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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/06/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 08.01.2025 al n. 52 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Russo, giusta procura in atti, ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Volla (NA) alla Via Montanino V.le Platani n.3, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 07.01.2025, il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra in Sant'ST (NA) il 26.06.2017 e che da tale Controparte_1 unione non nascevano figli, esponeva che il Tribunale di Nola pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva sullo status n. 1737/2023. Precisava, inoltre, che il
Tribunale di Nola con sentenza definitiva n. 2161/2024 statuiva sulle ulteriori domande.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 23.06.2025, parte ricorrente si riportava al ricorso e confermava la volontà di divorziare.
Indi il Giudice, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , la quale non si costituiva in Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti. Agli atti è stato, altresì, versata la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1737/2023 emessa dal
Tribunale di Nola in data 26.05.2023 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'ST (NA) in data 26.06.2017 (atto n. 44 – P.
2 - S.A - Anno 2017);
c) nulla per le spese;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 08.01.2025 al n. 52 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Russo, giusta procura in atti, ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Volla (NA) alla Via Montanino V.le Platani n.3, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 07.01.2025, il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra in Sant'ST (NA) il 26.06.2017 e che da tale Controparte_1 unione non nascevano figli, esponeva che il Tribunale di Nola pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva sullo status n. 1737/2023. Precisava, inoltre, che il
Tribunale di Nola con sentenza definitiva n. 2161/2024 statuiva sulle ulteriori domande.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 23.06.2025, parte ricorrente si riportava al ricorso e confermava la volontà di divorziare.
Indi il Giudice, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , la quale non si costituiva in Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti. Agli atti è stato, altresì, versata la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1737/2023 emessa dal
Tribunale di Nola in data 26.05.2023 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'ST (NA) in data 26.06.2017 (atto n. 44 – P.
2 - S.A - Anno 2017);
c) nulla per le spese;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)