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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16274 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa Erminia Marchese, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 41067 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, cui
è riunita la causa iscritta al n. 42015 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.11.2025 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli Parte_1 C.F._1
n. 180, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Scicchitano (C.F. - FAX C.F._2
06.80692183 - EC ) del Foro di Roma, che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio RG.
56471/2014.
Parte Opponente
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1 C.F._3
Angelo Brunetti n. 50, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Lori (C.F. - FAX C.F._4
1 06.3230734 – EC ) del Foro di Roma, che lo rappresenta e Email_2 difende come da procura in atti.
Parte Opponente
E
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
e (C.F. ), elettivamente C.F._6 Controparte_4 C.F._7 domiciliate in Roma, Piazza Irnerio n. 67, presso lo studio dell'Avv. Furio Quadrani (C.F.
– EC , che li rappresenta e difende giusta C.F._8 Email_3 delega in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza a trattazione scritta del
14 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione ritualmente notificati, i signori e Parte_1 Controparte_1 proponevano distinte opposizioni, poi riunite, avverso l'atto di precetto loro notificato in data
17.09.2024 con cui le signore e in qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi del Dott. intimavano a ciascuno degli opponenti e ad altri condebitori il Persona_1 pagamento della somma di euro 30.985,86 in forza della sentenza n. 13979/2021 con la quale il
Tribunale di Roma, a definizione del giudizio di responsabilità medica, aveva condannato gli attori
(tra cui gli odierni opponenti) al pagamento delle spese di lite in favore dei sanitari convenuti.
In particolare, il dispositivo della sentenza, per la parte che qui rileva, testualmente disponeva: “Condanna gli attori al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di CP_5
in proprio e n.q. di esercente la potestà su e
[...] CP_6 Controparte_2 CP_4
(rectius, “ , n.d.r.) nella qualità di erede del Dott. della Persona_2 CP_3 Persona_1 somma di € 7.000,00 ciascuno per compensi oltre IVA, CAP e spese generali;
”.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano ed eccepivano la nullità ed inefficacia del precetto opposto per: 1) erronea interpretazione del titolo esecutivo, ritenendo che la somma di euro
2 7.000,00 fosse stata liquidata in favore delle tre eredi congiuntamente e non a ciascuna di CP_3 esse, con la conseguenza che il capitale precettato avrebbe dovuto essere di euro 7.000,00 e non di euro 21.000,00; 2) insussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra i sette attori soccombenti, con conseguente applicazione del principio di ripartizione della spesa pro quota ai sensi dell'art. 97, comma 2, c.p.c., e la conseguente debenza da parte di ciascun opponente della sola quota di 1/7 dell'importo effettivamente dovuto.
Nelle memorie successive, gli opponenti eccepivano altresì il difetto di legittimazione attiva di ed deducendo che il dispositivo della sentenza, utilizzando il termine CP_4 Controparte_3
"erede" al singolare, avesse inteso attribuire il diritto al rimborso delle spese esclusivamente a
Controparte_2
I procedimenti, ritualmente iscritti ai numeri di R.G. 4106/2024 e 42015/2024, venivano assegnati alla sezione IV dell'intestato Tribunale, rispettivamente ai Giudici Dott.ssa Erminia Marchese e
Dott.ssa Cristina Albano.
Si costituivano in giudizio le parti opposte, le quali riconoscevano la fondatezza del secondo motivo di opposizione relativo all'assenza di solidarietà passiva e chiedendo dichiararsi sul punto cessata la materia del contendere.
Contestavano, invece, il primo motivo di opposizione di cui chiedevano il rigetto, sostenendo che la chiarezza del dispositivo e il significato univoco del termine “ciascuno” implicherebbe una liquidazione individuale di euro 7.000,00 per ogni erede.
Disposta la riunione dei giudizi R.G. 41067/2024 e R.G. 42015/2024, la causa, istruita documentalmente, veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 14.11.2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, come da provvedimento depositato in data 1.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno nella misura richiesta.
Quanto al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
3
1. Sulla ripartizione pro quota del debito.
In via preliminare, va dato atto che le parti opposte hanno espressamente riconosciuto la fondatezza del secondo motivo di opposizione, ammettendo che, in assenza di una statuizione di solidarietà nel titolo esecutivo, le spese di lite debbano essere ripartite tra i sette soccombenti in parti uguali, ai sensi dell'art. 97, comma 2, c.p.c.
Su tale punto, per concorde volontà delle parti, è venuta meno la materia del contendere e deve essere, pertanto, pronunciata la relativa declaratoria.
2. Sull'interpretazione del titolo esecutivo e sul quantum debeatur.
L'oggetto della presente controversia attiene principalmente ad una questione di interpretazione del titolo giudiziale posto a fondamento della minacciata esecuzione ed in particolare del dispositivo della sentenza n. 13979/2021, al fine di stabilire se la liquidazione di euro 7.000,00 nello stesso disposta a titolo di spese legali, sia dovuta a ciascuna delle tre eredi del Dott. ovvero al CP_3 gruppo familiare nel suo complesso.
In merito va preliminarmente osservato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo”
(id est Cass. Sezioni Unite n. 12449/2024).
Quello del giudice dell'esecuzione (nel caso in esame del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione) non è, dunque, un potere di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando.
In tal senso, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno precisato che la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono funzionali stessa (Cass. S. U. 6 aprile 2023 n. n. 9479).
La questione posta all'esame di questo giudice attiene, pertanto, esclusivamente all'identificazione del contenuto precettivo del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione.
4 Ciò posto e con più specifico riferimento all'attività ermeneutica che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere, è principio consolidato quello secondo il quale la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (in tal senso: Cass., sez. I, ord. n. 26802 del
12 settembre 2022).
Orbene, applicando al caso di specie i principi sopra richiamati e da un attento esame della sentenza n. 13979/2021, ovvero dalla lettura integrata della motivazione, unitamente al dispositivo, emerge che la tesi delle parti opposte, che fa leva sull'interpretazione letterale del termine "ciascuno", non può essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, plurimi elementi depongono per una liquidazione unitaria in favore delle eredi.
In primo luogo, le signore e si sono costituite nel giudizio di merito in qualità di CP_2 CP_3 eredi del Dott. rappresentando un'unica posizione processuale successoria, Persona_1 assistite da un unico difensore che ha depositato un unico atto difensivo.
In tale contesto, assume rilievo dirimente il principio consolidato in giurisprudenza, recentemente ribadito, secondo cui, in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato, è dovuto un compenso legale unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 D.M. 55/2014 (cfr. fra le altre Cass., Sez. III, ord. n. 33404 dell'11.11.2022).
La S.C. di Cassazione ha, altresì, chiarito che è eseguita in violazione di legge la liquidazione di compenso per ciascuna parte in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato senza che rilevi che l'unico difensore abbia presentato distinti atti difensivi, salva la possibilità di aumento ex art. 4 co. 2.
L'applicazione di tale principio al caso di specie porta a concludere che alle eredi quali CP_3 parti con identica posizione processuale e difese dal medesimo legale, spettava un compenso unico.
La moltiplicazione del compenso per il numero delle parti rappresentate costituisce, infatti, una violazione di legge, che il giudice dell'opposizione ha il potere-dovere di rilevare in sede di interpretazione del titolo.
5 Il termine "ciascuno" nel dispositivo deve quindi essere interpretato come riferito a ciascuna delle CP_ parti convenute o gruppi di parti (id est il Dott. il Dott. e, unitariamente, le eredi del CP_5
Dott. , e non a ogni singola persona fisica indicata. CP_3
Una diversa interpretazione condurrebbe alla conseguenza, palesemente irragionevole e sproporzionata, di riconoscere alla posizione unitaria del Dott. un compenso triplo rispetto CP_3
a quello liquidato agli altri sanitari coinvolti, pur in assenza di una diversità di questioni trattate.
Pertanto, l'importo capitale dovuto alle eredi ammonta complessivamente a euro 7.000,00. CP_3
3. Sul difetto di legittimazione attiva di e CP_3 Controparte_4
È altresì fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti nei confronti di e CP_3 Controparte_4
Il dispositivo della sentenza azionata liquida le spese in favore di in proprio e n.q. Controparte_2 di esercente la potestà su e (rectius, ) nella qualità di erede del CP_4 Persona_2 CP_3
Dott. . Persona_1
L'uso del sostantivo "erede" al singolare, grammaticalmente riferito a indica che il Controparte_2 giudice del merito ha individuato in quest'ultima, all'epoca anche rappresentante legale delle figlie minori, l'unica destinataria formale della statuizione di condanna.
Ne consegue che solo è titolare del diritto di credito portato dal titolo esecutivo, Controparte_2 sebbene tale diritto sia sorto in un contesto che la vedeva agire anche per conto delle figlie.
L'atto di precetto, essendo stato intimato anche da e risulta pertanto CP_3 Controparte_4 viziato per difetto di legittimazione attiva di queste ultime.
4. Sulla determinazione del debito.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va accolta.
L'atto di precetto deve essere dichiarato nullo e inefficace nei confronti di e CP_3 CP_4 per difetto di legittimazione attiva, e parzialmente inefficace nei confronti di
[...] CP_2
in quanto intimato per una somma superiore a quella dovuta.
[...]
L'importo effettivamente dovuto da ciascun opponente a è pari a 1/7 del totale di Controparte_2 euro 7.000,00, oltre accessori e spese di precetto ricalcolate sulla sorte corretta.
6 Il calcolo, come correttamente effettuato dagli opponenti, è il seguente:
• Sorte capitale (1/7 di € 7.000,00): € 1.000,00
• Compensi per atto di precetto (valori medi D.M. 55/14 per scaglione): € 142,00
• Spese generali (15% su € 1.142,00): € 171,30
• C.A.P. (4% su € 1.313,30): € 52,53
• I.V.A. (22% su € 1.365,83): € 300,48
• Totale dovuto da ciascun opponente: € 1.666,31
Nonostante i tagli alle somme precettate, come prima individuati, tuttavia, come stabilito da costante giurisprudenza, il precetto non è nullo, ma solo parzialmente inefficace, per le somme eccedenti.
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle spese non dovute, come sopra riportate, l'atto di precetto per cui è opposizione resta valido per la complessiva somma di euro 1.666,31, dovuta a parte opposta da ciascun opponente ( e Parte_1 CP_1
), risultando già adeguati gli importi del rimborso forfettario, dell'IVA e della CPA, alle
[...] modifiche apportate ai compensi di precetto.
5) Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza (virtuale e non) delle parti opposte.
Queste ultime, infatti, non solo hanno intimato un importo notevolmente superiore al dovuto, dando causa alla presente opposizione, ma sono risultate soccombenti su tutte le questioni controverse.
Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (determinato sulla base della somma precettata e contestata), della natura
7 documentale della controversia e dell'attività effettivamente svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità e l'inefficacia degli atti di precetto opposti nei confronti di e per difetto di Controparte_3 Controparte_4 legittimazione attiva;
2. DICHIARA la parziale inefficacia dei medesimi atti di precetto nei confronti di CP_2
accertando che la somma dovuta a quest'ultima da ciascun opponente,
[...] Parte_1
e , è pari ad euro 1.666,31, anziché la maggior somma precettata;
Controparte_1
3. DICHIARA CESSATA la materia del contendere in ordine al motivo di opposizione relativo alla ripartizione pro quota del debito;
4. CONDANNA le parti opposte, e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Scicchitano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma in data 20.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa Erminia Marchese, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 41067 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, cui
è riunita la causa iscritta al n. 42015 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.11.2025 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli Parte_1 C.F._1
n. 180, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Scicchitano (C.F. - FAX C.F._2
06.80692183 - EC ) del Foro di Roma, che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio RG.
56471/2014.
Parte Opponente
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1 C.F._3
Angelo Brunetti n. 50, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Lori (C.F. - FAX C.F._4
1 06.3230734 – EC ) del Foro di Roma, che lo rappresenta e Email_2 difende come da procura in atti.
Parte Opponente
E
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
e (C.F. ), elettivamente C.F._6 Controparte_4 C.F._7 domiciliate in Roma, Piazza Irnerio n. 67, presso lo studio dell'Avv. Furio Quadrani (C.F.
– EC , che li rappresenta e difende giusta C.F._8 Email_3 delega in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza a trattazione scritta del
14 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione ritualmente notificati, i signori e Parte_1 Controparte_1 proponevano distinte opposizioni, poi riunite, avverso l'atto di precetto loro notificato in data
17.09.2024 con cui le signore e in qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi del Dott. intimavano a ciascuno degli opponenti e ad altri condebitori il Persona_1 pagamento della somma di euro 30.985,86 in forza della sentenza n. 13979/2021 con la quale il
Tribunale di Roma, a definizione del giudizio di responsabilità medica, aveva condannato gli attori
(tra cui gli odierni opponenti) al pagamento delle spese di lite in favore dei sanitari convenuti.
In particolare, il dispositivo della sentenza, per la parte che qui rileva, testualmente disponeva: “Condanna gli attori al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di CP_5
in proprio e n.q. di esercente la potestà su e
[...] CP_6 Controparte_2 CP_4
(rectius, “ , n.d.r.) nella qualità di erede del Dott. della Persona_2 CP_3 Persona_1 somma di € 7.000,00 ciascuno per compensi oltre IVA, CAP e spese generali;
”.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano ed eccepivano la nullità ed inefficacia del precetto opposto per: 1) erronea interpretazione del titolo esecutivo, ritenendo che la somma di euro
2 7.000,00 fosse stata liquidata in favore delle tre eredi congiuntamente e non a ciascuna di CP_3 esse, con la conseguenza che il capitale precettato avrebbe dovuto essere di euro 7.000,00 e non di euro 21.000,00; 2) insussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra i sette attori soccombenti, con conseguente applicazione del principio di ripartizione della spesa pro quota ai sensi dell'art. 97, comma 2, c.p.c., e la conseguente debenza da parte di ciascun opponente della sola quota di 1/7 dell'importo effettivamente dovuto.
Nelle memorie successive, gli opponenti eccepivano altresì il difetto di legittimazione attiva di ed deducendo che il dispositivo della sentenza, utilizzando il termine CP_4 Controparte_3
"erede" al singolare, avesse inteso attribuire il diritto al rimborso delle spese esclusivamente a
Controparte_2
I procedimenti, ritualmente iscritti ai numeri di R.G. 4106/2024 e 42015/2024, venivano assegnati alla sezione IV dell'intestato Tribunale, rispettivamente ai Giudici Dott.ssa Erminia Marchese e
Dott.ssa Cristina Albano.
Si costituivano in giudizio le parti opposte, le quali riconoscevano la fondatezza del secondo motivo di opposizione relativo all'assenza di solidarietà passiva e chiedendo dichiararsi sul punto cessata la materia del contendere.
Contestavano, invece, il primo motivo di opposizione di cui chiedevano il rigetto, sostenendo che la chiarezza del dispositivo e il significato univoco del termine “ciascuno” implicherebbe una liquidazione individuale di euro 7.000,00 per ogni erede.
Disposta la riunione dei giudizi R.G. 41067/2024 e R.G. 42015/2024, la causa, istruita documentalmente, veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 14.11.2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, come da provvedimento depositato in data 1.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno nella misura richiesta.
Quanto al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
3
1. Sulla ripartizione pro quota del debito.
In via preliminare, va dato atto che le parti opposte hanno espressamente riconosciuto la fondatezza del secondo motivo di opposizione, ammettendo che, in assenza di una statuizione di solidarietà nel titolo esecutivo, le spese di lite debbano essere ripartite tra i sette soccombenti in parti uguali, ai sensi dell'art. 97, comma 2, c.p.c.
Su tale punto, per concorde volontà delle parti, è venuta meno la materia del contendere e deve essere, pertanto, pronunciata la relativa declaratoria.
2. Sull'interpretazione del titolo esecutivo e sul quantum debeatur.
L'oggetto della presente controversia attiene principalmente ad una questione di interpretazione del titolo giudiziale posto a fondamento della minacciata esecuzione ed in particolare del dispositivo della sentenza n. 13979/2021, al fine di stabilire se la liquidazione di euro 7.000,00 nello stesso disposta a titolo di spese legali, sia dovuta a ciascuna delle tre eredi del Dott. ovvero al CP_3 gruppo familiare nel suo complesso.
In merito va preliminarmente osservato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo”
(id est Cass. Sezioni Unite n. 12449/2024).
Quello del giudice dell'esecuzione (nel caso in esame del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione) non è, dunque, un potere di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando.
In tal senso, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno precisato che la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono funzionali stessa (Cass. S. U. 6 aprile 2023 n. n. 9479).
La questione posta all'esame di questo giudice attiene, pertanto, esclusivamente all'identificazione del contenuto precettivo del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione.
4 Ciò posto e con più specifico riferimento all'attività ermeneutica che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere, è principio consolidato quello secondo il quale la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (in tal senso: Cass., sez. I, ord. n. 26802 del
12 settembre 2022).
Orbene, applicando al caso di specie i principi sopra richiamati e da un attento esame della sentenza n. 13979/2021, ovvero dalla lettura integrata della motivazione, unitamente al dispositivo, emerge che la tesi delle parti opposte, che fa leva sull'interpretazione letterale del termine "ciascuno", non può essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, plurimi elementi depongono per una liquidazione unitaria in favore delle eredi.
In primo luogo, le signore e si sono costituite nel giudizio di merito in qualità di CP_2 CP_3 eredi del Dott. rappresentando un'unica posizione processuale successoria, Persona_1 assistite da un unico difensore che ha depositato un unico atto difensivo.
In tale contesto, assume rilievo dirimente il principio consolidato in giurisprudenza, recentemente ribadito, secondo cui, in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato, è dovuto un compenso legale unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 D.M. 55/2014 (cfr. fra le altre Cass., Sez. III, ord. n. 33404 dell'11.11.2022).
La S.C. di Cassazione ha, altresì, chiarito che è eseguita in violazione di legge la liquidazione di compenso per ciascuna parte in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato senza che rilevi che l'unico difensore abbia presentato distinti atti difensivi, salva la possibilità di aumento ex art. 4 co. 2.
L'applicazione di tale principio al caso di specie porta a concludere che alle eredi quali CP_3 parti con identica posizione processuale e difese dal medesimo legale, spettava un compenso unico.
La moltiplicazione del compenso per il numero delle parti rappresentate costituisce, infatti, una violazione di legge, che il giudice dell'opposizione ha il potere-dovere di rilevare in sede di interpretazione del titolo.
5 Il termine "ciascuno" nel dispositivo deve quindi essere interpretato come riferito a ciascuna delle CP_ parti convenute o gruppi di parti (id est il Dott. il Dott. e, unitariamente, le eredi del CP_5
Dott. , e non a ogni singola persona fisica indicata. CP_3
Una diversa interpretazione condurrebbe alla conseguenza, palesemente irragionevole e sproporzionata, di riconoscere alla posizione unitaria del Dott. un compenso triplo rispetto CP_3
a quello liquidato agli altri sanitari coinvolti, pur in assenza di una diversità di questioni trattate.
Pertanto, l'importo capitale dovuto alle eredi ammonta complessivamente a euro 7.000,00. CP_3
3. Sul difetto di legittimazione attiva di e CP_3 Controparte_4
È altresì fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti nei confronti di e CP_3 Controparte_4
Il dispositivo della sentenza azionata liquida le spese in favore di in proprio e n.q. Controparte_2 di esercente la potestà su e (rectius, ) nella qualità di erede del CP_4 Persona_2 CP_3
Dott. . Persona_1
L'uso del sostantivo "erede" al singolare, grammaticalmente riferito a indica che il Controparte_2 giudice del merito ha individuato in quest'ultima, all'epoca anche rappresentante legale delle figlie minori, l'unica destinataria formale della statuizione di condanna.
Ne consegue che solo è titolare del diritto di credito portato dal titolo esecutivo, Controparte_2 sebbene tale diritto sia sorto in un contesto che la vedeva agire anche per conto delle figlie.
L'atto di precetto, essendo stato intimato anche da e risulta pertanto CP_3 Controparte_4 viziato per difetto di legittimazione attiva di queste ultime.
4. Sulla determinazione del debito.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va accolta.
L'atto di precetto deve essere dichiarato nullo e inefficace nei confronti di e CP_3 CP_4 per difetto di legittimazione attiva, e parzialmente inefficace nei confronti di
[...] CP_2
in quanto intimato per una somma superiore a quella dovuta.
[...]
L'importo effettivamente dovuto da ciascun opponente a è pari a 1/7 del totale di Controparte_2 euro 7.000,00, oltre accessori e spese di precetto ricalcolate sulla sorte corretta.
6 Il calcolo, come correttamente effettuato dagli opponenti, è il seguente:
• Sorte capitale (1/7 di € 7.000,00): € 1.000,00
• Compensi per atto di precetto (valori medi D.M. 55/14 per scaglione): € 142,00
• Spese generali (15% su € 1.142,00): € 171,30
• C.A.P. (4% su € 1.313,30): € 52,53
• I.V.A. (22% su € 1.365,83): € 300,48
• Totale dovuto da ciascun opponente: € 1.666,31
Nonostante i tagli alle somme precettate, come prima individuati, tuttavia, come stabilito da costante giurisprudenza, il precetto non è nullo, ma solo parzialmente inefficace, per le somme eccedenti.
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle spese non dovute, come sopra riportate, l'atto di precetto per cui è opposizione resta valido per la complessiva somma di euro 1.666,31, dovuta a parte opposta da ciascun opponente ( e Parte_1 CP_1
), risultando già adeguati gli importi del rimborso forfettario, dell'IVA e della CPA, alle
[...] modifiche apportate ai compensi di precetto.
5) Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza (virtuale e non) delle parti opposte.
Queste ultime, infatti, non solo hanno intimato un importo notevolmente superiore al dovuto, dando causa alla presente opposizione, ma sono risultate soccombenti su tutte le questioni controverse.
Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (determinato sulla base della somma precettata e contestata), della natura
7 documentale della controversia e dell'attività effettivamente svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità e l'inefficacia degli atti di precetto opposti nei confronti di e per difetto di Controparte_3 Controparte_4 legittimazione attiva;
2. DICHIARA la parziale inefficacia dei medesimi atti di precetto nei confronti di CP_2
accertando che la somma dovuta a quest'ultima da ciascun opponente,
[...] Parte_1
e , è pari ad euro 1.666,31, anziché la maggior somma precettata;
Controparte_1
3. DICHIARA CESSATA la materia del contendere in ordine al motivo di opposizione relativo alla ripartizione pro quota del debito;
4. CONDANNA le parti opposte, e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Scicchitano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma in data 20.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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