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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 598/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Teano il 24.1.1991 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Maria Antonella Rotondo
E
n. a Napoli il 17.12.1992 – CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Silvio Ferro C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il
18.11.2024
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 12.2.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 18.11.2024, del seguente preciso tenore:
il figlio minore sarà affidato in condivisione ad entrambi i genitori che eserciteranno di comune accordo la capacità genitoriale, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, il quale avrà residenza prevalente presso la madre.
che, fino a tutto il mese di agosto 2025, si dovrà evitare al minore qualsiasi frequentazione con soggetti “terzi”, aventi rapporti affettivi con uno dei genitori, non facenti parte delle famiglie d'“origine” dei due coniugi.
il padre potrà tenere con sé il bambino per 2 giorni (consecutivi) a settimana e per sole due settimane (alternate) al mese previa fissazione degli appuntamenti da concordare con la madre (così come per qualsiasi altra richiesta di visita non programmata in precedenza) almeno 24 ore prima della visita.
che per le varie festività annuali, come da calendario, i due genitori, ad anni alterni, potranno avere con sé il piccolo secondo quanto concordato Per_1
(per singola festività).
Che a partire dall'estate del prossimo anno (2025) le vacanze estive saranno ripartite in una settimana a testa tra i due coniugi, previo accordo.
Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale (€ 170,00), per il figlio minore a carico, sarà percepito nella misura del 100% dalla madre.
Il SI. verserà pertanto alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento del figlio minore la somma mensile complessiva di
€300,00 a titolo di mantenimento per il minore in aggiunta alla somma dell'Assegno Unico di cui sopra ed alla metà delle spese occorrenti mensilmente per la retta scolastica privata di entro il 5 di ogni mese, Per_1
a mezzo bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Il sig. contribuirà, nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1 straordinarie per il minore come concordate con la sig.ra Sono da Pt_1 intendersi spese straordinarie quelle medico-sanitarie, oculistiche, odontoiatriche e specialistiche in genere, nonché farmaceutiche, per esami diagnostici, analisi cliniche e cicli di terapia non coperti dal SSN, spese scolastiche (tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo d'inizio anno scolastico;
trasporto scolastico, eventuali future ripetizione o doposcuola, spese per attività sportive e/o di natura ludico/ricreativa e parascolastica. Per quanto non espressamente indicato e per le modalità in cui richiedere e pagina 2 di 3 concordare le dette spese, si richiamano le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Le parti dichiarano che, ad oggi, non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Il sig. cederà in favore della sig.ra la propria CP_1 Parte_1 quota immobiliare, pari al 50%, dell'appartamento sito in Fossacesia via Vittorio Bachelet angolo Vico 2 Sant'Egidio, identificato in NCEU foglio 5, p.lla 4309, sub 27, categoria A/2, rendita € 480,30 , e relativa pertinenza individuata in NCEU al foglio 5, p.lla 4309, su 43, categoria C/6, rendita € 61,46, di cui è proprietario in parti uguali con la sig.ra medesima. Pt_1
Quest'ultima è disponibile ad accettare la prefata cessione.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Teano (Anno 2021 n.
2 - Parte 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 13.2.2025
Il Presidente
Massimo Canosa
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