Ordinanza cautelare 19 novembre 2024
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02604/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2604 del 2024, proposto da
OS IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Bragadino, 3;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
LA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cocco e Chiara Guardamagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Caradosso, 8;
per l'annullamento
- del D.R. n. 4733/2024 del 15/07/2024 di approvazione degli atti della procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali per il settore concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica (ora gruppo scientifico-disciplinare 10/PEMM-01 – Arti performative, musicali, cinematografiche e mediali, settore scientifico-disciplinare PEMM-01/C – Musicologia e storia della musica) – Codice procedura 5503 (doc. 1);
- dei verbali n. 1 (doc. 2), n. 2 (doc. 3) e dei relativi allegati;
- della delibera n. 13, del 16.07.2024 del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, di proposta di chiamata da parte del Dipartimento Beni Culturali e Ambientali (doc. 4), della sua approvazione da parte del CDA, del provvedimento di nomina del Prof. LI LA a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia e della presa in servizio del medesimo quale professore di prima fascia dal 01.08.2024;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, co. 1, lettera e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e di LA LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa CO UR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 30/09/2024 e depositato il successivo 16/10/2024 l’esponente è insorto avverso l’esito della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Milano per la copertura di quattro posti di professore universitario di I fascia distribuiti presso quattro distinti Dipartimenti.
Al riguardo, si legge nel ricorso come l’istante abbia partecipato al concorso per il posto assegnato al Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali , Settore concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi , Settore scientifico-disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica , collocandosi, all’esito della selezione, al secondo posto della graduatoria, dietro al vincitore, qui evocato come controinteressato.
2) Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 97 della Costituzione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.P.R. n. 117/2000, 24 della L. 30.12.2010 n. 240, 3 della L. n. 241/1990; la violazione del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la violazione degli articoli 10 e 13 del Bando di indizione della procedura valutativa, la violazione dei criteri di valutazione stabiliti nella seduta preliminare, la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti; l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta e contraddittorietà.
3) Si è costituito il controinteressato, notificando e depositando il 13/11/2024 ricorso incidentale, con cui ha impugnato, in parte qua , gli atti della procedura sopra indicati, nei limiti in cui non avrebbero riconosciuto al controinteressato medesimo il punteggio massimo (pari a 60 punti) per il coefficiente B), relativo all’attività di ricerca.
4) Si è costituita anche l’Università degli Studi di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
5) Con ordinanza del 19/11/2024, n. 1342, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il cd. fumus, poiché:
«- la valutazione dell’elemento «c. attività gestionali, organizzative e di servizio, inclusa la terza missione: 10 punti» (di cui all’art. 10 del Bando), risultante dall’Allegato 1 al verbale n. 2 (depositato in atti da tutte le parti), appare immune dalle censure dedotte nel ricorso principale, tenuto conto delle spiegazioni fornite al riguardo dalla difesa dell’Ateneo (cfr. la memoria e i documenti di parte resistente, depositati il 14/11/2024), sia in relazione alla mancata valutazione degli ulteriori titoli (tanto in relazione al sub-criterio «Componente di Collegi di scuola di dottorato e specializzazione: punti 1 per ogni incarico», quanto in relazione al sub-criterio «Impegni assunti presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei, punti 1 per ciascun incarico»); sia in relazione alla mancata valutazione delle ulteriori attività, segnalate sempre nel ricorso (tanto in relazione al sub-criterio «public engagement, punti 1 per ciascun incarico», quanto in relazione al sub-criterio «apprendimento permanente e alla didattica aperta, punti 1 per ciascun incarico»);
- la valutazione della Commissione appare immune anche dalle critiche ad essa rivolte da parte controinteressata, in relazione al punteggio (non) assegnato per l’attività di ricerca, in relazione ai sub-criteri di cui alle lettere B1 (A), B1 (B) ed F, rispetto ai quali la motivazione del punteggio (pari a 12 su 15) appare chiaramente ritraibile dalle risultanze della «griglia» (di cui al già citato Allegato 1 al verbale n.2) e non sembra affatto inconciliabile con il giudizio di eccellenza in precedenza espresso dalla Commissione stessa riguardo all’attività di ricerca del medesimo candidato ; (…)».
6) In vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha insistito sulle proprie deduzioni e conclusioni; il controinteressato ha replicato.
7) All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) In premessa, è utile rammentare come, nella specie, venga in rilievo una procedura di valutazione per la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30.12.2010 n. 240 (su tale sistema di reclutamento cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 4-07-2025, n. 2535), tra gli altri, di 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di « Beni culturali e ambientali », Settore concorsuale « Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi », Settore scientifico-disciplinare « Musicologia e Storia della Musica » dell’Università degli Studi di Milano.
La Commissione giudicatrice, composta dai Proff. Cesare Fertonani dell’Università degli Studi di Milano, Elisabetta Pasquini dell’Università degli Studi di Bologna e Raffaele Mellace dell’Università degli Studi di Genova (cfr. il Decreto di costituzione, allegato sub doc. 4 da parte controinteressata), si è dapprima riunita per via telematica il giorno 11 giugno 2024 « per dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi nel rispetto dei parametri massimi indicati nel bando » (così, il Verbale n. 1, depositato in atti di causa da tutte le parti), ivi prendendo anche atto che, in base a quanto comunicato dagli uffici, alla procedura avrebbero partecipato due candidati.
Indi, nella seduta del 27 giugno 2024, tenutasi sempre in modalità telematica, la stessa Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati (ossia: LA LI e OS IO) e ha proseguito nello svolgimento dell’attività ad essa demandata, pervenendo, dopo la valutazione dei titoli (e l’assegnazione dei relativi punteggi per l’attività didattica, l’attività di ricerca, le pubblicazioni scientifiche e l’attività gestionale) ad individuare in LI LA, con punti 97, il candidato maggiormente qualificato, seguito in graduatoria da IO OS, con punti 94 (cfr. il Verbale n. 2, depositato in atti di causa da tutte le parti).
9) Ciò posto, per ragioni di economia processuale, che risulteranno evidenti nel prosieguo della trattazione, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso principale, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.
In tal senso, preme rammentare come la giurisprudenza amministrativa abbia chiarito come sia consentito al Giudice di ritenere in concreto preferibile l’esame prioritario del ricorso principale, a condizione che non ne derivi una limitazione del diritto di difesa del controinteressato e ne discenda, invece, un’effettiva accelerazione della definizione della causa: infatti, se in via di principio resta ferma la priorità logica della questione pregiudiziale, “ eccezionali esigenze di semplificazione possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite ” (cfr. Cons. Stato, A.P., 25-02-2014, n. 9; id., IV, 10-07-2020, n. 4431; TAR Emilia Romagna, I, 20-11-2024, n. 851; TAR Lazio, IV, 2-11-2023, n. 16268).
10) Principiando, dunque, dal ricorso principale, va rilevato come le censure siano essenzialmente rivolte contro la valutazione svolta dalla Commissione in ordine al criterio « C) Attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione ”, per il quale è stato previsto il punteggio « fino a un massimo di complessivi 10 punti per C1 Attività gestionali, organizzative, di servizio (…) + C2 Attività di terza missione » (così, il Verbale 1, già citato).
Invero, proprio rispetto a tale voce si concentra il maggior divario di punteggio fra i due concorrenti, avendo riportato - per dette attività gestionali - il ricorrente un punteggio complessivo di 5 (derivante dalla somma di punti 2 assegnati per la voce C1 e di punti 3 assegnati per la voce C2) e il controinteressato il punteggio massimo di 10 (avendo ottenuto 8 punti per la voce C1 e 5 punti per la voce C2).
Nessuna contestazione viene, invece, svolta dal ricorrente rispetto ai punteggi attribuiti dalla Commissione per l’attività didattica e per l’attività di ricerca (rispettivamente trattate alle lettere A e B del Verbale n. 2, sopra citato), per le quali lo stesso ricorrente ha ottenuto o il massimo del punteggio (così, in particolare, per l’attività didattica, ove entrambi i candidati hanno ottenuto 30 punti) o, comunque, un punteggio più alto dell’altro concorrente (così, per l’attività di ricerca e di produzione scientifica, ove il ricorrente ha ottenuto 59 punti su 60 e il controinteressato 57 punti su 60).
11) Soffermandoci, quindi, sui criteri di valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione, è utile riportare quanto previsto al riguardo:
- dal Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ove, all’art. 8, si legge che:
« 1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei.
2. Ai fini della valutazione delle attività di terza missione possono considerarsi tutte le azioni promosse con l’obiettivo di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze, con particolare riferimento alle attività di gestione della proprietà industriale, alle imprese spin-off, alle attività conto terzi, alle strutture di intermediazione, alla gestione del patrimonio e alle attività culturali, alle attività per la salute pubblica, alla formazione continua, all’apprendimento permanente e alla didattica aperta, al public engagement, alle attività di promozione di politiche di inclusione sociale sostenute dall’Ateneo e da altri Atenei. Nella riunione preliminare, la Commissione di selezione di cui all’art. 12, potrà dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi, attribuendo un peso diverso a ciascuna tipologia di attività, considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione » (così, il Regolamento, depositato sub doc. 6 dei depositi del controinteressato);
- dal Bando di indizione della procedura de qua , che, all’art. 13, ripropone quanto previsto nel sopra citato Regolamento d’Ateneo;
- nel Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, ove, dopo avere richiamato quanto previsto in ordine all’attività gestionale dal Regolamento e dal Bando poc’anzi citati, ivi inclusa la valorizzazione dell’attività stessa con un punteggio massimo di 10, si aggiungono, a proposito delle « modalità di attribuzione dei punteggi », le seguenti indicazioni:
- per le attività gestionali, organizzative e di servizio (C1):
« Incarichi elettivi, titolarità della carica di:
Componente degli organi di governo: punti 4 per ogni mandato
Presidente/coordinatore di corso di studio: punti 3 per ogni mandato
Componente di Collegi di scuola di dottorato e specializzazione: punti 1 per ogni incarico
Impegni assunti presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei, punti 1 per ciascun incarico »;
- e, per le attività di terza missione (C2):
«- imprese spin-off, punti 1 per ciascun incarico
- attività conto terzi, punti 1 per ciascun incarico
- strutture di intermediazione, punti 1 per ciascun incarico
- gestione del patrimonio e alle attività culturali, punti 1 per ciascun incarico
- formazione continua, punti 1 per ciascun incarico
- apprendimento permanente e alla didattica aperta, punti 1 per ciascun incarico
- public engagement, punti 1 per ciascun incarico
- attività di promozione di politiche di inclusione sociale sostenute dall’Ateneo e da altri Atenei, punti 1 per ciascun incarico ».
12) Fermo quanto sopra, si può passare all’esame del suesposto motivo, con cui si deduce l’illegittimità del punteggio assegnato al ricorrente in ordine al criterio « C) Attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione ”, in quanto frutto della mancata considerazione, da parte della Commissione, di incarichi e attività che, benché dichiarati nel curriculum vitae (cv), sarebbero stati irragionevolmente pretermessi.
Più in dettaglio, giova notare come l’esponente si limiti a riportare, nel ricorso, una tabella in cui, nel riprodurre la tabella riportata nel Verbale n. 1, sopra citato, ha riportato « per ogni sub-categoria di valutazione, nella colonna di sinistra gli incarichi valutati dalla Commissione e nella colonna di destra gli ulteriori incarichi e le attività valutabili dichiarati nel curriculum del prof. OS ai fini della procedura di selezione di cui trattasi, ma irragionevolmente pretermessi » (così, a pagina 11 del ricorso, ove poi, a pagina 15, si aggiunge che: « La corretta valutazione di tutti questi incarichi e attività, tenuto conto che – ripetesi – era prevista l’attribuzione di un punteggio per ciascun incarico, avrebbe portato all’attribuzione al ricorrente del punteggio massimo di 10 punti per Attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione (i numerosi incarichi posseduti e non valutati avrebbero infatti consentito al ricorrente di “saturare” il punteggio massimo previsto per tale categoria di valutazione) »).
12.1) Sicché, seguendo l’ordine contenuto nella predetta tabella, vengono in rilievo, in primis , quali titoli “ ulteriori ”, in tesi “ non valutati ” dalla Commissione nell’ambito del criterio « C1) Attività gestionali, organizzative e di servizio », sub-criterio « Componente di Collegi di scuola di dottorato e specializzazione: punti 1 per ogni incarico », i seguenti titoli:
- « Dal 2010 al 2012 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze dei Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.
- Dal 2006 al 2009 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Critica dei Beni Artistici e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.
- Dal 2002 al 2005 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Critica delle Culture e dei Beni Musicali dell’Università degli Studi di Torino ».
12.1.1) Al riguardo, la difesa dell’Ateneo ha rilevato come l’incarico di membro del Collegio dei docenti, come sopra riportato, sarebbe stato valorizzato dalla Commissione attraverso l’assegnazione al ricorrente di un punto, in particolare per la voce « Componente del Collegio di dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale: punti 1 », poiché, a detta dell’Università, si tratterebbe sempre dello stesso dottorato che nel corso degli anni avrebbe assunto diverse denominazioni.
12.1.2) La censura è infondata.
In base agli artt. 5 del Decreto legislativo 27/01/2012, n. 19 (sulla « Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 »), e 5 del Regolamento di cui al DM 14/12/2021, n. 226 (sulle « modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati »), occorre distinguere l’« accreditamento iniziale », prescritto per l’attivazione di ciascun corso di dottorato, dall’« accreditamento periodico », previsto per la verifica della permanenza dei requisiti « con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio » (ex art. 5, co. 3 del d.lgs. n. 19 del 27/01/2012), ovvero, in caso di modifica della denominazione dei corsi, ovvero della composizione del collegio dei docenti oltre una certa percentuale, ovvero di modifica del coordinatore del corso (ex art. 5, co. 4 del D.M. n. 226 del 2021).
Ebbene, nella specie, mentre non v’è prova che i corsi di dottorato indicati dal ricorrente abbiano ricevuto ciascuno un proprio accreditamento iniziale (per il quale, stando all’art. 5, comma 3 del citato D.M., occorre un apposito decreto Ministeriale, rilasciato su domanda e dietro conforme parere dell’ANVUR), appare plausibile la spiegazione dell’Ateneo, che ha qui ravvisato lo stesso dottorato, nonostante le diverse denominazioni da esso assunte.
Difatti, la configurabilità dello stesso dottorato non è affatto esclusa dai cambiamenti che il corso avrebbe, nel tempo, subito (ad esempio, quanto a denominazione o composizione del collegio docenti), trattandosi di modifiche che, stando alla suindicata normativa, conducono sì, ad una valutazione dell’accreditamento « ai fini della conferma o della revoca del medesimo » (così, l’art. 5, comma 4 del Regolamento succitato), ma, per l’appunto, gravitando pur sempre nell’ambito del “ medesimo ” accreditamento iniziale e, dunque, del medesimo dottorato.
In tale contesto, la valorizzazione operata dalla Commissione, mediante l’assegnazione al ricorrente di un punto per la voce « Componente del Collegio di dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale », sul presupposto che, in presenza di un unico accreditamento iniziale del dottorato di cui si tratta, anche l’incarico di componente del relativo collegio di dottorato debba essere considerato in termini unitari, a prescindere dalle diverse denominazioni assunte dal medesimo corso, appare immune dalle svolte censure.
12.2) A seguire, sempre tra i titoli non valutati nell’ambito del predetto sub-criterio di “ Componente di Collegi di scuola di dottorato e specializzazione ”, è riportata l’attività svolta come “ membro di commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca presso le Università di Roma-Sapienza, Bologna, Torino, Ferrara, Parigi (Paris-Sorbonne IV), IB (CH) ”.
12.2.1) Sennonché, anche tale censura è infondata.
Come condivisibilmente affermato nelle difese dell’Ateneo e del controinteressato, si tratta di incarichi diversi e, addirittura, incompatibili, posto che il membro di una commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca non dovrebbe rivestire il ruolo di componente del Collegio di dottorato che conferisce detto titolo.
Al riguardo, preme notare, per completezza, come lo stesso patrocinio dell’esponente abbia, in memoria, modificato la propria impostazione iniziale, lamentando la mancata considerazione della predetta attività di commissario nell’ambito del sub-criterio “ Impegni assunti presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei ”.
Ora, in disparte la inammissibilità della (nuova) censura, così come eccepita dalla difesa del controinteressato, in quanto svolta per la prima volta in memoria non notificata, la stessa risulta comunque infondata, poiché la suindicata attività di « membro di commissioni giudicatrici » risulta correttamente valorizzata da parte della Commissione nell’ambito del criterio B1), sub-criterio « F) attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezioni competitive nazionali e internazionali, fino ad un massimo di punti 0,5 », per il quale il ricorrente ha ottenuto il punteggio massimo assegnabile (cfr. l’Allegato 1 al Verbale n. 2, a pagina 13).
12.3) A seguire, l’esponente ha riportato, sempre quali « Ulteriori titoli posseduti e non valutati », stavolta nell’ambito del sub-criterio « C1) … Impegni assunti presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei, punti 1 per ciascun incarico », quanto segue:
- « Dal 2017 ha fatto parte del Consiglio direttivo dell’Associazione Orchestra dell’Università degli Studi di Milano e dal 2018 è presidente dell’Orchestra.
- Dal 2006 al 2017 ha fatto parte della giunta del Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (poi Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali) e della giunta per la revisione del regolamento.
- Fa parte del Comitato di indirizzo del Centro di Ricerca Coordinata Beni Culturali dell’Università di Milano, presso il quale è delegato a rappresentare il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali.
- È stato membro della Commissione scientifica della Biblioteca di Arti, Musica e Spettacolo;
- Nel 2005 è stato membro della commissione per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo A.
- Dal 2005 è referente Erasmus dell’Università degli Studi di Milano per l’area Beni Culturali ed è membro della commissione (di cui è attualmente presidente) per le selezioni dei Programmi Erasmus Studio ed Erasmus Traineeship.
- Dal 2014 al 2017 è stato membro del Gruppo di Riesame dei corsi di laurea in Scienze dei Beni Culturali, Archeologia, Scienze della Musica e dello Spettacolo, Storia e Critica dell’Arte.
- Dal 2008 al 2013 ha fatto parte della commissione per i colloqui di accesso ai corsi di laurea magistrale in Scienze della Musica e dello Spettacolo.
- È stato membro delle Commissioni per l’Orientamento degli studenti, per i Piani di studio e per il Tutorato del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (2002/03).
- Ha coordinato laboratori didattici realizzati in collaborazione con istituzioni musicali e culturali milanesi (Biblioteca Ambrosiana, Museo del Novecento, Biblioteca del Conservatorio di Musica, Archivio di Stato, Biblioteca Nazionale Braidense) destinati agli studenti dei corsi di laurea
triennali e magistrali dell’Università degli Studi di Milano.
- nel 2018 ha effettuato la prolusione ai Corsi internazionali di lingua e cultura italiana per stranieri (Palazzo Feltrinelli di Gargnano del Garda) dell’Università degli Studi di Milano ».
12.3.1) Al riguardo il Collegio, sulla base di quanto riportato nella lex specialis a proposito dei criteri di valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio (cfr. supra , sub n. 11) e alla luce di quanto allegato e documentato da parte resistente, ritiene la mancata valorizzazione dei predetti titoli, così come dedotta, infondata.
Invero, in disparte la genericità delle svolte censure, con cui l’esponente si limita a dedurre l’illegittimità della mancata valorizzazione dei suddetti incarichi e/o attività sol perché riportate nel proprio cv, senza specificare alcunché a sostegno della asserita irragionevolezza dell’operato della Commissione, preme richiamare l’insegnamento della giurisprudenza ormai consolidata in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale avente ad oggetto le valutazioni delle commissioni nominate per la selezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali per posti di professore universitario, in base al quale: (a) « tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice » (così, Consiglio di Stato, VI, 8-04-2022, n. 2598, nonché, da ultimo, Cons. Stato, I, 08-08-2025, n. 872; id., VII, 30-06-2023, n. 6416; id., 27-10-2022, n. 9263; id., 2-02-2022, n. 743; id, II, 23-02-2021, n. 1568); (b) sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un non consentito sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a. (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, VII, 14-07-2023, n. 6892; id., 2-05-2023, n. 4461; id., V, 3-08-2021, n. 5711; TAR Sardegna, I, 14-03-2025, n. 237; id., n. 76 del 2025; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 06-06-2024, n. 11497; id., 25-02-2025, n. 4163, per cui: «[l] 'asserita irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri utilizzati dalla Commissione avrebbe dovuto essere dimostrata non attraverso la mediazione di una valutazione tecnico-discrezionale e, quindi, opinabile dei fatti, ma sulla base di dati oggettivi, quali il contrasto di essi con il bando di concorso o con la normazione primaria »; (c) « la valutazione dei titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8525) » (così, Cons. Stato, VII, 12-11-2025, n. 8865).
12.3.2) Ciò posto, preme anche osservare come la Commissione, per il predetto sub-criterio « C1) … Impegni assunti presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei, punti 1 per ciascun incarico », abbia valorizzato, con l’attribuzione di punti 1, l’incarico di “ Membro del Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici ”.
12.3.3) Per le restanti attività, come sopra elencate da parte ricorrente, il Collegio ritiene, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, l’operato della Commissione, nel complesso, immune dalle svolte censure, poiché:
- non appare irragionevole né la scelta della Commissione di non valorizzare l’attività di membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Orchestra dell’Università degli Studi di Milano in modo separato rispetto a quella, evidentemente più rilevante e di portata assorbente, di Presidente della predetta Orchestra, né quella di valorizzare quest’ultima nell’ambito del criterio « C2) Attività di terza missione », con l’attribuzione di punti 1 per il sub-criterio « gestione del patrimonio e alle attività culturali »;
- non appare illogica o irragionevole, sempre in base a quanto previsto nei criteri di valutazione e alla luce di quanto allegato e documentato da parte resistente, neppure la mancata valorizzazione dell’attività di componente della Giunta del Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e della Giunta per la revisione del regolamento, attesa la natura prettamente consultiva dell’attività collegialmente svolta dal predetto organo, ove, in base al pertinente Regolamento dipartimentale, la presenza tra i componenti di « due membri eletti tra i professori e i ricercatori » è preordinata a garantire « la rappresentanza di tutte le sezioni del Dipartimento »; d’altro canto, analogo incarico non risulta valorizzato neppure a favore del controinteressato, che pure l’ha dichiarato nel proprio cv;
- analoghe considerazioni e conclusioni devono addursi riguardo alla mancata valorizzazione dell’incarico di membro della Commissione scientifica della Biblioteca di Arti, Musica e Spettacolo, trattandosi di un organo non gestionale ma consultivo, ove la presenza tra i componenti del ricorrente è da intendersi come rappresentanza di sezione del Dipartimento (in disparte la ulteriore circostanza, pure addotta da parte resistente, della mancata specificazione della durata temporale dell’incarico, che non avrebbe consentito alla Commissione di apprezzare, così come richiesto nei sopra citati criteri, il volume e la continuità dell’attività in questione);
- non appare affatto irragionevole la scelta della Commissione di valorizzare l’incarico di membro di commissione per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo A con l’assegnazione del punteggio massimo consentito dai criteri di valutazione nell’ambito del criterio B1) sub-criterio F, già richiamato in precedenza, anziché nell’ambito del sub-criterio C1), reclamato da parte ricorrente;
- ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le attività di referente Erasmus, di membro della Commissione per le selezioni dei Programmi Erasmus, di membro delle Commissioni per l’Orientamento degli studenti, di membro della commissione per i colloqui di accesso ai corsi di laurea magistrale e di coordinamento dei laboratori didattici in collaborazione con le istituzioni musicali e culturali milanesi, per cui non appare censurabile la scelta della Commissione di ricondurre tali attività nell’ambito del criterio A2) « Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti (fino a un massimo di punti 4) », ove all’istante risulta assegnato il punteggio massimo consentito dai criteri di valutazione (cfr. l’Allegato 1 al Verbale n. 2, sopra citato);
- non appare affatto irragionevole la scelta della Commissione di non valorizzare, nell’ambito del criterio predisposto per la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio - ove, evidentemente, rilevano il volume e la continuità dell’attività svolta - della prolusione svolta dal ricorrente nel 2018 a Palazzo Feltrinelli di Gargnano del Garda, trattandosi, oltretutto, come allegato da parte resistente, di un’attività che il docente è invitato a svolgere nell’ambito della sua normale attività istituzionale;
- analoghe considerazioni e conclusioni possono estendersi alla mancata valorizzazione dell’incarico di membro del Gruppo di Riesame dei corsi di laurea, tenuto anche conto della spiegazione fornita dalla Commissione, per cui si tratta, anche qui, di una partecipazione come rappresentanza di sezione di Dipartimento in attività sostanzialmente di natura didattica, rientrante tra le attività normalmente connesse con i compiti assegnati ai docenti;
- quanto, poi, all’incarico di membro del Comitato di indirizzo del Centro di Ricerca Coordinata Beni Culturali dell’Università di Milano, per il quale la Commissione ha addotto, a sostegno della mancata valorizzazione, la mancata specificazione della durata temporale dell’incarico, che non avrebbe consentito alla Commissione stessa di apprezzare, così come richiesto nei sopra citati criteri, il volume e la continuità dell’attività in questione, il Collegio ritiene la svolta censura, prima ancora che infondata, inammissibile per difetto d’interesse. Invero, si tratta di un incarico per il quale, stando a quanto genericamente allegato da parte ricorrente, l’esponente avrebbe potuto ottenere, al massimo, il punteggio di 1, di per sé comunque insufficiente – stante, come si vedrà nel prosieguo, l’infondatezza delle restanti censure - a colmare il divario di punteggio (pari a 3 punti) che distanzia l’esponente stesso dal primo graduato (cfr., in tema, Cons. Stato, VII, 14-04-2025, n. 3186, per cui « La mancanza della prova di resistenza e, quindi, della dimostrazione che, in assenza del vizio dedotto, gli esiti della procedura concorsuale sarebbero stati diversi, a favore della ricorrente (cfr. C.d.S., Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 261; id., 28 maggio 2020 n. 3376; Sez. VII, 19 novembre 2024, n. 9249; id., 29 luglio 2024, n. 6783; id., 25 giugno 2024, n. 5621; id., 7 novembre 2022, n. 9768; Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3017), impedisce di attribuire rilevanza alla censura in esame »).
12.4) In tal senso, va rilevato come, seguendo l’ordine contenuto nella tabella riportata nel ricorso, vengano indicati, quali « ulteriori titoli posseduti e non valutati » dalla Commissione, stavolta nell’ambito del criterio « C2) Attività di terza missione », sub-criterio « Public engagement: punti 1 per ogni incarico », i seguenti titoli:
«- Dal 2019 al 2024 ha tenuto conferenze introduttive alle opere rappresentate presso il Teatro alla Scala di Milano.
- Ha svolto conferenze di introduzione alle stagioni lirico-sinfoniche nei teatri di Cremona, Como, Lecce, Palermo, Catania, Bergamo, Parma, Bolzano, Ginevra.
- Per il ciclo Prima delle prime, ha tenuto dal 2010 conferenze introduttive alla stagione lirica per l’Associazione Amici della Scala di Milano.
- È consulente musicale RAI – Radiotelevisione Italiana ».
12.4.1) Al riguardo, si legge nell’Allegato 1 al Verbale n. 2 come la Commissione abbia assegnato al ricorrente, per tale sub-criterio, il punteggio di 1 per l’« Attività di divulgazione presso varie istituzioni e programmi radiofonici ».
In memoria, poi, la resistente, dopo avere ricordato quanto previsto a proposito della valutazione delle attività di terza missione dall’art. 13 del Bando, nonché quanto riportato nel sito dell’Ateneo (all’indirizzo https://www.unimi.it/it/terza-missione/responsabilita-sociale/public-engagement), a proposito della definizione di Public engagement , ha difeso l’operato della Commissione, che, per entrambi i candidati, qui parti in causa, avrebbe ritenuto di attribuire 1 punto cumulativo per l’“ Attività di divulgazione presso varie istituzioni e programmi radiofonici ”, quivi riconducendo le conferenze e le partecipazioni a programmi radiofonici, oltretutto indicate dai candidati in modo molto generico.
Sicché, stando alle difese di parte resistente, le suindicate conferenze, anche se non citate in modo esplicito nel Verbale n. 2, sarebbero state ivi comunque valutate e incluse tra le suddette attività di divulgazione, come sarebbe stata ivi valutata anche l’attività consulenziale svolta per la RAI, benché genericamente riportata dall’istante, senza indicarne contenuti, finalità e durata.
12.4.2) Ciò posto, il Collegio ritiene l’operato della Commissione, anche rispetto alle valutazioni in esame, immune dalle svolte censure, non apprendo affatto irragionevole l’apprezzamento dalla stessa compiuto in relazione alle suindicate attività.
Sul punto, preme poi notare, per completezza, come lo stesso patrocinio dell’esponente abbia, in memoria, lamentato il vizio di disparità di trattamento, in cui sarebbe incorsa la Commissione assegnando al controinteressato, per tale sub-criterio, punti 2, di cui 1 per l’“ Attività di divulgazione presso varie istituzioni e programmi radiofonici ” e 1 per l’“ Attività di Dramaturg presso varie istituzioni ”.
Ora, in disparte la inammissibilità della (nuova) censura, così come eccepita dalla difesa del controinteressato, in quanto svolta per la prima volta in memoria non notificata, la stessa risulta comunque infondata, poiché la suindicata « Attività di Dramaturg », presente soltanto nel cv del controinteressato e assente in quello del ricorrente, come correttamente spiegato nelle difese del controinteressato stesso, presenta una sua specificità che ne giustifica l’autonomo apprezzamento, come sopra operato, da parte della Commissione giudicatrice, rispetto alla mera attività di divulgazione.
12.5) Infine, sempre seguendo l’ordine contenuto nella tabella presente nel ricorso, viene riportato tra i « Titoli posseduti e non valutati » nell’ambito del sub-criterio « Apprendimento permanente e alla didattica aperta, punti 1 per ciascun incarico », per il quale il ricorrente non ha ottenuto nessun punteggio, il seguente:
« Ha tenuto conferenze presso le Università di Roma La Sapienza, Ferrara, Udine, Milano, Potenza, Bologna, Insubria, Graz, IB, Lausanne, Köln ».
12.5.1) Sul punto, la difesa di parte resistente ha, in primo luogo, ricordato sia la definizione di « apprendimento permanente », tratta dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove si legge che esso « consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale» (legge 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 51). Con l’articolo 4 (commi 51-68) della Legge 92 del 2012, l’Intesa in CU del 20 dicembre 2012 e l’Accordo in CU del 10 luglio 2014 è stato istituito e disciplinato nel nostro Paese l’apprendimento permanente. “L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento permanente che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e informale, sia generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo dell’istruzione e della formazione iniziali” (Risoluzione del Consiglio Europeo 2011/c 372/01 pubblicata sulla GUCE del 20 dicembre 2011) » (così, all’indirizzo https://www.miur.gov.it/tematiche-e-servizi/istruzione-degli-adulti/apprendimento-permanente), sia la specificità della « didattica aperta », quale approccio metodologico che sollecita la partecipazione degli alunni e si differenzia per questo dalla tradizionale didattica frontale.
Indi, lo stesso patrocinio ha evidenziato la non riconducibilità dell’attività di conferenziere, come sopra genericamente indicata da parte ricorrente nel suo cv, nell’ambito del sub-criterio « Apprendimento permanente e alla didattica aperta, punti 1 per ciascun incarico », come sopra esplicitato.
12.5.2) Ad avviso del Collegio, anche la valutazione operata dalla Commissione in relazione al titolo da ultimo riportato resiste alle critiche dell’esponente, non apparendo affatto illogica o irragionevole la mancata valorizzazione della sopracitata attività di conferenziere nell’ambito del criterio « C2) Attività di terza missione », sub-criterio « Apprendimento permanente e alla didattica aperta, punti 1 per ciascun incarico », per le ragioni ben spiegate nelle difese di parte resistente, poc’anzi riportate.
13) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14) Conclusivamente, quindi, il ricorso principale va respinto; pertanto, il ricorso incidentale risulta improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.
15) La novità di talune delle questioni implicate nel giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
CO UR, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO UR | AN LL |
IL SEGRETARIO