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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/11/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1191/2025 promosso da
, C.F. , nata il [...] in [...] e residente in [...] int. 1 in Morciano di Romagna (RN), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
ZA del Foro di Rimini (pec , elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Via Flaminia 183/E in Rimini (RN)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato il [...] in [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Via Macanno n. 6 in Rimini (RN), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Gregoroni del Foro di
Rimini (pec elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 predetto difensore in Via Manon n. 4 in Rimini (RN)
APPELLATO - APPELLANTE NCIDENTALE
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 31/2025 di cui al n. rg. 2807/2020 del Tribunale di
Rimini, emessa in data 5/12/2024 e depositata in cancelleria in data 13/1/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 16 1 – Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 31/2025 emessa in data 5.12.2024 e pubblicata in data
13.1.2025, si è pronunciato in ordine al ricorso per separazione giudiziale proposto da
[...]
in data 24 settembre 2020 e, avendo il Presidente del Tribunale già pronunciato Pt_1 all'udienza del 12 gennaio 2021 la separazione dei coniugi a suo tempo unitisi in matrimonio in data 14 luglio 2001, ed assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti (affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre;
regolamentazione delle visite paterne;
assegnazione Per_1 della casa coniugale alla;
contributo a carico del di euro 500,00 mensili per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento a favore della di euro 150,00 per la durata di 24 mesi, per consentirle di reperire un'occupazione stabile;
Pt_1 pagamento della rata del mutuo in capo al incarico al Servizio Sociale di redazione di una CP_1 relazione illustrativa della situazione del minore e della famiglia), ha regolato le condizioni della separazione così disponendo:
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Controparte_1
- affida il figlio minore (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Morciano di Romagna (RN), Via Marconi n. 4, a
; Parte_1
- dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_1 Per_1 liberamente, secondo il calendario che padre e figlio stabiliranno di comune accordo;
- dispone che versi a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo 500,00 Per_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
- dispone che versi a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- compensa le spese di lite.
A fondamento della decisione, quanto alle reciproche domande di addebito, il Tribunale ha ritenuto che dall'istruttoria non fosse emersa alcuna prova che le presunte relazioni extraconiugali intrattenute dalle parti siano iniziate in costanza di matrimonio e abbiano rappresentato la causa della crisi coniugale.
Quanto al regime di affidamento del minore ha stabilito l'insussistenza di elementi idonei a giustificare la deroga al regime dell'affiso condiviso. Quanto alle questioni economiche, considerate le condizioni pagina 2 di 16 economiche di entrambe le parti e l'età del figlio, delle presumibili esigenze dello stesso, dei tempi di permanenza prevalenti presso la madre e dell'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ha ritenuto equo porre a carico del padre il contributo mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 70% delle spese straordinarie. Inoltre, tenuto conto della migliore condizione economica del e che la risulta in grado di CP_1 Pt_1 svolgere un'attività lavorativa, anche in forma precaria o stagionale, ha ritenuto equo riconoscerle un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente. Da ultimo, considerato l'esito complessivo del giudizio, ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
*
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. Parte_1
affidando l'impugnazione ai seguenti motivi.
[...]
Con il primo motivo ha lamentato l'erronea valutazione dei fatti fondanti la domanda di addebito, a tal fine deducendo che controparte avrebbe abbandonato la casa coniugale in violazione del dovere di coabitazione ed avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con l'attuale compagna in costanza di matrimonio.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per mancata ammissione delle prove richieste in primo grado di cui ha insistito per l'ammissione.
Con il terzo motivo ha censurato il quantum del contributo di mantenimento posto a suo favore, a tal fine deducendo che l'Autorità Giudicante avrebbe omesso di dare precipuo rilievo alla durata del matrimonio, al contributo della alla formazione del patrimonio familiare, alle condizioni Pt_1 reddituali del alle condizioni personali della ed al tenore di vita goduto in costanza di CP_1 Pt_1 matrimonio. Ha quindi domandato il versamento a proprio favore della somma mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione monetaria, nonché che il marito continui a versare l'intera rata di mutuo della casa coniugale.
Con il quarto motivo ha lamentato l'inadeguatezza dell'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio , domandando la somma mensile euro 800,00 per il mantenimento del figlio, oltre Per_1 rivalutazione monetaria, ed il 70% delle spese straordinarie.
Con il quinto motivo ha eccepito l'erronea valutazione della situazione patrimoniale, avendo il
Tribunale tenuto conto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, dell'eredità pervenuta alla a seguito del decesso della madre, pur trattandosi di beni estranei al Pt_1 patrimonio coniugale, oltre che della quota di ¼ dell'immobile sito a Cisterna di Latina, bene non produttivo di reddito ed invenduto nonostante posto sul mercato.
Con il sesto motivo ha dedotto la violazione dei principi in materia di onere probatorio, avendo parte pagina 3 di 16 appellante fornito la prova sufficiente sia della violazione dei doveri coniugali da parte del marito, sia del nesso causale tra tali comportamenti e la crisi matrimoniale.
Da ultimo, con il settimo motivo, ha censurato la sentenza in punto di spese e alla disposta compensazione delle spese di primo grado, in ragione della soccombenza di controparte sulle questioni principali del giudizio, ed ha dunque chiesto la liquidazione a proprio favore delle spese giudiziali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
2.1 - Si è costituito il resistente in data 9.10.2025, eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e chiedendone il rigetto. Più precisamente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle avverse istanze istruttorie, oltre che delle produzioni documentali già considerate inammissibili dal Giudice di prime cure;
nel merito del primo motivo di appello ha di contro evidenziato l'omessa prova dell'esistenza di relazioni extraconiugali dallo stesso intrattenute nelle more del matrimonio, nonché l'inattendibilità della testimonianza di viceversa deducendo che il Testimone_1
Tribunale avrebbe omesso di considerare la responsabilità di controparte nel determinare la crisi coniugale, motivo per cui avrebbe abbandonato la casa coniugale. CP_1
Quanto al secondo motivo di appello ha insistito per la conferma delle statuizioni della sentenza in punto di ammissibilità e valutazione delle avverse istanze istruttorie e documentazioni probatorie. In relazione al terzo motivo di appello si è opposto all'avversa pretesa di innalzamento del quantum disposto dal Tribunale a carico del a titolo di assegno di mantenimento a favore della , CP_1 Pt_1
a sua volta eccependo la contraddittorietà della motivazione in ordine alla debenza del contributo di mantenimento a favore della moglie, nella parte in cui, da un lato, ha statuito che controparte risulta in grado di svolgere attività lavorativa e, dall'altro, ha ritenuto equo riconoscerle un assegno di mantenimento.
Quanto al quarto motivo di appello ha eccepito l'infondatezza della domanda avversaria di innalzamento del contributo di mantenimento del figlio ed ha, di contro, invocato la riforma Per_1 della sentenza, domandando la riduzione del quantum in euro 400,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie. In relazione al quinto motivo di appello ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie, disponendo controparte di una somma superiore ad euro 57.000,00 a seguito dell'eredità materna. Dal suo canto ha invocato la riforma della sentenza sia in punto di debenza dell'assegno di mantenimento a favore di controparte, sia con riguardo al pagamento della rata di mutuo della casa coniugale sulla quale il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi e che il Presidente del Tribunale, nel pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti aveva posto integralmente a suo carico. Quanto al sesto motivo di appello ne ha eccepito l'infondatezza reiterando le precedenti deduzioni. In relazione alla liquidazione delle spese di lite, ne ha domandato la conferma, tuttavia evidenziando che, benchè pagina 4 di 16 controparte abbia beneficiato in via provvisoria dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche sotto tale profilo deve considerarsi l'effettiva condizione economica di controparte e, a tal fine, ha richiamato il dictum della Corte Costituzionale secondo cui si tiene conto anche dei redditi non assoggettati ad imposta.
Ha quindi proposto appello incidentale domandando la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, la riduzione ad euro 400,00 dell'importo di mantenimento del figlio e della quota di spese straordinarie poste a suo carico al 50%, ha censurato la sentenza nella parte in cui confermato la debenza di un assegno di mantenimento muliebre e ha domandato la ripartizione al 50% della rata di mutuo della casa coniugale, in alternativa domandando che controparte si renda disponibile al riconoscimento della proprietà esclusiva della stessa in capo al il tutto con vittoria di spese del CP_1 grado di appello.
2.2 – Il Procuratore Generale è intervenuto in giudizio non rassegnando conclusioni.
2.3- All'udienza del 21 ottobre 2025 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive difese e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Vanno in primo luogo esaminati congiuntamente i primi due motivi d'impugnazione principale ed il sesto motivo di appello con i quali lamenta il mancato accoglimento della domanda di Pt_1 addebito della separazione a carico del l'inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie da CP_1 parte del giudice di prime cure e la violazione dei principi in materia di onere della prova.
Tali doglianze sono infondate.
Questo Collegio ritiene infatti che il Tribunale di Rimini abbia correttamente esplicitato le ragioni per le quali ha rigettato l'istanza di addebito proposta dalla , non essendo stato assolto il relativo Pt_1 onere probatorio, sia per quanto riguarda l'abbandono del tetto coniugale, sia per quanto attiene l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal in costanza di matrimonio, essendo rilevatesi sul punto irrilevanti sia le prove documentali, sia CP_1 gli interrogatori formali delle parti e le restanti prove orali.
Va rammentato, in proposito, che la pronuncia di addebito della separazione presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento.
Difatti, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia pagina 5 di 16 assunto efficacia causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cassazione
Civile, sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392).
Nel caso in esame, la parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio al non ha assolto al relativo onere, CP_1 avendo, da un lato, omesso di fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dell'abbandono della casa coniugale sulla rottura del vincolo coniugale e, dall'altro, di fornire la prova della fondatezza della dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e dell'incidenza causale sulla situazione di intollerabilità della convivenza.
Va, infatti, rammentato che l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione, ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis; non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285).
Parimenti, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del fatto allegato e del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079).
Orbene, l'uscita di casa del marito il 26 ottobre 2018 non può configurarsi come improvviso abbandono del tetto coniugale, ma si inserisce chiaramente nell'ambito di un rapporto ormai esacerbato tra coniugi. Ciò si evince chiaramente dalla precedente raccomandata del 16 ottobre
2018 ove la difesa del ha rappresentato che “il rapporto coniugale si è ormai incrinato e CP_1 pertanto proseguire la convivenza matrimoniale è diventato impossibile”, il che depone per l'esistenza di una pregressa situazione di intollerabilità della vita coniugale, circostanza incontestata dall'appellante la quale nella propria difesa non ha dedotto che fino a quel momento l'unione matrimoniale era serena, ma ha anzi ella stessa sottolineato come il rapporto fosse già incrinato (a suo dire per scoperta della relazione extraconiugale del marito, ragione addotta per l'insorgenza della crisi).
Inoltre, la sequela di denunce di lì a poco proposte (la prima il 5.11.2018, solo dopo 9 giorni dall'allontanamento della casa coniugale) da parte della nei confronti del è di per sé Pt_1 CP_1 significativa della pregressa conflittualità tra le parti, oltre che di un contesto di disgregazione del nucleo coniugale: a titolo esemplificativo, nel verbale di denuncia del 5.11.2018 si legge: “Ormai da diverso tempo, dallo scorso mese di marzo del corrente anno, i rapporti tra me e mio marito si sono incrinati…Via via che passava il tempo mio marito pur essendosi raffreddato nei nostri rapporti interpersonali continuava ad abitare in casa con noi…Preciso che già nei mesi di luglio – agosto e pagina 6 di 16 settembre mio marito si è assentato da casa per periodi che spaziano dai 10/15 giorni alla settimana – asseritamente per esigenze di servizio – e lo ha sempre e solo comunicato a nostro figlio incaricandolo
a sua volta di avvisare me”.
È evidente, pertanto, al di là delle ragioni addotte dall'appellante a sostegno della crisi (la relazione extraconiugale), che i rapporti fossero già deteriorati prima dell'allontanamento del il che CP_1 esclude la sussistenza di addebito a carico di quest'ultimo per abbandono del tetto coniugale.
3.1 – In relazione alla dedotta relazione extraconiugale, la genericità delle deduzioni e la mancata collocazione temporale del riferito rapporto extraconiugale, rendono l'allegazione inidonea a fondare la domanda di addebito.
Ed invero nel ricorso per separazione giudiziale con addebito ha dedotto “la signora qualche Pt_1 tempo fa venne a conoscenza che il marito aveva una relazione extraconiugale…”, salvo poi nel foglio di precisazione delle conclusioni rappresentare che “la signora era già presente Persona_2 al momento della Prima Comunione del figlio e appare in tutte le fotografie della Prima Comunione.
La signora , ignara, non ha fatto caso a questa persona che il marito ha presentato come Pt_1 amica. Solo anni dopo, insospettita, la signora si è recata dal fotografo ufficiale ed ha potuto Pt_1 riconnettere le cose”. Tali deduzioni, pedissequamente reiterate nel ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 30
c.p.c. (cfr. pagina 4) non sono in alcun modo dirimenti, ma al più contraddittorie non solo con quanto dalla stessa dedotto nello stesso ricorso (cfr. pagina 6) ove asserisce che solo dopo l'escussione della teste si sarebbe recata dal fotografo per recuperare le fotografie ed i dubbi nutriti Testimone_1 sui tradimenti avrebbero trovato concretezza, ma soprattutto con quanto emerso nel corso della prova testimoniale. Segnatamente, all'udienza del 9.12.2022, sentita sul capitolo 5) ha Testimone_1 riferito: “…Nell'ultimo periodo ho notato un cambiamento della signora, ho capito che c'era qualcosa del genere il giorno della comunione del bimbo. Mentre il bimbo e la madre si trovavano in sagrestia io ero fuori dalla chiesa e si avvicinò il presentandomi una signora come sua amica. Quando CP_1 poi siamo giunti al ristorante notai la signora avere un battibecco con il marito sulla Pt_1 presenza di questa signora: la chiedeva al marito chi avesse inviato questa signora;
tuttavia, Pt_1 per non rovinare la giornata al figlio era disponibile a tollerare la presenza di questa signora ma il marito voleva che questa si sedesse insieme a lui e al piccolo. La si oppose dicendo che non Pt_1 voleva che questa signora si sedesse di fianco al figlio. Il pranzo continuò anche se la si Pt_1 vedeva che non era lei ma continuò a fare la mamma per non rovinare la festa al figlio”.
Ebbene, delle due l'una: o l'appellante, come dalla stessa dedotto, “non ha fatto caso a questa persona”
o è vero il riferito alterco del giorno della comunione del minore. Se poi, come riferito dall'appellante,
“solo anni dopo, insospettita, si è recata dal fotografo ufficiale ed ha potuto riconnettere le cose”, le pagina 7 di 16 dichiarazioni della testimone appaiono poco credibili atteso che non è plausibile che l'appellante
“ignara” possa essersi inalberata con il marito per la mera presenza di un'invitata a cui neanche avrebbe fatto caso. Ad ogni modo, come correttamente rilevato dal Tribunale, le dichiarazioni rese dalla teste non confermano la dedotta relazione extraconiugale del Difatti, la mera presenza CP_1 fisica della alla Comunione del minore, di per sé solo, non può costituire prova dell'infedeltà Tes_2 in capo al né dimostrazione dell'esistenza di un'effettiva relazione extraconiugale intrattenuta CP_1 dal marito e tanto meno può convincere del fatto che si sia trattato della causa determinante della crisi matrimoniale.
Non può dirsi, da ultimo che si tratti di circostanza ammessa e tanto meno pacifica, poichè l'appellato ha negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale, sia nella comparsa di costituzione e risposta, che in sede di interrogatorio formale (sul Cap. 5) “vero che è emerso che il marito nel 2018 ha intrattenuto una relazione extra coniugale con una signora residente in [...]di Romagna, via
Panoramica che si chiama ” ha risposto “Non ho intrattenuto una relazione Persona_3 extraconiugale ma una semplice amicizia”).
Nessun altro elemento è emerso a sostegno dell'esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio: anche la testimonianza di escusso all'udienza del 31 marzo 2023, non è in Testimone_3 alcun modo dirimente, avendo lo stesso sul capitolo 5) dichiarato “nel 2018 non so dire se ci fosse in essere un rapporto…”
Tanto premesso, e mancando in sé la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà, vale la pena solo ad abundantiam richiamare l'orientamento della giurisprudenza, secondo il quale la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa, sia in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (Cassazione civile, sez.
I, 12/04/2006, n. 8512).
In punto di addebito l'appello principale va quindi senz'altro respinto.
3.2 - Deve poi rigettarsi la domanda di ammissione “di tutte le richieste istruttorie avanzate in corso del primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riprese e trascritte” formulata dalla nelle conclusioni, articolate nel secondo motivo di appello, già rigettate con ordinanza Pt_1 emessa dal Giudice il 12.9.2022, nei verbali di udienza del 15 giugno 2023 e 12 giugno 2024, oltre che nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3), le cui motivazioni, ampliamente articolate, questo Collegio condivide integralmente, in ogni modo non ravvisandosi la necessità di integrare ulteriormente l'assunzione dei mezzi istruttori, anche a fronte della già copiosa prova orale assunta e stante le chiare pagina 8 di 16 evidenze processuali.
3.3 – Venendo ora al terzo motivo di appello in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della , va preliminarmente richiamato e condiviso il principio per cui Pt_1
l'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto in costanza di convivenza dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche.
Nello specifico, per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario, anzitutto, che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
che sussista una disparità economica tra i due coniugi ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. civ. n. 13026/2014; Cass. civ. n.
17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. civ. sez. I, 6/9/2021, n. 24049).
Non v'è dubbio che nel caso di specie le condizioni economiche del siano più floride di quelle CP_1 della in quanto l'appellato è percettore di redditi (sulla base delle dichiarazioni dei redditi Pt_1 prodotte ha denunciato nell'ultimo triennio un reddito medio di circa 2.100,00 euro per dodici mensilità. Ed invero, nel 2025, per il periodo di imposta 2024 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 32.647,82 che, detratta l'imposta netta di euro 6.495,32 e le addizionali regionali, gli ha garantito un reddito netto annuale di 25.607,75 e, dunque, un introito di euro 2.133,97 per dodici mensilità; nel
2024, per il periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito complessivo di euro 33.881,77 che, detratta l'imposta netta di euro 7.294,35 e le addizionali regionali e comunali, gli ha garantito un reddito netto annuale di euro 26.017,63 e cioè un introito di euro 2.168,00 per dodici mensilità; per il periodo di imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 35.055,03 che, detratta l'imposta netta di euro 7.871,80 e le addizionali regionali e comunali, gli ha garantito un reddito netto annuo di euro 26.589,62 e, dunque, un introito netto mensile di euro 2.215,80, calcolato su dodici mensilità).
Si evince del resto inequivocabilmente dagli atti di causa che proprio da tale attività del marito
(militare di carriera, il quale ha svolto e svolge missioni all'estero con retribuzione aggiuntiva, così come egli stesso ha riferito all'udienza presidenziale), l'intera famiglia ha basato la propria sicurezza pagina 9 di 16 economica, mentre la moglie si è dedicata alle incombenze domestiche e dell'accudimento del figlio
, consentendo appunto così al di dedicarsi alla carriera militare, partecipando a varie Per_1 CP_1 missioni militari all'estero. Come correttamente osservato dal Tribunale, egli, pur lamentando un'inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della moglie, non ha specificatamente contestato le avverse deduzioni, né ha fornito una differente ricostruzione del ménage familiare esistente tra le parti.
L'appellante è proprietaria al 50% della casa familiare nella quale risiede e ha percepito proventi da eredità (euro 50.000,00 e ¼ della proprietà di un immobile sito in Cisterna di Latina, dalla cui vendita ha ricavato l'importo di euro 7.500,00, v. rogito Notaio del 24 marzo 2022) ed Persona_4 attualmente è ancora inoccupata.
Entrambi i coniugi sono comproprietari della casa familiare, assegnata alla moglie in quanto genitore collocatario del figlio minore, gravata da un mutuo.
Da ciò emerge senza dubbio, da un lato, il notevole squilibrio delle condizioni delle parti, dall'altro l'attuale insostenibilità da parte della moglie di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di convivenza, stante il suo attuale stato di disoccupazione e del lungo periodo di inattività che rende credibile la sua difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro all'età di cinquant'anni.
Pur condividendosi l'assunto del Tribunale per cui non sono stati evidenziati degli stati patologici ostativi alla ricerca di una sistemazione lavorativa, anche in forma precaria e pur in considerazione delle liquidità in suo possesso ricevute in eredità (destinate peraltro ad esaurirsi, se non alimentate da redditi di lavoro) non risulta attualmente in grado di provvedere al mantenimento Parte_1 proprio e, per quanto di sua spettanza, del figlio minore.
Tanto premesso, appare condivisibile la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto congruo un contributo al mantenimento in misura di 150,00 euro mensili e contestualmente ha disposto l'obbligo a carico del di continuare a pagare per intero il rateo del mutuo gravante sull'immobile CP_1 cointestato attualmente di € 675,00 mensili, dando continuità a quanto già anteriormente all'instaurazione del giudizio in primo grado avveniva (il mutuo infatti era sostenuto integralmente dal marito).
E' evidente che diversamente, qualora cioè il mutuo dovesse essere corrisposto per metà da ciascuno dei coniugi, il contributo al mantenimento della moglie a carico del marito dovrebbe essere aumentato, non potendo la moglie far fronte con il solo importo di 150 euro al pagamento di circa 340 euro circa per il mutuo, alle spese relative alle utenze (che su di lei gravano, posto che l'assegnazione della casa familiare non comporta che l'altro genitore della provvedere alle stesse, in mancanza di accordo, che nel caso di specie non vi è stato) e ad ogni ulteriore esigenza di vita propria e - per quanto di sua pagina 10 di 16 spettanza – del figlio.
Deve darsi atto, del resto, che il pur godendo di un alloggio in caserma, al netto degli importi CP_1 che per quanto ora detto deve pagare, e dovendo altresì corrispondere il contributo al mantenimento del figlio minore (che per quanto di seguito si dirà, questa Corte ritiene di confermare nella Per_1 misura di 500 euro mensili), viene ad essere gravato da esborsi mensili fissi di euro 1.325,00. Pur considerando un reddito netto medio mensile di 2.200 euro (per dodici mensilità) egli ha quindi a disposizione per sé l'importo di euro 825,00 con il quale deve provvedere al proprio mantenimento ed eventuali sia pur ridotte spese dell'alloggio di cui dispone in caserma (nonché delle eventuali spese di locazione di un alloggio idoneo ad ospitare anche il ragazzo, quando è con lui, che afferma di voler reperire) e alle spese straordinarie del figlio.
Alla luce di tali dati la domanda di aumento dell'entità dell'assegno maritale non è meritevole di accoglimento, risultando congrua la quantificazione operata dal Tribunale, potendo la stessa appellante provvedere con le proprie sostanze, pur nelle more del reperimento di un'occupazione, ad integrare quanto riceve dal CP_1
Né deve ritenersi che il Collegio di prime cure abbia errato nel tenere in considerazione anche le sostanze che la ha ricevuto a seguito del decesso della madre, pur trattandosi di beni estranei Pt_1 al patrimonio coniugale: il Tribunale non ha certo fatto confluire tali beni nel patrimonio familiare, ma semplicemente ha doverosamente operato una comparazione completa dei redditi e del patrimonio delle parti, ai fini di verificare tutto quanto i coniugi hanno a disposizione per provvedere al mantenimento proprio e del figlio, e non v'è dubbio che anche le somme di cui la moglie è venuta in possesso per causa ereditaria possano essere utilizzate per il suo mantenimento (anche se, come si è detto, trattasi di fonti di sostentamento destinate ad esaurirsi se non alimentate da redditi da lavoro o di altro tipo).
3.4 – Per analoghe ragioni va altresì rigettato il quarto motivo di appello in punto di rideterminazione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore.
Ed invero, parte ricorrente ha lamentato che il disposto contributo non sarebbe adeguato alla complessiva situazione patrimoniale della e, da un lato, ha contestato l'incremento Pt_1 delle esigenze del figlio ormai diciassettenne e, dall'altro, ha rappresentato che il padre si sarebbe sempre sottratto al pagamento delle spese straordinarie. Ha chiesto dunque che il contributo venga rideterminato in euro 800,00 (oltre alla conferma del pagamento in capo a controparte del 70% delle spese straordinarie).
Il motivo è infondato.
Va premesso che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della prole, il giudice, secondo quanto stabilito dall'art. 337 ter c.c., deve considerare le attuali esigenze del figlio, il pagina 11 di 16 tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il Tribunale, ponderate accuratamente le consistenze patrimoniali e reddituali di entrambi i genitori, ha correttamente applicato il disposto normativo, riferendosi a tali parametri, dopo aver comparato le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dell'età del figlio , delle presumibili esigenze Per_1 dello stesso, dei tempi di permanenza prevalenti presso la madre e dell'assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
La valutazione va condivisa: l'importo di 500 euro mensili appare congruo rispetto all'età di un ragazzo diciassettenne, tenuto conto dei redditi dei genitori, e del tenore di vita avuto in costanza di convivenza (e che ora ha necessariamente subito una flessione a causa della separazione) a maggior ragione in considerazione del fatto che la madre con lui convivente gode gratuitamente della casa familiare e che il Collegio ha posto a carico del padre le spese straordinarie in misura del 70%.
3.5 - In relazione poi al dedotto inadempimento delle spese straordinarie, la doglianza non merita accoglimento.
Le generiche deduzioni dell'appellante non consentono a questo Collegio di verificare la sussistenza dell'omissione, l'esatta entità dell'obbligazione inadempiuta e la durata del dedotto inadempimento.
Premesso che le spese straordinarie si aggiungono al mantenimento ordinario e sono incluse negli oneri derivanti dai diritti e doveri dei coniugi in relazione all'educazione, istruzione e mantenimento della prole, tanto che la condotta omissiva ben può integrare la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al secondo comma dell'art. 570 c.p., va evidenziato che parte appellante non ha in effetti prodotto alcuna documentazione che attesti l'effettività, la natura e l'entità delle spese sostenute, anche al fine di verificare che le stesse siano in linea con le possibilità economiche del coniuge, né ha formulato nelle conclusioni alcuna domanda di ripetizione delle spese straordinarie asseritamente da lei stessa interamente sostenute nell'interesse del figlio . E' appena il caso poi di osservare che - Per_1 qualora tale inadempimento effettivamente sussista – la madre ha a disposizione i rimedi esecutivi per poter provvedere al recupero.
3.6 – Parimenti infondato è il settimo motivo di appello, col quale ha censurato la sentenza Pt_1 nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, sulla scorta del fatto che controparte sarebbe stato soccombente nelle questioni principali del primo grado di giudizio.
Questo Collegio ritiene corretta la valutazione del giudice di prime cure in punto di reciproca soccombenza delle parti in punto di addebito, domande che hanno comportato un aggravio dell'istruttoria, mentre per quanto riguarda la domanda di contributo al mantenimento del figlio e di pagina 12 di 16 assegno di mantenimento, sono stati sì riconosciuti alla , ma in misura minore di quanto Pt_1 richiesto, il che può contribuire alla giustificatezza della compensazione.
Non paiono ammissibili in questa sede le deduzioni di sui requisiti reddituali della Controparte_1
in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (che avranno rilievo allorquando Pt_1 questa Corte esaminerà, separatamente, l'istanza di liquidazione del difensore dell'appellante) con riguardo alle quali egli non ha interesse.
4. – Neppure può essere accolto l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Segnatamente, non può accogliersi la richiesta del resistente di addebito della separazione a carico della
, asseritamente colpevole di essere stata l'artefice della crisi coniugale per aver violato il Pt_1 dovere di fedeltà coniugale.
Sul punto, infatti, non è provato né che la relazione sia stata dalla intrattenuta in costanza di Pt_1 matrimonio, né che sia stata la causa della crisi coniugale.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Rimini non sono a tal fine dirimenti le prove orali (la
, in sede di interrogatorio formale il 9 dicembre 2022, interrogata sul capitolo 10) della Pt_1 memoria 183 comma sesto c.p.c. di parte resistente “Vero che la relazione con il signor Tes_4
è stata una delle cause della separazione da suo marito?” ha dichiarato “non è vero nel modo più assoluto”; il teste interrogato sul capitolo di prova 4) “vero che il sig. Testimone_3 Tes_4 residente a [...]di Romagna è un semplice amico e conoscente” di cui alla memoria 183 comma sesto cpc n. 2 della ha riferito “non sono in grado di dirlo ho avuto modo di vedere nei servizi Pt_1 perlustrati esterni la signora e insieme. Non so dire quindi se avessero Parte_1 Tes_4 una relazione sentimentale o una semplice conoscenza. In paese si vociferava che avessero una relazione”; il teste , sul medesimo capitolo di prova ha risposto “so che sono stati notati in Tes_5 giro nella stessa autovettura ma non so dire se tra di loro ci sia un rapporto sentimentale o meno”) e le prove documentali agli atti.
Mancando la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, a maggior ragione difetta del tutto l'apporto causale alla crisi dell'unione. Pertanto, stante la carenza di allegazioni da parte dell'appellato onerato in tal senso, il motivo è infondato e va respinto.
4.1 – Quanto al secondo motivo di appello incidentale, ha domandato la riduzione Controparte_1 dell'importo di mantenimento del figlio e della quota di spese straordinarie a proprio carico. A tal fine ha lamentato che il Tribunale non avrebbe valutato attentamente le disponibilità economiche effettive di entrambe le parti: riferisce, a fronte della percezione di una retribuzione mensile di € 1.934,84, di essere gravato da una rata mensile di € 675,00 per il mutuo sulla casa coniugale, dall'esborso degli oneri economici relativi al proprio alloggio militare e alle proprie esigenze di vita, dall'esborso pagina 13 di 16 dell'assegno mensile pari ad € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio, del 70% delle spese straordinarie e dell'assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 150,00, invocando pertanto la riduzione degli importi corrisposti a favore del figlio.
Senonché, quanto alle condizioni economico patrimoniali delle parti, valgono per l'appello incidentale le considerazioni sopra svolte in punto di appello principale.
Il Tribunale ha correttamente ricostruito la capacità reddituale ed economico patrimoniale delle parti e, in applicazione dell'art. 337 ter c.c., ha altresì valorizzato l'età del minore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore e l'assegnazione alla della casa familiare. Pt_1
Ininfluenti a questo fine sono, invero, le deduzioni dell'appellato nella parte in cui ha rappresentato che il minore trascorre in compagnia della figura paterna festività e vacanze (motivo per il quale è conseguentemente da ritenersi inammissibile la prova testimoniale richiesta dal nelle CP_1 conclusioni dello scritto costitutivo, atteso che i capitoli di prova vertono su circostanze irrilevanti ai fini del decidere), dovendosi d'altro canto evidenziare che è collocato presso la madre che, Per_1 dunque, inevitabilmente sopporta le necessità ed esigenze quotidiane del figlio. Difatti, per quanto ovvio, maggiore è il tempo che il figlio trascorre con un genitore, maggiori sono i compiti di natura domestica in carico allo stesso (a titolo esemplificativo fare la spesa, cucinare, accompagnare a Per_1 scuola, provvedere alle faccende domestiche, lavare, stirare, aiutare nello svolgimento dei Per_1 compiti scolastici). Non consta peraltro (né ha dedotto) che per far fronte a tali esborsi il abbia CP_1 contratto debiti, ma al contrario ha rappresentato l'ausilio economico prestato dall'attuale compagna, da ciò potendosi presumere che comunque gode di entrate a tanto adeguate.
Pertanto, dovrà continuare a provvedere al pagamento del contributo di Controparte_1 mantenimento del figlio minore costituendo il relativo ammontare l'essenziale per la vita e la crescita dello stesso, tenuto conto che tale importo è stato determinato tenendo altresì conto che il resistente al momento è l'unico soggetto in famiglia dotato di reddito certo e stabile, in misura superiore a 2.000,00 euro mensili.
Con riferimento alle spese straordinarie, sempre la qualificata disparità economico patrimoniale esistente tra le parti, chiaramente emergente dalle risultanze sopra dettagliatamente descritte, determina la necessità di prevedere che il padre sostenga nella misura del 70% detti esborsi.
Pertanto, a conferma della sentenza impugnata, deve disporsi che il contributo paterno al mantenimento del figlio minore debba continuare ad essere individuato in complessivi € 500,00, oltre gli aggiornamenti Istat ed al 70% delle spese straordinarie.
4.2 – Con il terzo motivo di appello ha lamentato la riconosciuta debenza in favore Controparte_1
pagina 14 di 16 di controparte dell'assegno di mantenimento. Segnatamente, riepilogata la situazione economico patrimoniale delle parti, si è opposto alla corresponsione di un assegno di mantenimento muliebre, evidenziando altresì la mancata prova in ordine alla ricerca di un'attività lavorativa.
Anche sul punto non possono che valere le considerazioni sopra svolte in punto di appello principale: dalle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado è emersa, pur considerate le ulteriori risorse
(acquisti iure successionis; 7.500,00 euro ricavati dalla vendita della proprietà dell'immobile di
Cisterna Latina) della , l'oggettiva differenza reddituale patrimoniale dei coniugi, essendo Pt_1
l'appellante allo stato inoccupata, il che ha giustificato il riconoscimento a proprio favore dell'assegno di mantenimento.
Dal suo canto parte appellata, come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha specificamente contestato le deduzioni avversarie, limitandosi a lamentare un'inerzia nel reperimento dell'occupazione lavorativa. Sul punto se è vero che la stessa ha ancora un'età che le consente di trovare delle occupazioni (seppur in forma precarie o stagionali), risulta provato che, già a seguito dell'allontanamento del dalla casa coniugale, la si sia rivolta al Centro per l'impiego CP_1 Pt_1 per la ricerca di un'occupazione lavorativa, potendosi dunque da ciò desumere la concreta volontà della stessa di reperire un impiego (cfr. documentazione dell'11 gennaio 2021).
4.3 – Con il quarto motivo di appello ha lamentato il vizio di omessa pronuncia della Controparte_1 sentenza in relazione al pagamento della rata di mutuo insistente sulla casa coniugale cointestata tra i coniugi, che il Presidente del Tribunale, nel pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza del 12.1.2021 aveva posto in capo all'appellato. Sul punto ha pertanto domandato la condanna di controparte a corrispondere la quota del 50% in quanto comproprietaria della casa coniugale o, in via subordinata, ha domandato che si renda disponibile a riconoscere l'intera Pt_1 ed esclusiva proprietà dell'immobile in capo a . Controparte_1
Anche questo motivo d'appello è infondato per le ragioni già dette: il Tribunale, nella valutazione della complessiva situazione economico patrimoniale delle parti, ha tenuto in considerazione che il marito sta continuando a versare in via esclusiva la a rata del mutuo insistente sulla casa coniugale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), sottintendendo evidentemente che l'importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento del figlio e quello dovuto quale assegno di mantenimento della moglie sono stati commisurati anche tenendo in considerazione tale circostanza.
Se così non fosse il si troverebbe in una condizione significativamente squilibrata a proprio CP_1 vantaggio (godendo da solo di circa 1.600 euro, mentre la moglie avrebbe a disposizione per sé e per il figlio circa 650,00 euro, dovendo per il resto utilizzare e via via esaurire i propri risparmi) a meno di dover elevare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie . Controparte_1
pagina 15 di 16 Si ribadisce quindi l'adeguatezza della soluzione adottata dal Tribunale, in forza della quale CP_1 dovrà continuare a provvedere al pagamento della rata del mutuo insistente sulla casa coniugale.
5 – Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la decisione impugnata deve quindi essere senz'altro confermata, non emergendo elementi di segno contrario dalla documentazione prodotta – peraltro inammissibilmente e senza autorizzazione alcuna – dall'appellato successivamente all'udienza CP_1 del 21 ottobre 2025.
6 – La soccombenza reciproca delle parti impone anche in questa sede l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ.
S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Rimini n. 31/2025 emessa in data 5 dicembre
2024 e pubblicata in data 13 gennaio 2025 nel giudizio n. RG 2807/2020;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'11 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1191/2025 promosso da
, C.F. , nata il [...] in [...] e residente in [...] int. 1 in Morciano di Romagna (RN), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
ZA del Foro di Rimini (pec , elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Via Flaminia 183/E in Rimini (RN)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato il [...] in [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Via Macanno n. 6 in Rimini (RN), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Gregoroni del Foro di
Rimini (pec elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 predetto difensore in Via Manon n. 4 in Rimini (RN)
APPELLATO - APPELLANTE NCIDENTALE
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 31/2025 di cui al n. rg. 2807/2020 del Tribunale di
Rimini, emessa in data 5/12/2024 e depositata in cancelleria in data 13/1/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 16 1 – Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 31/2025 emessa in data 5.12.2024 e pubblicata in data
13.1.2025, si è pronunciato in ordine al ricorso per separazione giudiziale proposto da
[...]
in data 24 settembre 2020 e, avendo il Presidente del Tribunale già pronunciato Pt_1 all'udienza del 12 gennaio 2021 la separazione dei coniugi a suo tempo unitisi in matrimonio in data 14 luglio 2001, ed assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti (affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre;
regolamentazione delle visite paterne;
assegnazione Per_1 della casa coniugale alla;
contributo a carico del di euro 500,00 mensili per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento a favore della di euro 150,00 per la durata di 24 mesi, per consentirle di reperire un'occupazione stabile;
Pt_1 pagamento della rata del mutuo in capo al incarico al Servizio Sociale di redazione di una CP_1 relazione illustrativa della situazione del minore e della famiglia), ha regolato le condizioni della separazione così disponendo:
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Controparte_1
- affida il figlio minore (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Morciano di Romagna (RN), Via Marconi n. 4, a
; Parte_1
- dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_1 Per_1 liberamente, secondo il calendario che padre e figlio stabiliranno di comune accordo;
- dispone che versi a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo 500,00 Per_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
- dispone che versi a , a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- compensa le spese di lite.
A fondamento della decisione, quanto alle reciproche domande di addebito, il Tribunale ha ritenuto che dall'istruttoria non fosse emersa alcuna prova che le presunte relazioni extraconiugali intrattenute dalle parti siano iniziate in costanza di matrimonio e abbiano rappresentato la causa della crisi coniugale.
Quanto al regime di affidamento del minore ha stabilito l'insussistenza di elementi idonei a giustificare la deroga al regime dell'affiso condiviso. Quanto alle questioni economiche, considerate le condizioni pagina 2 di 16 economiche di entrambe le parti e l'età del figlio, delle presumibili esigenze dello stesso, dei tempi di permanenza prevalenti presso la madre e dell'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ha ritenuto equo porre a carico del padre il contributo mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 70% delle spese straordinarie. Inoltre, tenuto conto della migliore condizione economica del e che la risulta in grado di CP_1 Pt_1 svolgere un'attività lavorativa, anche in forma precaria o stagionale, ha ritenuto equo riconoscerle un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente. Da ultimo, considerato l'esito complessivo del giudizio, ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
*
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. Parte_1
affidando l'impugnazione ai seguenti motivi.
[...]
Con il primo motivo ha lamentato l'erronea valutazione dei fatti fondanti la domanda di addebito, a tal fine deducendo che controparte avrebbe abbandonato la casa coniugale in violazione del dovere di coabitazione ed avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con l'attuale compagna in costanza di matrimonio.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per mancata ammissione delle prove richieste in primo grado di cui ha insistito per l'ammissione.
Con il terzo motivo ha censurato il quantum del contributo di mantenimento posto a suo favore, a tal fine deducendo che l'Autorità Giudicante avrebbe omesso di dare precipuo rilievo alla durata del matrimonio, al contributo della alla formazione del patrimonio familiare, alle condizioni Pt_1 reddituali del alle condizioni personali della ed al tenore di vita goduto in costanza di CP_1 Pt_1 matrimonio. Ha quindi domandato il versamento a proprio favore della somma mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione monetaria, nonché che il marito continui a versare l'intera rata di mutuo della casa coniugale.
Con il quarto motivo ha lamentato l'inadeguatezza dell'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio , domandando la somma mensile euro 800,00 per il mantenimento del figlio, oltre Per_1 rivalutazione monetaria, ed il 70% delle spese straordinarie.
Con il quinto motivo ha eccepito l'erronea valutazione della situazione patrimoniale, avendo il
Tribunale tenuto conto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, dell'eredità pervenuta alla a seguito del decesso della madre, pur trattandosi di beni estranei al Pt_1 patrimonio coniugale, oltre che della quota di ¼ dell'immobile sito a Cisterna di Latina, bene non produttivo di reddito ed invenduto nonostante posto sul mercato.
Con il sesto motivo ha dedotto la violazione dei principi in materia di onere probatorio, avendo parte pagina 3 di 16 appellante fornito la prova sufficiente sia della violazione dei doveri coniugali da parte del marito, sia del nesso causale tra tali comportamenti e la crisi matrimoniale.
Da ultimo, con il settimo motivo, ha censurato la sentenza in punto di spese e alla disposta compensazione delle spese di primo grado, in ragione della soccombenza di controparte sulle questioni principali del giudizio, ed ha dunque chiesto la liquidazione a proprio favore delle spese giudiziali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
2.1 - Si è costituito il resistente in data 9.10.2025, eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e chiedendone il rigetto. Più precisamente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle avverse istanze istruttorie, oltre che delle produzioni documentali già considerate inammissibili dal Giudice di prime cure;
nel merito del primo motivo di appello ha di contro evidenziato l'omessa prova dell'esistenza di relazioni extraconiugali dallo stesso intrattenute nelle more del matrimonio, nonché l'inattendibilità della testimonianza di viceversa deducendo che il Testimone_1
Tribunale avrebbe omesso di considerare la responsabilità di controparte nel determinare la crisi coniugale, motivo per cui avrebbe abbandonato la casa coniugale. CP_1
Quanto al secondo motivo di appello ha insistito per la conferma delle statuizioni della sentenza in punto di ammissibilità e valutazione delle avverse istanze istruttorie e documentazioni probatorie. In relazione al terzo motivo di appello si è opposto all'avversa pretesa di innalzamento del quantum disposto dal Tribunale a carico del a titolo di assegno di mantenimento a favore della , CP_1 Pt_1
a sua volta eccependo la contraddittorietà della motivazione in ordine alla debenza del contributo di mantenimento a favore della moglie, nella parte in cui, da un lato, ha statuito che controparte risulta in grado di svolgere attività lavorativa e, dall'altro, ha ritenuto equo riconoscerle un assegno di mantenimento.
Quanto al quarto motivo di appello ha eccepito l'infondatezza della domanda avversaria di innalzamento del contributo di mantenimento del figlio ed ha, di contro, invocato la riforma Per_1 della sentenza, domandando la riduzione del quantum in euro 400,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie. In relazione al quinto motivo di appello ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie, disponendo controparte di una somma superiore ad euro 57.000,00 a seguito dell'eredità materna. Dal suo canto ha invocato la riforma della sentenza sia in punto di debenza dell'assegno di mantenimento a favore di controparte, sia con riguardo al pagamento della rata di mutuo della casa coniugale sulla quale il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi e che il Presidente del Tribunale, nel pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti aveva posto integralmente a suo carico. Quanto al sesto motivo di appello ne ha eccepito l'infondatezza reiterando le precedenti deduzioni. In relazione alla liquidazione delle spese di lite, ne ha domandato la conferma, tuttavia evidenziando che, benchè pagina 4 di 16 controparte abbia beneficiato in via provvisoria dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche sotto tale profilo deve considerarsi l'effettiva condizione economica di controparte e, a tal fine, ha richiamato il dictum della Corte Costituzionale secondo cui si tiene conto anche dei redditi non assoggettati ad imposta.
Ha quindi proposto appello incidentale domandando la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, la riduzione ad euro 400,00 dell'importo di mantenimento del figlio e della quota di spese straordinarie poste a suo carico al 50%, ha censurato la sentenza nella parte in cui confermato la debenza di un assegno di mantenimento muliebre e ha domandato la ripartizione al 50% della rata di mutuo della casa coniugale, in alternativa domandando che controparte si renda disponibile al riconoscimento della proprietà esclusiva della stessa in capo al il tutto con vittoria di spese del CP_1 grado di appello.
2.2 – Il Procuratore Generale è intervenuto in giudizio non rassegnando conclusioni.
2.3- All'udienza del 21 ottobre 2025 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive difese e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Vanno in primo luogo esaminati congiuntamente i primi due motivi d'impugnazione principale ed il sesto motivo di appello con i quali lamenta il mancato accoglimento della domanda di Pt_1 addebito della separazione a carico del l'inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie da CP_1 parte del giudice di prime cure e la violazione dei principi in materia di onere della prova.
Tali doglianze sono infondate.
Questo Collegio ritiene infatti che il Tribunale di Rimini abbia correttamente esplicitato le ragioni per le quali ha rigettato l'istanza di addebito proposta dalla , non essendo stato assolto il relativo Pt_1 onere probatorio, sia per quanto riguarda l'abbandono del tetto coniugale, sia per quanto attiene l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal in costanza di matrimonio, essendo rilevatesi sul punto irrilevanti sia le prove documentali, sia CP_1 gli interrogatori formali delle parti e le restanti prove orali.
Va rammentato, in proposito, che la pronuncia di addebito della separazione presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento.
Difatti, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia pagina 5 di 16 assunto efficacia causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cassazione
Civile, sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392).
Nel caso in esame, la parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio al non ha assolto al relativo onere, CP_1 avendo, da un lato, omesso di fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dell'abbandono della casa coniugale sulla rottura del vincolo coniugale e, dall'altro, di fornire la prova della fondatezza della dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e dell'incidenza causale sulla situazione di intollerabilità della convivenza.
Va, infatti, rammentato che l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione, ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis; non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285).
Parimenti, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del fatto allegato e del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079).
Orbene, l'uscita di casa del marito il 26 ottobre 2018 non può configurarsi come improvviso abbandono del tetto coniugale, ma si inserisce chiaramente nell'ambito di un rapporto ormai esacerbato tra coniugi. Ciò si evince chiaramente dalla precedente raccomandata del 16 ottobre
2018 ove la difesa del ha rappresentato che “il rapporto coniugale si è ormai incrinato e CP_1 pertanto proseguire la convivenza matrimoniale è diventato impossibile”, il che depone per l'esistenza di una pregressa situazione di intollerabilità della vita coniugale, circostanza incontestata dall'appellante la quale nella propria difesa non ha dedotto che fino a quel momento l'unione matrimoniale era serena, ma ha anzi ella stessa sottolineato come il rapporto fosse già incrinato (a suo dire per scoperta della relazione extraconiugale del marito, ragione addotta per l'insorgenza della crisi).
Inoltre, la sequela di denunce di lì a poco proposte (la prima il 5.11.2018, solo dopo 9 giorni dall'allontanamento della casa coniugale) da parte della nei confronti del è di per sé Pt_1 CP_1 significativa della pregressa conflittualità tra le parti, oltre che di un contesto di disgregazione del nucleo coniugale: a titolo esemplificativo, nel verbale di denuncia del 5.11.2018 si legge: “Ormai da diverso tempo, dallo scorso mese di marzo del corrente anno, i rapporti tra me e mio marito si sono incrinati…Via via che passava il tempo mio marito pur essendosi raffreddato nei nostri rapporti interpersonali continuava ad abitare in casa con noi…Preciso che già nei mesi di luglio – agosto e pagina 6 di 16 settembre mio marito si è assentato da casa per periodi che spaziano dai 10/15 giorni alla settimana – asseritamente per esigenze di servizio – e lo ha sempre e solo comunicato a nostro figlio incaricandolo
a sua volta di avvisare me”.
È evidente, pertanto, al di là delle ragioni addotte dall'appellante a sostegno della crisi (la relazione extraconiugale), che i rapporti fossero già deteriorati prima dell'allontanamento del il che CP_1 esclude la sussistenza di addebito a carico di quest'ultimo per abbandono del tetto coniugale.
3.1 – In relazione alla dedotta relazione extraconiugale, la genericità delle deduzioni e la mancata collocazione temporale del riferito rapporto extraconiugale, rendono l'allegazione inidonea a fondare la domanda di addebito.
Ed invero nel ricorso per separazione giudiziale con addebito ha dedotto “la signora qualche Pt_1 tempo fa venne a conoscenza che il marito aveva una relazione extraconiugale…”, salvo poi nel foglio di precisazione delle conclusioni rappresentare che “la signora era già presente Persona_2 al momento della Prima Comunione del figlio e appare in tutte le fotografie della Prima Comunione.
La signora , ignara, non ha fatto caso a questa persona che il marito ha presentato come Pt_1 amica. Solo anni dopo, insospettita, la signora si è recata dal fotografo ufficiale ed ha potuto Pt_1 riconnettere le cose”. Tali deduzioni, pedissequamente reiterate nel ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 30
c.p.c. (cfr. pagina 4) non sono in alcun modo dirimenti, ma al più contraddittorie non solo con quanto dalla stessa dedotto nello stesso ricorso (cfr. pagina 6) ove asserisce che solo dopo l'escussione della teste si sarebbe recata dal fotografo per recuperare le fotografie ed i dubbi nutriti Testimone_1 sui tradimenti avrebbero trovato concretezza, ma soprattutto con quanto emerso nel corso della prova testimoniale. Segnatamente, all'udienza del 9.12.2022, sentita sul capitolo 5) ha Testimone_1 riferito: “…Nell'ultimo periodo ho notato un cambiamento della signora, ho capito che c'era qualcosa del genere il giorno della comunione del bimbo. Mentre il bimbo e la madre si trovavano in sagrestia io ero fuori dalla chiesa e si avvicinò il presentandomi una signora come sua amica. Quando CP_1 poi siamo giunti al ristorante notai la signora avere un battibecco con il marito sulla Pt_1 presenza di questa signora: la chiedeva al marito chi avesse inviato questa signora;
tuttavia, Pt_1 per non rovinare la giornata al figlio era disponibile a tollerare la presenza di questa signora ma il marito voleva che questa si sedesse insieme a lui e al piccolo. La si oppose dicendo che non Pt_1 voleva che questa signora si sedesse di fianco al figlio. Il pranzo continuò anche se la si Pt_1 vedeva che non era lei ma continuò a fare la mamma per non rovinare la festa al figlio”.
Ebbene, delle due l'una: o l'appellante, come dalla stessa dedotto, “non ha fatto caso a questa persona”
o è vero il riferito alterco del giorno della comunione del minore. Se poi, come riferito dall'appellante,
“solo anni dopo, insospettita, si è recata dal fotografo ufficiale ed ha potuto riconnettere le cose”, le pagina 7 di 16 dichiarazioni della testimone appaiono poco credibili atteso che non è plausibile che l'appellante
“ignara” possa essersi inalberata con il marito per la mera presenza di un'invitata a cui neanche avrebbe fatto caso. Ad ogni modo, come correttamente rilevato dal Tribunale, le dichiarazioni rese dalla teste non confermano la dedotta relazione extraconiugale del Difatti, la mera presenza CP_1 fisica della alla Comunione del minore, di per sé solo, non può costituire prova dell'infedeltà Tes_2 in capo al né dimostrazione dell'esistenza di un'effettiva relazione extraconiugale intrattenuta CP_1 dal marito e tanto meno può convincere del fatto che si sia trattato della causa determinante della crisi matrimoniale.
Non può dirsi, da ultimo che si tratti di circostanza ammessa e tanto meno pacifica, poichè l'appellato ha negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale, sia nella comparsa di costituzione e risposta, che in sede di interrogatorio formale (sul Cap. 5) “vero che è emerso che il marito nel 2018 ha intrattenuto una relazione extra coniugale con una signora residente in [...]di Romagna, via
Panoramica che si chiama ” ha risposto “Non ho intrattenuto una relazione Persona_3 extraconiugale ma una semplice amicizia”).
Nessun altro elemento è emerso a sostegno dell'esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio: anche la testimonianza di escusso all'udienza del 31 marzo 2023, non è in Testimone_3 alcun modo dirimente, avendo lo stesso sul capitolo 5) dichiarato “nel 2018 non so dire se ci fosse in essere un rapporto…”
Tanto premesso, e mancando in sé la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà, vale la pena solo ad abundantiam richiamare l'orientamento della giurisprudenza, secondo il quale la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa, sia in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (Cassazione civile, sez.
I, 12/04/2006, n. 8512).
In punto di addebito l'appello principale va quindi senz'altro respinto.
3.2 - Deve poi rigettarsi la domanda di ammissione “di tutte le richieste istruttorie avanzate in corso del primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riprese e trascritte” formulata dalla nelle conclusioni, articolate nel secondo motivo di appello, già rigettate con ordinanza Pt_1 emessa dal Giudice il 12.9.2022, nei verbali di udienza del 15 giugno 2023 e 12 giugno 2024, oltre che nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3), le cui motivazioni, ampliamente articolate, questo Collegio condivide integralmente, in ogni modo non ravvisandosi la necessità di integrare ulteriormente l'assunzione dei mezzi istruttori, anche a fronte della già copiosa prova orale assunta e stante le chiare pagina 8 di 16 evidenze processuali.
3.3 – Venendo ora al terzo motivo di appello in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della , va preliminarmente richiamato e condiviso il principio per cui Pt_1
l'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto in costanza di convivenza dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche.
Nello specifico, per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario, anzitutto, che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
che sussista una disparità economica tra i due coniugi ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. civ. n. 13026/2014; Cass. civ. n.
17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. civ. sez. I, 6/9/2021, n. 24049).
Non v'è dubbio che nel caso di specie le condizioni economiche del siano più floride di quelle CP_1 della in quanto l'appellato è percettore di redditi (sulla base delle dichiarazioni dei redditi Pt_1 prodotte ha denunciato nell'ultimo triennio un reddito medio di circa 2.100,00 euro per dodici mensilità. Ed invero, nel 2025, per il periodo di imposta 2024 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 32.647,82 che, detratta l'imposta netta di euro 6.495,32 e le addizionali regionali, gli ha garantito un reddito netto annuale di 25.607,75 e, dunque, un introito di euro 2.133,97 per dodici mensilità; nel
2024, per il periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito complessivo di euro 33.881,77 che, detratta l'imposta netta di euro 7.294,35 e le addizionali regionali e comunali, gli ha garantito un reddito netto annuale di euro 26.017,63 e cioè un introito di euro 2.168,00 per dodici mensilità; per il periodo di imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 35.055,03 che, detratta l'imposta netta di euro 7.871,80 e le addizionali regionali e comunali, gli ha garantito un reddito netto annuo di euro 26.589,62 e, dunque, un introito netto mensile di euro 2.215,80, calcolato su dodici mensilità).
Si evince del resto inequivocabilmente dagli atti di causa che proprio da tale attività del marito
(militare di carriera, il quale ha svolto e svolge missioni all'estero con retribuzione aggiuntiva, così come egli stesso ha riferito all'udienza presidenziale), l'intera famiglia ha basato la propria sicurezza pagina 9 di 16 economica, mentre la moglie si è dedicata alle incombenze domestiche e dell'accudimento del figlio
, consentendo appunto così al di dedicarsi alla carriera militare, partecipando a varie Per_1 CP_1 missioni militari all'estero. Come correttamente osservato dal Tribunale, egli, pur lamentando un'inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della moglie, non ha specificatamente contestato le avverse deduzioni, né ha fornito una differente ricostruzione del ménage familiare esistente tra le parti.
L'appellante è proprietaria al 50% della casa familiare nella quale risiede e ha percepito proventi da eredità (euro 50.000,00 e ¼ della proprietà di un immobile sito in Cisterna di Latina, dalla cui vendita ha ricavato l'importo di euro 7.500,00, v. rogito Notaio del 24 marzo 2022) ed Persona_4 attualmente è ancora inoccupata.
Entrambi i coniugi sono comproprietari della casa familiare, assegnata alla moglie in quanto genitore collocatario del figlio minore, gravata da un mutuo.
Da ciò emerge senza dubbio, da un lato, il notevole squilibrio delle condizioni delle parti, dall'altro l'attuale insostenibilità da parte della moglie di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di convivenza, stante il suo attuale stato di disoccupazione e del lungo periodo di inattività che rende credibile la sua difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro all'età di cinquant'anni.
Pur condividendosi l'assunto del Tribunale per cui non sono stati evidenziati degli stati patologici ostativi alla ricerca di una sistemazione lavorativa, anche in forma precaria e pur in considerazione delle liquidità in suo possesso ricevute in eredità (destinate peraltro ad esaurirsi, se non alimentate da redditi di lavoro) non risulta attualmente in grado di provvedere al mantenimento Parte_1 proprio e, per quanto di sua spettanza, del figlio minore.
Tanto premesso, appare condivisibile la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto congruo un contributo al mantenimento in misura di 150,00 euro mensili e contestualmente ha disposto l'obbligo a carico del di continuare a pagare per intero il rateo del mutuo gravante sull'immobile CP_1 cointestato attualmente di € 675,00 mensili, dando continuità a quanto già anteriormente all'instaurazione del giudizio in primo grado avveniva (il mutuo infatti era sostenuto integralmente dal marito).
E' evidente che diversamente, qualora cioè il mutuo dovesse essere corrisposto per metà da ciascuno dei coniugi, il contributo al mantenimento della moglie a carico del marito dovrebbe essere aumentato, non potendo la moglie far fronte con il solo importo di 150 euro al pagamento di circa 340 euro circa per il mutuo, alle spese relative alle utenze (che su di lei gravano, posto che l'assegnazione della casa familiare non comporta che l'altro genitore della provvedere alle stesse, in mancanza di accordo, che nel caso di specie non vi è stato) e ad ogni ulteriore esigenza di vita propria e - per quanto di sua pagina 10 di 16 spettanza – del figlio.
Deve darsi atto, del resto, che il pur godendo di un alloggio in caserma, al netto degli importi CP_1 che per quanto ora detto deve pagare, e dovendo altresì corrispondere il contributo al mantenimento del figlio minore (che per quanto di seguito si dirà, questa Corte ritiene di confermare nella Per_1 misura di 500 euro mensili), viene ad essere gravato da esborsi mensili fissi di euro 1.325,00. Pur considerando un reddito netto medio mensile di 2.200 euro (per dodici mensilità) egli ha quindi a disposizione per sé l'importo di euro 825,00 con il quale deve provvedere al proprio mantenimento ed eventuali sia pur ridotte spese dell'alloggio di cui dispone in caserma (nonché delle eventuali spese di locazione di un alloggio idoneo ad ospitare anche il ragazzo, quando è con lui, che afferma di voler reperire) e alle spese straordinarie del figlio.
Alla luce di tali dati la domanda di aumento dell'entità dell'assegno maritale non è meritevole di accoglimento, risultando congrua la quantificazione operata dal Tribunale, potendo la stessa appellante provvedere con le proprie sostanze, pur nelle more del reperimento di un'occupazione, ad integrare quanto riceve dal CP_1
Né deve ritenersi che il Collegio di prime cure abbia errato nel tenere in considerazione anche le sostanze che la ha ricevuto a seguito del decesso della madre, pur trattandosi di beni estranei Pt_1 al patrimonio coniugale: il Tribunale non ha certo fatto confluire tali beni nel patrimonio familiare, ma semplicemente ha doverosamente operato una comparazione completa dei redditi e del patrimonio delle parti, ai fini di verificare tutto quanto i coniugi hanno a disposizione per provvedere al mantenimento proprio e del figlio, e non v'è dubbio che anche le somme di cui la moglie è venuta in possesso per causa ereditaria possano essere utilizzate per il suo mantenimento (anche se, come si è detto, trattasi di fonti di sostentamento destinate ad esaurirsi se non alimentate da redditi da lavoro o di altro tipo).
3.4 – Per analoghe ragioni va altresì rigettato il quarto motivo di appello in punto di rideterminazione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore.
Ed invero, parte ricorrente ha lamentato che il disposto contributo non sarebbe adeguato alla complessiva situazione patrimoniale della e, da un lato, ha contestato l'incremento Pt_1 delle esigenze del figlio ormai diciassettenne e, dall'altro, ha rappresentato che il padre si sarebbe sempre sottratto al pagamento delle spese straordinarie. Ha chiesto dunque che il contributo venga rideterminato in euro 800,00 (oltre alla conferma del pagamento in capo a controparte del 70% delle spese straordinarie).
Il motivo è infondato.
Va premesso che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della prole, il giudice, secondo quanto stabilito dall'art. 337 ter c.c., deve considerare le attuali esigenze del figlio, il pagina 11 di 16 tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il Tribunale, ponderate accuratamente le consistenze patrimoniali e reddituali di entrambi i genitori, ha correttamente applicato il disposto normativo, riferendosi a tali parametri, dopo aver comparato le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dell'età del figlio , delle presumibili esigenze Per_1 dello stesso, dei tempi di permanenza prevalenti presso la madre e dell'assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
La valutazione va condivisa: l'importo di 500 euro mensili appare congruo rispetto all'età di un ragazzo diciassettenne, tenuto conto dei redditi dei genitori, e del tenore di vita avuto in costanza di convivenza (e che ora ha necessariamente subito una flessione a causa della separazione) a maggior ragione in considerazione del fatto che la madre con lui convivente gode gratuitamente della casa familiare e che il Collegio ha posto a carico del padre le spese straordinarie in misura del 70%.
3.5 - In relazione poi al dedotto inadempimento delle spese straordinarie, la doglianza non merita accoglimento.
Le generiche deduzioni dell'appellante non consentono a questo Collegio di verificare la sussistenza dell'omissione, l'esatta entità dell'obbligazione inadempiuta e la durata del dedotto inadempimento.
Premesso che le spese straordinarie si aggiungono al mantenimento ordinario e sono incluse negli oneri derivanti dai diritti e doveri dei coniugi in relazione all'educazione, istruzione e mantenimento della prole, tanto che la condotta omissiva ben può integrare la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al secondo comma dell'art. 570 c.p., va evidenziato che parte appellante non ha in effetti prodotto alcuna documentazione che attesti l'effettività, la natura e l'entità delle spese sostenute, anche al fine di verificare che le stesse siano in linea con le possibilità economiche del coniuge, né ha formulato nelle conclusioni alcuna domanda di ripetizione delle spese straordinarie asseritamente da lei stessa interamente sostenute nell'interesse del figlio . E' appena il caso poi di osservare che - Per_1 qualora tale inadempimento effettivamente sussista – la madre ha a disposizione i rimedi esecutivi per poter provvedere al recupero.
3.6 – Parimenti infondato è il settimo motivo di appello, col quale ha censurato la sentenza Pt_1 nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, sulla scorta del fatto che controparte sarebbe stato soccombente nelle questioni principali del primo grado di giudizio.
Questo Collegio ritiene corretta la valutazione del giudice di prime cure in punto di reciproca soccombenza delle parti in punto di addebito, domande che hanno comportato un aggravio dell'istruttoria, mentre per quanto riguarda la domanda di contributo al mantenimento del figlio e di pagina 12 di 16 assegno di mantenimento, sono stati sì riconosciuti alla , ma in misura minore di quanto Pt_1 richiesto, il che può contribuire alla giustificatezza della compensazione.
Non paiono ammissibili in questa sede le deduzioni di sui requisiti reddituali della Controparte_1
in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (che avranno rilievo allorquando Pt_1 questa Corte esaminerà, separatamente, l'istanza di liquidazione del difensore dell'appellante) con riguardo alle quali egli non ha interesse.
4. – Neppure può essere accolto l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Segnatamente, non può accogliersi la richiesta del resistente di addebito della separazione a carico della
, asseritamente colpevole di essere stata l'artefice della crisi coniugale per aver violato il Pt_1 dovere di fedeltà coniugale.
Sul punto, infatti, non è provato né che la relazione sia stata dalla intrattenuta in costanza di Pt_1 matrimonio, né che sia stata la causa della crisi coniugale.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Rimini non sono a tal fine dirimenti le prove orali (la
, in sede di interrogatorio formale il 9 dicembre 2022, interrogata sul capitolo 10) della Pt_1 memoria 183 comma sesto c.p.c. di parte resistente “Vero che la relazione con il signor Tes_4
è stata una delle cause della separazione da suo marito?” ha dichiarato “non è vero nel modo più assoluto”; il teste interrogato sul capitolo di prova 4) “vero che il sig. Testimone_3 Tes_4 residente a [...]di Romagna è un semplice amico e conoscente” di cui alla memoria 183 comma sesto cpc n. 2 della ha riferito “non sono in grado di dirlo ho avuto modo di vedere nei servizi Pt_1 perlustrati esterni la signora e insieme. Non so dire quindi se avessero Parte_1 Tes_4 una relazione sentimentale o una semplice conoscenza. In paese si vociferava che avessero una relazione”; il teste , sul medesimo capitolo di prova ha risposto “so che sono stati notati in Tes_5 giro nella stessa autovettura ma non so dire se tra di loro ci sia un rapporto sentimentale o meno”) e le prove documentali agli atti.
Mancando la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, a maggior ragione difetta del tutto l'apporto causale alla crisi dell'unione. Pertanto, stante la carenza di allegazioni da parte dell'appellato onerato in tal senso, il motivo è infondato e va respinto.
4.1 – Quanto al secondo motivo di appello incidentale, ha domandato la riduzione Controparte_1 dell'importo di mantenimento del figlio e della quota di spese straordinarie a proprio carico. A tal fine ha lamentato che il Tribunale non avrebbe valutato attentamente le disponibilità economiche effettive di entrambe le parti: riferisce, a fronte della percezione di una retribuzione mensile di € 1.934,84, di essere gravato da una rata mensile di € 675,00 per il mutuo sulla casa coniugale, dall'esborso degli oneri economici relativi al proprio alloggio militare e alle proprie esigenze di vita, dall'esborso pagina 13 di 16 dell'assegno mensile pari ad € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio, del 70% delle spese straordinarie e dell'assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 150,00, invocando pertanto la riduzione degli importi corrisposti a favore del figlio.
Senonché, quanto alle condizioni economico patrimoniali delle parti, valgono per l'appello incidentale le considerazioni sopra svolte in punto di appello principale.
Il Tribunale ha correttamente ricostruito la capacità reddituale ed economico patrimoniale delle parti e, in applicazione dell'art. 337 ter c.c., ha altresì valorizzato l'età del minore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore e l'assegnazione alla della casa familiare. Pt_1
Ininfluenti a questo fine sono, invero, le deduzioni dell'appellato nella parte in cui ha rappresentato che il minore trascorre in compagnia della figura paterna festività e vacanze (motivo per il quale è conseguentemente da ritenersi inammissibile la prova testimoniale richiesta dal nelle CP_1 conclusioni dello scritto costitutivo, atteso che i capitoli di prova vertono su circostanze irrilevanti ai fini del decidere), dovendosi d'altro canto evidenziare che è collocato presso la madre che, Per_1 dunque, inevitabilmente sopporta le necessità ed esigenze quotidiane del figlio. Difatti, per quanto ovvio, maggiore è il tempo che il figlio trascorre con un genitore, maggiori sono i compiti di natura domestica in carico allo stesso (a titolo esemplificativo fare la spesa, cucinare, accompagnare a Per_1 scuola, provvedere alle faccende domestiche, lavare, stirare, aiutare nello svolgimento dei Per_1 compiti scolastici). Non consta peraltro (né ha dedotto) che per far fronte a tali esborsi il abbia CP_1 contratto debiti, ma al contrario ha rappresentato l'ausilio economico prestato dall'attuale compagna, da ciò potendosi presumere che comunque gode di entrate a tanto adeguate.
Pertanto, dovrà continuare a provvedere al pagamento del contributo di Controparte_1 mantenimento del figlio minore costituendo il relativo ammontare l'essenziale per la vita e la crescita dello stesso, tenuto conto che tale importo è stato determinato tenendo altresì conto che il resistente al momento è l'unico soggetto in famiglia dotato di reddito certo e stabile, in misura superiore a 2.000,00 euro mensili.
Con riferimento alle spese straordinarie, sempre la qualificata disparità economico patrimoniale esistente tra le parti, chiaramente emergente dalle risultanze sopra dettagliatamente descritte, determina la necessità di prevedere che il padre sostenga nella misura del 70% detti esborsi.
Pertanto, a conferma della sentenza impugnata, deve disporsi che il contributo paterno al mantenimento del figlio minore debba continuare ad essere individuato in complessivi € 500,00, oltre gli aggiornamenti Istat ed al 70% delle spese straordinarie.
4.2 – Con il terzo motivo di appello ha lamentato la riconosciuta debenza in favore Controparte_1
pagina 14 di 16 di controparte dell'assegno di mantenimento. Segnatamente, riepilogata la situazione economico patrimoniale delle parti, si è opposto alla corresponsione di un assegno di mantenimento muliebre, evidenziando altresì la mancata prova in ordine alla ricerca di un'attività lavorativa.
Anche sul punto non possono che valere le considerazioni sopra svolte in punto di appello principale: dalle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado è emersa, pur considerate le ulteriori risorse
(acquisti iure successionis; 7.500,00 euro ricavati dalla vendita della proprietà dell'immobile di
Cisterna Latina) della , l'oggettiva differenza reddituale patrimoniale dei coniugi, essendo Pt_1
l'appellante allo stato inoccupata, il che ha giustificato il riconoscimento a proprio favore dell'assegno di mantenimento.
Dal suo canto parte appellata, come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha specificamente contestato le deduzioni avversarie, limitandosi a lamentare un'inerzia nel reperimento dell'occupazione lavorativa. Sul punto se è vero che la stessa ha ancora un'età che le consente di trovare delle occupazioni (seppur in forma precarie o stagionali), risulta provato che, già a seguito dell'allontanamento del dalla casa coniugale, la si sia rivolta al Centro per l'impiego CP_1 Pt_1 per la ricerca di un'occupazione lavorativa, potendosi dunque da ciò desumere la concreta volontà della stessa di reperire un impiego (cfr. documentazione dell'11 gennaio 2021).
4.3 – Con il quarto motivo di appello ha lamentato il vizio di omessa pronuncia della Controparte_1 sentenza in relazione al pagamento della rata di mutuo insistente sulla casa coniugale cointestata tra i coniugi, che il Presidente del Tribunale, nel pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza del 12.1.2021 aveva posto in capo all'appellato. Sul punto ha pertanto domandato la condanna di controparte a corrispondere la quota del 50% in quanto comproprietaria della casa coniugale o, in via subordinata, ha domandato che si renda disponibile a riconoscere l'intera Pt_1 ed esclusiva proprietà dell'immobile in capo a . Controparte_1
Anche questo motivo d'appello è infondato per le ragioni già dette: il Tribunale, nella valutazione della complessiva situazione economico patrimoniale delle parti, ha tenuto in considerazione che il marito sta continuando a versare in via esclusiva la a rata del mutuo insistente sulla casa coniugale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), sottintendendo evidentemente che l'importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento del figlio e quello dovuto quale assegno di mantenimento della moglie sono stati commisurati anche tenendo in considerazione tale circostanza.
Se così non fosse il si troverebbe in una condizione significativamente squilibrata a proprio CP_1 vantaggio (godendo da solo di circa 1.600 euro, mentre la moglie avrebbe a disposizione per sé e per il figlio circa 650,00 euro, dovendo per il resto utilizzare e via via esaurire i propri risparmi) a meno di dover elevare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie . Controparte_1
pagina 15 di 16 Si ribadisce quindi l'adeguatezza della soluzione adottata dal Tribunale, in forza della quale CP_1 dovrà continuare a provvedere al pagamento della rata del mutuo insistente sulla casa coniugale.
5 – Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la decisione impugnata deve quindi essere senz'altro confermata, non emergendo elementi di segno contrario dalla documentazione prodotta – peraltro inammissibilmente e senza autorizzazione alcuna – dall'appellato successivamente all'udienza CP_1 del 21 ottobre 2025.
6 – La soccombenza reciproca delle parti impone anche in questa sede l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ.
S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Rimini n. 31/2025 emessa in data 5 dicembre
2024 e pubblicata in data 13 gennaio 2025 nel giudizio n. RG 2807/2020;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'11 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
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