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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 29.10.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, C.F._2 dall'avv. Massimiliano Contucci
-opponente-
e
(P.I. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandro Barbaro
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29.10.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 786/2021, emesso da questo Tribunale in data 8.8.2021, con il quale è stato ingiunto loro il pagamento in favore di della somma di euro 56.872,19, oltre interessi e Controparte_1 spese, quale esposizione debitoria derivante da contratti bancari.
A fondamento della opposizione, gli opponenti hanno contestato l'omessa conoscenza della costituzione in mora del 24.7.2017, l'insufficienza probatoria del
1 saldaconto di cui all'art. 50 TUB, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per incompletezza, essendo mancante dell'ultima pagina.
Sulla base di tali deduzioni, gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto
Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Si è costituita in giudizio e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_2 della opposizione.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta trattenuta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 29.10.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, l'opposta ha agito in giudizio per la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di euro € 56.872,19, di cui € 46.481,12 in solido con
, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di conto Parte_2 corrente n. 17435-42 e dal collegato rapporto di apertura di credito e portafoglio commerciale, conclusi da con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Parte_1
2 e garantiti , mediante fideiussione rilasciata il 26.3.2001, Parte_2 sino alla concorrenza dell'importo di euro 46.4181,12.
Al fine di dimostrare tale credito, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti: contratto di conto corrente n. 17435/7 del 29.1.1998 (all. 4 al ricorso); contratto di apertura di credito e portafoglio commerciale del 17.5.2005 (all. n. 5 al ricorso); fideiussione del 26.3.2001; (all. n. 6 al ricorso); atti di costituzione in mora (all. 7-
8 al ricorso); estratto di saldaconto (all. n. 9 al ricorso); estratti Gazzetta ufficiale relativi a cessione di crediti ex artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB (all. n. 1 al ricorso;
all. nn. 10-14); estratti conto (all. n. 1 alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c.).
A fronte di ciò, e non hanno opposto alcuna Parte_1 Parte_2 eccezione in grado di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
2.1. Innanzitutto, rispetto alla legittimazione sostanziale attiva della cessionaria del credito è importante evidenziare che gli opponenti non Controparte_1 hanno mosso alcuna specifica contestazione, neppure in ordine all'appartenenza dello specifico credito all'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Dal contegno processuale degli opponenti discende che tale fatto esula dal thema probandum (cfr. Cass. n. 7945/2024, secondo cui “La non contestazione del convenuto costituisce comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”; cfr. Cass. n. 25798/2020, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
2.2. Va, poi, disattesa l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo, fondata dagli opponenti sulla notificazione del ricorso per ingiunzione mancante dell'ultima pagina.
Considerato che
l'originale telematico del ricorso per ingiunzione è completo, la mancanza di una pagina del ricorso medesimo nella copia notificata integra un vizio non già dell'atto, ma del procedimento di
3 notificazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18121/16), il quale è sanato dalla proposizione della opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24137/16). Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione che gli opponenti non hanno chiarito in che termini il loro diritto di difesa sia stato pregiudicato da detta incompletezza, né hanno chiesto un termine per eventuale integrazione delle difese. Circostanza, questa, tanto più vera se si considera che l'omissione in oggetto riguarda unicamente la parte del ricorso relativa alla richiesta di ingiunzione, il che sembra escludere che il vizio in questione abbia inciso negativamente sul diritto di difesa degli opponenti.
2.3. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'omessa comunicazione della costituzione in mora del 25.7.2025, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui ogni comunicazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge a conoscenza dell'indirizzo del destinatario, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. 8336/2025; Cass. n. 17204/2016; Cass. n. 17417/2007; Cass. n.
20784/2006). Operando, pertanto, la c.d. presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., spettava all'opponente l'onere di dimostrare di non aver avuto conoscenza dell'atto di costituzione in mora. Nel caso di specie, Parte_2
ha fondato la censura in esame sul fatto che la raccomandata A/R è
[...] stata ritirata dalla sig.ra , persona non facente parte del nucleo Parte_3 familiare dell'opponente. Tale deduzione è, tuttavia, sfornita di valido riscontro probatorio.
Alla luce di ciò, perde concreta rilevanza l'eccezione esaminata.
2.4. In relazione all'insufficienza probatoria del c.d. saldaconto eccepita dalla parte opponente nell'atto di citazione in opposizione, si rileva che l'opposta ha prodotto con la seconda memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c. gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 17435-42.
A fronte di tale produzione, la parte opponente non ha mosso alcuna contestazione analitica a specifiche voci iscritte nell'estratto del conto corrente bancario.
A tal riguardo, è importante evidenziare che, dal punto di vista probatorio, in forza dell'art. 1832 c.c., le risultanze dell'estratto conto hanno efficacia fino a prova contraria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che possono
4 essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni dirette contro determinate annotazioni (Cass. n. 1892/2023; Cass. n. 14640/2018; Cass. n.
9579/2000; Trib. Napoli 3 gennaio 2025, n. 94; Trib. Torino 1° ottobre 2024, n.
4894). In questo caso, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. Diversamente, nella fase di opposizione l'estratto del saldaconto ha valore meramente indiziario (Cass. 7 maggio 2024, n. 18117; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass. 2 dicembre 2011,
n. 25857; Cass. 19 marzo 2009, n. 6705; Trib. Bari 5 settembre 2024, n. 3723).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la documentazione prodotta dall'opposta (contratti e estratti conto), valutata unitamente al contegno processuale degli opponenti, i quali non hanno neppure depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. per svolgere circostanziate contestazioni in ordine agli estratti conto prodotti, è idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza l'an e il quantum del credito azionato.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,01, - 260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico di parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 786/2021 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 23 dicembre 2025
5 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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