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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 531/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore GIOVANNI BOLOGNA, Giudice ROBERTO RIGGIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3204/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 90197979 80/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 13.2.2023 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 6.6
(dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n.
Ricorrente_1 Difensore_1546/1992) la sig.ra , tecnicamente assistita dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatale il 15.12.2022, limitatamente ai carichi portati da cinque cartelle di pagamento, il cui complessivo importo non ha indicato.
Difensore_2L'agente della riscossione si è costituito in giudizio, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
il 24.10.2023, depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 20.10.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 9 la ricorrente ha depositato cinque nuovi documenti e sette giorni dopo l'agenzia resistente ne ha depositato altri dieci.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inutilizzabilità processuale dei documenti rispettivamente depositati dalle parti il 9 e il 16.10.2025 e, pertanto, oltre la scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992-.
Ciò premesso, rispetto ad una intimazione che richiama tredici cartelle di pagamento e un avviso di addebito INPS, per complessivi € 55.996,70, l'impugnazione è limitata alle seguenti cartelle ed ai soli carichi T.A.R.S.U.:
1) n. 296 2011 0046845627 000, indicata come notificata il 4.11.2011 e relativa a T.A.R.S.U. dell'anno 2010;
2) n. 296 2012 0027965289 000, indicata come notificata il 10.5.2012 e relativa a T.A.R.S.U. dell'anno 2011;
3) n. 296 2013 0015488922 000, indicata come notificata il 13.4.2013 e relativa a T.A.R.S.U. dell'anno 2012;
4) n. 296 2016 0104997323 000, indicata come notificata il 28.11.2016 e relativa a T.A.R.S.U. dell'anno 2013 (oltre che a dei tributi erariali non contestati);
5) 296 2019 0007768087 000, indicata come notificata il 26.3.2019 e relativa a TARES dell'anno
2013 e a TARI degli anni 2014 e 2015-.
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la mancanza del presupposto d'imposta di tutti i tributi per
"SMALTIMENTO RIFIUTI", in quanto la ricorrente non possiederebbe, né deterrebbe "gli immobili oggetto degli accertamenti impugnati".
Anzitutto, va rilevato che l'impugnazione non investe affatto "accertamenti", bensì un'"intimazione di pagamento", atto della riscossione tipico, ben diverso per natura e provenienza dall'"accertamento", sicchè il motivo si palesa ictu oculi inammissibile. Con il secondo motivo si eccepisce, invece, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i tributi.
L'agente della riscossione ha dimostrato di aver notificato tutte le cartelle cui si riferisce l'impugnazione, le quali non sono state impugnate, con conseguente irretrattabilità dei crediti da esse portati.
Va, pertanto, solo verificato se la prescrizione sia maturata nel tempo intercorso fra la data di notificazione di ciascuna cartella e quella di notificazione dell'intimazione impugnata, tenuto conto tuttavia della notificazione delle analoghe intimazioni n. 296 2016 90278764 57/000, avvenuta l'1.1.2017, e n. 296 2022 90197979 80/000, avvenuta il 12.12.2022, entrambe non impugnate entro i rispettivi termini decadenziali di legge, con conseguente cristallizzazione delle pretese impositive
(cfr. Cass. n. 20476/2025) e inizio di nuovi quinquenni prescrizionali ancora in corso. Va inoltre computata anche la sospensione di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020-.
Ne deriva che la prescrizione non si è maturata e che questo motivo di ricorso va respinto.
Con il terzo motivo si rileva la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento, ma anche questo rilievo è infondato, atteso che, come già spiegato, l'intimazione di pagamento è un atto tipico a contenuto c.d. "vincolato", previsto dall'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, il quale rinvia al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 22585/2015 del
17.2.2015, e che nella specie risultano rispettate le relative prescrizioni contenutistiche.
In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014; non spetta invece la maggiorazione di cui all'art. 15, comma 2-septies del D. Lgs. n. 546/1992, non essendo stato provato lo svolgimento di alcuna attività nella fase del reclamo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la sig.ra Ricorrente_1 a pagare all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 2.025,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore GIOVANNI BOLOGNA, Giudice ROBERTO RIGGIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3204/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 90197979 80/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 13.2.2023 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 6.6
(dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n.
Ricorrente_1 Difensore_1546/1992) la sig.ra , tecnicamente assistita dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatale il 15.12.2022, limitatamente ai carichi portati da cinque cartelle di pagamento, il cui complessivo importo non ha indicato.
Difensore_2L'agente della riscossione si è costituito in giudizio, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
il 24.10.2023, depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 20.10.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 9 la ricorrente ha depositato cinque nuovi documenti e sette giorni dopo l'agenzia resistente ne ha depositato altri dieci.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inutilizzabilità processuale dei documenti rispettivamente depositati dalle parti il 9 e il 16.10.2025 e, pertanto, oltre la scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992-.
Ciò premesso, rispetto ad una intimazione che richiama tredici cartelle di pagamento e un avviso di addebito INPS, per complessivi € 55.996,70, l'impugnazione è limitata alle seguenti cartelle ed ai soli carichi T.A.R.S.U.:
1) n. 296 2011 0046845627 000, indicata come notificata il 4.11.2011 e relativa a T.A.R.S.U. dell'anno 2010;
2) n. 296 2012 0027965289 000, indicata come notificata il 10.5.2012 e relativa a T.A.R.S.U. dell'anno 2011;
3) n. 296 2013 0015488922 000, indicata come notificata il 13.4.2013 e relativa a T.A.R.S.U. dell'anno 2012;
4) n. 296 2016 0104997323 000, indicata come notificata il 28.11.2016 e relativa a T.A.R.S.U. dell'anno 2013 (oltre che a dei tributi erariali non contestati);
5) 296 2019 0007768087 000, indicata come notificata il 26.3.2019 e relativa a TARES dell'anno
2013 e a TARI degli anni 2014 e 2015-.
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la mancanza del presupposto d'imposta di tutti i tributi per
"SMALTIMENTO RIFIUTI", in quanto la ricorrente non possiederebbe, né deterrebbe "gli immobili oggetto degli accertamenti impugnati".
Anzitutto, va rilevato che l'impugnazione non investe affatto "accertamenti", bensì un'"intimazione di pagamento", atto della riscossione tipico, ben diverso per natura e provenienza dall'"accertamento", sicchè il motivo si palesa ictu oculi inammissibile. Con il secondo motivo si eccepisce, invece, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i tributi.
L'agente della riscossione ha dimostrato di aver notificato tutte le cartelle cui si riferisce l'impugnazione, le quali non sono state impugnate, con conseguente irretrattabilità dei crediti da esse portati.
Va, pertanto, solo verificato se la prescrizione sia maturata nel tempo intercorso fra la data di notificazione di ciascuna cartella e quella di notificazione dell'intimazione impugnata, tenuto conto tuttavia della notificazione delle analoghe intimazioni n. 296 2016 90278764 57/000, avvenuta l'1.1.2017, e n. 296 2022 90197979 80/000, avvenuta il 12.12.2022, entrambe non impugnate entro i rispettivi termini decadenziali di legge, con conseguente cristallizzazione delle pretese impositive
(cfr. Cass. n. 20476/2025) e inizio di nuovi quinquenni prescrizionali ancora in corso. Va inoltre computata anche la sospensione di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020-.
Ne deriva che la prescrizione non si è maturata e che questo motivo di ricorso va respinto.
Con il terzo motivo si rileva la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento, ma anche questo rilievo è infondato, atteso che, come già spiegato, l'intimazione di pagamento è un atto tipico a contenuto c.d. "vincolato", previsto dall'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, il quale rinvia al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 22585/2015 del
17.2.2015, e che nella specie risultano rispettate le relative prescrizioni contenutistiche.
In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014; non spetta invece la maggiorazione di cui all'art. 15, comma 2-septies del D. Lgs. n. 546/1992, non essendo stato provato lo svolgimento di alcuna attività nella fase del reclamo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la sig.ra Ricorrente_1 a pagare all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 2.025,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore