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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5255/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5255/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Carlo Andriollo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Telve (TN) in data 12 settembre 2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telve, Parte II,
Serie A, N. 4, Anno 2009, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio minore in data 25 agosto 2011. Per_1
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è attualmente alle dipendenze del Parte_2
AN (TN) nel settore tecnico, mentre la sig.ra è alle Controparte_1 Pt_1 dipendenze della ditta “Meccanica Reguzzo s.r.l.” di IG (TN).
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“-pronunciare sentenza di divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di stato civile;
MINORENNE Controparte_2
-confermare l'affidamento congiunto del figlio minorenne ad Persona_2 entrambi i genitori, il quale, frequenterà gli stessi in via paritaria pur mantenendo la propria residenza presso l'abitazione paterna;
i genitori eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno invece assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
-confermare la residenza anagrafica del minore presso l'abitazione paterna sita in
Castelnuovo (TN), via Canaletto n. 3 e statuire che i diritti di visita verranno svolti liberamente, tenendo conto delle esigenze del minore e dei suoi impegni scolastici;
-confermare che i genitori provvederanno entrambi al mantenimento ordinario del figlio minore durante i periodi di permanenza presso le rispettive Per_1 abitazioni;
confermare che le spese straordinarie dovranno essere suddivise tra gli stessi in parti uguali, ferma la necessità di concordare preventivamente quelle di importo superiore ad €uro 200,00= e che per una corretta individuazione delle stesse le parti faranno riferimento alle linee guida evidenziate nel Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense;
2 -confermare che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità dell'espatrio;
ALTRI DISPOSIZIONI
-le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambi piena capacità lavorativa, di non avanzare richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti ed avendo tra loro già definito ogni questione di natura patrimoniale od economica tra loro insorta.
-le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti ”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 74/2025 di data 5 febbraio 2025, pubblicata il
14 febbraio 2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa
è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta del 4 dicembre
2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 74/2025 di data 5 febbraio 2025, pubblicata il 14 febbraio 2025).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
3 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a Telve (TN) in data 12 settembre 2009,
[...] Parte_2 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telve, Parte
II, Serie A, N. 4, Anno 2009, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5255/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Carlo Andriollo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Telve (TN) in data 12 settembre 2009, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telve, Parte II,
Serie A, N. 4, Anno 2009, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio minore in data 25 agosto 2011. Per_1
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è attualmente alle dipendenze del Parte_2
AN (TN) nel settore tecnico, mentre la sig.ra è alle Controparte_1 Pt_1 dipendenze della ditta “Meccanica Reguzzo s.r.l.” di IG (TN).
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“-pronunciare sentenza di divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di stato civile;
MINORENNE Controparte_2
-confermare l'affidamento congiunto del figlio minorenne ad Persona_2 entrambi i genitori, il quale, frequenterà gli stessi in via paritaria pur mantenendo la propria residenza presso l'abitazione paterna;
i genitori eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno invece assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
-confermare la residenza anagrafica del minore presso l'abitazione paterna sita in
Castelnuovo (TN), via Canaletto n. 3 e statuire che i diritti di visita verranno svolti liberamente, tenendo conto delle esigenze del minore e dei suoi impegni scolastici;
-confermare che i genitori provvederanno entrambi al mantenimento ordinario del figlio minore durante i periodi di permanenza presso le rispettive Per_1 abitazioni;
confermare che le spese straordinarie dovranno essere suddivise tra gli stessi in parti uguali, ferma la necessità di concordare preventivamente quelle di importo superiore ad €uro 200,00= e che per una corretta individuazione delle stesse le parti faranno riferimento alle linee guida evidenziate nel Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense;
2 -confermare che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità dell'espatrio;
ALTRI DISPOSIZIONI
-le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambi piena capacità lavorativa, di non avanzare richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti ed avendo tra loro già definito ogni questione di natura patrimoniale od economica tra loro insorta.
-le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti ”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 74/2025 di data 5 febbraio 2025, pubblicata il
14 febbraio 2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa
è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta del 4 dicembre
2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 74/2025 di data 5 febbraio 2025, pubblicata il 14 febbraio 2025).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
3 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a Telve (TN) in data 12 settembre 2009,
[...] Parte_2 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telve, Parte
II, Serie A, N. 4, Anno 2009, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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