Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 531
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza presupposto d'imposta

    Il giudice rileva che l'impugnazione riguarda un'intimazione di pagamento e non un accertamento, pertanto il motivo è inammissibile.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere i tributi

    Il giudice rileva che l'agente della riscossione ha notificato le cartelle e le precedenti intimazioni, interrompendo la prescrizione. La prescrizione non è maturata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento

    Il giudice ritiene il motivo infondato, poiché l'intimazione di pagamento è un atto vincolato che rinvia a modelli approvati e rispetta le prescrizioni contenutistiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 531
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 531
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo