Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2441/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 2441/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIBERTI LUCIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. LUCCHESE MORENA ( Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALIBERTI LUCIA
RICORRENTE in OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVETO CP_2 C.F._2 FRANCESCA e dell'avv. DI MARTINO PASQUALE ( ) CORSO C.F._3
PORTA ROMANA, 108 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 108 20122 MILANO presso il difensore avv. OLIVETO FRANCESCA
RESISTENTE OPPOSTO
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 26/2/25, a proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
393/25 emesso dal Tribunale di Milano il 12/2/25 a favore di per la CP_2
2. La parte opponente ha sostenuto di aver già effettuato il pagamento oggetto del decreto ingiuntivo. In particolare, ha rappresentato di aver effettuato il pagamento della somma netta di euro 3.800,00, in data 20 gennaio 25, nonostante la transazione sia stata conclusa in data 30 gennaio 25 (v. doc.ti 10 e 11 opponente).
3. La parte opponente ha spiegato che il pagamento sarebbe avvenuto in anticipo rispetto alla conclusione dell'accordo conciliativo in quanto la società, da un lato, avrebbe indicato all'impiegata amministrativa di predisporre, il 20/1/25, il bonifico per la transazione facendolo partire non prima della data prevista per la sottoscrizione del verbale;
dall'altro lato,
l'impiegata per mero errore ha effettuato il bonifico in data 20 gennaio tanto che il lavoratore lo ha ricevuto addirittura prima della sottoscrizione del verbale stesso (v. doc. 10 opponente).
4. L'opponente ha quindi dato atto che successivamente alla sottoscrizione del verbale la difesa del ricorrente pur confermando il ricevimento del bonifico, lo ha imputato al pagamento del mese di dicembre 2024 e ha sostenuto di dover ancor ricevere il corrispettivo della conciliazione.
5. Con decreto del 4/3/25 è stata sospesa la provvisoria esecutività del titolo ed è stata fissata, in data 18/3/25, l'udienza per la conferma/modifica/revoca della sospensione. Ciò in quanto è parso quanto meno singolare che la conciliazione del 30 gennaio 2025 e la busta paga di dicembre 2024 indicassero entrambe, quale importo da corrispondere, al lavoratore la somma lorda di 4.967,69, pari al netto di euro 3.800,00.
6. L'opposto si è costituito con memoria con cui ha contestato le richieste avversarie.
7. La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà e ritenuta superflua l'istruttoria testimoniale, è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo al termine della camera di consiglio.
***
8. Come già evidenziato in sede di pronuncia sull'istanza di sospensione, secondo il lavoratore opposto, la tesi avversaria non sarebbe credibile in quanto: il pagamento non può avvenire prima della conclusione dell'accordo; la causale del bonifico è proprio “pagamento busta paga dicembre 2024” (v. doc. 10 opponente); il prospetto paga imputa le somme ivi riconosciute a voci relative al dicembre 2024 (tra le quali indennità di malattia e ratei nonché trattamento di fine rapporto) senza citare in nessun modo la “futura” transazione;
il prospetto paga applica ritenute ordinarie alle somme riconosciute e non quelle, ridotte, della transazione generale novativa (v. prospetto, doc. 7 opponente); il testo del verbale di conciliazione individua l'oggetto della vertenza senza indicare il mancato pagamento delle spettanze ordinarie di dicembre e dei ratei e trattamento di fine rapporto (dando quindi per scontato che fossero già state saldate); il testo del verbale di conciliazione non prevede la rinuncia del lavoratore alle spettanze di dicembre 2024 (indennità di malattia e ratei nonché trattamento di fine rapporto) (v. verbale, doc. 11 opponente).
9. Vero che resta “singolare” che la conciliazione del 30 gennaio 2025 e la busta paga di dicembre 2024 indichino entrambe, quale importo da corrispondere, al lavoratore la somma lorda di 4.967,69, pari al netto di euro 3.800,00. Questo è, tuttavia, l'unico elemento a favore della tesi della opponente, la quale si fonda su questa coincidenza di importi e sul presunto errore dell'impiegata amministrativa.
10. La difesa dell'opposto si fonda, dall'altro lato, su precisi elementi documentali e sulla scansione temporale, sopra puntualmente evidenziati.
11. Inoltre, la “famigerata” busta paga di dicembre 2024 risulta stampata in data 10 gennaio
2025: tale data è visibile nel documento, in alto (v. doc. 7 opponente). Tuttavia, non può essere che, addirittura 10 giorni prima del raggiungimento di un'intesa, la società avesse già preparato una busta con quello che sarebbe stato il corrispettivo della conciliazione.
12. Né, si osserva ancora, appare credibile che il lavoratore abbia conciliato una vertenza a fronte del pagamento di somme dovute (mensilità e ratei di fine rapporto) e già saldate e che di ciò non sia fatto cenno nel verbale.
13. In tale contesto, tenuto conto delle risultanze documentali e della cronologia dei fatti sopra evidenziati, la prova orale richiesta dalla parte opponente si sarebbe rilevata superflua.
14. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata e il decreto opposto confermato.
15. Spese secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
definendo il giudizio, rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 393/2025;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Riserva il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Milano, 08/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli