CASS
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2025, n. 18653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18653 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU RA - Presidente - Sent. n. sez. 267/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 13/02/2025 SI SC R.G.N. 34925/2024 TO LA US OV ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: RR NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AL AC;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Natale Carbone, che ha concluso insistendo per la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 1.NT RR ricorre per l’annullamento della sentenza del 6 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Calabria che l’ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e l’ha condannato alla pena di 3000 euro di ammenda per aver realizzato, in zona sismica, una baracca con copertura in lamiera omettendo di depositare, prima dell’inizio dei lavori, gli atti progettuali Penale Sent. Sez. 3 Num. 18653 Anno 2025 Presidente: RA LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/02/2025 2 presso l’ufficio tecnico regionale competente e senza aver ottenuto l’autorizzazione della Regione. 1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 4, legge reg. Campania n. 7 del 1998, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Sulla premessa che si tratta di una vecchia baracca realizzata con materiale di fortuna (tavole e lamiere) di piccole dimensioni, osserva che tale tipologia costruttiva rientra nella categoria dell’edilizia cd. “leggera” o “semplice” che non necessita di permessi di costruire, né di altre procedure autorizzatorie. Il Tribunale - prosegue - non ha considerato che la costruzione in questione non è ancorata al suolo in modo permanente e che, comunque, l’opera (precedentemente realizzata e adibita dall’ANAS a deposito attrezzi e ad un uso temporaneo) era preesistente, essendosi egli limitato a farne uso come del resto riferito da SE TO e FI De AS le cui testimonianze sono state travisate. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti del primo, deduce l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. 2. Con memoria del 28 gennaio 2025 il difensore del ricorrente, Avv. Natale Carbone, ha ulteriormente illustrato le ragioni a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 1.Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che nel mese di febbraio dell’anno 2018 era stata accertata la realizzazione, sotto il cavalcavia dello svincolo autostradale di Scilla, di costruzioni e manufatti, «qualcuna di recente costruzione e qualche altra un pò meno», una delle quali occupata dall’odierno ricorrente che vi aveva depositato degli attrezzi di lavoro. Il manufatto occupato era costituito da «lamiere e una capriata, c’era una struttura in ferro all’interno che serviva da carcassa per sostenere queste lamiere, questa capriata in ferro, che era appunto collegata sia al pilastro che al muro di cinta del depuratore» (pag. 5 della sentenza); il depuratore apparteneva al Comune di Scilla, il pilastro apparteneva all’ANAS poiché sorreggeva il ponte del cavalcavia. Il Comune aveva ordinato la demolizione del manufatto proprio nel 2018, ma non è dato sapere se la demolizione sia mai stata eseguita. Il testimone a discarico, tal SE TO, aveva affermato che la baracca in questione era esistente sin dal 1983; anche il testimone a discarico De AS aveva riferito che la baracca preesisteva all’uso 3 che ne faceva l’imputato come deposito e che questi, però, non l’aveva mai costruita trattandosi di struttura a suo tempo realizzata per finalità di cantiere. 2.1.Sulla base di questi dati di fatto il Tribunale ha ritenuto la personale responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti. 3.Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. 3.1.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l'impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell’intervento (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Airò, Rv. 273068 - 01; Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, dep. 2017, Aliberti, Rv. 269303 - 01; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, dep. 2012, D’Onofrio, Rv. 252441 - 01; Sez. 3, n. 30224 del 21/06/2011, Floridia, Rv. 251284 - 01; Sez. 3, n. 38405 del 09/07/2008, Di Benedetto, Rv. 241288 - 01; Sez. 3, n. 41151 del 05/07/2016, Pasqualino, n.m.; Sez. 7, ord. n. 41202 del 24/06/2016, n.m.). 3.2.Più in generale, si è sempre sostenuto che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, diverso dalla semplice manutenzione ordinaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi, Rv. 261155 - 01; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330 - 01; cfr., altresì, Sez. 3, n. 45958 del 26/10/2005, Crisafulli, Rv. 232649 - 01, secondo cui «la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione. La giurisprudenza di questa corte nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell'attività edile eseguita in zone sismiche (Cass. n. 10640 del 1985; 21 luglio 1992 n. 8140; Cass. Sez. 3^, n. 7353 del 1995; 2 giugno n. 1999 n. 6923). La vigilanza sull'attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l'attività edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall'ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell'autorità comunale, attinente all'osservanza degli strumenti 4 urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quelli di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche»). 3.3.Non rileva nemmeno il fatto che la costruzione si trovi all’interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la "pubblica incolumità", rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto (Sez. 3, n. 14432 del 29/02/2008, Morina, Rv. 239664; Sez. 3, n. 8221 del 17/03/1986, Sarda, Rv. 173564; Sez. 3, n. 7538 dell’11/01/2024, Gervasi, non mass.; Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bucca, non mass. sul punto). 3.4.Inoltre, poiché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività (Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, Petroni, Rv. 208299; Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv. 238007; Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro, Rv. 264201). 3.5.Anche la modifica di destinazione d’uso, quando riguarda immobili che ricadono in zona sismica, persino nel caso di interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc.), non è sottratta al controllo preventivo degli organi competenti e deve perciò essere preceduta dal deposito del progetto e autorizzata ai sensi degli artt. 83 e segg, d.P.R. 380/2001 (cfr. sul punto quanto previsto dal capitolo 8 delle norme tecniche approvate con D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 17 gennaio 2018 e, prima ancora con DM 14 settembre 2005, nonché il capitolo 8 delle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008). 3.6.Più recentemente, il legislatore è intervenuto nella materia modificandone profondamente la disciplina avendo distinto, mediante l’aggiunta dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 (ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. a, d.l. n. 32 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019), ed ai soli fini dell’autorizzazione sismica, gli interventi «rilevanti» per la pubblica incolumità (comma 1, lett. a) da quelli di «minore rilevanza» (comma 1, lett. b) e da quelli «privi di rilevanza» nei confronti della pubblica incolumità (comma 1, lett. c). 5 3.7.Ferma, dunque, la necessità del titolo edilizio e dell’obbligo di denunzia dei lavori e di presentazione del progetto di cui all’art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, l’autorizzazione alla esecuzione degli interventi “rilevanti” è sempre soggetta all’obbligo dell’autorizzazione preventiva, a meno che l’intervento non ricada in zona a basso livello di sismicità. In tutti gli altri casi di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, l’autorizzazione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380 del 2001 non è più necessaria, anche se la zona interessata dall’intervento non è a bassa sismicità. 3.8.In conclusione: a) nelle zone a bassa sismicità non è più richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001, a prescindere dal tipo di intervento;
b) nelle zone che non sono a bassa sismicità, l’autorizzazione è necessaria per i soli interventi «rilevanti»; c) i lavori devono essere denunziati in ogni caso e sempre, non rilevando la tipologia di intervento né il grado di sismicità del luogo di esecuzione;
d) la classificazione sismica degli interventi ha finalità diverse dalla loro definizione edilizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.P.R.n. 380 del 2001. L’autorizzazione sismica non esclude affatto la necessità del titolo abilitativo all’intervento edilizio (artt. 94, comma 1, 94-bis, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 del 2001). Non è dunque corretto qualificare l’intervento da realizzare in zona sismica ai fini della necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 94 cit., ricorrendo alle definizioni dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 utilizzabili ai diversi fini del tipo di titolo richiesto per il medesimo intervento. La necessità o meno del permesso di costruire (o di altro titolo edilizio ad esso alternativo) risponde all’esigenza di verificare l’impatto urbanistico dell’intervento; la necessità dell’autorizzazione sismica risponde ad esigenze di tutela della pubblica incolumità. 3.9.L’art. 94-bis, comma 2, d.P.R. n. 380 cit., ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Le linee guida sono state adottate con decreto ministeriale 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020. 3.10.La Regione Calabria ha disciplinato nel tempo l’attività edilizia nelle zone sismiche. Attualmente, la legge reg. n. 16 del 17 settembre 2020 ha recepito le definizioni degli interventi di cui all’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 demandando ad un regolamento il compito di attuare la legge recando anche le elencazioni di adeguamento alle linee guida ministeriali di cui al capoverso che precede (art. 2, legge reg. cit.). 3.11.Orbene, la classificazione di un intervento ai sensi dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, delle linee-guida ministeriali e della legislazione regionale concorrente è questione di fatto, prima ancora che di diritto, è di competenza 6 esclusiva del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 606 cod. proc. pen. 3.12.Il Comune di Scilla è ad elevata sismicità, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 47 del 10 febbraio 2004, adottata in attuazione dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 9 del 15 maggio 2004. Ne consegue che per gli interventi da realizzare nel Comune di Scilla la preventiva autorizzazione è richiesta solo per quelli “rilevanti”, così come sempre necessaria è la preventiva denunzia dei lavori e il connesso deposito del progetto. 3.13.I fatti oggetto di odierna regiudicanda sono stati accertati in epoca antecedente l’entrata in vigore dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 con conseguente inapplicabilità di tale norma ai fini della valutazione della penale illiceità della condotta. 3.14.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il principio di retroattività della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che regolano le procedure per lo svolgimento di attività, il cui carattere criminoso dipenda dall'assenza di autorizzazioni, poiché in tale ipotesi rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto stesso (Sez. 3, n. 26821 del 08/09/2020, Colluto, Rv. 279900 - 01; Sez. 3, n. 25035 del 25/05/2011, Pasinetti, Rv. 250616 - 01). Si è al riguardo precisato che La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo;
in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto (Sez. 3, n. 18193 del 12/03/2002, Pata, Rv. 221943 - 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 17230 del 22/02/2006, Sepe, Rv. 234029 - 01, secondo cui ciò si verifica, in particolare, allorquando la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e quindi l'illiceità penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale;
in senso conforme, Sez. 3, n. 5457 del 19/03/1999, Arlati, Rv. 213465 - 01; Sez. 3, n. 4720 del 17/02/1998, Vittoria, Rv. 210701 - 01; Sez. 3, n. 758 del 16/02/1996, Crivelli, Rv. 204863 - 01, secondo cui esula dall’istituto della successione di leggi penali nel tempo la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della 7 norma incriminatrice in quanto comporta non una abrogazione della disposizione sanzionatoria penale, che resta immutata e quindi in vigore, ma esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento della pubblica amministrazione). 3.15.Il precetto penalmente sanzionato dall’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 è rimasto sempre uguale a se stesso, essendo stata limitata soltanto la portata del comando perché il legislatore ha ritenuto di dover, da una certa data in poi, disciplinare diversamente, sul piano amministrativo, la materia degli interventi edilizi in località sismiche. 3.16.Ne consegue che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’opera oggetto di contestazione (una baracca con copertura in lamiera estesa 40 metri quadrati) richiedeva il preventivo deposito del progetto e necessitava dell’autorizzazione di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001, a prescindere dal materiale utilizzato e dalla sua dedotta precarietà (peraltro smentita dalle stesse testimonianze difensive secondo le quali la baracca esisteva da parecchi anni). 3.17.Peraltro, giova ribadirlo, ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le norme dettate dagli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 si riferiscono a tutte le costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, Airò, cit.; Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330; Sez. 3, n. 28514 del 29/05/2007, Libonati, Rv. 237656). Per tale ragione, non sono escluse dall’orbita applicativa della fattispecie in questione nemmeno le opere precarie (Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237842; Sez. 3, n. 24086 del 11/04/2012, Di Nicola, Rv. 253056, che ritenuto soggetta a regime autorizzatorio antisismico l'installazione di pannelli autostradali a messaggi variabili). 3.18.Il Tribunale ha escluso la prescrizione dei reati. 3.19.Osserva la Corte che, in materia di violazione della normativa antisismica, sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine al momento consumativo del reato, inizialmente composto con sentenza Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213933 secondo la quale i reati consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei, quello consistente nell'esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche, ha natura di reato permanente;
tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta. Tale indirizzo è stato confermato da Sez. 3, n. 3505 del 10/11/1999, Lo Manna, Rv. 216382; Sez. 3, n. 3351 del 13/11/2003, Catanese, Rv. 227396; Sez. 3, n. 41858 del 08/10/2008, 8 Gifuni, Rv. 241424; Sez. 3, n. 23656 del 26/05/2011, Armatori, Rv. 250487; Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018, Staiano, Rv. 273225 - 01. 3.20.Sez. 3, n. 3069 del 05/12/2007, Mirabelli, Rv. 238629, ha invece consapevolmente preso le distanze da tale indirizzo, affermando, sulla base della natura dell’interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, la natura permanente del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 380/2001, anche per le condotte previste dagli artt. 93 e 94, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Hanno aderito a tale indirizzo Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410 - 01; Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882 - 01; Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, Picano, Rv. 275189 - 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015 - 01; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, dep. 2016, Russo, Rv. 266224 - 01; Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Cancro, Rv. 241093; Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrolo, Rv. 258738). 3.21.Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’indirizzo ormai maggioritario e consolidato condividendo l’assunto che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene che, nel caso dei reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, è la pubblica incolumità. Ed invero, la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione sismica, sussistono sino a quando l'amministrazione competente non è stata posta nella condizione di aprire il necessario procedimento amministrativo o di attivare i relativi controlli. La lesione dell'interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell’autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell'autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell’omissione. Il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a "produrre l'effetto" del reato sottraendosi al controllo dell’autorità competente. Vi è un'intima correlazione tra la procedura di rilascio del permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione per l'edificazione in zona sismica: al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e 9 del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell’opera, atteso che senza l'acquisizione dell'autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio il riconoscimento della natura permanente (fino all'ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire. 3.22.Ne consegue che la prescrizione decorre, nel caso di specie, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione della baracca per il reato di cui agli artt. 94-95 d.P.R. n. 380 del 2001 e dalla data di pubblicazione della sentenza per il reato di cui agli artt. 93-95 d.P.R. n. 380 del 2001. 4.E’ fondato il secondo motivo. 4.1.In termini generali, il reato di omessa denuncia di cui all’art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è reato a soggettività ristretta, ascrivibile unicamente al committente, al titolare del permesso di costruire e, in genere, a chi abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area sui cui lo stesso sorge, laddove il reato di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380 cit. è ascrivibile anche al titolare della ditta esecutrice dei lavori in zona sismica, o al mero esecutore degli stessi (Sez. 3, n. 7098 del 17/11/2010, Mogavero, Rv. 246018 - 01; Sez. 3, n. 887 del 10/12/1999, dep. 2000, Scardellato, Rv. 215602 - 01; Sez. 3, n. 4438 del 10/04/1997, Biagiotti, Rv. 208031 - 01; Sez. 3, n. 36414 del 14/07/2016, Graziano, non mass.; Sez. 3, n. 36105 del 30/06/2016, Zienna, non mass.). 4.2.E’ stato efficacemente osservato (Sez. 3, n. 25987 del 12/02/2021, Cavallaro, non mass.) che entrambe le norme suddette configurano reati “a soggettività ristretta" o di "mano propria" potendo gli stessi essere commessi, per la loro strutturazione, incentrata sul necessario collegamento logico tra tipo di omissione sanzionata e requisito soggettivo dell'agente, soltanto dal committente, dal titolare della concessione edilizia e, in genere, da chi abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, conseguentemente non potendo ritenersi responsabili l'esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice i quali rimangono destinatari del reato di cui all’art 94 del d. P.R. cit., consistente in condotte relative proprio alla esecuzione dei lavori non preceduta da autorizzazione, progetto, o direzione di un tecnico abilitato (Sez. fer., n. 35298 del 24/07/2008, Sparviero, Rv. 240665). 4.3.Nel caso di specie, l’affermazione della penale responsabilità del ricorrente si basa su motivazione effettivamente apodittica e contraddittoria avendo il Tribunale fatto riferimento, a tal fine, alle dichiarazioni dei testimoni escussi che 10 tuttavia avevano riferito che il ricorrente era un mero occupante/utilizzatore della baracca preesistente al suo stesso utilizzo. 4.4.Per questo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria il quale, per le ragioni indicate al § 3.22 che precede, dovrà accertare anche la data di effettiva ultimazione dei lavori tenendo comunque conto del fatto che ove risulti l’effettiva estraneità del ricorrente ai fatti la formula ampiamente liberatoria deve prevalere su quella di estinzione del reato. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 13/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL AC CA RA
udita la relazione svolta dal Consigliere AL AC;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Natale Carbone, che ha concluso insistendo per la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 1.NT RR ricorre per l’annullamento della sentenza del 6 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Calabria che l’ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e l’ha condannato alla pena di 3000 euro di ammenda per aver realizzato, in zona sismica, una baracca con copertura in lamiera omettendo di depositare, prima dell’inizio dei lavori, gli atti progettuali Penale Sent. Sez. 3 Num. 18653 Anno 2025 Presidente: RA LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/02/2025 2 presso l’ufficio tecnico regionale competente e senza aver ottenuto l’autorizzazione della Regione. 1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 4, legge reg. Campania n. 7 del 1998, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Sulla premessa che si tratta di una vecchia baracca realizzata con materiale di fortuna (tavole e lamiere) di piccole dimensioni, osserva che tale tipologia costruttiva rientra nella categoria dell’edilizia cd. “leggera” o “semplice” che non necessita di permessi di costruire, né di altre procedure autorizzatorie. Il Tribunale - prosegue - non ha considerato che la costruzione in questione non è ancorata al suolo in modo permanente e che, comunque, l’opera (precedentemente realizzata e adibita dall’ANAS a deposito attrezzi e ad un uso temporaneo) era preesistente, essendosi egli limitato a farne uso come del resto riferito da SE TO e FI De AS le cui testimonianze sono state travisate. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti del primo, deduce l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. 2. Con memoria del 28 gennaio 2025 il difensore del ricorrente, Avv. Natale Carbone, ha ulteriormente illustrato le ragioni a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 1.Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che nel mese di febbraio dell’anno 2018 era stata accertata la realizzazione, sotto il cavalcavia dello svincolo autostradale di Scilla, di costruzioni e manufatti, «qualcuna di recente costruzione e qualche altra un pò meno», una delle quali occupata dall’odierno ricorrente che vi aveva depositato degli attrezzi di lavoro. Il manufatto occupato era costituito da «lamiere e una capriata, c’era una struttura in ferro all’interno che serviva da carcassa per sostenere queste lamiere, questa capriata in ferro, che era appunto collegata sia al pilastro che al muro di cinta del depuratore» (pag. 5 della sentenza); il depuratore apparteneva al Comune di Scilla, il pilastro apparteneva all’ANAS poiché sorreggeva il ponte del cavalcavia. Il Comune aveva ordinato la demolizione del manufatto proprio nel 2018, ma non è dato sapere se la demolizione sia mai stata eseguita. Il testimone a discarico, tal SE TO, aveva affermato che la baracca in questione era esistente sin dal 1983; anche il testimone a discarico De AS aveva riferito che la baracca preesisteva all’uso 3 che ne faceva l’imputato come deposito e che questi, però, non l’aveva mai costruita trattandosi di struttura a suo tempo realizzata per finalità di cantiere. 2.1.Sulla base di questi dati di fatto il Tribunale ha ritenuto la personale responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti. 3.Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. 3.1.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l'impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell’intervento (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Airò, Rv. 273068 - 01; Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, dep. 2017, Aliberti, Rv. 269303 - 01; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, dep. 2012, D’Onofrio, Rv. 252441 - 01; Sez. 3, n. 30224 del 21/06/2011, Floridia, Rv. 251284 - 01; Sez. 3, n. 38405 del 09/07/2008, Di Benedetto, Rv. 241288 - 01; Sez. 3, n. 41151 del 05/07/2016, Pasqualino, n.m.; Sez. 7, ord. n. 41202 del 24/06/2016, n.m.). 3.2.Più in generale, si è sempre sostenuto che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, diverso dalla semplice manutenzione ordinaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi, Rv. 261155 - 01; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330 - 01; cfr., altresì, Sez. 3, n. 45958 del 26/10/2005, Crisafulli, Rv. 232649 - 01, secondo cui «la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione. La giurisprudenza di questa corte nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell'attività edile eseguita in zone sismiche (Cass. n. 10640 del 1985; 21 luglio 1992 n. 8140; Cass. Sez. 3^, n. 7353 del 1995; 2 giugno n. 1999 n. 6923). La vigilanza sull'attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l'attività edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall'ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell'autorità comunale, attinente all'osservanza degli strumenti 4 urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quelli di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche»). 3.3.Non rileva nemmeno il fatto che la costruzione si trovi all’interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la "pubblica incolumità", rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto (Sez. 3, n. 14432 del 29/02/2008, Morina, Rv. 239664; Sez. 3, n. 8221 del 17/03/1986, Sarda, Rv. 173564; Sez. 3, n. 7538 dell’11/01/2024, Gervasi, non mass.; Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bucca, non mass. sul punto). 3.4.Inoltre, poiché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività (Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, Petroni, Rv. 208299; Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv. 238007; Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro, Rv. 264201). 3.5.Anche la modifica di destinazione d’uso, quando riguarda immobili che ricadono in zona sismica, persino nel caso di interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc.), non è sottratta al controllo preventivo degli organi competenti e deve perciò essere preceduta dal deposito del progetto e autorizzata ai sensi degli artt. 83 e segg, d.P.R. 380/2001 (cfr. sul punto quanto previsto dal capitolo 8 delle norme tecniche approvate con D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 17 gennaio 2018 e, prima ancora con DM 14 settembre 2005, nonché il capitolo 8 delle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008). 3.6.Più recentemente, il legislatore è intervenuto nella materia modificandone profondamente la disciplina avendo distinto, mediante l’aggiunta dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 (ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. a, d.l. n. 32 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019), ed ai soli fini dell’autorizzazione sismica, gli interventi «rilevanti» per la pubblica incolumità (comma 1, lett. a) da quelli di «minore rilevanza» (comma 1, lett. b) e da quelli «privi di rilevanza» nei confronti della pubblica incolumità (comma 1, lett. c). 5 3.7.Ferma, dunque, la necessità del titolo edilizio e dell’obbligo di denunzia dei lavori e di presentazione del progetto di cui all’art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, l’autorizzazione alla esecuzione degli interventi “rilevanti” è sempre soggetta all’obbligo dell’autorizzazione preventiva, a meno che l’intervento non ricada in zona a basso livello di sismicità. In tutti gli altri casi di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, l’autorizzazione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380 del 2001 non è più necessaria, anche se la zona interessata dall’intervento non è a bassa sismicità. 3.8.In conclusione: a) nelle zone a bassa sismicità non è più richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001, a prescindere dal tipo di intervento;
b) nelle zone che non sono a bassa sismicità, l’autorizzazione è necessaria per i soli interventi «rilevanti»; c) i lavori devono essere denunziati in ogni caso e sempre, non rilevando la tipologia di intervento né il grado di sismicità del luogo di esecuzione;
d) la classificazione sismica degli interventi ha finalità diverse dalla loro definizione edilizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.P.R.n. 380 del 2001. L’autorizzazione sismica non esclude affatto la necessità del titolo abilitativo all’intervento edilizio (artt. 94, comma 1, 94-bis, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 del 2001). Non è dunque corretto qualificare l’intervento da realizzare in zona sismica ai fini della necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 94 cit., ricorrendo alle definizioni dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 utilizzabili ai diversi fini del tipo di titolo richiesto per il medesimo intervento. La necessità o meno del permesso di costruire (o di altro titolo edilizio ad esso alternativo) risponde all’esigenza di verificare l’impatto urbanistico dell’intervento; la necessità dell’autorizzazione sismica risponde ad esigenze di tutela della pubblica incolumità. 3.9.L’art. 94-bis, comma 2, d.P.R. n. 380 cit., ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Le linee guida sono state adottate con decreto ministeriale 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020. 3.10.La Regione Calabria ha disciplinato nel tempo l’attività edilizia nelle zone sismiche. Attualmente, la legge reg. n. 16 del 17 settembre 2020 ha recepito le definizioni degli interventi di cui all’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 demandando ad un regolamento il compito di attuare la legge recando anche le elencazioni di adeguamento alle linee guida ministeriali di cui al capoverso che precede (art. 2, legge reg. cit.). 3.11.Orbene, la classificazione di un intervento ai sensi dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, delle linee-guida ministeriali e della legislazione regionale concorrente è questione di fatto, prima ancora che di diritto, è di competenza 6 esclusiva del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 606 cod. proc. pen. 3.12.Il Comune di Scilla è ad elevata sismicità, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 47 del 10 febbraio 2004, adottata in attuazione dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 9 del 15 maggio 2004. Ne consegue che per gli interventi da realizzare nel Comune di Scilla la preventiva autorizzazione è richiesta solo per quelli “rilevanti”, così come sempre necessaria è la preventiva denunzia dei lavori e il connesso deposito del progetto. 3.13.I fatti oggetto di odierna regiudicanda sono stati accertati in epoca antecedente l’entrata in vigore dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 con conseguente inapplicabilità di tale norma ai fini della valutazione della penale illiceità della condotta. 3.14.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il principio di retroattività della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che regolano le procedure per lo svolgimento di attività, il cui carattere criminoso dipenda dall'assenza di autorizzazioni, poiché in tale ipotesi rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto stesso (Sez. 3, n. 26821 del 08/09/2020, Colluto, Rv. 279900 - 01; Sez. 3, n. 25035 del 25/05/2011, Pasinetti, Rv. 250616 - 01). Si è al riguardo precisato che La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo;
in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto (Sez. 3, n. 18193 del 12/03/2002, Pata, Rv. 221943 - 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 17230 del 22/02/2006, Sepe, Rv. 234029 - 01, secondo cui ciò si verifica, in particolare, allorquando la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e quindi l'illiceità penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale;
in senso conforme, Sez. 3, n. 5457 del 19/03/1999, Arlati, Rv. 213465 - 01; Sez. 3, n. 4720 del 17/02/1998, Vittoria, Rv. 210701 - 01; Sez. 3, n. 758 del 16/02/1996, Crivelli, Rv. 204863 - 01, secondo cui esula dall’istituto della successione di leggi penali nel tempo la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della 7 norma incriminatrice in quanto comporta non una abrogazione della disposizione sanzionatoria penale, che resta immutata e quindi in vigore, ma esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento della pubblica amministrazione). 3.15.Il precetto penalmente sanzionato dall’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 è rimasto sempre uguale a se stesso, essendo stata limitata soltanto la portata del comando perché il legislatore ha ritenuto di dover, da una certa data in poi, disciplinare diversamente, sul piano amministrativo, la materia degli interventi edilizi in località sismiche. 3.16.Ne consegue che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’opera oggetto di contestazione (una baracca con copertura in lamiera estesa 40 metri quadrati) richiedeva il preventivo deposito del progetto e necessitava dell’autorizzazione di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001, a prescindere dal materiale utilizzato e dalla sua dedotta precarietà (peraltro smentita dalle stesse testimonianze difensive secondo le quali la baracca esisteva da parecchi anni). 3.17.Peraltro, giova ribadirlo, ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le norme dettate dagli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 si riferiscono a tutte le costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, Airò, cit.; Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330; Sez. 3, n. 28514 del 29/05/2007, Libonati, Rv. 237656). Per tale ragione, non sono escluse dall’orbita applicativa della fattispecie in questione nemmeno le opere precarie (Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237842; Sez. 3, n. 24086 del 11/04/2012, Di Nicola, Rv. 253056, che ritenuto soggetta a regime autorizzatorio antisismico l'installazione di pannelli autostradali a messaggi variabili). 3.18.Il Tribunale ha escluso la prescrizione dei reati. 3.19.Osserva la Corte che, in materia di violazione della normativa antisismica, sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine al momento consumativo del reato, inizialmente composto con sentenza Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213933 secondo la quale i reati consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei, quello consistente nell'esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche, ha natura di reato permanente;
tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta. Tale indirizzo è stato confermato da Sez. 3, n. 3505 del 10/11/1999, Lo Manna, Rv. 216382; Sez. 3, n. 3351 del 13/11/2003, Catanese, Rv. 227396; Sez. 3, n. 41858 del 08/10/2008, 8 Gifuni, Rv. 241424; Sez. 3, n. 23656 del 26/05/2011, Armatori, Rv. 250487; Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018, Staiano, Rv. 273225 - 01. 3.20.Sez. 3, n. 3069 del 05/12/2007, Mirabelli, Rv. 238629, ha invece consapevolmente preso le distanze da tale indirizzo, affermando, sulla base della natura dell’interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, la natura permanente del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 380/2001, anche per le condotte previste dagli artt. 93 e 94, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Hanno aderito a tale indirizzo Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410 - 01; Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882 - 01; Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, Picano, Rv. 275189 - 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015 - 01; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, dep. 2016, Russo, Rv. 266224 - 01; Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Cancro, Rv. 241093; Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrolo, Rv. 258738). 3.21.Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’indirizzo ormai maggioritario e consolidato condividendo l’assunto che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene che, nel caso dei reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, è la pubblica incolumità. Ed invero, la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione sismica, sussistono sino a quando l'amministrazione competente non è stata posta nella condizione di aprire il necessario procedimento amministrativo o di attivare i relativi controlli. La lesione dell'interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell’autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell'autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell’omissione. Il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a "produrre l'effetto" del reato sottraendosi al controllo dell’autorità competente. Vi è un'intima correlazione tra la procedura di rilascio del permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione per l'edificazione in zona sismica: al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e 9 del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell’opera, atteso che senza l'acquisizione dell'autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio il riconoscimento della natura permanente (fino all'ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire. 3.22.Ne consegue che la prescrizione decorre, nel caso di specie, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione della baracca per il reato di cui agli artt. 94-95 d.P.R. n. 380 del 2001 e dalla data di pubblicazione della sentenza per il reato di cui agli artt. 93-95 d.P.R. n. 380 del 2001. 4.E’ fondato il secondo motivo. 4.1.In termini generali, il reato di omessa denuncia di cui all’art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è reato a soggettività ristretta, ascrivibile unicamente al committente, al titolare del permesso di costruire e, in genere, a chi abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area sui cui lo stesso sorge, laddove il reato di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380 cit. è ascrivibile anche al titolare della ditta esecutrice dei lavori in zona sismica, o al mero esecutore degli stessi (Sez. 3, n. 7098 del 17/11/2010, Mogavero, Rv. 246018 - 01; Sez. 3, n. 887 del 10/12/1999, dep. 2000, Scardellato, Rv. 215602 - 01; Sez. 3, n. 4438 del 10/04/1997, Biagiotti, Rv. 208031 - 01; Sez. 3, n. 36414 del 14/07/2016, Graziano, non mass.; Sez. 3, n. 36105 del 30/06/2016, Zienna, non mass.). 4.2.E’ stato efficacemente osservato (Sez. 3, n. 25987 del 12/02/2021, Cavallaro, non mass.) che entrambe le norme suddette configurano reati “a soggettività ristretta" o di "mano propria" potendo gli stessi essere commessi, per la loro strutturazione, incentrata sul necessario collegamento logico tra tipo di omissione sanzionata e requisito soggettivo dell'agente, soltanto dal committente, dal titolare della concessione edilizia e, in genere, da chi abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, conseguentemente non potendo ritenersi responsabili l'esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice i quali rimangono destinatari del reato di cui all’art 94 del d. P.R. cit., consistente in condotte relative proprio alla esecuzione dei lavori non preceduta da autorizzazione, progetto, o direzione di un tecnico abilitato (Sez. fer., n. 35298 del 24/07/2008, Sparviero, Rv. 240665). 4.3.Nel caso di specie, l’affermazione della penale responsabilità del ricorrente si basa su motivazione effettivamente apodittica e contraddittoria avendo il Tribunale fatto riferimento, a tal fine, alle dichiarazioni dei testimoni escussi che 10 tuttavia avevano riferito che il ricorrente era un mero occupante/utilizzatore della baracca preesistente al suo stesso utilizzo. 4.4.Per questo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria il quale, per le ragioni indicate al § 3.22 che precede, dovrà accertare anche la data di effettiva ultimazione dei lavori tenendo comunque conto del fatto che ove risulti l’effettiva estraneità del ricorrente ai fatti la formula ampiamente liberatoria deve prevalere su quella di estinzione del reato. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 13/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL AC CA RA