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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 3070/2024 di Ruolo Generale vertente t r a con l'avv. FETAHU HAJRIJE e l'avv. DOLEGNA MAURO Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. INES MARIA ROBERTA SIMONETTI CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
23.6.2025)
1) Confermarsi l'affidamento condiviso della prole minorenne con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno a fine settimana alterni, dal venerdì alle 17.30 fino alla domenica alle ore 21.00 (cena consumata); il padre inoltre a settimane alterne vedrà i figli il mercoledì dalle 17.30 alle ore
21.00 (cena consumata), con possibilità di aumento delle visite settimanali in base agli accordi tra le parti, nonché agli impegni scolastici e non e ai desiderata dei figli. Per le vacanze Natalizie si concorda l'alternanza di anno in anno tra genitori per le giornate di Natale e Santo Stefano, 31 e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta.
1 Vacanze estive: ciascun genitore potrà usufruire di 15 giorni consecutivi o non consecutivi da trascorrere con i figli, da concordare entro il 30 maggio o comunque non appena disponibile il piano ferie;
2) Disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di complessivi 700,00 euro
(350,00 ciascuno), oltre a rivalutazione monetaria ISTAT come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese;
3) Assegno unico universale interamente alla mamma;
4) Spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Udine al 50% tra le parti, con impegno di entrambi i genitori ad attivarsi per le richieste di tutti gli eventuali contributi, agevolazioni etc…per le spese da sostenere per i figli. La mamma si impegna ad anticipare tutte le spese che verranno poi coperte dalla dote famiglia;
per quelle di cui riceverà il rimborso integrale, nulla chiederà al sig. ; per quelle invece per le quali non riceverà CP_1 il rimborso, si seguirà la regola del riparto dell'esborso sostenuto al 50% e pertanto la sig.ra chiederà il rimborso al sig. della metà, esibendo Pt_1 CP_1 un rendiconto documentato. Per le spese non coperte dalla dote famiglia e per le quali dunque i genitori dovranno sostenere l'esborso a metà, nel caso in cui vi siano contributi/agevolazioni/bonus, di questi beneficeranno entrambi i genitori per la metà ciascuno (cioè in base alla quota dell'esborso sostenuta);
5) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di fare un viaggio all'estero con i minori;
6) spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.11.2024 e regolarmente notificato,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.09.2006 con
. Ha aggiunto che il Tribunale di Udine, con decreto n. 4157 del CP_1
11.07.2017, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente del
Tribunale senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Si è costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di CP_1
2 divorzio.
All'udienza del 13.03.2025, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata quindi immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza depositata in data 20.03.2025 il Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di divorzio e ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza del 23.06.2025, le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse e hanno quindi rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe. Il giudice relatore ha rimesso la causa immediatamente in decisione al Collegio, avendo le parti rinunciato alla concessione di termini per gli scritti conclusivi.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle condizioni proposte dalle parti, preso atto della loro conformità agli interessi superiori, morali e materiali, della prole minorenne.
Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e diritto di visita paterno a fine settimana alterni, dal venerdì alle 17.30 fino alla domenica alle ore 21.00 (cena consumata); il padre inoltre a settimane alterne vedrà i figli il mercoledì dalle 17.30 alle ore 21.00 (cena consumata), con possibilità di aumento delle visite settimanali in base agli accordi tra le parti, nonché agli impegni scolastici e non e ai desiderata dei figli. Per le vacanze Natalizie le parti seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno tra genitori per le giornate di Natale e Santo Stefano, 31 e 1 gennaio,
Pasqua e Pasquetta. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà usufruire di
15 giorni consecutivi o non consecutivi da trascorrere con i figli, da concordare entro il 30 maggio o comunque non appena disponibile il piano ferie;
2) dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di complessivi 700,00 euro
3 (350,00 per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese;
3) dispone che l'assegno unico universale resti interamente alla mamma;
4) dispone che le spese straordinarie siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e siano suddivise al 50% tra le parti, con impegno di entrambi i genitori ad attivarsi per le richieste di tutti gli eventuali contributi, agevolazioni etc…per le spese da sostenere per i figli. La mamma si impegna ad anticipare tutte le spese che verranno poi coperte dalla dote famiglia;
per quelle di cui riceverà il rimborso integrale, nulla chiederà al sig. ; per CP_1 quelle, invece, per le quali non riceverà il rimborso, si seguirà la regola del riparto dell'esborso sostenuto al 50% tra genitori e pertanto la sig.ra chiederà il Pt_1 rimborso al sig. della metà, esibendo un rendiconto documentato. Per le CP_1 spese non coperte dalla dote famiglia e per le quali dunque i genitori dovranno sostenere l'esborso a metà, nel caso in cui vi siano contributi/agevolazioni/bonus, di questi beneficeranno entrambi i genitori per la metà ciascuno (cioè in base alla quota dell'esborso sostenuta);
5) dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di fare un viaggio all'estero con i minori;
6) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
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