuta, l'opposta ha contestato, in relazione al periodo di tempo rilevante, il mancato pagamento da parte dell'opponente delle mensilità tra agosto 2019 e ottobre 2019, per un importo complessivo di Euro 2.250,00, oggetto di diverso precetto di pagamento, nonché il mancato pagamento delle mensilità successive a ottobre 2020, per importo complessivo di Euro 4.350,00, oggetto del precetto di pagamento in questa sede opposto. Dunque, emerge il pagamento da parte dell'opponente di importi maggiori rispetto al credito complessivamente dedotto dall'opposta, da ritenersi conseguentemente estinto per avvenuto adempimento dell'opponente.
Va aggiunto che risulta non condivisibile quanto dedotto dall'opposta circa la non imputabilità delle somme oggetto della quietanza di pagamento al credito oggetto del precetto, in considerazione dell'espressa volontà delle parti, chiaramente indicata nella quietanza sottoscritta, in ordine all'imputazione delle somme versate alle successive mensilità di pagamento. Ugualmente, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, risulta priva di rilevanza la mancata indicazione degli acconti versati dall'opponente nell'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, tale atto risultando destinato alla futura regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, non alla quantificazione della situazione di debito e credito reciproco. Infine, si appalesa non pertinente la contestazione dell'opposta circa la non applicabilità della compensazione per l'estinzione di crediti alimentari, non venendo in rilievo la compensazione di crediti reciproci tra le parti, ma l'estinzione del credito oggetto di precetto mediante adempimento.
Dunque, alla luce di quanto indicato, in accoglimento dell'opposizione spiegata, il precetto opposto deve essere annullato e il credito dell'opposta dichiarato estinto per adempimento dell'opponente.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Ugualmente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, anche in considerazione dell'esito della consulenza, devono essere poste integralmente a carico dell'opposta. 6
Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n. 7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018). Nel caso di specie, il disconoscimento di scrittura privata evidentemente riferibile alla parte, nonché l'intimazione di pagamento di somme consapevolmente già ricevute, integrano il requisito della colpa grave, a fronte della articolazione tramite precetto di domanda di pagamento la cui infondatezza appariva facilmente pronosticabile. Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, deve essere dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435 del 20.11.2020, conforme Cass. n. 21570 del 30.11.2012). Nel caso di specie, appare equo fare riferimento alla metà dell'importo delle spese processuali, quantificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come in dispositivo Inoltre, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a Euro 5.000,00”. Nel caso di specie, in considerazione di quanto indicato, appare equilibrato quantificare la condanna dell'opponente nei confronti della Cassa della Ammende ad importo pari ad Euro 600,00. 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'istanza di verificazione della scrittura privata indicata in parte motiva proposta dall'opponente;
- Condanna l'opposta al pagamento di una pena pecuniaria di Euro 20,00;
- Annulla il precetto opposto, dichiarando il credito dell'opposta estinto per avvenuto adempimento dell'opponente;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'opposta al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore dell'opponente, della somma di Euro 1.200,00;
- Condanna l'opposta al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della della somma di Euro 600,00; Controparte_2
- Pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell'opposta.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli