Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossella Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento definitivo di mantenimento del divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA, prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha confermato il divieto di prosecuzione dell’attività di “ Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli ” esercitata dal ricorrente e ha disposto la rimozione degli effetti della SCIA originaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugnano:
il provvedimento definitivo di mantenimento del divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA, prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha confermato il divieto di prosecuzione dell’attività di “ Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli ” esercitata dal ricorrente e ha disposto la rimozione degli effetti della SCIA originaria;
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività prot. par. -OMISSIS- -OMISSIS-;
chiedendo altresì la declaratoria dell’illegittimità del potere sanzionatorio esercitato dal Comune in pendenza di istanza di sanatoria e la declaratoria del diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia espressa sulle istanze di sanatoria presentate.
Il ricorrente è titolare di una attività di manutenzione auto, avviata/aggiornata con SCIA del-OMISSIS-, la cui prosecuzione è stata inibita con provvedimento del -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- in quanto erano state riscontrate criticità relative al deposito di rifiuti speciali, con conseguente sequestro dell’area.
Successivamente, l’Amministrazione ha richiesto la produzione di una serie di atti integrativi onde poter rimuovere il divieto ma, essendo stata l’integrazione solo parziale, ha adottato il gravato provvedimento, disponendo il “ mantenimento e conferma del Divieto di Prosecuzione dell’Attività ” e la “ rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA ”, sul presupposto della ritenuta persistente carenza dei requisiti e presupposti di legge, con particolare riferimento alla mancata produzione di documentazione idonea a comprovare la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile, di una relazione tecnica asseverata e di valutazioni in merito alla necessità di un’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Il ricorrente ha presentato, dopo l’adozione dell’atto impugnato, una richiesta ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 per lo svincolo idrogeologico in sanatoria ed afferma che la presentazione dell’istanza di sanatoria avrebbe l’effetto di paralizzare il procedimento sanzionatorio, imponendo all’Amministrazione l’obbligo di esaminare prioritariamente la domanda del privato.
Eccepisce altresì la violazione dell’art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990, avendo il Comune dedotto la carenza sostanziale dei requisiti dalla mera e temporanea carenza documentale e disposto addirittura la rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA sulla sola base di tale vizio meramente procedurale e non sostanziale.
Sostiene poi che il provvedimento impugnato sia manifestamente sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla norma e che, in presenza di un vincolo (paesaggistico, idrogeologico, ecc.), il procedimento edilizio e quello di compatibilità sono legati da un nesso di presupposizione di modo che l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica o idrogeologica non rende il titolo edilizio invalido, ma meramente inefficace, fino al rilascio del nulla osta da parte dell’autorità preposta.
Infine, eccepisce la violazione del principio del legittimo affidamento e di buona fede (avendo esercitato la propria attività d’impresa ininterrottamente dal-OMISSIS-, sulla base di una SCIA che l’Amministrazione non ha mai contestato nei termini di legge), nonché il vizio di contraddittorietà.
Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi si è costituito in resistenza eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e contestandone nel merito la fondatezza.
Dopo lo scambio di ulteriori note, la causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Innanzitutto, il ricorso si appalesa inammissibile nella parte in cui vengono contestate le ragioni originarie del divieto di prosecuzione dell’attività già espresse nel provvedimento del -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- (carenza dei “ requisiti/presupposti, documenti e autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente ”), non impugnato.
Invero, in parte qua il gravato provvedimento risulta meramente confermativo della precedente determinazione sfavorevole già resa dall’amministrazione con atto di per sé autonomamente lesivo della situazione giuridica del ricorrente, sicché la relativa contestazione è inammissibile per carenza di interesse.
Nel resto, il ricorso è infondato.
Il provvedimento risulta motivato con riferimento a: la violazione delle disposizioni in materia ambientale; la carenza documentale non sanata; la mancata dimostrazione della conformità urbanistica/agibilità dei locali.
Orbene, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 19, comma 3, Legge n. 241/1990 essendo la SCIA originaria palesemente inidonea a legittimare l’esercizio dell’attività, stanti le riscontrate infrazioni relative alla gestione dei rifiuti e le difformità edilizie comunque sussistenti.
Né, per le medesime ragioni, può esservi sproporzione o violazione dell’affidamento, tenuto anche conto che la carenza documentale rappresentata dal Comune sussiste e non è contestata.
Quanto all’eccepita violazione dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001, la stessa evidentemente non è integrata e neppure può ritenersi che la presentazione della relativa istanza di sanatoria comporti l’improcedibilità del presente ricorso in quanto non si verte in materia di attività sanzionatoria edilizia, avendo il gravato provvedimento natura ed effetti ben distinti da quelli di una ingiunzione a demolire.
In definitiva, il ricorso è in parte inammissibile e nel resto infondato.
La peculiarità della vicenda e il tenore della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e nel resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.