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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di LZ, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1862/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
KOFLER ANGELIKA, domiciliatario;
- ricorrente -
contro contumace;
Controparte_1
- convenuto -
e
AVV. quale curatore speciale del minore CP_2 Persona_1
procuratrice di sé stessa, domiciliatario,
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dei coniugi Pt_1
e in data 19.1.2007 in Marocco alle seguenti
[...] Controparte_1
condizioni:
- dichiarare ai sensi dell'art. 330 c.c. per i motivi di cui sopra la decadenza dalla
responsabilità genitoriale del padre per avere violato e trascurato i doveri genitoriali
nei confronti del minore nato il [...] a [...]; Persona_1
- affidare il figlio esclusivamente alla madre con collocamento Persona_1
esclusivo presso la madre, dove il figlio manterrà la sua residenza;
- obbligare il signor a versare alla signora Controparte_1 Parte_1
un contributo di mantenimento mensile di € 400,00, ovvero quell'importo maggiore o
minore ritenuto di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il 5° giorno di
ogni mese, con automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ASTAT per la Provincia Autonoma di LZ, con prima rivalutazione al 1° luglio
2025 e successivamente al 1° giugno di ogni anno, nonché a sostenere 70 % di tutte
le spese straordinarie per i figli;
- disporre che gli assegni familiari, come l'assegno unico e altri contributi
nell'interesse della famiglia e/o del figlio spettano alla signora Parte_1
- disporre che le detrazioni ed agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente
vengono fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari“; del curatore speciale del minore:
“la curatrice speciale per il minore ritiene che sussistano i Persona_1
presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 330 cc presentate dalla sig.ra
“; Pt_1
del Pubblico Ministero:
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi
rassegnate dalle parti“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia di divorzio
Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia di divorzio.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in data 19.1.2007 in Parte_1 Controparte_1
Marocco.
II. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale
Veniva nominato curatore speciale del minore ex art. 473 bis.8 c.p.c., che sentiva il minore, dal quale raccoglieva dichiarazioni che rimandano a grave inadempimento dei doveri genitoriali in capo al padre convenuto, consistente sostanzialmente nell'abbandono morale e materiale del figlio e addirittura nella negazione della sua esistenza.
Oltre a quanto riferito dalla ricorrente circa il manifesto disinteresse del padre per il figlio - tanto da indurre i Servizi sociali ad abbandonare ancora nel 2017 la possibilità di visite protette in mancanza di interesse da parte del convenuto – e il totale inadempimento del convenuto ai propri obblighi di mantenimento ordinario e straordinario, risulta eclatante l'aneddoto riferito dal curatore speciale nella propria comparsa di costituzione, che qui si riporta
(pag. 5): “… La sig.ra riferisce che, durante un viaggio in treno, assieme al Pt_1
figlio, da LZ a Verona (per recuperare documenti necessari per l'emissione del
permesso di soggiorno), si sono trovati nella stessa carrozza con il sig. e la CP_1
di lui madre, quindi la nonna paterna di Lo stesso non si sarebbe avvicinato Per_1
al figlio, non lo avrebbe salutato, anzi, avrebbe fatto finta di non vederlo. Stesso
comportamento avrebbe avuto anche la nonna. Dopo questo incontro casuale, né la
sig.ra né il figlio avrebbero più visto il sig. Pt_1 CP_1
Il figlio seppur avvisato dalla madre, non avrebbe riconosciuto né il padre Per_1
né la nonna paterna …”.
Non possono pertanto sorgere dubbi sulla fondatezza della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al convenuto, resosi responsabile di gravissime violazioni dei propri doveri verso il figlio, per il quale il padre è pressoché uno sconosciuto.
III. Sulle restanti domande
Per il resto, parte ricorrente chiede sostanzialmente conferma delle condizioni di separazione, con l'unica differenza concernente l'aumento del contributo di mantenimento previsto per il figlio, allora previsto in € 300,00
mensili e che ora si chiede di € 400,00.
La domanda è fondata.
Va precisato che il contributo previsto dalla sentenza di separazione –
pari ad € 300,00 – corrisponde all'importo ad oggi rivalutato di € 373,50.
Per quanto si ignorino le condizioni reddituali del convenuto, il Collegio ritiene accoglibile la domanda in considerazione sia dell'importo ad oggi rivalutato, sia del fatto che già nella citata sentenza si teneva conto di situazione di disoccupazione volontaria del convenuto (cfr. pag. 7 della sentenza n. 845/'18 dd. 22.6.2018) – che non si ha motivo di dubitare permanga ancora oggi - sia, da ultimo, del maggior aggravio per la ricorrente nella gestione del figlio in totale mancanza della figura paterna e del conseguente alleggerimento.
Le spese straordinarie andranno suddivise come chiesto, in considerazione della disponibilità economica netta di cui dispone mensilmente la ricorrente, pari a circa € 1.250,00 (reddito € 1.600,00 circa,
assegno unico e integrazione provinciale per circa € 250,00 e canone di locazione di € 600,00).
L'assegno unico ed eventuali altre erogazioni pubbliche per il figlio andranno ad esclusivo vantaggio della ricorrente.
Eventuali sgravi fiscali andranno a vantaggio di ciascun genitore al
50%.
L'esito di lite impone condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite, che in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
Le spese del curatore speciale – da qualificarsi quale ausiliario del
Giudice e come liquidate con separato decreto – vanno poste a carico del convenuto, che va condannato a rifonderle all'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco il 19/01/2007 da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il Controparte_1
20/07/1975;
pronuncia
la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Controparte_1
nato a [...] il [...] nei confronti del
[...]
figlio nato il [...] a [...]; Persona_1
dispone
che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. il figlio viene affidato esclusivamente alla madre con Persona_1
collocamento esclusivo presso la stessa, dove il figlio manterrà la sua residenza;
2. il signor è obbligato a pagare alla signora Controparte_1 Pt_1
un contributo di mantenimento mensile per il figlio di € 400,00, da
[...]
corrispondersi in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2025, con automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT per la Provincia Autonoma di LZ, con prima rivalutazione a giugno 2026 e successivamente a giugno di ogni anno, nonché
a sostenere il 70 % di tutte le spese straordinarie per i figli;
eventuali arretrati maturati potranno essere restituiti ratealmente, con rata mensile di € 100,00 sino all'estinzione;
3. gli assegni familiari, come l'assegno unico e altri contributi nell'interesse della famiglia e/o del figlio spettano esclusivamente alla signora Pt_1
;
[...]
4. le detrazioni ed agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente andranno fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore;
condanna
al rimborso delle spese di lite di , che Controparte_1 Parte_1
liquida per spese vive in € 100,00 e per onorari in € 3.800,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna
al pagamento dell'onorario del curatore speciale, che Controparte_1
liquida in € 3.507,00, da pagarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in LZ, 16/05/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di LZ, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1862/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
KOFLER ANGELIKA, domiciliatario;
- ricorrente -
contro contumace;
Controparte_1
- convenuto -
e
AVV. quale curatore speciale del minore CP_2 Persona_1
procuratrice di sé stessa, domiciliatario,
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dei coniugi Pt_1
e in data 19.1.2007 in Marocco alle seguenti
[...] Controparte_1
condizioni:
- dichiarare ai sensi dell'art. 330 c.c. per i motivi di cui sopra la decadenza dalla
responsabilità genitoriale del padre per avere violato e trascurato i doveri genitoriali
nei confronti del minore nato il [...] a [...]; Persona_1
- affidare il figlio esclusivamente alla madre con collocamento Persona_1
esclusivo presso la madre, dove il figlio manterrà la sua residenza;
- obbligare il signor a versare alla signora Controparte_1 Parte_1
un contributo di mantenimento mensile di € 400,00, ovvero quell'importo maggiore o
minore ritenuto di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il 5° giorno di
ogni mese, con automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ASTAT per la Provincia Autonoma di LZ, con prima rivalutazione al 1° luglio
2025 e successivamente al 1° giugno di ogni anno, nonché a sostenere 70 % di tutte
le spese straordinarie per i figli;
- disporre che gli assegni familiari, come l'assegno unico e altri contributi
nell'interesse della famiglia e/o del figlio spettano alla signora Parte_1
- disporre che le detrazioni ed agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente
vengono fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari“; del curatore speciale del minore:
“la curatrice speciale per il minore ritiene che sussistano i Persona_1
presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 330 cc presentate dalla sig.ra
“; Pt_1
del Pubblico Ministero:
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi
rassegnate dalle parti“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia di divorzio
Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia di divorzio.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in data 19.1.2007 in Parte_1 Controparte_1
Marocco.
II. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale
Veniva nominato curatore speciale del minore ex art. 473 bis.8 c.p.c., che sentiva il minore, dal quale raccoglieva dichiarazioni che rimandano a grave inadempimento dei doveri genitoriali in capo al padre convenuto, consistente sostanzialmente nell'abbandono morale e materiale del figlio e addirittura nella negazione della sua esistenza.
Oltre a quanto riferito dalla ricorrente circa il manifesto disinteresse del padre per il figlio - tanto da indurre i Servizi sociali ad abbandonare ancora nel 2017 la possibilità di visite protette in mancanza di interesse da parte del convenuto – e il totale inadempimento del convenuto ai propri obblighi di mantenimento ordinario e straordinario, risulta eclatante l'aneddoto riferito dal curatore speciale nella propria comparsa di costituzione, che qui si riporta
(pag. 5): “… La sig.ra riferisce che, durante un viaggio in treno, assieme al Pt_1
figlio, da LZ a Verona (per recuperare documenti necessari per l'emissione del
permesso di soggiorno), si sono trovati nella stessa carrozza con il sig. e la CP_1
di lui madre, quindi la nonna paterna di Lo stesso non si sarebbe avvicinato Per_1
al figlio, non lo avrebbe salutato, anzi, avrebbe fatto finta di non vederlo. Stesso
comportamento avrebbe avuto anche la nonna. Dopo questo incontro casuale, né la
sig.ra né il figlio avrebbero più visto il sig. Pt_1 CP_1
Il figlio seppur avvisato dalla madre, non avrebbe riconosciuto né il padre Per_1
né la nonna paterna …”.
Non possono pertanto sorgere dubbi sulla fondatezza della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al convenuto, resosi responsabile di gravissime violazioni dei propri doveri verso il figlio, per il quale il padre è pressoché uno sconosciuto.
III. Sulle restanti domande
Per il resto, parte ricorrente chiede sostanzialmente conferma delle condizioni di separazione, con l'unica differenza concernente l'aumento del contributo di mantenimento previsto per il figlio, allora previsto in € 300,00
mensili e che ora si chiede di € 400,00.
La domanda è fondata.
Va precisato che il contributo previsto dalla sentenza di separazione –
pari ad € 300,00 – corrisponde all'importo ad oggi rivalutato di € 373,50.
Per quanto si ignorino le condizioni reddituali del convenuto, il Collegio ritiene accoglibile la domanda in considerazione sia dell'importo ad oggi rivalutato, sia del fatto che già nella citata sentenza si teneva conto di situazione di disoccupazione volontaria del convenuto (cfr. pag. 7 della sentenza n. 845/'18 dd. 22.6.2018) – che non si ha motivo di dubitare permanga ancora oggi - sia, da ultimo, del maggior aggravio per la ricorrente nella gestione del figlio in totale mancanza della figura paterna e del conseguente alleggerimento.
Le spese straordinarie andranno suddivise come chiesto, in considerazione della disponibilità economica netta di cui dispone mensilmente la ricorrente, pari a circa € 1.250,00 (reddito € 1.600,00 circa,
assegno unico e integrazione provinciale per circa € 250,00 e canone di locazione di € 600,00).
L'assegno unico ed eventuali altre erogazioni pubbliche per il figlio andranno ad esclusivo vantaggio della ricorrente.
Eventuali sgravi fiscali andranno a vantaggio di ciascun genitore al
50%.
L'esito di lite impone condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite, che in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
Le spese del curatore speciale – da qualificarsi quale ausiliario del
Giudice e come liquidate con separato decreto – vanno poste a carico del convenuto, che va condannato a rifonderle all'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco il 19/01/2007 da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il Controparte_1
20/07/1975;
pronuncia
la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Controparte_1
nato a [...] il [...] nei confronti del
[...]
figlio nato il [...] a [...]; Persona_1
dispone
che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. il figlio viene affidato esclusivamente alla madre con Persona_1
collocamento esclusivo presso la stessa, dove il figlio manterrà la sua residenza;
2. il signor è obbligato a pagare alla signora Controparte_1 Pt_1
un contributo di mantenimento mensile per il figlio di € 400,00, da
[...]
corrispondersi in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2025, con automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT per la Provincia Autonoma di LZ, con prima rivalutazione a giugno 2026 e successivamente a giugno di ogni anno, nonché
a sostenere il 70 % di tutte le spese straordinarie per i figli;
eventuali arretrati maturati potranno essere restituiti ratealmente, con rata mensile di € 100,00 sino all'estinzione;
3. gli assegni familiari, come l'assegno unico e altri contributi nell'interesse della famiglia e/o del figlio spettano esclusivamente alla signora Pt_1
;
[...]
4. le detrazioni ed agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente andranno fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore;
condanna
al rimborso delle spese di lite di , che Controparte_1 Parte_1
liquida per spese vive in € 100,00 e per onorari in € 3.800,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna
al pagamento dell'onorario del curatore speciale, che Controparte_1
liquida in € 3.507,00, da pagarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in LZ, 16/05/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo