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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 10550/2024 del R.G.
Tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
UI AC;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso
[...] ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
1 a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico obiettivo e presa, altresì, visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che la IG.ra soffra di: Parte_1
K vescicale trattata con CHT endovescicale – cardiopatia ischemico-ipertensiva in II classe NYHA – osteoartrosi – ipoacusia bilaterale – esiti di nefrectomia radicale destra – vasculopatia cerebrale cronica con depressione. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 100% (cento per cento). Si segnala che agli atti vi è una consulenza geriatrica redatta dalla Dott.ssa in data Persona_2
15/07/2024 presso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, che discosta dalla realtà clinica della ricorrente evidenziato nel corso delle operazioni peritali del 05/06/2025. In sintesi, la Dott.ssa Per_2 evidenziava: “Decadimento cognitivo di grado severo su base prevalentemente vascolare, necessita di assistenza per la cura della persona e dell'accudimento. Attuale sono presenti disturbi fobicocomportamentali…” Effettuata la visita medico-legale dal Sottoscritto, si ritiene non attinente tale consulenza rispetto alla realtà clinica attuale della ricorrente, in quanto è risultata orientata nel tempo e nello spazio (tale condizione non è compatibile con il decadimento cognitivo di grado severo evidenziato dalla Dott.ssa
, in grado di deambulare autonomamente, con passaggi posturali del tutto autonomi, con un Per_2 normo tono-trofismo muscolare degli arti superiori ed inferiori, in discrete condizioni cliniche generali. Pertanto, tale consulenza doveva verosimilmente riferirsi ad un periodo di estemporaneo peggioramento delle condizioni cliniche, rientrato in seguito. Non vi è alcun cenno né ad eventuali deficit deambulatori, né ad eventuali cause di peggioramento del quadro clinico, ritenendo tuttavia la necessità di assistenza per la cura della persona e dell'accudimento. Altresì bisogna evidenziare che agli atti manca un esame TC cranio o RM encefalo che possa evidenziare strumentalmente il quadro di vasculopatia cerebrale cronica, né è stato prescritto dalla specialista il farmaco tipico delle demenze, la Memantina, che si è dimostrato avere una moderata azione di riduzione temporanea del deterioramento cognitivo. Per tali premesse tale certificazione viene prudentemente apprezzata solo per alcuni aspetti, non concordando appunto sulla necessità di assistenza nella cura della persona e dell'accudimento, né sul decadimento cognitivo che non risulta appunto essere di grado severo, così come evidenziato dalla Dott.ssa Per_2
2 La periziata pertanto risulta ESSEREin grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche della sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti, dunque, trattasi di un paziente:
1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) con regolare tono-trofismo muscolare per costituzione ed età;
3) orientata nel tempo e nello spazio;
4) in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
5) in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
6) che non presenta dispnea né a riposo né a seguito di sforzi fisici;
7) che è orientata nel tempo e nello spazio, e che nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia. In risposta ai quesiti, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti della IG.ra determinino le condizioni per le quali NON SI può concedere il beneficio Parte_1 dell'accompagnamentoin quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, comunque possibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della domanda amministrativa, pertanto dal 08/02/2023. Il Decreto Legislativo 62/2024 riformula il concetto di disabilità, introducendo una visione più integrata e multidimensionale. Abbandonando la definizione di “handicap” prevista dalle Legge 104/92, si pone maggiore enfasi sull'interazione tra le compromissioni fisiche, sensoriali o intellettive di una persona e le barriere sociali, ambientali e relazionali che impediscono la piena inclusione sociale. Questo approccio supera il modello esclusivamente medico-sanitario e integra il concetto di sostegno, che ora è considerato necessario per superare queste barriere. Il nuovo sistema di valutazione si basa sull'uso combinato delle classificazioni ICD (Classificazione Internazionale delle Malattie) e ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). In questo modo, si sposta l'attenzione della mera patologia alle difficoltà pratiche derivanti dall'interazione tra le disabilità e l'ambiente circostante. La disabilità non è più vista come un deficit statico, ma come una condizione dinamica che può essere mitigata da adeguati supporti e interventi. Si considera così la necessità di interventi che, in base alla gravità e alle condizioni individuali, possono variare da un sostegno lieve o medio, a uno intensivo e globale, a seconda dei casi specifici. L'Art. 3 della Legge 104/92, che in passata stabiliva la gravità dell'Handicap come criterio fondamentale, viene aggiornato con il concetto di “necessità di sostegno”. Quanto i requisiti di gravità del Comma 3 della Legge 104 non sono soddisfatti, la persona è considerata necessitante di un supporto di livello lieve o medio. Al contrario, se è necessaria una maggiore assistenza, si parla di sostegno intensivo, che implica un intervento permanente (prolungato nel tempo), continuativo (con frequenza costante) e globale (che riguarda i vari aspetti della vita quotidiana, inclusi lavoro, apprendimento e vita sociale). Questo nuovo approccio si concentra sull'efficacia del sostegno e sull'adattamento dell'ambiente, con l'obiettivo di promuovere una maggiore inclusione e partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Questo cambiamento di paradigma rappresenta una trasformazione significativa nelle modalità di valutazione e riconoscimento della disabilità,
3 orientandosi verso un modello più inclusivo e centrato sulle necessità individuali e sulle risorse ambientali disponibili. Il quadro clinico della ricorrente, IG.ra , evidenzia una condizione di disabilità, Parte_1 come definita dall'Art. 2 del D. lgs. 62/2024, che risulta compatibile con il Comma 1 dell'Art. 3 della Legge 104/92. Sebbene il quadro patologico descritto presenti delle compromissioni funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, queste non determinano una compromissione tale da richiedere un intervento assistenziale intensivo. In assenza dei requisisti previsti dal Comma 3 della Legge, la condizione della ricorrente richiede solo un sostegno di livello lieve o medio. Pertanto, il supporto necessario si limita a interventi che non abbiano carattere di continuità o intensità elevata, ma che siano finalizzati a favorire l'inclusione sociale e lavorativa in contesti meno complessi. Anche la decorrenza di tale condizione si identifica nella data della domanda amministrativa, pertanto dal 08/02/2023. In conclusione, si può ritenere la IG.ra invalida nella misura del 100%, senza Parte_1 necessità dell'indennità di accompagnamento, nonché condizione di disabilità Art. 3 Comma 1 ai sensi della L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, pertanto dal 08/02/2023”.
Il CTU ha esaminato in maniera esaustiva l'intero quadro patologico sofferto dalla ricorrente, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da separato decreto, devono essere poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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