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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 842/2023 R.G.L., promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante sig. , difesa e rappresentata, dagli Parte_2
Avv.it Federico Novara e Francesco Zuccarino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti opponente
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gioacchino De Luca CP_1
ed Elisabetta M. Montagna, per procura in atti opposto
OGGETTO: retribuzione - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
La società opponente, con atto di citazione depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 16.6.2023, ha proposto opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 148/2023 del 9.5.2023
(R.G. n° 281/2023), emesso in data 8.5.2023 dal Giudice del Lavoro di
Busto Arsizio, notificato unitamente ad atto di precetto il 9.5.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore del proprio dipendente sig.
della somma di euro 15.071,51, oltre interessi come da CP_1
domanda e spese (doc. n. 1 fasc. opponente), riferita alle retribuzioni non percepite durante il periodo di malattia nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, nonché alla mensilità di gennaio 2023 fino al giorno 16, (per euro 9.058,84), oltre alla 13° (per euro 803,02) e al TFR (per euro 5.209,65).
La società opponente, lamentando la non debenza della somma ingiunta, per avere l'opposto svolto attività lavorativa in concorrenza diretta, durante il periodo di malattia, come risultata dall'attività investigativa svolta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: sospendere inaudita altera parte, per le causali di cui in narrativa,
l'immediata esecutività del decreto opposto, sia perché la presente opposizione si fonda su prova scritta, costituita dalla relazione investigativa prodotta sub doc. 8, sia per evitare che il reato di truffa aggravata venga portato ad ulteriori più gravi conseguenze. NEL MERITO: revocare, per le causali di cui in narrativa, il decreto opposto in quanto emesso per somme non dovute e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve
l'Opponente all'Opposto”.
2 L'opposto sig. si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso in opposizione, contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Confermare totalmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 148/2023 del 9.5.2023 RG
n. 281/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, dr.ssa
Francesca La Russa, di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Rigettare
l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.
148/2023 del 9.5.2023 RG n. 281/2023 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, Sez. Lavoro, dr.ssa Francesca La Russa, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
- Condannare Parte_1
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, Sig. , con sede legale in Legnano (20025 Parte_2
– MI), via Juker 28, al pagamento di euro 17.062,95 come da atto di precetto ritualmente notificato unitamente al decreto ingiuntivo (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
È stata tentata la conciliazione della causa senza esito positivo e, limitata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla somma lorda di euro 11.665,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese,
a seguito dell'interrogatorio formale di parte opposta e dell'escussione testimoniale, è stato fissato termine per il deposito di note scritte ex 127 ter c.p.c. fino al 5.3.2025 e, all'esito del deposito delle suddette, la causa viene decisa con la presente sentenza parziale con motivazione contestuale.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata.
In linea di principio, lo stato di malattia non permette lo svolgimento di alcuna attività lavorativa durante l'assenza dal lavoro. Tuttavia, ad avviso
3 della giurisprudenza, non sussiste a carico del lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di svolgere altra attività, a condizione che ciò non comporti la compromissione o il ritardo nella guarigione: ciò costituirebbe un caso di inosservanza dei doveri, tra cui quelli di fedeltà
(Cass. 12.4.1985, n. 2434) e di diligenza nell'esecuzione delle proprie obbligazioni (Cass. 2.11.1995, n. 11355), nonché, in generale, dei principi di buona fede e correttezza vigenti in materia contrattuale (Cass.
6.10.2005, n. 19414).
Il dipendente assente per malattia che venga sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi ha l'onere di provare la compatibilità dell'attività svolta con la malattia e, quindi, l'inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative (Cass. 19 dicembre 2000, n. 15916): a tal fine sono considerati legittimi gli accertamenti investigativi effettuati dal datore di lavoro per verificare se il lavoratore ammalato svolga contemporaneamente altra attività, dal momento che tali controlli non violano il divieto legale di accertamenti sanitari di controlli sulle infermità del lavoratore posto dall'art. 5 della legge n. 300/1970, riguardando “un fatto materiale che integra un illecito disciplinare e non uno stato di malattia” (Cass. 3.5.2001, n. 6236).
Inoltre, il lavoratore in malattia che intenda prestare attività lavorativa presso terzi è tenuto, in precedenza, ad offrire tale prestazione parziale al proprio datore di lavoro, il quale potrebbe assegnare temporaneamente il lavoratore a quelle mansioni (equivalenti a quelle originarie) per le quali sia stato ritenuto idoneo (Cass. 29 luglio 1998, n. 7467).
Nel caso di specie, dall'istruttoria esperita è emerso che il Sig. CP_1
assunto dalla società opponente con contratto a tempo indeterminato in data 15.5.2019, con inquadramento nel livello 3° del CCNL
Metalmeccanici Artigiani, a tempo pieno di 40 ore settimanali (doc. n. 2
4 fasc. opponente), ha svolto, durante il periodo di malattia decorrente dal
31.5.2022, attività lavorativa presso un altro datore di lavoro, come emerso dalle risultanze dell'attività investigativa e come ammesso dallo stesso opposto in sede di interrogatorio formale.
In particolare, la First Investigation, a seguito dell'incarico investigativo
(depositato con nota dell'8.10.2022), ha verificato che il Sig. CP_1
“…lavora presso il Garage GTI di i giorni dal Persona_1
lunedì al venerdì negli orari 8/12.30/ e 13.30/17.30 e si occupa dei rapporti con i clienti che portano la loro auto nell'officina, del recupero dei mezzi in avaria tramite richieste telefoniche e delle verifiche di errori delle centraline tramite piattaforma che identifica gli errori della centralina” (doc. n. 8 fasc. opponente).
In sede di interrogatorio formale, lo stesso opposto sig. ha CP_1
dichiarato: “cap. 1) non è vero. non presto alcun lavoro presso GTI, ma faccio il mio lavoro con partita iva presso l'officina GTI e così anche prima del luglio 2022, da quando è nata la società GTI, se non ricordo male da aprile 2020, e ho curato tutta la grafica, computer, sito e aggiornamento dei sistemi informatici. Adr) Vado all'orario che voglio ed emetto fattura a fine lavoro. A seconda dei lavori, in certi periodi, ho frequentato tale società GTI anche tutti i giorni lavorativi”.
L'opposto ha, in tal modo, confermato, con dichiarazioni confessorie ex art. 2730 e ss. cod. civ., di aver svolto attività lavorativa in favore di altro soggetto, durante tutto il periodo di malattia decorrente dal 31.5.2022 (e ancor prima) dichiarando di essere intestatario di partita IVA per l'espletamento di tali compiti.
Il lavoratore, oltre a non provare, e nemmeno allegare, di avere offerto la prestazione parziale, eventualmente compatibile con lo stato di malattia, al
5 proprio datore di lavoro, non ha, comunque, provato la compatibilità dell'attività svolta presso terzi con la malattia che lo ha reso assente dal lavoro dal mese di giugno 2022 sino al licenziamento con effetto nel mese di gennaio 2023. Lo stesso teste di parte opposta, suo medico di base, ha escluso che il suo assistito potesse svolgere attività lavorativa nel periodo in cui ne ha certificato la malattia (“ero il medico di medicina di base del signor Adr) ho seguito l'assistito nei mesi di malattia e confermo le CP_1
certificazioni di cui ai documenti che mi vengono mostrati (fasc. opposto).
Adr) confermo le problematiche dell'assistito che in quel periodo non poteva svolgere attività lavorativa. Poteva uscire di casa negli orari consentiti.”)
Come osservato dalla sentenza resa dall'odierno Tribunale RG. n.
1062/23, il cui deposito richiesto da parte ricorrente viene autorizzato poiché documentazione intervenuta successivamente al deposito del ricorso e relativa all'esito del rapporto di lavoro tra le parti, “Sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che lo svolgimento dell'attività per Garage
GTI non era incompatibile con lo stato di malattia, ovvero tale da poter pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Il lavoratore, inoltre, avrebbe dovuto spiegare perché nel periodo oggetto della presente controversia, in virtù dei propri problemi psicofisici non era in grado di svolgere il proprio incarico, di natura prettamente intellettuale, per
[...]
mentre era in grado di svolgere collaborazioni per Parte_1
un'atra azienda. Si rileva d'altronde, nuovamente, come il sig. non CP_1
abbia preso alcuna posizione circa l'accusa di aver svolto attività per
Garage GTI in orario lavorativo”.
Nulla spetta al lavoratore che, nel periodo di malattia, ha lavorato altrove e non ha reso la prestazione lavorativa in favore del proprio datore di lavoro,
6 né ha offerto la prestazione parziale eventualmente compatibile con lo stato di malattia.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso n. 148/2023 del 9.5.2023 deve essere revocato, non essendo dovuta al lavoratore l'indennità di malattia posta a carico del datore di lavoro, per il periodo da giugno 2022
a gennaio 2023, nonché la quota di tredicesima e del TFR dovuti al lavoratore per il periodo lavorato sino al maggio 2022.
Va disposta la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del TFR maturato fino a maggio 2022, nonché per i ratei di tredicesima maturati sempre sino al maggio 2022, dovuti al lavoratore.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara non dovuta all'opposto sig. l'indennità di malattia dal mese CP_1
di giugno 2022 al mese di gennaio 2023, nonché la quota della tredicesima e del TFR per il medesimo periodo e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 148/2023 del 9.5.2023 per l'importo relativo;
- rigetta, nel resto, l'opposizione e dispone la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del TFR maturato fino a maggio 2022, nonché per i ratei di tredicesima;
- spese al definitivo.
Busto Arsizio, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 842/2023 R.G.L., promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante sig. , difesa e rappresentata, dagli Parte_2
Avv.it Federico Novara e Francesco Zuccarino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti opponente
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gioacchino De Luca CP_1
ed Elisabetta M. Montagna, per procura in atti opposto
OGGETTO: retribuzione - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
La società opponente, con atto di citazione depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 16.6.2023, ha proposto opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 148/2023 del 9.5.2023
(R.G. n° 281/2023), emesso in data 8.5.2023 dal Giudice del Lavoro di
Busto Arsizio, notificato unitamente ad atto di precetto il 9.5.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore del proprio dipendente sig.
della somma di euro 15.071,51, oltre interessi come da CP_1
domanda e spese (doc. n. 1 fasc. opponente), riferita alle retribuzioni non percepite durante il periodo di malattia nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, nonché alla mensilità di gennaio 2023 fino al giorno 16, (per euro 9.058,84), oltre alla 13° (per euro 803,02) e al TFR (per euro 5.209,65).
La società opponente, lamentando la non debenza della somma ingiunta, per avere l'opposto svolto attività lavorativa in concorrenza diretta, durante il periodo di malattia, come risultata dall'attività investigativa svolta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: sospendere inaudita altera parte, per le causali di cui in narrativa,
l'immediata esecutività del decreto opposto, sia perché la presente opposizione si fonda su prova scritta, costituita dalla relazione investigativa prodotta sub doc. 8, sia per evitare che il reato di truffa aggravata venga portato ad ulteriori più gravi conseguenze. NEL MERITO: revocare, per le causali di cui in narrativa, il decreto opposto in quanto emesso per somme non dovute e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve
l'Opponente all'Opposto”.
2 L'opposto sig. si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso in opposizione, contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Confermare totalmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 148/2023 del 9.5.2023 RG
n. 281/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, dr.ssa
Francesca La Russa, di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Rigettare
l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.
148/2023 del 9.5.2023 RG n. 281/2023 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, Sez. Lavoro, dr.ssa Francesca La Russa, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
- Condannare Parte_1
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, Sig. , con sede legale in Legnano (20025 Parte_2
– MI), via Juker 28, al pagamento di euro 17.062,95 come da atto di precetto ritualmente notificato unitamente al decreto ingiuntivo (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
È stata tentata la conciliazione della causa senza esito positivo e, limitata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla somma lorda di euro 11.665,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese,
a seguito dell'interrogatorio formale di parte opposta e dell'escussione testimoniale, è stato fissato termine per il deposito di note scritte ex 127 ter c.p.c. fino al 5.3.2025 e, all'esito del deposito delle suddette, la causa viene decisa con la presente sentenza parziale con motivazione contestuale.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata.
In linea di principio, lo stato di malattia non permette lo svolgimento di alcuna attività lavorativa durante l'assenza dal lavoro. Tuttavia, ad avviso
3 della giurisprudenza, non sussiste a carico del lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di svolgere altra attività, a condizione che ciò non comporti la compromissione o il ritardo nella guarigione: ciò costituirebbe un caso di inosservanza dei doveri, tra cui quelli di fedeltà
(Cass. 12.4.1985, n. 2434) e di diligenza nell'esecuzione delle proprie obbligazioni (Cass. 2.11.1995, n. 11355), nonché, in generale, dei principi di buona fede e correttezza vigenti in materia contrattuale (Cass.
6.10.2005, n. 19414).
Il dipendente assente per malattia che venga sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi ha l'onere di provare la compatibilità dell'attività svolta con la malattia e, quindi, l'inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative (Cass. 19 dicembre 2000, n. 15916): a tal fine sono considerati legittimi gli accertamenti investigativi effettuati dal datore di lavoro per verificare se il lavoratore ammalato svolga contemporaneamente altra attività, dal momento che tali controlli non violano il divieto legale di accertamenti sanitari di controlli sulle infermità del lavoratore posto dall'art. 5 della legge n. 300/1970, riguardando “un fatto materiale che integra un illecito disciplinare e non uno stato di malattia” (Cass. 3.5.2001, n. 6236).
Inoltre, il lavoratore in malattia che intenda prestare attività lavorativa presso terzi è tenuto, in precedenza, ad offrire tale prestazione parziale al proprio datore di lavoro, il quale potrebbe assegnare temporaneamente il lavoratore a quelle mansioni (equivalenti a quelle originarie) per le quali sia stato ritenuto idoneo (Cass. 29 luglio 1998, n. 7467).
Nel caso di specie, dall'istruttoria esperita è emerso che il Sig. CP_1
assunto dalla società opponente con contratto a tempo indeterminato in data 15.5.2019, con inquadramento nel livello 3° del CCNL
Metalmeccanici Artigiani, a tempo pieno di 40 ore settimanali (doc. n. 2
4 fasc. opponente), ha svolto, durante il periodo di malattia decorrente dal
31.5.2022, attività lavorativa presso un altro datore di lavoro, come emerso dalle risultanze dell'attività investigativa e come ammesso dallo stesso opposto in sede di interrogatorio formale.
In particolare, la First Investigation, a seguito dell'incarico investigativo
(depositato con nota dell'8.10.2022), ha verificato che il Sig. CP_1
“…lavora presso il Garage GTI di i giorni dal Persona_1
lunedì al venerdì negli orari 8/12.30/ e 13.30/17.30 e si occupa dei rapporti con i clienti che portano la loro auto nell'officina, del recupero dei mezzi in avaria tramite richieste telefoniche e delle verifiche di errori delle centraline tramite piattaforma che identifica gli errori della centralina” (doc. n. 8 fasc. opponente).
In sede di interrogatorio formale, lo stesso opposto sig. ha CP_1
dichiarato: “cap. 1) non è vero. non presto alcun lavoro presso GTI, ma faccio il mio lavoro con partita iva presso l'officina GTI e così anche prima del luglio 2022, da quando è nata la società GTI, se non ricordo male da aprile 2020, e ho curato tutta la grafica, computer, sito e aggiornamento dei sistemi informatici. Adr) Vado all'orario che voglio ed emetto fattura a fine lavoro. A seconda dei lavori, in certi periodi, ho frequentato tale società GTI anche tutti i giorni lavorativi”.
L'opposto ha, in tal modo, confermato, con dichiarazioni confessorie ex art. 2730 e ss. cod. civ., di aver svolto attività lavorativa in favore di altro soggetto, durante tutto il periodo di malattia decorrente dal 31.5.2022 (e ancor prima) dichiarando di essere intestatario di partita IVA per l'espletamento di tali compiti.
Il lavoratore, oltre a non provare, e nemmeno allegare, di avere offerto la prestazione parziale, eventualmente compatibile con lo stato di malattia, al
5 proprio datore di lavoro, non ha, comunque, provato la compatibilità dell'attività svolta presso terzi con la malattia che lo ha reso assente dal lavoro dal mese di giugno 2022 sino al licenziamento con effetto nel mese di gennaio 2023. Lo stesso teste di parte opposta, suo medico di base, ha escluso che il suo assistito potesse svolgere attività lavorativa nel periodo in cui ne ha certificato la malattia (“ero il medico di medicina di base del signor Adr) ho seguito l'assistito nei mesi di malattia e confermo le CP_1
certificazioni di cui ai documenti che mi vengono mostrati (fasc. opposto).
Adr) confermo le problematiche dell'assistito che in quel periodo non poteva svolgere attività lavorativa. Poteva uscire di casa negli orari consentiti.”)
Come osservato dalla sentenza resa dall'odierno Tribunale RG. n.
1062/23, il cui deposito richiesto da parte ricorrente viene autorizzato poiché documentazione intervenuta successivamente al deposito del ricorso e relativa all'esito del rapporto di lavoro tra le parti, “Sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che lo svolgimento dell'attività per Garage
GTI non era incompatibile con lo stato di malattia, ovvero tale da poter pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Il lavoratore, inoltre, avrebbe dovuto spiegare perché nel periodo oggetto della presente controversia, in virtù dei propri problemi psicofisici non era in grado di svolgere il proprio incarico, di natura prettamente intellettuale, per
[...]
mentre era in grado di svolgere collaborazioni per Parte_1
un'atra azienda. Si rileva d'altronde, nuovamente, come il sig. non CP_1
abbia preso alcuna posizione circa l'accusa di aver svolto attività per
Garage GTI in orario lavorativo”.
Nulla spetta al lavoratore che, nel periodo di malattia, ha lavorato altrove e non ha reso la prestazione lavorativa in favore del proprio datore di lavoro,
6 né ha offerto la prestazione parziale eventualmente compatibile con lo stato di malattia.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso n. 148/2023 del 9.5.2023 deve essere revocato, non essendo dovuta al lavoratore l'indennità di malattia posta a carico del datore di lavoro, per il periodo da giugno 2022
a gennaio 2023, nonché la quota di tredicesima e del TFR dovuti al lavoratore per il periodo lavorato sino al maggio 2022.
Va disposta la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del TFR maturato fino a maggio 2022, nonché per i ratei di tredicesima maturati sempre sino al maggio 2022, dovuti al lavoratore.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara non dovuta all'opposto sig. l'indennità di malattia dal mese CP_1
di giugno 2022 al mese di gennaio 2023, nonché la quota della tredicesima e del TFR per il medesimo periodo e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 148/2023 del 9.5.2023 per l'importo relativo;
- rigetta, nel resto, l'opposizione e dispone la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del TFR maturato fino a maggio 2022, nonché per i ratei di tredicesima;
- spese al definitivo.
Busto Arsizio, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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