Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2024, n. 14025
CASS
Sentenza 8 febbraio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato in forza di provvedimento del giudice civile a corrispondere una somma di danaro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, di propria iniziativa, scelga di adempiere mediante la cessione di un credito verso terzi. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva richiesto alla propria datrice di lavoro di corrispondere le somme di denaro a lui dovute per straordinari direttamente alla madre del figlio).

Commentario1

  • 1esclusa la tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    Cass.pen., Sez, VI, 23 aprile 2025, n. 15785 Massima: L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi, le quali non riducono l'offensività dell'illecito penale previsto dall'art. 570-bis c.p., soprattutto quando il mancato versamento esprima una precisa e ostinata deliberazione di non corrispondere quanto dovuto per il figlio. A cura di Avv. Sara Spanò L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi che non riducono l'offensività dell'illecito penale soprattutto quando, il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio. Ai fini dell'applicazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2024, n. 14025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14025
Data del deposito : 8 febbraio 2024

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