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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 847/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5621/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.ent. - RI - SS - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 11 SS - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3496/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202100026162237000 TASSA CONSORZIO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe relativa a contributi richiesti dal Consorzio di Bonifica 11 di SS per gli anni 2017 e 2018 ed ha eccepito il difetto di motivazione e la non debenza del tributo.
Ritualmente notificato il ricorso il Consorzio di Bonifica 11 di SS si è costituito per chiedere il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate - RI, pur citata, è invece rimasta contumace.
Con ordinanza del 23.6.2023 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ed ha fissato l'udienza per la trattazione del merito.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, per quanto concerne l'eccepita nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione va rilevato che la cartella risulta assolutamente intellegibile e conforme al modello ministeriale. Nel merito, deduce il ricorrente di non essere tenuto al pagamento delle somme richieste dal Consorzio di bonifica per non avere tratto alcun vantaggio e/o utilità in favore del proprio immobile ubicato all'interno del comprensorio servito dal Consorzio.
La superiore deduzione non appare condivisibile atteso che Il contributo consortile di bonifica è dovuto dal consorziato-contribuente ove sussista per lo stesso un reale beneficio derivante dall'attività di bonifica. Tale beneficio deve consistere non solo nella fruizione, ma anche nella concreta fruibilità dell'attività di bonifica che, per via del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva da cui deriva l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Per evitare il pagamento del contributo, quindi, non è sufficiente che il soggetto deduca di non fruire dell'attività del consorzio, atteso che anche la fruibilità è sufficiente per giustificare l'imposizione. Il ricorrente, in altri termini, avrebbe dovuto provare non solo di non fruire dell'attività del consorzio, ma di essere in una situazione tale da escludere anche l'ipotesi della fruibilità, atteso che quest'ultima, in quanto idonea a migliorare le condizioni del suo immobile, giustifica la richiesta di pagamento del contributo avanzata dal consorzio.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese nei confronti del Consorzio di Bonifica 11 di SS seguono la soccombenza.
Nulla sulle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate - RI.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 27 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Nullità della sentenza per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 7 del c.d. Statuto del Contribuente.
I Giudici di prime cure hanno ritenuto che “per quanto concerne l'eccepita nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione va rilevato che la cartella risulta assolutamente intellegibile e conforme al modello ministeriale”. Questo però non significa che nella cartella di pagamento sono stati indicati i motivi di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla formazione dell'atto né è allegato l'atto prodromico e presupposto alla cartella di pagamento che dimostri il mancato pagamento. Nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione in riferimento alla legittimità delle somme richieste dal Consorzio di Bonifica. I compiti del
Consorzio di Bonifica sono 1) la difesa delle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città, 2)
l'irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi 3) la difesa del suolo nei territori di collina e di montagna 4) la vigilanza sul territorio 5) la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
Invece presupposti giuridici per l'imposizione di un tributo sono l'esistenza di un piano di classifica e l'esistenza di un piano di riparto con la conseguenza che, ove non sussistono né un piano di classifica né un piano di riparto, l'onere della prova (ovverosia l'onere di provare i benefici conseguiti dal terreno) spetta al Consorzio stesso. Questo è oramai orientamento costante di autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione e principio pacifico affermato dalla stessa a sezioni Unite. Orbene, nel caso che ci occupa, è lo stesso consorzio che afferma che era stato approvato un piano di classifica nel 2009 (D.A. n.151/2009) ma che in fase di prima applicazione sono emerse delle criticità che avrebbero esposto i contribuenti ad un grave pregiudizio”
e che “si rende necessaria una modifica del predetto piano di classifica” e ancora che “i contributi sono riscossi in maniera provvisoria”.
Appare palese che il Giudice di prime cure prima afferma che il contributo di bonifica è dovuto solo in presenza di un beneficio reale, poi però fa il distinguo fra fruizione e fruibilità ma non specifica né quali essi siano in relazione alla fruizione né tantomeno in relazione alla fruibilità limitandosi a rimandare ad una pretesa relazione tecnica che in generale si riferisce a tutte le opere di un intero territorio chiamate “mutu” di cui la documentazione ultima risale al 1980-1981 e non certo agli anni 2017-2018 allorquando è imposta la contribuzione! Non si comprende altresì quale sia il beneficio reale che abbia comportato un miglioramento del fondo e conseguentemente un aumento di valore dello stesso. Il ricorrente ha provato di non essere nella condizione di fruibilità del fondo allorquando il Consorzio, resistente nel giudizio, ha dimostrato che non sono documentate opere di miglioria del fondo dopo quelle indicate e risalenti al 1980 -1981.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3496/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di SS sez. 11 e depositata il
20 Novembre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Consorzio di Bonifica 11 di SS che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Privo di pregio appare il primo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente sommariamente deduce la carenza di motivazione della cartella di pagamento, in violazione dell'art. 7 L.n.212/2000. Sotto tale profilo si rileva che la cartella in questione, sotto la voce “note dell'ente” indica tutte le informazioni di dettaglio circa l'attività di riscossione. È, infatti, indicata, oltre alla normativa in materia, che legittima l'attività di riscossione, la motivazione per la quale viene richiesto il pagamento ed inoltre alla medesima cartella viene allegato l'elenco degli immobili fondiari cui è riferito il contributo richiesto. È evidente che gli elementi legittimanti la pretesa creditoria sono tutti sussistenti. Infondato è anche il secondo motivo di appello con il quale la ricorrente, in sostanza, censura il capo della sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che in presenza della dimostrazione – in capo al
Consorzio – dell'esistenza del Piano di Classifica (come nel caso di specie), incombe sul con-sorziato l'onere di dimostrare di non aver conseguito alcun vantaggio specifico dalle opere di bonifica. Invero, il Giudice di
Primo grado ha fatto buon governo dei principi enucleati anche dai più recenti indirizzi di legittimità (v. Cass., sentenza n. 8079 del 23/04/2020) per come anche richiamati dal resistente nel precedente giudizio. In ogni caso, come detto, il Consorzio ha fornito la prova dell'esistenza del beneficio e/o vantaggio sui terreni di cui
è proprietaria la ricorrente, per le opere di regimentazione realizzate dal Consorzio.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – RI, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante fonda il primo motivo sulla presunta violazione dell'art.7 della legge n.212/2000, sostenendo che la cartella non indicherebbe in modo puntuale: le ragioni di fatto e di diritto della pretesa;
gli atti presupposti, né le opere di bonifica in concreto riferibili al fondo. Occorre, innanzitutto, delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In tema di contributi consortili, la cartella di pagamento può costituire il primo e unico atto con cui il Consorzio manifesta la propria pretesa tributaria. In tale ipotesi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo, ma la motivazione può legittimamente articolarsi mediante l'indicazione: dell'ente creditore (Consorzio), della natura del tributo (contributo consortile ex R.
D.215/1933), degli anni di riferimento, degli immobili interessati (con individuazione catastale), dei riferimenti alla disciplina normativa e agli atti generali (piano di classifica); e, sul piano strutturale, anche per relationem ad atti generali e presupposti, purché se ne rendano conoscibili gli estremi e il contribuente sia posto in condizione di comprendere e contestare la pretesa. Nel caso di specie, dagli atti emerge che la cartella: indica chiaramente che si tratta di contributi consortili per gli anni 2017-2018; reca la specificazione dell'ente impositore e del riferimento alla normativa consortile;
contiene – come sottolineato dal Consorzio – un'apposita sezione (“note dell'ente”) in cui si richiamano: la base normativa del prelievo;
il collegamento con l'attività di bonifica e di manutenzione;
è corredata dall'elenco degli immobili fondiari destinatari del contributo, in cui risultano i terreni intestati all'appellante; la stessa contribuente, già con il ricorso introduttivo di primo grado, ha dimostrato di avere: compreso la natura della pretesa (contributi consortili), individuato l'atto presupposto (piano di classifica 2009), colto il nesso tra la pretesa contributiva e le opere di bonifica insistenti nel bacino del torrente “Mutu”. Sotto tale profilo, non può ritenersi che la cartella difetti della funzione essenziale di rendere intelligibile la pretesa, né che l'appellante sia stata privata della possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa. La stessa articolazione puntuale delle doglianze – incentrate su benefici, piano di classifica, onere della prova – dimostra che il contenuto sostanziale della pretesa era pienamente percepibile. Rileva, inoltre, la circostanza che l'eventuale lacuna motivazionale meramente formale non può essere invocata in astratto, ma richiede la deduzione di un concreto pregiudizio difensivo, che nella fattispecie non emerge. L'appellante non indica quale specifico elemento di fatto o di diritto sarebbe risultato incomprensibile o non conoscibile a causa della struttura motivazionale della cartella. Ne deriva che il primo motivo – sotto il profilo della motivazione dell'atto – non è fondato. La cartella, nel suo complesso, soddisfa il parametro di cui all'art.7 L. n.212/2000, letto alla luce dei principi in materia di tributi consortili.
Con il secondo motivo, l'appellante insiste sul ruolo del piano di classifica, sostenendo che: il piano 2009
(D. A. n.151/2009) sarebbe: superato, non aggiornato, riconosciuto dallo stesso Consorzio come problematico, posto a fondamento di una riscossione solo “provvisoria”; ciò comporterebbe, in definitiva, una carenza genetica della base normativa e tecnica della pretesa tributaria. Il Collegio ritiene che tali argomentazioni non possano trovare accoglimento. Va osservato, infatti, che: il piano di classifica 2009 risulta regolarmente approvato e non è stato oggetto: né di annullamento o sospensione in sede amministrativa, né di declaratoria di illegittimità in sede giurisdizionale;
la normativa non prevede un obbligo di aggiornamento annuale del piano quale condizione di validità della contribuzione;
la sua perdurante efficacia è fisiologica sino all'adozione di un nuovo piano che lo sostituisca;
le criticità evidenziate dal
Consorzio e il ricorso a un sistema di riscossione “in via provvisoria”, mediante un'aliquota minima forfetaria
(con eventuale conguaglio a seguito di aggiornamento del piano), sono riconducibili: a una scelta gestionale di transizione nell'ambito del processo di riforma dei consorzi (ex art.13 L. R. n.5/2014 e L. R. n.19/2005); non già a un difetto strutturale del piano tale da renderlo inutilizzabile ai fini impositivi. L'appellante non fornisce alcun elemento oggettivo atto a dimostrare che il piano di classifica: sia del tutto inadeguato a rappresentare le condizioni di beneficio;
produca, in concreto, una ripartizione arbitraria o sproporzionata dei contributi;
risulti inapplicabile ai terreni ricompresi nel bacino del torrente “Mutu”. In assenza di una prova positiva di tali circostanze – che gravava sull'appellante, in quanto parte che invoca l'invalidità – il piano di classifica deve ritenersi valido ed efficace, e la contribuzione, ancorché organizzata in forma provvisoria, non perde la propria legittimità.
Sull'onere della prova e sul beneficio consortile, il cuore della controversia riguarda, in definitiva, la sussistenza del beneficio in capo al fondo della contribuente e la corretta ripartizione dell'onere probatorio.
È principio oramai consolidato – e richiamato espressamente anche dal giudice di primo grado – che il contributo di bonifica è dovuto solo se sussiste un beneficio fondiario derivante dall'attività consortile, beneficio che può concretizzarsi: nella fruizione diretta di opere e servizi;
ovvero in una concreta fruibilità degli stessi, idonea a migliorare le condizioni del fondo, anche in termini di protezione, difesa idraulica, incremento o conservazione del valore. In tale prospettiva, si ritiene che: una volta provati: l'esistenza di un piano di classifica, l'inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza, il collegamento territoriale con un sistema di opere di bonifica e di difesa idraulica, si determina una presunzione di sussistenza del beneficio, che trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza di un vantaggio concreto, fino a configurare una condizione oggettiva di non fruibilità del sistema consortile. Nel caso in esame il Consorzio ha documentato: che i terreni dell'appellante, siti nel Comune di Condrò, ricadono nel bacino del torrente “Mutu”
e sono inclusi nel perimetro di contribuenza;
di aver realizzato, negli anni 1980-1981, rilevanti opere di regimentazione delle acque del torrente “Mutu”, illustrate mediante documentazione progettuale e rappresentazioni cartografiche;
che tali opere svolgono tuttora una funzione di difesa idraulica, prevenendo fenomeni erosivi e alluvionali che potrebbero compromettere l'integrità dei terreni interessati;
viene altresì chiarito che i contributi consortili sono destinati non solo alla realizzazione ma anche alla manutenzione delle opere, attività che, per definizione, è necessaria a mantenere efficiente il sistema di protezione.
L'appellante, per contro, si limita ad affermare: che non vi sarebbero interventi specifici sul proprio fondo negli anni 2017-2018; che le opere risalgono a molti anni prima;
che non sussisterebbero “opere di miglioria” dirette. Tali allegazioni non sono tuttavia sorrette da elementi probatori idonei a: dimostrare che le opere di regimentazione siano divenute del tutto inefficaci o distrutte;
comprovare che il fondo non tragga più alcun vantaggio, neppure in termini di protezione potenziale dal rischio idraulico;
rappresentare una situazione di fatto incompatibile con la nozione stessa di “fruibilità” del sistema consortile. Il Collegio ritiene che la fruibilità concreta di un sistema di difesa idraulica, che si traduce in una riduzione del rischio di erosione, di allagamento e di dissesto, integri essa stessa un beneficio reale per il proprietario del fondo, anche se non si manifesti in opere visibili poste esattamente sul terreno di quest'ultimo. Il beneficio, in questo tipo di interventi, ha per sua natura una proiezione territoriale più ampia e si esprime in termini di sicurezza, stabilità e conservazione del valore dei fondi inclusi nel bacino interessato. In tal senso, il giudice di primo grado ha fatto corretto uso dei principi in materia, ritenendo che l'onere di dimostrare l'assenza di qualsiasi fruibilità gravasse sulla contribuente, la quale, tuttavia, non lo ha assolto. La dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado non trova, dunque, riscontro: il giudice ha coerentemente affermato: da un lato, la necessità di un beneficio reale (anche in forma di fruibilità); dall'altro, la sussistenza, nel caso concreto, di elementi sufficienti per ritenere il beneficio sussistente, in mancanza di prova contraria. L'appellante ha riproposto in questa sede la domanda di sospensione della cartella, senza tuttavia sviluppare argomentazioni specifiche in ordine: al fumus boni iuris, che il Collegio ha ritenuto insussistente alla luce delle considerazioni che precedono;
al periculum in mora, non emergendo alcun pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare una misura cautelare, tenuto conto anche dell'esiguità dell'importo (euro 49,19) e della piena ripetibilità della somma in caso di ipotetico successivo accoglimento. La richiesta cautelare non può pertanto essere accolta. Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere al Consorzio di
Bonifica 11 di SS le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica 11 di SS, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - RI.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5621/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.ent. - RI - SS - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 11 SS - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3496/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202100026162237000 TASSA CONSORZIO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe relativa a contributi richiesti dal Consorzio di Bonifica 11 di SS per gli anni 2017 e 2018 ed ha eccepito il difetto di motivazione e la non debenza del tributo.
Ritualmente notificato il ricorso il Consorzio di Bonifica 11 di SS si è costituito per chiedere il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate - RI, pur citata, è invece rimasta contumace.
Con ordinanza del 23.6.2023 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ed ha fissato l'udienza per la trattazione del merito.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, per quanto concerne l'eccepita nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione va rilevato che la cartella risulta assolutamente intellegibile e conforme al modello ministeriale. Nel merito, deduce il ricorrente di non essere tenuto al pagamento delle somme richieste dal Consorzio di bonifica per non avere tratto alcun vantaggio e/o utilità in favore del proprio immobile ubicato all'interno del comprensorio servito dal Consorzio.
La superiore deduzione non appare condivisibile atteso che Il contributo consortile di bonifica è dovuto dal consorziato-contribuente ove sussista per lo stesso un reale beneficio derivante dall'attività di bonifica. Tale beneficio deve consistere non solo nella fruizione, ma anche nella concreta fruibilità dell'attività di bonifica che, per via del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva da cui deriva l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Per evitare il pagamento del contributo, quindi, non è sufficiente che il soggetto deduca di non fruire dell'attività del consorzio, atteso che anche la fruibilità è sufficiente per giustificare l'imposizione. Il ricorrente, in altri termini, avrebbe dovuto provare non solo di non fruire dell'attività del consorzio, ma di essere in una situazione tale da escludere anche l'ipotesi della fruibilità, atteso che quest'ultima, in quanto idonea a migliorare le condizioni del suo immobile, giustifica la richiesta di pagamento del contributo avanzata dal consorzio.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese nei confronti del Consorzio di Bonifica 11 di SS seguono la soccombenza.
Nulla sulle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate - RI.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 27 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Nullità della sentenza per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 7 del c.d. Statuto del Contribuente.
I Giudici di prime cure hanno ritenuto che “per quanto concerne l'eccepita nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione va rilevato che la cartella risulta assolutamente intellegibile e conforme al modello ministeriale”. Questo però non significa che nella cartella di pagamento sono stati indicati i motivi di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla formazione dell'atto né è allegato l'atto prodromico e presupposto alla cartella di pagamento che dimostri il mancato pagamento. Nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione in riferimento alla legittimità delle somme richieste dal Consorzio di Bonifica. I compiti del
Consorzio di Bonifica sono 1) la difesa delle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città, 2)
l'irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi 3) la difesa del suolo nei territori di collina e di montagna 4) la vigilanza sul territorio 5) la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
Invece presupposti giuridici per l'imposizione di un tributo sono l'esistenza di un piano di classifica e l'esistenza di un piano di riparto con la conseguenza che, ove non sussistono né un piano di classifica né un piano di riparto, l'onere della prova (ovverosia l'onere di provare i benefici conseguiti dal terreno) spetta al Consorzio stesso. Questo è oramai orientamento costante di autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione e principio pacifico affermato dalla stessa a sezioni Unite. Orbene, nel caso che ci occupa, è lo stesso consorzio che afferma che era stato approvato un piano di classifica nel 2009 (D.A. n.151/2009) ma che in fase di prima applicazione sono emerse delle criticità che avrebbero esposto i contribuenti ad un grave pregiudizio”
e che “si rende necessaria una modifica del predetto piano di classifica” e ancora che “i contributi sono riscossi in maniera provvisoria”.
Appare palese che il Giudice di prime cure prima afferma che il contributo di bonifica è dovuto solo in presenza di un beneficio reale, poi però fa il distinguo fra fruizione e fruibilità ma non specifica né quali essi siano in relazione alla fruizione né tantomeno in relazione alla fruibilità limitandosi a rimandare ad una pretesa relazione tecnica che in generale si riferisce a tutte le opere di un intero territorio chiamate “mutu” di cui la documentazione ultima risale al 1980-1981 e non certo agli anni 2017-2018 allorquando è imposta la contribuzione! Non si comprende altresì quale sia il beneficio reale che abbia comportato un miglioramento del fondo e conseguentemente un aumento di valore dello stesso. Il ricorrente ha provato di non essere nella condizione di fruibilità del fondo allorquando il Consorzio, resistente nel giudizio, ha dimostrato che non sono documentate opere di miglioria del fondo dopo quelle indicate e risalenti al 1980 -1981.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3496/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di SS sez. 11 e depositata il
20 Novembre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Consorzio di Bonifica 11 di SS che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Privo di pregio appare il primo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente sommariamente deduce la carenza di motivazione della cartella di pagamento, in violazione dell'art. 7 L.n.212/2000. Sotto tale profilo si rileva che la cartella in questione, sotto la voce “note dell'ente” indica tutte le informazioni di dettaglio circa l'attività di riscossione. È, infatti, indicata, oltre alla normativa in materia, che legittima l'attività di riscossione, la motivazione per la quale viene richiesto il pagamento ed inoltre alla medesima cartella viene allegato l'elenco degli immobili fondiari cui è riferito il contributo richiesto. È evidente che gli elementi legittimanti la pretesa creditoria sono tutti sussistenti. Infondato è anche il secondo motivo di appello con il quale la ricorrente, in sostanza, censura il capo della sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che in presenza della dimostrazione – in capo al
Consorzio – dell'esistenza del Piano di Classifica (come nel caso di specie), incombe sul con-sorziato l'onere di dimostrare di non aver conseguito alcun vantaggio specifico dalle opere di bonifica. Invero, il Giudice di
Primo grado ha fatto buon governo dei principi enucleati anche dai più recenti indirizzi di legittimità (v. Cass., sentenza n. 8079 del 23/04/2020) per come anche richiamati dal resistente nel precedente giudizio. In ogni caso, come detto, il Consorzio ha fornito la prova dell'esistenza del beneficio e/o vantaggio sui terreni di cui
è proprietaria la ricorrente, per le opere di regimentazione realizzate dal Consorzio.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – RI, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante fonda il primo motivo sulla presunta violazione dell'art.7 della legge n.212/2000, sostenendo che la cartella non indicherebbe in modo puntuale: le ragioni di fatto e di diritto della pretesa;
gli atti presupposti, né le opere di bonifica in concreto riferibili al fondo. Occorre, innanzitutto, delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In tema di contributi consortili, la cartella di pagamento può costituire il primo e unico atto con cui il Consorzio manifesta la propria pretesa tributaria. In tale ipotesi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo, ma la motivazione può legittimamente articolarsi mediante l'indicazione: dell'ente creditore (Consorzio), della natura del tributo (contributo consortile ex R.
D.215/1933), degli anni di riferimento, degli immobili interessati (con individuazione catastale), dei riferimenti alla disciplina normativa e agli atti generali (piano di classifica); e, sul piano strutturale, anche per relationem ad atti generali e presupposti, purché se ne rendano conoscibili gli estremi e il contribuente sia posto in condizione di comprendere e contestare la pretesa. Nel caso di specie, dagli atti emerge che la cartella: indica chiaramente che si tratta di contributi consortili per gli anni 2017-2018; reca la specificazione dell'ente impositore e del riferimento alla normativa consortile;
contiene – come sottolineato dal Consorzio – un'apposita sezione (“note dell'ente”) in cui si richiamano: la base normativa del prelievo;
il collegamento con l'attività di bonifica e di manutenzione;
è corredata dall'elenco degli immobili fondiari destinatari del contributo, in cui risultano i terreni intestati all'appellante; la stessa contribuente, già con il ricorso introduttivo di primo grado, ha dimostrato di avere: compreso la natura della pretesa (contributi consortili), individuato l'atto presupposto (piano di classifica 2009), colto il nesso tra la pretesa contributiva e le opere di bonifica insistenti nel bacino del torrente “Mutu”. Sotto tale profilo, non può ritenersi che la cartella difetti della funzione essenziale di rendere intelligibile la pretesa, né che l'appellante sia stata privata della possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa. La stessa articolazione puntuale delle doglianze – incentrate su benefici, piano di classifica, onere della prova – dimostra che il contenuto sostanziale della pretesa era pienamente percepibile. Rileva, inoltre, la circostanza che l'eventuale lacuna motivazionale meramente formale non può essere invocata in astratto, ma richiede la deduzione di un concreto pregiudizio difensivo, che nella fattispecie non emerge. L'appellante non indica quale specifico elemento di fatto o di diritto sarebbe risultato incomprensibile o non conoscibile a causa della struttura motivazionale della cartella. Ne deriva che il primo motivo – sotto il profilo della motivazione dell'atto – non è fondato. La cartella, nel suo complesso, soddisfa il parametro di cui all'art.7 L. n.212/2000, letto alla luce dei principi in materia di tributi consortili.
Con il secondo motivo, l'appellante insiste sul ruolo del piano di classifica, sostenendo che: il piano 2009
(D. A. n.151/2009) sarebbe: superato, non aggiornato, riconosciuto dallo stesso Consorzio come problematico, posto a fondamento di una riscossione solo “provvisoria”; ciò comporterebbe, in definitiva, una carenza genetica della base normativa e tecnica della pretesa tributaria. Il Collegio ritiene che tali argomentazioni non possano trovare accoglimento. Va osservato, infatti, che: il piano di classifica 2009 risulta regolarmente approvato e non è stato oggetto: né di annullamento o sospensione in sede amministrativa, né di declaratoria di illegittimità in sede giurisdizionale;
la normativa non prevede un obbligo di aggiornamento annuale del piano quale condizione di validità della contribuzione;
la sua perdurante efficacia è fisiologica sino all'adozione di un nuovo piano che lo sostituisca;
le criticità evidenziate dal
Consorzio e il ricorso a un sistema di riscossione “in via provvisoria”, mediante un'aliquota minima forfetaria
(con eventuale conguaglio a seguito di aggiornamento del piano), sono riconducibili: a una scelta gestionale di transizione nell'ambito del processo di riforma dei consorzi (ex art.13 L. R. n.5/2014 e L. R. n.19/2005); non già a un difetto strutturale del piano tale da renderlo inutilizzabile ai fini impositivi. L'appellante non fornisce alcun elemento oggettivo atto a dimostrare che il piano di classifica: sia del tutto inadeguato a rappresentare le condizioni di beneficio;
produca, in concreto, una ripartizione arbitraria o sproporzionata dei contributi;
risulti inapplicabile ai terreni ricompresi nel bacino del torrente “Mutu”. In assenza di una prova positiva di tali circostanze – che gravava sull'appellante, in quanto parte che invoca l'invalidità – il piano di classifica deve ritenersi valido ed efficace, e la contribuzione, ancorché organizzata in forma provvisoria, non perde la propria legittimità.
Sull'onere della prova e sul beneficio consortile, il cuore della controversia riguarda, in definitiva, la sussistenza del beneficio in capo al fondo della contribuente e la corretta ripartizione dell'onere probatorio.
È principio oramai consolidato – e richiamato espressamente anche dal giudice di primo grado – che il contributo di bonifica è dovuto solo se sussiste un beneficio fondiario derivante dall'attività consortile, beneficio che può concretizzarsi: nella fruizione diretta di opere e servizi;
ovvero in una concreta fruibilità degli stessi, idonea a migliorare le condizioni del fondo, anche in termini di protezione, difesa idraulica, incremento o conservazione del valore. In tale prospettiva, si ritiene che: una volta provati: l'esistenza di un piano di classifica, l'inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza, il collegamento territoriale con un sistema di opere di bonifica e di difesa idraulica, si determina una presunzione di sussistenza del beneficio, che trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza di un vantaggio concreto, fino a configurare una condizione oggettiva di non fruibilità del sistema consortile. Nel caso in esame il Consorzio ha documentato: che i terreni dell'appellante, siti nel Comune di Condrò, ricadono nel bacino del torrente “Mutu”
e sono inclusi nel perimetro di contribuenza;
di aver realizzato, negli anni 1980-1981, rilevanti opere di regimentazione delle acque del torrente “Mutu”, illustrate mediante documentazione progettuale e rappresentazioni cartografiche;
che tali opere svolgono tuttora una funzione di difesa idraulica, prevenendo fenomeni erosivi e alluvionali che potrebbero compromettere l'integrità dei terreni interessati;
viene altresì chiarito che i contributi consortili sono destinati non solo alla realizzazione ma anche alla manutenzione delle opere, attività che, per definizione, è necessaria a mantenere efficiente il sistema di protezione.
L'appellante, per contro, si limita ad affermare: che non vi sarebbero interventi specifici sul proprio fondo negli anni 2017-2018; che le opere risalgono a molti anni prima;
che non sussisterebbero “opere di miglioria” dirette. Tali allegazioni non sono tuttavia sorrette da elementi probatori idonei a: dimostrare che le opere di regimentazione siano divenute del tutto inefficaci o distrutte;
comprovare che il fondo non tragga più alcun vantaggio, neppure in termini di protezione potenziale dal rischio idraulico;
rappresentare una situazione di fatto incompatibile con la nozione stessa di “fruibilità” del sistema consortile. Il Collegio ritiene che la fruibilità concreta di un sistema di difesa idraulica, che si traduce in una riduzione del rischio di erosione, di allagamento e di dissesto, integri essa stessa un beneficio reale per il proprietario del fondo, anche se non si manifesti in opere visibili poste esattamente sul terreno di quest'ultimo. Il beneficio, in questo tipo di interventi, ha per sua natura una proiezione territoriale più ampia e si esprime in termini di sicurezza, stabilità e conservazione del valore dei fondi inclusi nel bacino interessato. In tal senso, il giudice di primo grado ha fatto corretto uso dei principi in materia, ritenendo che l'onere di dimostrare l'assenza di qualsiasi fruibilità gravasse sulla contribuente, la quale, tuttavia, non lo ha assolto. La dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado non trova, dunque, riscontro: il giudice ha coerentemente affermato: da un lato, la necessità di un beneficio reale (anche in forma di fruibilità); dall'altro, la sussistenza, nel caso concreto, di elementi sufficienti per ritenere il beneficio sussistente, in mancanza di prova contraria. L'appellante ha riproposto in questa sede la domanda di sospensione della cartella, senza tuttavia sviluppare argomentazioni specifiche in ordine: al fumus boni iuris, che il Collegio ha ritenuto insussistente alla luce delle considerazioni che precedono;
al periculum in mora, non emergendo alcun pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare una misura cautelare, tenuto conto anche dell'esiguità dell'importo (euro 49,19) e della piena ripetibilità della somma in caso di ipotetico successivo accoglimento. La richiesta cautelare non può pertanto essere accolta. Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere al Consorzio di
Bonifica 11 di SS le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica 11 di SS, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - RI.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)