Sentenza 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/04/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2017, proposto da
IL IN NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bersanetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto, n. 65;
contro
Comune di Sabaudia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 17/01/2017, n. 225 - prot. n. 0001409 del 17/01/2017, ricevuto in data 20/01/2017 con cui il Comune di Sabaudia – Provincia di Latina, Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Sezione Condono Edilizio, emetteva diniego di sanatoria edilizia riguardante “realizzazione di un manufatto prefabbricato destinato a civile abitazione”, sito nel Comune di Sabaudia (Lt), Via Litoranea – Località Bella Farnia “Rio Blu” identificato in catasto al foglio 23, Particella 139, presentata dal sig. NO IL IN il 03/02/2004 recante protocollo n. 2428 (fasc. n. 33), nonché ogni altro atto preordinato, antecedente, connesso, collegato e conseguente, anche dallo stesso Ricorrente non conosciuto, con il quale si determinava il provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria edilizia presentata in data 03/02/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa NA UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 17 gennaio 2017, n. 225 - prot. n. 0001409 del 17 gennaio 2017, ricevuto in data 20 gennaio 2017 con cui il Comune di Sabaudia, Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Sezione Condono Edilizio, ha adottato il diniego di sanatoria edilizia riguardante “ realizzazione di un manufatto prefabbricato destinato a civile abitazione ”, sito nel Comune di Sabaudia (Lt), Via Litoranea – Località Bella Farnia “Rio Blu” in relazione all’immobile identificato in catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 23, Particella 139.
1.1. Il Sig. NO, ritenendo ingiusta la decisione del Comune di Sabaudia ha, quindi, proposto il ricorso in epigrafe che ha affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
“ I. Violazione di legge e falsa applicazione relativamente agli artt. 1, 4, 7 e 10 della L. 47/85 e della L.R. Lazio 28/80, nonché difetto di motivazione per erroneità, genericità ed insufficienza della stessa; violazione di legge con riferimento alla L.R. Lazio 28/80 per assenza di istruttoria sul punto .”, con cui ha rilevato che il fabbricato è collocato all’interno dell’area “Lottizzazione Rio Blu”, astrattamente riconducibile ad opere sanabili, ai sensi della L.R. 28/80 e che avrebbe dovuto essere inserita in una variante normativa, “ così come dettato dall'art. 9, della L.R. n° 12/04, il quale imponeva ai Comuni di provvedere entro il 30.06.2007, al recupero urbanistico, conferendo all’insediamento un razionale inserimento territoriale ed urbano ” (cfr. pag. 3 del ricorso).
“ II. Violazione di legge e falsa applicazione relativamente agli art. 12 della L. 47/85, così come riconfermato dal 2° co., della L. 326/03 delle L.R. Lazio 12/04 e L.R. Lazio 28/80, nonché per difetto di motivazione per erroneità, genericità ed insufficienza della stessa; violazione di legge con riferimento alla L. 241/90 per assenza di istruttoria sul punto .”, evidenziando come, nel decidere il diniego, il Comune non abbia tenuto conto della consistenza del fabbricato e all’epoca della sua realizzazione.
“ III. Violazione di legge e falsa applicazione relativamente agli artt. 32 e 33 della L. 47/85 e delle L.R. Lazio 12/04, nonché difetto di motivazione per erroneità, genericità ed insufficienza della stessa; violazione di legge con riferimento alla L. 241/90 per assenza di istruttoria sul punto .”, con cui ha dedotto il difetto di motivazione in quanto, si sostiene, la presenza di vincoli paesistico – ambientali non comporterebbe, di per sé, l’inedificabilità assoluta, dovendo il provvedimento amministrativo specificare le ragioni ostative al rilascio del richiesto nulla osta nel caso concreto, mentre nel caso di specie i vincoli non comporterebbero inedificabilità assoluta, essendo sottoposti al previo nulla osta dell’autorità competente, che avrebbe dovuto essere domandato dal Comune.
“ IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia grave e manifesta .”, con cui ha dedotto l’arbitrarietà della decisione dell’amministrazione di non procedere alla regolarizzazione dei manufatti edificati nell’area dopo aver provveduto alla sua perimetrazione, non domandando neppure il prescritto nulla osta.
“ V. Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 artt. 1 e 2 e art. 97 della Costituzione; difetto integrale di motivazione ”, con cui ha ribadito il difetto di motivazione, non essendo stato rappresentato l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione con il diniego opposto, a fronte di un’area edificata dagli anni ottanta del secolo scorso.
“ VI. Disparità di trattamento, eccesso di potere in violazione della L. 241/90 e artt. 3 e 97 della Costituzione e conseguente erronea applicazione delle stesse .”, con cui ha rilevato come alcune abitazioni siano state autorizzate dal Comune che ha pure consentito l’allaccio alla rete dell’energia elettrica e idrica.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso.
1.2. L’amministrazione, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
1.3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Va premesso che, nella materia che ci occupa l’art. 32, co. 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003, dispone: “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12/2004, prevede che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”.
La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale, perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303).
Fatta questa breve premessa, rileva il collegio che, come già affermato più volte in passato, ai sensi della sopra riportata disciplina, la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (cfr. di recente, nello stesso senso Tar Lazio, Latina, sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247).
La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata confermata dal giudice d’appello in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune delle suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base a tali disposizioni, “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303).
3.1. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondato innanzitutto il terzo motivo di ricorso, tenuto conto che nella specie, dall’esame della domanda di condono si evince che, per l’appunto, la sanatoria richiesta riguarda un intervento ascrivibile ai c.d. abusi maggiori in un’area sottoposta a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (tutela paesaggistico-ambientale) e ricompresa nella perimetrazione stabilita con la D.G.R. del lazio del 19 marzo 1996, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE (habitat), che ha definito le Zone di Protezione speciale (ZPS).
Deriva che l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale quale circostanza ostativa di per sé sola e sufficiente ad escludere la condonabilità degli illeciti, non essendo a tal fine necessario procedere alla richiesta di nulla osta paesaggistico (in termini si veda, Tar Campania sez. III, 6 maggio 2020, n. 1652).
Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili, indicata dall’amministrazione come ulteriore ragione di diniego, dato che una simile problematica può porsi soltanto per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 che possono astrattamente accedere alla sanatoria, da cui consegue, anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4. Gli ulteriori motivi di ricorso articolati dalla parte ricorrente non sono, del pari fondati.
Con riferimento al primo e al quarto dei motivi dedotti si osserva, in particolare, che questo Tribunale ha avuto già modo di affermare la mera perimetrazione degli insediamenti spontanei e dei nuclei edilizi effettuata con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 2, L.R. Lazio 2 maggio 1980 n. 28, non può considerarsi equipollente all'adozione del relativo piano di recupero o a uno strumento urbanistico attuativo eventualmente rilevante ai fini della sanabilità dell'abuso ex art. 3, comma l, lett. b), L.R. Lazio 8 novembre 2004 n. 12, trattandosi di un atto solo propedeutico rispetto all'adozione del piano vero e proprio (v. tra le tante, sulla medesima vicenda, Tar Latina, sez. I, 11 febbraio 2022, n. 115, 116 e 117).
5. Non è meritevole di accoglimento neppure il quinto motivo di impugnazione.
In proposito si osserva che i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, né potendo ammettersi che l'interessato si dolga del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi. È, infatti, legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata (cfr. le già citate Tar Latina 11 febbraio 2022, n. 115, 116 e 117);
6. Va disatteso, infine, anche il sesto motivo di doglianza.
Al riguardo si rileva che, negli atti a contenuto vincolato, tra cui si annoverano quelli in materia di sanatoria edilizia, rileva esclusivamente la conformità della decisione alla normativa applicabile, mentre non sono configurabili vizi tipici dell’attività discrezionale quali l’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Deriva, quale conseguenza che il rispetto della normativa non può intendersi sintomatico del perseguimento di fini ultronei quali persecuzioni o ritorsioni nei confronti dei destinatari, mentre, per altro verso, ipotetiche decisioni illegittime a favore di altri soggetti non possono essere invocate a proprio beneficio (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1514; T.A.R. Latina, sez. I, 17 luglio 2013, n. 637);
In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e da respingere.
7. – Non essendosi costituita l’amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE MA BU, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
NA UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA UR | BE MA BU |
IL SEGRETARIO