TAR Milano, sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 1522
TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2024
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 97 Cost., artt. 4 DPR 117/2000, 24 L. 240/2010, 3 L. 241/1990, Regolamento Ateneo, artt. 10 e 13 Bando, principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio, eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata valutazione dei titoli del ricorrente. In particolare, riguardo ai collegi di dottorato, ha ritenuto plausibile la spiegazione dell'Ateneo che ha ravvisato lo stesso dottorato nonostante le diverse denominazioni. Per quanto riguarda le commissioni giudicatrici di dottorato, ha ritenuto che tali incarichi siano stati correttamente valutati nell'ambito del criterio B1) sub-criterio F. Per le attività gestionali e di servizio, ha ritenuto che la Commissione abbia operato in modo non irragionevole, applicando i criteri di valutazione previsti e valorizzando gli incarichi pertinenti. Ha inoltre evidenziato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni. Per le attività di terza missione, ha ritenuto che la Commissione abbia valutato adeguatamente le attività di divulgazione e che la distinzione tra attività di divulgazione e dramaturg sia giustificata. Infine, ha ritenuto non illogica la mancata valorizzazione delle conferenze nell'ambito dell'apprendimento permanente e della didattica aperta.

  • Improcedibile
    Mancato riconoscimento punteggio massimo per attività di ricerca

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorso principale è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 1522
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1522
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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