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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 812/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 18.6.2025 vertente
TRA
CF , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
ATTORE
E
, CF: , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: all'udienza del 18.6.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Con decreto emesso in seno al procedimento RG 1577/2023 datato
18.04.2024 e comunicato al difensore dalla cancelleria via pec in data
19.04.2024, il Tribunale di Rovigo in composizione collegiale ha disposto la revoca dell'ammissione di al beneficio del Parte_2 patrocinio a spese dello Stato avvenuta con delibera del COA di
Rovigo n.42/2023 del 01.03.2023.
3. Il Tribunale ha fondato la decisione sul rilievo per cui:
la SI.ra ha dichiarato di aver percepito nell'anno Parte_2
d'imposta 2023 un reddito lordo pari a 11.700,39;
tra le condizioni della separazione risulta che “Il SI. si Pt_3 obbliga a versare alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario Parte_2 alle seguenti coordinate Postepay evolution intestate alla SI.ra
: [...] la complessiva somma Parte_2 di €2.000,00, a titolo di mantenimento una tantum al deposito del presente ricorso, nonché la somma di € 9.000,00 per le opere eseguite presso l'abitazione coniugale di cui € 5.000,00 entro 20 giorni dal deposito del presente ricorso ed € 4.000,00 all'emissione della sentenza di separazione”;
dall'addizione dell'importo di 11.700,39 euro e del solo importo di
2.000,00 euro, che il si presume aver corrisposto alla il CP_2 Pt_2
27-7-2023, risulta che il limite reddituale previsto dall'art. 76 d.p.r.
115/2002, pari a 12.838,01, è stato superato nel 2023, avendo la SI.ra un reddito complessivo non inferiore a 13.700,39; Pt_2
il che conduce alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello
Stato disposta con la sopra indicata delibera del COA.
2 4. Con ricorso proposto a norma degli artt. 99 e 170 d.lgs. 150/2011,
[...]
ha proposto opposizione contro il provvedimento di revoca Pt_2 del beneficio, concludendo in questi termini:
“1. accertare e dichiarare per i motivi esposti in parte narrativa, che ricorrono i requisiti in capo alla SI.ra per usufruire del Parte_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
2. conseguentemente revocare il Decreto di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato del Tribunale civile di Rovigo RG.
1577/2023 a firma della dott.ssa Paola Di Francesco datato 18.04.2024 comunicato il 19.04.2024 all'Avv. via pec dalla Parte_1 cancelleria civile e confermare il beneficio del patrocinio a spese dello stato in favore della SI.ra ; Parte_2
3. conseguentemente, liquidare ai sensi del D.M. n. 55/2014, all'Avv. la parcella pro forma allegata all'Istanza di Parte_1 liquidazione datata e depositata il 02.04.2024 dei propri compensi professionali calcolata in applicazione del citato D.M. per l'importo già dimezzato di € 4.534,50= o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
5. L'opponente argomenta le proprie ragioni sulla base del ritenuto errore di fatto del collegio nell'esaminare la documentazione e, in particolare, nel non avere il collegio preso atto del fatto che il l'importo di €2.000,00 corrisposto una tantum dal coniuge sarebbe già stato incluso nella dichiarazione effettuata da per Parte_2
l'anno 2013, con conseguente erronea duplicazione della posta reddituale e relativo sconfinamento dai massimali previsti per l'accesso al beneficio. L'opponente osserva, inoltre, che il decreto pubblicato sulla G.U. n. 130 del 06/06/2023 ha adeguato il nuovo limite di reddito per beneficiare del gratuito patrocinio, assistenza legale a carico dello Stato in € 12.838,01.
6. L'opposizione è fondata.
3 7. Come dettagliatamente ricostruito e documentato dall'Avv. Parte_1
(pag. 6 del ricorso), nell'istanza di liquidazione, per i redditi del 2023, si era già tenuto conto degli €2.000,00 corrisposti una tantum a titolo di mantenimento, ragione per cui è incorso in errore di fatto il provvedimento impugnato nella misura in cui ha addizionato nuovamente tale posta al reddito complessivo.
8. Occorre, nondimeno, verificare d'ufficio se vi siano ulteriori poste tali da incrementare ulteriormente il reddito percepito, e ciò in quanto, come può leggersi nel decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la dazione di €2.000,00 non era l'unico pagamento previsto in favore di essendo Parte_2 previsti anche altri, SInificativi, pagamenti nelle settimane immediatamente seguenti: “tra le condizioni della separazione risulta che “Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , a Pt_3 Parte_2 mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Postepay evolution intestate alla SI.ra : [...] la Parte_2 complessiva somma di €2.000,00, a titolo di mantenimento una tantum al deposito del presente ricorso, nonché la somma di €9.000,00 per le opere eseguite presso l'abitazione coniugale di cui € 5.000,00 entro 20 giorni dal deposito del presente ricorso ed € 4.000,00 all'emissione della sentenza di separazione.” (ns. enfasi)
8.1. Al riguardo, è opportuno svolgere alcune considerazioni in diritto. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, qui recepita, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della revoca per superamento dei limiti di reddito, assumono rilievo eventuali variazioni intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione non essendo, al contrario, richiesto che il relativo accertamento sia avvenuto pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21096 del 19/07/2023).
8.2. Orbene, nel caso di specie deve osservare quanto segue:
4 -in data 26.7.2023 è depositato ricorso congiunto per separazione, le cui condizione prevedono, peraltro, che “Il SI. si obbliga a Pt_3 versare alla SI.ra […] la somma di € 9.000,00 per le opere Pt_2 eseguite presso l'abitazione coniugale di cui € 5.000,00 entro 20 giorni dal deposito del presente ricorso”;
-in data 28.8.2023 le parti depositano note congiunte di udienza, insistendo per la domanda di separazione e reiterando le medesime condizioni;
-in data 1.9.2023 è pronunciata sentenza di separazione, con cui dette condizioni sono recepite.
Secondo quanto riferito in udienza dal procuratore su richiesta di questo giudicante, la parte risulta avere percepito, nel periodo di causa, anche la ulteriore somma di €5.000,00.
8.3. Ora, ritiene questo giudicante che di tale somma non vada tenuto conto ai fini del computo del superamento dei limiti di ammissione al beneficio, in quanto tale posta economica costituisce non un reddito, ma una restituzione di somme per lavori sostenuti: essa non costituisce dunque un reddito che accresce il patrimonio, ma una restituzione, volta alla ricostituzione della situazione patrimoniale precedente. Essa non andrà quindi ricompresa negli elementi monetari valutabili ai fini che qui interessano. L'importo, inoltre, non
è tale per importo da giustificare una valutazione negativa nell'ottica di una valutazione complessiva del patrimonio e del tenore di vita.
9. Superata tale ulteriore valutazione, ed appurato che il reddito per il
2023, calcolato sulla base dei documenti prodotti e accompagnato da dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla parte, non supera la soglia di legge, si rende ora necessario verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per le ulteriori annualità, da quella precedente all'introduzione del giudizio, avvenuta nel 2023, e sino alla definizione dello stesso, avvenuta nel 2024.
9.1. Con riguardo all'anno 2022, precedente alla introduzione del giudizio relativo alla liquidazione cui ci si riferisce, a seguito delle integrazioni
5 documentali richieste da questo Giudicante con ordinanza del
13.3.2025 e successiva del 9.6.2025, la ricorrente ha documentato un reddito complessivo di €10.610.56, derivante dalla somma dei redditi ricavabili da tre diverse certificazioni uniche, nonché dalla conforme dichiarazione sostitutiva prodotta a seguito dell'ulteriore richiesta di integrazione documentale dell'11.6.2025. L'importo complessivo non supera, dunque, la soglia di legge, pari a €11.746,68.
9.2. Con riguardo, infine, all'anno 2024, rispetto al quale deve tenersi conto solo dei primi tre mesi, essendo il giudizio conclusosi il
21.3.2023, la ricorrente ha attestato mediante autocertificazione di non aver percepito alcunché. Tenuto conto di ciò, e della brevità del periodo in esame, deve ritenersi senz'altro non superato il limite reddituale.
9.3. In definitiva, deve ritenersi che sussistano per tutto il periodo di interesse i presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio, con conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato e di procedere a liquidazione dei compensi.
9.4. Ai fini della liquidazione del compenso, devono essere presi in esame i seguenti parametri:
-DM 55/2014 e s.m.i. per i giudizi dinanzi al Tribunale;
-scaglione indeterminabile di bassa complessità a valori minimi, tenuto conto della bassa complessità dell'attività processuale svolta
(separazione consensuale);
per complessivi €3.809,00, da dimidiare come per legge in €1.904,50, oltre le spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta), per un netto a pagare imponibile di €2.277,79, oltre €501,11 di IVA, se dovuta.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €1.100,00 a €5.200,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e
6 decisione, stante la natura documentale e liquida della causa, a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il decreto del 18 aprile 2024 emesso dal Tribunale di Rovigo;
2. conseguentemente, liquida a carico dello Stato i compensi al difensore, Avv. come da separato decreto;
Parte_1
3. Condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche di iscrizione a ruolo
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 16.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 812/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 18.6.2025 vertente
TRA
CF , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
ATTORE
E
, CF: , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: all'udienza del 18.6.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Con decreto emesso in seno al procedimento RG 1577/2023 datato
18.04.2024 e comunicato al difensore dalla cancelleria via pec in data
19.04.2024, il Tribunale di Rovigo in composizione collegiale ha disposto la revoca dell'ammissione di al beneficio del Parte_2 patrocinio a spese dello Stato avvenuta con delibera del COA di
Rovigo n.42/2023 del 01.03.2023.
3. Il Tribunale ha fondato la decisione sul rilievo per cui:
la SI.ra ha dichiarato di aver percepito nell'anno Parte_2
d'imposta 2023 un reddito lordo pari a 11.700,39;
tra le condizioni della separazione risulta che “Il SI. si Pt_3 obbliga a versare alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario Parte_2 alle seguenti coordinate Postepay evolution intestate alla SI.ra
: [...] la complessiva somma Parte_2 di €2.000,00, a titolo di mantenimento una tantum al deposito del presente ricorso, nonché la somma di € 9.000,00 per le opere eseguite presso l'abitazione coniugale di cui € 5.000,00 entro 20 giorni dal deposito del presente ricorso ed € 4.000,00 all'emissione della sentenza di separazione”;
dall'addizione dell'importo di 11.700,39 euro e del solo importo di
2.000,00 euro, che il si presume aver corrisposto alla il CP_2 Pt_2
27-7-2023, risulta che il limite reddituale previsto dall'art. 76 d.p.r.
115/2002, pari a 12.838,01, è stato superato nel 2023, avendo la SI.ra un reddito complessivo non inferiore a 13.700,39; Pt_2
il che conduce alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello
Stato disposta con la sopra indicata delibera del COA.
2 4. Con ricorso proposto a norma degli artt. 99 e 170 d.lgs. 150/2011,
[...]
ha proposto opposizione contro il provvedimento di revoca Pt_2 del beneficio, concludendo in questi termini:
“1. accertare e dichiarare per i motivi esposti in parte narrativa, che ricorrono i requisiti in capo alla SI.ra per usufruire del Parte_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
2. conseguentemente revocare il Decreto di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato del Tribunale civile di Rovigo RG.
1577/2023 a firma della dott.ssa Paola Di Francesco datato 18.04.2024 comunicato il 19.04.2024 all'Avv. via pec dalla Parte_1 cancelleria civile e confermare il beneficio del patrocinio a spese dello stato in favore della SI.ra ; Parte_2
3. conseguentemente, liquidare ai sensi del D.M. n. 55/2014, all'Avv. la parcella pro forma allegata all'Istanza di Parte_1 liquidazione datata e depositata il 02.04.2024 dei propri compensi professionali calcolata in applicazione del citato D.M. per l'importo già dimezzato di € 4.534,50= o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
5. L'opponente argomenta le proprie ragioni sulla base del ritenuto errore di fatto del collegio nell'esaminare la documentazione e, in particolare, nel non avere il collegio preso atto del fatto che il l'importo di €2.000,00 corrisposto una tantum dal coniuge sarebbe già stato incluso nella dichiarazione effettuata da per Parte_2
l'anno 2013, con conseguente erronea duplicazione della posta reddituale e relativo sconfinamento dai massimali previsti per l'accesso al beneficio. L'opponente osserva, inoltre, che il decreto pubblicato sulla G.U. n. 130 del 06/06/2023 ha adeguato il nuovo limite di reddito per beneficiare del gratuito patrocinio, assistenza legale a carico dello Stato in € 12.838,01.
6. L'opposizione è fondata.
3 7. Come dettagliatamente ricostruito e documentato dall'Avv. Parte_1
(pag. 6 del ricorso), nell'istanza di liquidazione, per i redditi del 2023, si era già tenuto conto degli €2.000,00 corrisposti una tantum a titolo di mantenimento, ragione per cui è incorso in errore di fatto il provvedimento impugnato nella misura in cui ha addizionato nuovamente tale posta al reddito complessivo.
8. Occorre, nondimeno, verificare d'ufficio se vi siano ulteriori poste tali da incrementare ulteriormente il reddito percepito, e ciò in quanto, come può leggersi nel decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la dazione di €2.000,00 non era l'unico pagamento previsto in favore di essendo Parte_2 previsti anche altri, SInificativi, pagamenti nelle settimane immediatamente seguenti: “tra le condizioni della separazione risulta che “Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , a Pt_3 Parte_2 mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Postepay evolution intestate alla SI.ra : [...] la Parte_2 complessiva somma di €2.000,00, a titolo di mantenimento una tantum al deposito del presente ricorso, nonché la somma di €9.000,00 per le opere eseguite presso l'abitazione coniugale di cui € 5.000,00 entro 20 giorni dal deposito del presente ricorso ed € 4.000,00 all'emissione della sentenza di separazione.” (ns. enfasi)
8.1. Al riguardo, è opportuno svolgere alcune considerazioni in diritto. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, qui recepita, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della revoca per superamento dei limiti di reddito, assumono rilievo eventuali variazioni intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione non essendo, al contrario, richiesto che il relativo accertamento sia avvenuto pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21096 del 19/07/2023).
8.2. Orbene, nel caso di specie deve osservare quanto segue:
4 -in data 26.7.2023 è depositato ricorso congiunto per separazione, le cui condizione prevedono, peraltro, che “Il SI. si obbliga a Pt_3 versare alla SI.ra […] la somma di € 9.000,00 per le opere Pt_2 eseguite presso l'abitazione coniugale di cui € 5.000,00 entro 20 giorni dal deposito del presente ricorso”;
-in data 28.8.2023 le parti depositano note congiunte di udienza, insistendo per la domanda di separazione e reiterando le medesime condizioni;
-in data 1.9.2023 è pronunciata sentenza di separazione, con cui dette condizioni sono recepite.
Secondo quanto riferito in udienza dal procuratore su richiesta di questo giudicante, la parte risulta avere percepito, nel periodo di causa, anche la ulteriore somma di €5.000,00.
8.3. Ora, ritiene questo giudicante che di tale somma non vada tenuto conto ai fini del computo del superamento dei limiti di ammissione al beneficio, in quanto tale posta economica costituisce non un reddito, ma una restituzione di somme per lavori sostenuti: essa non costituisce dunque un reddito che accresce il patrimonio, ma una restituzione, volta alla ricostituzione della situazione patrimoniale precedente. Essa non andrà quindi ricompresa negli elementi monetari valutabili ai fini che qui interessano. L'importo, inoltre, non
è tale per importo da giustificare una valutazione negativa nell'ottica di una valutazione complessiva del patrimonio e del tenore di vita.
9. Superata tale ulteriore valutazione, ed appurato che il reddito per il
2023, calcolato sulla base dei documenti prodotti e accompagnato da dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla parte, non supera la soglia di legge, si rende ora necessario verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per le ulteriori annualità, da quella precedente all'introduzione del giudizio, avvenuta nel 2023, e sino alla definizione dello stesso, avvenuta nel 2024.
9.1. Con riguardo all'anno 2022, precedente alla introduzione del giudizio relativo alla liquidazione cui ci si riferisce, a seguito delle integrazioni
5 documentali richieste da questo Giudicante con ordinanza del
13.3.2025 e successiva del 9.6.2025, la ricorrente ha documentato un reddito complessivo di €10.610.56, derivante dalla somma dei redditi ricavabili da tre diverse certificazioni uniche, nonché dalla conforme dichiarazione sostitutiva prodotta a seguito dell'ulteriore richiesta di integrazione documentale dell'11.6.2025. L'importo complessivo non supera, dunque, la soglia di legge, pari a €11.746,68.
9.2. Con riguardo, infine, all'anno 2024, rispetto al quale deve tenersi conto solo dei primi tre mesi, essendo il giudizio conclusosi il
21.3.2023, la ricorrente ha attestato mediante autocertificazione di non aver percepito alcunché. Tenuto conto di ciò, e della brevità del periodo in esame, deve ritenersi senz'altro non superato il limite reddituale.
9.3. In definitiva, deve ritenersi che sussistano per tutto il periodo di interesse i presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio, con conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato e di procedere a liquidazione dei compensi.
9.4. Ai fini della liquidazione del compenso, devono essere presi in esame i seguenti parametri:
-DM 55/2014 e s.m.i. per i giudizi dinanzi al Tribunale;
-scaglione indeterminabile di bassa complessità a valori minimi, tenuto conto della bassa complessità dell'attività processuale svolta
(separazione consensuale);
per complessivi €3.809,00, da dimidiare come per legge in €1.904,50, oltre le spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta), per un netto a pagare imponibile di €2.277,79, oltre €501,11 di IVA, se dovuta.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €1.100,00 a €5.200,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e
6 decisione, stante la natura documentale e liquida della causa, a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il decreto del 18 aprile 2024 emesso dal Tribunale di Rovigo;
2. conseguentemente, liquida a carico dello Stato i compensi al difensore, Avv. come da separato decreto;
Parte_1
3. Condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche di iscrizione a ruolo
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 16.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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