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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 903/ 2025 RG, introdotta da
( ), nato il [...] in [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Civitavecchia Via dei Prati n. 36 int. 3, e ( ) nata il Parte_2 C.F._2
03.12.2004 in Civitavecchia ed ivi residente in [...] lettera B int. 1, entrambi elettivamente domiciliati in Civitavecchia Via Leo Sposito n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Volpi ( ), che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in atti (pec Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.6.2025 e Parte_1 Parte_2 adìvano il Tribunale per la regolamentazione dei rapporti con il minore , legalmente Per_1 riconosciuto e nato il [...] dalla relazione intrattenuta more uxorio dal 2023 al 2024. Precisavano i ricorrenti che il domicilio familiare era stato fissato in Civitavecchia via Vincenzo Fusco n. 2 lettera B int. 1 presso l'abitazione dei genitori della IG.ra ; Parte_2 che avevano cessato la loro convivenza a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2024 e il IG. si era trasferito presso l'abitazione della propria madre, IG.ra Parte_1 [...]
, in Civitavecchia alla Via dei Prati n. 36 int. 3; che il IG. era Per_2 Parte_1 dipendente con contratto a tempo determinato presso il bar “Caffè del Corso” in Civitavecchia e percepiva uno stipendio mensile di € 1.300,00 circa;
la IG.ra Parte_2 era al momento in cerca di occupazione e viveva con i propri genitori;
che non vi è alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti. Le parti hanno formulato richieste congiunte. Nulla osta a recepire le condizioni proposte, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della regolamentazione dei rapporti tra genitori naturali. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 903/ 2025 R.G.V.G., così decide: 1) il minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Civitavecchia in Via Vincenzo Fusco n. 2 lettera B int. 1, ove è fissata la residenza del bambino insieme a quella della madre. Per l'effetto di cui sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) in ordine al regime di visita e di incontri tra il minore ed il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri previo accordo diretto con la madre, nel pieno rispetto e nella piena compatibilità e con le esigenze di natura lavorativa del padre che attualmente osserva dei turni di lavoro che vanno dalle 6.30 alle 14.30 o dalle 14.00 alle 22.30 dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale variabile e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno tre volte alla settimana nella mezza giornata che non lavora, attualmente senza possibilità di pernotto. A week end alternati sabato e domenica senza pernottamento con orario da definire con la IG.ra , attesa la tenera età Parte_2 del bambino;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal minore, alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che le parti potranno prendere insieme. Nel periodo estivo il figlio potrà stare con il padre 10 gg. anche non consecutivi, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e la volontà del bambino. Al compimento del quinto anno di età del minore, i genitori si riservano di disciplinare il pernotto presso il padre;
3) il IG. s'impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo per il mantenimento del minore , una somma mensile di € 350,00= Per_1
(trecentocinquantaeuro/00), mediante versamento a mezzo bonifico, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria (scolastiche, sportive, mediche non coperte da SSN). Per la tipologia ed il regime delle spese suddette si fa integrale rinvio al protocollo sottoscritto da questo Tribunale e dal locale Consiglio dell'Ordine;
4) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
5) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per il minore . Per_1
6) le detrazioni fiscali per il figlio, come gli assegni familiari, saranno a beneficio in misura del 100% della IG.ra ; Parte_2
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 23/11/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 903/ 2025 RG, introdotta da
( ), nato il [...] in [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Civitavecchia Via dei Prati n. 36 int. 3, e ( ) nata il Parte_2 C.F._2
03.12.2004 in Civitavecchia ed ivi residente in [...] lettera B int. 1, entrambi elettivamente domiciliati in Civitavecchia Via Leo Sposito n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Volpi ( ), che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in atti (pec Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.6.2025 e Parte_1 Parte_2 adìvano il Tribunale per la regolamentazione dei rapporti con il minore , legalmente Per_1 riconosciuto e nato il [...] dalla relazione intrattenuta more uxorio dal 2023 al 2024. Precisavano i ricorrenti che il domicilio familiare era stato fissato in Civitavecchia via Vincenzo Fusco n. 2 lettera B int. 1 presso l'abitazione dei genitori della IG.ra ; Parte_2 che avevano cessato la loro convivenza a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2024 e il IG. si era trasferito presso l'abitazione della propria madre, IG.ra Parte_1 [...]
, in Civitavecchia alla Via dei Prati n. 36 int. 3; che il IG. era Per_2 Parte_1 dipendente con contratto a tempo determinato presso il bar “Caffè del Corso” in Civitavecchia e percepiva uno stipendio mensile di € 1.300,00 circa;
la IG.ra Parte_2 era al momento in cerca di occupazione e viveva con i propri genitori;
che non vi è alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti. Le parti hanno formulato richieste congiunte. Nulla osta a recepire le condizioni proposte, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della regolamentazione dei rapporti tra genitori naturali. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 903/ 2025 R.G.V.G., così decide: 1) il minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Civitavecchia in Via Vincenzo Fusco n. 2 lettera B int. 1, ove è fissata la residenza del bambino insieme a quella della madre. Per l'effetto di cui sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) in ordine al regime di visita e di incontri tra il minore ed il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri previo accordo diretto con la madre, nel pieno rispetto e nella piena compatibilità e con le esigenze di natura lavorativa del padre che attualmente osserva dei turni di lavoro che vanno dalle 6.30 alle 14.30 o dalle 14.00 alle 22.30 dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale variabile e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno tre volte alla settimana nella mezza giornata che non lavora, attualmente senza possibilità di pernotto. A week end alternati sabato e domenica senza pernottamento con orario da definire con la IG.ra , attesa la tenera età Parte_2 del bambino;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal minore, alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che le parti potranno prendere insieme. Nel periodo estivo il figlio potrà stare con il padre 10 gg. anche non consecutivi, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e la volontà del bambino. Al compimento del quinto anno di età del minore, i genitori si riservano di disciplinare il pernotto presso il padre;
3) il IG. s'impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo per il mantenimento del minore , una somma mensile di € 350,00= Per_1
(trecentocinquantaeuro/00), mediante versamento a mezzo bonifico, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria (scolastiche, sportive, mediche non coperte da SSN). Per la tipologia ed il regime delle spese suddette si fa integrale rinvio al protocollo sottoscritto da questo Tribunale e dal locale Consiglio dell'Ordine;
4) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
5) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per il minore . Per_1
6) le detrazioni fiscali per il figlio, come gli assegni familiari, saranno a beneficio in misura del 100% della IG.ra ; Parte_2
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 23/11/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone