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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1081/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1081 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, al viale Parte_1 C.F._1
Mellusi n. 7, presso lo studio dell'avv. Domenico Vessichelli, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
ATTORE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Paduli OP C.F._2
(Bn), alla Piazza XXV Luglio n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Daniele Bonavita, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
E
P.I. , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., elett.te dom.ta in Benevento, alla via Calandra 31, presso lo studio dell'avv. Stefano
Collarile, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
E
- Pagina 1 - C.F. e P. Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla via San Tommaso d'Aquino 15, presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccillo, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 16.1.2025, nelle quali le parti si sono riportate ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo OP
a seguito di un incendio verificatosi il 27.6.2021, stimati in € 59.789,78, come da perizia di parte, o della maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa, oltre interessi dall'evento al soddisfo.
In particolare, deduceva: di essere proprietario, nonché possessore, di alcuni terreni in agro di
Paduli (Bn), alla contrada Iettacore, censiti in Catasto al fg. 26, p.lle 524, 526 e 527; che il giorno 27.06.2021, alle ore 16.00 circa, la mietitrebbia Marca Laverda 3550, tg. AP022560, di proprietà del convenuto , condotta nell'occasione da OP CP_4
, trebbiava un terreno adiacente a quello dell'istante, allorché provocava l'incendio dei
[...]
fondi attorei coltivati a grano;
che nell'incendio così innescato venivano altresì distrutti un capannone di proprietà dell'attore contenente balle di fieno e di paglia ed un uliveto ivi esistente;
che sul luogo intervenivano i Vigili del Fuoco di San Marco dei Cavoti (Bn) ed i
Carabinieri della Stazione di Paduli (Bn), i quali provvedevano a redigere gli appositi verbali;
che la responsabilità della produzione dell'evento dannoso era da ascriversi al convenuto ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.; che nessun effetto, infine, aveva sortito la formale richiesta di risarcimento danni inviata a mezzo racc.ta a.r. del 25.1.2022.
Chiedeva, pertanto: in via principale, dichiararsi unico OP
responsabile dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di €
59.789,78, o di quella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante, con interessi dal giorno del fatto fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva il quale, pur ritenendo pacifico il verificarsi OP
dell'incendio dei fondi attorei nelle predette circostanze di tempo e luogo, ossia durante la trebbiatura condotta dalla propria macchina agricola, operante nell'adiacente terreno di proprietà contestava tuttavia la dinamica del sinistro, ritenendo non provata la CP_5
- Pagina 2 - sua riconducibilità sul piano causale ad un difetto di funzionamento del veicolo o, comunque, ad una problematica dei congegni della mietitrebbia e della sua lama. Deduceva, pertanto, che non fosse rinvenibile alcun mancato rispetto dei propri obblighi di vigilanza e custodia ex art. 2051 c.c, essendo il mezzo sottoposto a regolari periodiche verifiche tecniche e che, dunque, il danno non fosse ascrivibile a difetti di manutenzione e funzionalità né fosse rimproverabile al convenuto la mancata adozione di cautele. Contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno, perché eccessiva e non provata, nonché la domanda di pagamento degli interessi.
Rappresentava, infine, che, all'epoca del sinistro, era coperto con la in Controparte_6
forza di apposita polizza r.c.a. n 30/1821141470, con scadenza 26.06.2022, per i danni derivanti dalla circolazione del proprio veicolo, e, altresì, con (già Controparte_3 [...]
), in forza di polizza n. 763614135 stipulata, nella qualità di titolare/legale rapp.te p.t. CP_7
della C.M.T. di ON Minicozzi Antonio, a copertura del rischio insito nella propria impresa.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa delle predette compagnie con differimento della prima udienza;
nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, condannarsi in via esclusiva l'una e/o l'altra delle predette compagnie al pagamento di ogni somma che eventualmente il Giudice avesse posto a suo carico e, quindi, a tenerlo indenne e manlevarlo per quanto il medesimo fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attore.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituiva la la quale Controparte_2
eccepiva: la carenza di legittimazione passiva, stante la mancata copertura ed operatività della polizza, che non avrebbe assicurato i danni derivanti dall'incendio del veicolo circolante (ma solo dall'incendio del veicolo in sosta), né derivanti in ogni caso da evento verificatosi in area privata non aperta al pubblico, né infine quelli provocati non dall'incendio del veicolo in sé ma dall'incendio provocato dal suo utilizzo;
la carenza di legittimazione attiva, per mancata prova della titolarità dei diritti vantati dall'attore; la mancata prova dell'an debeatur, sia in relazione al fatto che al nesso di causalità; l'arbitrarietà e la mancata prova del quantum debeatur, che provvedeva invece a quantificare, come da elaborato peritale versato in atti, in €
30.660,00.
Chiedeva pertanto: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della disponendone l'estromissione; in subordine, rigettarsi la domanda per carenza di CP_2
- Pagina 3 - legittimazione attiva dell'attore e, in ogni caso, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Si costituiva, altresì, la che impugnava le avverse domande, principale e Controparte_3
di manleva, poiché improponibili, inammissibili, improcedibili ed infondate. Rappresentava, in particolare, l'operatività “a primo rischio” della garanzia per la r.c.a. operante sul veicolo tg. AP022560 assicurato con la deducendo, inoltre, che essa non potesse essere CP_2
esclusa dalla natura privata del luogo di verificazione del sinistro. Quanto alla domanda di manleva nei propri confronti, segnalava, invece, l'operatività di apposita clausola R267 delle proprie Condizioni di Assicurazione (relativa alla copertura dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'assicurato e dallo stesso detenute, provocate durante lo svolgimento delle attività presso terzi previste dal contratto assicurativo), la quale onerava l'assicurato della prova della proprietà e della detenzione del veicolo agricolo, nonché del fatto che l'incendio si fosse verificato durante lo svolgimento di attività previste dal contratto assicurativo e svolte presso terzi dall'assicurato o da suoi dipendenti, invocando in ogni caso uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 80.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Contestava, infine, la domanda attorea, ritenendo non provata la riconducibilità del sinistro ad un malfunzionamento della trebbiatrice e non potendosi, pertanto, escludere il caso fortuito ex 2051 c.c., nonché il quantum debeatur, stimando i danni come da elaborato peritale di parte rimesso in atti, in complessivi € 35.000,00, al netto cioè del degrado delle cose danneggiate, e ritenendo non dovuto il cumulo della rivalutazione e degli interessi sulla somma rivalutata.
Chiedeva pertanto: rigettarsi le domande, principale e di manleva, per tutto quanto sopra esposto, anche alla luce della operatività “a primo rischio” della polizza per la r.c.a. stipulata dal convenuto con la in subordine, ridursi la pretesa Controparte_2 risarcitoria, perché eccessiva e non provata;
in caso di declaratoria dell'esistenza del diritto alla manleva nei confronti della deducente compagnia, condannarsi la Controparte_3
entro i limiti del massimale e dello scoperto previsti dal contratto.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., espletate le prove orali e ctu, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza figurata del 16.1.2025, alla quale veniva riservata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva.
- Pagina 4 - Preliminarmente va disattesa l'eccezione con cui la terza chiamata deduce il difetto CP_2
di legittimazione (recte: titolarità) attiva del in quanto non vi sarebbe prova della Pt_1
proprietà del fondo attoreo.
Va, infatti, evidenziato che “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo bensì
l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cosiddetta "probatio diabolica"), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (Cass. n. 9711/2004). Nel caso di specie, in atti risultano versate: la compravendita per Notaio del 5.4.1990 Rep. 14.519 Racc. 6316, con cui l'attore Per_1
ha acquistato i menzionati terreni;
le visure catastali storiche nelle quali è documentata la serie di variazioni e soppressioni dei relativi identificativi che hanno portato alle consistenze delle attuali partite;
il fascicolo aziendale A.g.e.a.. dal quale si evince la consistenza aziendale, con espressa indicazione anche della relativa superficie, puntualmente identificata con gli estremi catastali;
infine, il registro di stalla.
Nessun dubbio, pertanto, può esservi circa l'effettiva titolarità dei beni danneggiati in capo al
Pt_1
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione (recte: titolarità) passiva della medesima per mancata copertura e operatività della polizza. Controparte_2
Sotto il primo profilo, infatti, la sussistenza della copertura assicurativa è comprovata dal certificato di polizza in atti, attestante quietanza di pagamento del relativo premio pagato dal convenuto in data 25.06.2021, con vigenza assicurativa dal 25.6.2021 sino OP
al 25.6.2021 (a copertura dell'evento incendio avvenuto il 27.6.2021). Sotto il secondo profilo, si rileva che sul veicolo assicurato opera una doppia garanzia: 1) r.c.a.; 2) c.v.t. (corpi veicoli terrestri) per l'indennizzo dei danni subiti dal veicolo assicurato in caso di incendio, comprendente altresì il “ricorso terzi da incendio base”.
Orbene, quanto alla r.c.a., le condizioni generali di Assicurazione per Parte_2
i veicoli c.d. “diversi” prevedono espressamente all'art. 1 che “L'assicurazione copre anche:
1. La responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali.”. Pertanto, è contrattualmente prevista la copertura assicurativa dei danni cagionati in aree private dal veicolo assicurato, come nei fatti per cui è causa. In ogni
- Pagina 5 - caso, pur prescindendo da tale previsione, l'operatività della garanzia assicurativa quandanche il veicolo è in circolazione in aree private è, comunque, dovuta in virtù della nota giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A.,
l'art. 122 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-
514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia,
Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno
2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. “Per l'assicurato-danneggiante rimangono non coperte da assicurazione per la r.c. Auto l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del Codice della strada concernente l'uso quale mezzo di trasporto, come pure l'ipotesi dell'utilizzazione anomala del mezzo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale.” (Cassazione civile sez. un. - 30/07/2021, n.
21983; cfr. altresì Sez. Un. civ., 29 aprile 2015, n. 8620).
Invero, la S.C. ritiene sussistente la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del veicolo da cui si è propagato l'incendio (Cass. 16895/2010), con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (Cass. 13239/2008), dovendo considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da veicolo (anche in sosta, attenendo quest'ultima pur sempre alla circolazione: Cass. n. 3108/2010), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa di terzi, da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra circolazione ed incendio, o comunque determinato da altra causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, non eziologicamente riconducibile alla circolazione stradale e, quindi, all'uso proprio della cosa.
Sulla scorta di quanto sopra, l'eccezione della di inoperatività della polizza è da CP_2
rigettarsi. Infatti, le limitazioni all'operatività della garanzia dedotte dalla stessa comparente, precedentemente menzionate, sono tutte riferite alla c.v.t. incendio, la quale è garanzia diversa ed ulteriore rispetto alla r.c.a. di base, nel cui alveo, giusta la giurisprudenza sopra richiamata, va, invece, ricondotta la fattispecie concreta, trattandosi di incendio innescato dall'uso proprio del veicolo, nella sua funzione abituale, quale evento legato alla circolazione, come peraltro
- Pagina 6 - confermato anche nel corso dell'istruttoria orale, avendo i testi escussi riferito che il mezzo assicurato era in circolazione allorquando provocava l'incendio poi propagatosi nel fondo attoreo. La clausola delle condizioni generali della polizza incendio, NUOVA 1a
[...]
e Assistenza stradale, Art. A.9.1), richiamata dalla comparente, che Controparte_8
delimita l'oggetto della garanzia ai danni provocati a terzi “quando il veicolo non è in circolazione”, afferisce, infatti, esclusivamente alla garanzia accessoria c.v.t. incendio, diversa ed ulteriore dalla garanzia per la responsabilità civile, assicurando appunto il rischio non coperto dalla r.c.a., ossia di incendio non collegato alla circolazione del veicolo;
ma non esclude né potrebbe mai restringere l'operatività della diversa polizza per la responsabilità civile, peraltro obbligatoria ex lege, che assicura il rischio dei danni da circolazione, tra i quali la giurisprudenza sopra richiamata riconduce pacificamente anche quelli derivante da incendio occorso nell'ambito della fattispecie, latamente intesa, di circolazione.
Sussiste, altresì, la legittimazione (recte: titolarità) passiva dell'altra terza chiamata
[...]
in forza di apposita copertura assicurativa, giusta certificato di polizza CP_3
multimpresa R.C.T. - R.C.O. e prova del pagamento del premio rateale in data 2.6.2021 in atti, nonché la piena operatività della stessa, dal momento che l'art. 2 delle condizioni di
Assicurazione, rubricato “Fattispecie comprese nell'assicurazione R.C.T.”, alla lett. g) prevede la copertura dei “Danni da lavori agricoli: danni avvenuti in occasione di lavori agricoli per conto di terzi, con impiego di macchine agricole”. Opera, altresì, nel caso di specie, poiché richiamata in polizza, la clausola speciale R267 “Lavori presso terzi” secondo cui “Sono inoltre compresi i danni a cose di terzi conseguente ad incendio delle cose di proprietà dell dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di dette Parte_3
attività svolte presso terzi. In tal caso è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo di Euro 150,00 con massimo risarcimento di Euro 80.000,00 per sinistro per anno assicurativo”.
Orbene, risulta comprovato in atti che al momento del sinistro il mezzo agricolo danneggiante fosse di proprietà dell'assicurato e che fosse in corso lo svolgimento, affidato a personale dipendente della ditta, di attività di trebbiatura presso terzi, precisamente in un campo d'orzo in proprietà adiacente al fondo del danneggiato, con piena osservanza di quanto CP_5
previsto dalle condizioni di assicurazione ai fini della piena operatività della richiamata clausola R267.
- Pagina 7 - Né tantomeno l'operatività della suddetta polizza può escludersi in virtù della generica deduzione circa il fatto che opererebbe, in via esclusiva, la copertura con la non CP_2
avendo dimostrato che la propria copertura fosse “a secondo rischio”. CP_3
Alla luce, quindi, dei contratti sottoscritti dal convenuto con le due compagnie assicurative, deve ritenersi che non vi sia alcuna limitazione e che le due polizze qui in oggetto coprano, parimenti, il rischio poi concretatosi nell'evento dannoso de quo.
Andando al merito, la domanda, da riqualificare ai sensi dell'art. 2054, co. 1, trattandosi di danno a cose derivante dalla circolazione di veicolo senza guida di rotaie (cfr. Cass. pen.
20.9.1989, secondo cui qualsiasi strumento definibile come macchina, circolante su strada, per rotolamento o altrimenti in grado di spostarsi, rientra nella categoria dei veicoli), è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, parte attrice ha dimostrato l'evento, ovvero l'incendio avvenuto il 27.6.2021 nel suo terreno, e il nesso causale con la res di parte convenuta, ovvero la propagazione delle fiamme dalla mietitrebbia di proprietà di quest'ultima, condotta nell'occasione dal sig. CP_4
, dipendente della ditta, durante la trebbiatura del terreno adiacente al fondo attoreo.
[...]
Difatti, in atti è versata informativa di polizia ex art. 347 c.p.p. redatta dai Carabinieri di
Paduli, intervenuti sul posto, ove si legge che non venivano rinvenute tracce di incendio doloso e che “nel corso delle indagini si appurava che l'incendio verosimilmente era scaturito per cause del tutto accidentali, causate da un mezzo agricolo/mietitrebbiatrice in opera nella stessa giornata nelle vicinanze”. Sono in atti, altresì, le escussioni a s.i.t. del conducente del mezzo, , dipendente del convenuto, il quale riferisce: “alle ore 16.00 circa nel CP_4
mentre mi trovavo sul predetto mezzo (mietitrebbia Laverda 3559) intento a mietere l'orzo, dalla mia destra ho visto una fiamma di piccole dimensioni in prossimità della lama dx anteriore, per cui subito mi sono adoperato per spegnere la fiamma e nel mentre prelevavo
l'estintore ho visto altre fiamme dietro la mietitrebbia molto più intense di quella che avevo visto all'inizio. Con l'aiuto dell'estintore ho cercato di domare le fiamme ma purtroppo senza riuscirci in quanto l'estintore è terminato”. All'interno della mietitrebbia, insieme al conducente, era presente il proprietario del fondo in lavorazione, sig. il quale CP_5
escusso a s.i.t. dichiarava: “mi trovavo all'interno della cabina della mietitrebbia del Sig.
, alla cui guida vi era il Sig. , in quanto stavamo OP Persona_2
trebbiando il mio campo di orzo. Nel mentre trebbiavamo il campo, verso le precedenti ore
16.00, visto che stavo, come precedentemente detto, all'interno della cabina del mezzo agricolo, notavo del fumo provenire dalla parte anteriore del predetto mezzo agricolo e
- Pagina 8 - successivamente del fuoco. Pertanto siamo scesi immediatamente dal mezzo io e il sig.
, per spegnere le fiamme che dalla parte anteriore sono passate poi alla parte Per_2
posteriore, attraversando l'interno della macchina. Nonostante il Sig. , quale Persona_2
conducente del mezzo, provasse a spegnere l'incendio con l'estintore, il fuoco subito partiva interessando il mio terreno […] e successivamente il terreno del mio confinante
[...]
. Sul posto accorrevano, altresì, per domare le fiamme, i V.V.F.F. di Benevento, Pt_1 nel cui rapporto d'intervento, versato in atti, è dato leggere: “in riferimento alle probabili cause dell'evento, si riferisce quanto segue: in prossimità del fondo di proprietà Pt_1
era ferma in sosta una mietitrebbiatrice modello LAVERDA 35-50 AL, di colore rosso, targata AP 22560 di proprietà del Sig. (non presente in posto), OP che al momento dell'evento era operante in un fondo di proprietà del Sig. [….] CP_5
confinante con quello di proprietà Il mezzo era condotto dal Sig. Pt_1 Persona_2
[...], operaio della Ditta " " il quale dichiarava di aver visto delle OP
fiamme sprigionarsi dalla parte anteriore destra del mezzo e precisamente in corrispondenza della lama seghettata. Lo stesso dichiarava di essersi adoperato al fine di spegnere il principio di incendio mediante estintore in dotazione al mezzo, ma di non esserci riuscito.
Tali dichiarazioni risultavano verosimili in quanto, da verifica visiva effettuata al mezzo, si riscontravano sia le tracce del materiale estinguente proveniente dall'estintore utilizzato e sia le parti annerite dell'estremità destra della lama seghettata. Allo scopo si allega documentazione fotografica”.
Le risultanze della prova testimoniale hanno confermato ulteriormente la dinamica degli eventi sopra riferiti ed i danni riportati. Il Signor , vicino indifferente, ha Testimone_1
riferito di aver visto la mietitrebbiatrice operare nei campi del prima dell'incendio e, CP_5
pur non essendo presente in occasione della trebbiatura, di essere poi intervenuto presso il una volta accortosi dell'incendio, per aiutare a spegnerlo;
di aver visto l'oliveto, il Pt_1
capannone e le rotoballe bruciate, fornendo conferma delle consistenze di queste ultime, come riportato anche nel verbale d'intervento dei V.V.F.F. Il Sig. figlio del Testimone_2
proprietario del fondo nel quale stava operando la mietitrebbia, presente al momento dell'incendio ha confermato la dinamica degli eventi già da lui riferita nei verbali di s.i.t. in atti, secondo la quale all'improvviso il mezzo agricolo del convenuto, condotto dal CP_4
durante la trebbiatura prendeva fuoco provocando i danni lamentati dall'attore.
Accertato, pertanto, è il nucleo oggettivo dell'illecito de quo nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso: è emerso, infatti, che il
- Pagina 9 - 27.6.2021 alle ore 16.00 circa il mezzo agricolo di proprietà del convenuto, condotto dal suo dipendente , si trovava a trebbiare un campo d'orzo su un terreno adiacente al CP_4
fondo attoreo;
che dallo sfregarsi delle lame seghettate della trebbiatrice, particolarmente dal lato anteriore dx, si sprigionavano delle fiamme, le quali attraversavano l'interno del veicolo e si propagavano posteriormente al mezzo;
da qui, interessavano il terreno in lavorazione estendendosi in ultimo al fondo finitimo dell'attore. Non vi sono dubbi, pertanto, circa il fatto che le fiamme diffusesi nella proprietà del siano conseguenza dell'innesco Pt_1
originatosi dalle lame della mietitrebbia del convenuto.
A medesime conclusioni sul nesso causale e sulla riconducibilità dei danni al fatto storico dell'incendio perviene, altresì, il c.t.u., dott. agronomo, le cui conclusioni Persona_3
questo giudice condivide, in quanto tecnicamente supportate ed opportunamente motivate, peraltro in sostanziale accordo con il c.t.p. della terza chiamata (cfr. Controparte_3
risposta alle relative osservazioni, pag. 16 CTU).
Del resto, il nucleo della vicenda è sostanzialmente incontestato dello stesso convenuto, secondo cui: quanto al fatto storico, “pacifico può senz'altro assumersi il verificarsi dell'incendio dei fondi attorei il 27.06.2021, verso le ore 16.00 circa, allorquando la mietitrebbia dell'odierno convenuto era intenta alla lavorazione del fondo di proprietà del sig.re adiacente a quello dell'attore” (comparsa di costituzione e risposta, pag. CP_5
2); quanto al nesso causale, “è vero che dalla mietitrebbia è divampato un incendio”
(comparsa conclusionale, pag. 4).
Né tantomeno il convenuto ha superato la presunzione di colpa di cui era gravato (cfr. Cass. n.
2241/2019), dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per converso, dalle uniche prove orali sul punto (testimonianza di del 14.3.2024 e di Testimone_2
del 4.4.2024) si è appurato che il conducente non si adoperò per spegnere le Testimone_1
fiamme, cosa che ebbe a fare il solo attore, bensì spostò unicamente la mietitrebbia in un terreno adiacente.
Inoltre, anche ove si sussumesse la fattispecie sotto l'art. 2049 c.c. per responsabilità
(tradizionalmente ritenuta a carattere oggettivo: Cass. n. 12283/2016) del committente in virtù del comportamento tenuto dal suo dipendente (cfr. OP CP_4
in atti busta paga del giugno 2021), conducente del mezzo al momento del sinistro (cfr. Cass. nn. 25373/2018, 28852/2021), neanche è stato provato che il comportamento di quest'ultimo non fosse funzionalmente e strumentalmente collegabile all'incarico ricevuto (Cass. n.
2994/1987)
- Pagina 10 - A tutto voler concedere, poi, neanche vi è prova liberatoria - ove la si ritenesse ammissibile ex art. 2049 c.c. - del fortuito.
Conclusivamente, deve, quindi, riconoscersi la responsabilità di OP per l'incendio avvenuto il 27.6.2021 nel terreno di proprietà di . Parte_1
Può, pertanto, passarsi all'individuazione dei danni conseguenti al sinistro.
Al riguardo, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. agronomo Per_3
al fine di stabilire l'ammontare delle somme necessarie per il ripristino dell'area e del
[...]
danno economico subito a causa della mancata produttività/coltivazione del fondo.
Orbene, il consulente, con motivazione corretta sul piano logico e tecnico, che può essere posta a fondamento della presente decisione perché immune da ogni rilievo critico, non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati, ha evidenziato, in relazione alle diverse categorie di danni, le seguenti stime:
1) danno da mancato raccolto della coltivazione del frumento duro su un'area di circa ha
4.50.00 (= mq. 45.000). Trattandosi di evento verificatosi a giugno, ossia una volta sostenuti tutti i costi di produzione, va risarcita l'intera produzione lorda vendibile ricavabile dall'estensione del fondo a grano. Dal momento che detta p.l.v. per ettaro può stimarsi in q.
45 di granella (x € 32,00/q. = € 1.440,00) + q. 40 di paglia (x € 9,00/q. = € 360,00), risulta un attivo del bilancio pari a € 1.800,00 per ettaro. Sicché il mancato reddito sulla superficie di ha
4,50 sarà pari a € 1.800,00 x ha 4,50, per totali € 8.100,00;
2) danni da incendio del tunnel-deposito agricolo, ubicato sulla p.lla 527 e realizzato nel
2015/16, con struttura di tubolari in acciaio zincato e annesso telo di copertura presumibilmente in poliestere (dimensioni: m.20,00 x m.8,10, altezza di m.5,20 + h m.1,50 nel punto di colmo). Fissato, come da computo metrico, un valore a nuovo pari a € 23.352,00 iva inclusa (€ 19.140,97 + IVA 22%), e ragionevolmente stimato altresì in € 4.087,00 il deprezzamento della struttura dalla sua costruzione fino al momento del sinistro (al ragionevole valore di deperimento, per tale tipologia di manufatto, del 2,5% annuo), il valore del tunnel agricolo da risarcire è pari alla differenza tra i due valori sopramenzionati, per un totale di € 19.265,00;
3) danno per la perdita di n. 250 balle di foraggio e n. 100 balle di paglia, calcolato,
rispettivamente, in € 10.000,00 (n. 250 x €.40,00 cad.) + € 2.500,00 (n.100 x € 25,00 cad.), per totali € 12.500,00;
4) danno per la perdita di n. 5 piante di ulivo sia in punto di espianto degli alberi bruciati e impianto di nuovi ulivi - danno emergente - che in punto di produttività media ritraibile
- Pagina 11 - dagli stessi e di tempi perché divengano produttivi - lucro cessante. Sotto il primo aspetto, il rifacimento di un impianto ex novo comporta spese di estirpo (€ 125,00) e di piantumazione di nuove piante (€ 95,00), per un totale di € 220,00. Quanto al danno da mancata produttività per le 4 annate agrarie improduttive a causa dell'incendio finora trascorse (2021-2024), esso è pari ad € 406,00, cui vanno sommati 5 anni di fase improduttiva dell'oliveto, dal nuovo impianto, con un lucro cessante, per il periodo 2025-2029, di € 560,00, oltre 7 anni di ridotta produttività (al 50% della piena remuneratività), per l'ulteriore periodo 2030-2036, con un lucro cessante di € 392,00. Conseguentemente, sommando le varie voci di danno emergente e lucro cessante, si giunge per le 5 piante di ulivo alla cifra di € 1.578,00.
Nel complesso, sommando le varie voci di danno sopra riportate, (frumento duro: € 8.100,00; tunnel-deposito: € 19.265,00; balle di foraggio e paglia: € 12.500,00; 5 cinque piante di olivo:
€ 1.578,00), si raggiunge il complessivo importo di € 41.443,00, che corrisponde al danno che deve risarcire a . OP Parte_1
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono, inoltre, dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti princìpi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (27.6.2021) e rivalutando anno per anno, secondo le variazioni Istat relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sulla somma finale vanno, poi, corrisposti interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, la domanda principale va accolta per quanto di ragione, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 41.443,00, oltre interessi come sopra calcolati.
Va, parimenti, accolta la domanda di manleva del convenuto nei confronti delle due compagnie assicurative, le quali vanno condannate in solido a tenere indenne il
[...]
di quanto egli deve all'attore a titolo di risarcimento e di spese di CP_1 Pt_1
soccombenza nei limiti del massimale (art. 1917, co. 1, c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra attore e convenuto e si liquidano, secondo i parametri introdotti dal D.M. 147/2022 (scaglione € 26.000 - € 52.001), in base al tenore delle difese espletate.
Seguono parimenti la soccombenza (cfr. Cass. n. 4275/2024) nei rapporti tra convenuto e terze chiamate e si liquidano, secondo i parametri introdotti dal D.M. 147/2022 (scaglione €
26.000 - € 52.001), in base al tenore delle difese espletate.
- Pagina 12 - Quanto alle spese di c.t.u., liquidate con decreto contestuale, esse si regolano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara responsabile OP dell'incendio verificatosi il 27.6.2021 nel fondo di sito in agro di Paduli Parte_1
(Bn), alla contrada Iettacore (Catasto, fg. 26, p.lle 524, 526 e 527);
B. per l'effetto sub a), condanna al pagamento, in favore di OP
, della somma, a titolo di risarcimento del danno, di € 41.443,00, oltre Parte_1
interessi come in parte motiva;
C. condanna al pagamento, in favore di , OP Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.562,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
D. accoglie la domanda di manleva del convenuto e, per OP
l'effetto, condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3
tenere indenne di quanto egli deve pagare all'attore a titolo di OP
sorte capitale, interessi, spese di lite e spese di c.t.u.;
E. condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in favore del convenuto , delle spese di lite, che OP liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.562,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
F. le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione contestuale al deposito della presente sentenza, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico del convenuto e delle terze chiamate in causa, con il conseguente diritto dell'altra parte di ripetere dalla predetta le somme che saranno eventualmente versate al c.t.u. in forza del suddetto decreto.
Benevento, 7.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 13 - L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1081 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, al viale Parte_1 C.F._1
Mellusi n. 7, presso lo studio dell'avv. Domenico Vessichelli, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
ATTORE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Paduli OP C.F._2
(Bn), alla Piazza XXV Luglio n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Daniele Bonavita, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
E
P.I. , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., elett.te dom.ta in Benevento, alla via Calandra 31, presso lo studio dell'avv. Stefano
Collarile, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
E
- Pagina 1 - C.F. e P. Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla via San Tommaso d'Aquino 15, presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccillo, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 16.1.2025, nelle quali le parti si sono riportate ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo OP
a seguito di un incendio verificatosi il 27.6.2021, stimati in € 59.789,78, come da perizia di parte, o della maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa, oltre interessi dall'evento al soddisfo.
In particolare, deduceva: di essere proprietario, nonché possessore, di alcuni terreni in agro di
Paduli (Bn), alla contrada Iettacore, censiti in Catasto al fg. 26, p.lle 524, 526 e 527; che il giorno 27.06.2021, alle ore 16.00 circa, la mietitrebbia Marca Laverda 3550, tg. AP022560, di proprietà del convenuto , condotta nell'occasione da OP CP_4
, trebbiava un terreno adiacente a quello dell'istante, allorché provocava l'incendio dei
[...]
fondi attorei coltivati a grano;
che nell'incendio così innescato venivano altresì distrutti un capannone di proprietà dell'attore contenente balle di fieno e di paglia ed un uliveto ivi esistente;
che sul luogo intervenivano i Vigili del Fuoco di San Marco dei Cavoti (Bn) ed i
Carabinieri della Stazione di Paduli (Bn), i quali provvedevano a redigere gli appositi verbali;
che la responsabilità della produzione dell'evento dannoso era da ascriversi al convenuto ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.; che nessun effetto, infine, aveva sortito la formale richiesta di risarcimento danni inviata a mezzo racc.ta a.r. del 25.1.2022.
Chiedeva, pertanto: in via principale, dichiararsi unico OP
responsabile dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di €
59.789,78, o di quella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante, con interessi dal giorno del fatto fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva il quale, pur ritenendo pacifico il verificarsi OP
dell'incendio dei fondi attorei nelle predette circostanze di tempo e luogo, ossia durante la trebbiatura condotta dalla propria macchina agricola, operante nell'adiacente terreno di proprietà contestava tuttavia la dinamica del sinistro, ritenendo non provata la CP_5
- Pagina 2 - sua riconducibilità sul piano causale ad un difetto di funzionamento del veicolo o, comunque, ad una problematica dei congegni della mietitrebbia e della sua lama. Deduceva, pertanto, che non fosse rinvenibile alcun mancato rispetto dei propri obblighi di vigilanza e custodia ex art. 2051 c.c, essendo il mezzo sottoposto a regolari periodiche verifiche tecniche e che, dunque, il danno non fosse ascrivibile a difetti di manutenzione e funzionalità né fosse rimproverabile al convenuto la mancata adozione di cautele. Contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno, perché eccessiva e non provata, nonché la domanda di pagamento degli interessi.
Rappresentava, infine, che, all'epoca del sinistro, era coperto con la in Controparte_6
forza di apposita polizza r.c.a. n 30/1821141470, con scadenza 26.06.2022, per i danni derivanti dalla circolazione del proprio veicolo, e, altresì, con (già Controparte_3 [...]
), in forza di polizza n. 763614135 stipulata, nella qualità di titolare/legale rapp.te p.t. CP_7
della C.M.T. di ON Minicozzi Antonio, a copertura del rischio insito nella propria impresa.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa delle predette compagnie con differimento della prima udienza;
nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, condannarsi in via esclusiva l'una e/o l'altra delle predette compagnie al pagamento di ogni somma che eventualmente il Giudice avesse posto a suo carico e, quindi, a tenerlo indenne e manlevarlo per quanto il medesimo fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attore.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituiva la la quale Controparte_2
eccepiva: la carenza di legittimazione passiva, stante la mancata copertura ed operatività della polizza, che non avrebbe assicurato i danni derivanti dall'incendio del veicolo circolante (ma solo dall'incendio del veicolo in sosta), né derivanti in ogni caso da evento verificatosi in area privata non aperta al pubblico, né infine quelli provocati non dall'incendio del veicolo in sé ma dall'incendio provocato dal suo utilizzo;
la carenza di legittimazione attiva, per mancata prova della titolarità dei diritti vantati dall'attore; la mancata prova dell'an debeatur, sia in relazione al fatto che al nesso di causalità; l'arbitrarietà e la mancata prova del quantum debeatur, che provvedeva invece a quantificare, come da elaborato peritale versato in atti, in €
30.660,00.
Chiedeva pertanto: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della disponendone l'estromissione; in subordine, rigettarsi la domanda per carenza di CP_2
- Pagina 3 - legittimazione attiva dell'attore e, in ogni caso, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Si costituiva, altresì, la che impugnava le avverse domande, principale e Controparte_3
di manleva, poiché improponibili, inammissibili, improcedibili ed infondate. Rappresentava, in particolare, l'operatività “a primo rischio” della garanzia per la r.c.a. operante sul veicolo tg. AP022560 assicurato con la deducendo, inoltre, che essa non potesse essere CP_2
esclusa dalla natura privata del luogo di verificazione del sinistro. Quanto alla domanda di manleva nei propri confronti, segnalava, invece, l'operatività di apposita clausola R267 delle proprie Condizioni di Assicurazione (relativa alla copertura dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'assicurato e dallo stesso detenute, provocate durante lo svolgimento delle attività presso terzi previste dal contratto assicurativo), la quale onerava l'assicurato della prova della proprietà e della detenzione del veicolo agricolo, nonché del fatto che l'incendio si fosse verificato durante lo svolgimento di attività previste dal contratto assicurativo e svolte presso terzi dall'assicurato o da suoi dipendenti, invocando in ogni caso uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 80.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Contestava, infine, la domanda attorea, ritenendo non provata la riconducibilità del sinistro ad un malfunzionamento della trebbiatrice e non potendosi, pertanto, escludere il caso fortuito ex 2051 c.c., nonché il quantum debeatur, stimando i danni come da elaborato peritale di parte rimesso in atti, in complessivi € 35.000,00, al netto cioè del degrado delle cose danneggiate, e ritenendo non dovuto il cumulo della rivalutazione e degli interessi sulla somma rivalutata.
Chiedeva pertanto: rigettarsi le domande, principale e di manleva, per tutto quanto sopra esposto, anche alla luce della operatività “a primo rischio” della polizza per la r.c.a. stipulata dal convenuto con la in subordine, ridursi la pretesa Controparte_2 risarcitoria, perché eccessiva e non provata;
in caso di declaratoria dell'esistenza del diritto alla manleva nei confronti della deducente compagnia, condannarsi la Controparte_3
entro i limiti del massimale e dello scoperto previsti dal contratto.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., espletate le prove orali e ctu, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza figurata del 16.1.2025, alla quale veniva riservata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva.
- Pagina 4 - Preliminarmente va disattesa l'eccezione con cui la terza chiamata deduce il difetto CP_2
di legittimazione (recte: titolarità) attiva del in quanto non vi sarebbe prova della Pt_1
proprietà del fondo attoreo.
Va, infatti, evidenziato che “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo bensì
l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cosiddetta "probatio diabolica"), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (Cass. n. 9711/2004). Nel caso di specie, in atti risultano versate: la compravendita per Notaio del 5.4.1990 Rep. 14.519 Racc. 6316, con cui l'attore Per_1
ha acquistato i menzionati terreni;
le visure catastali storiche nelle quali è documentata la serie di variazioni e soppressioni dei relativi identificativi che hanno portato alle consistenze delle attuali partite;
il fascicolo aziendale A.g.e.a.. dal quale si evince la consistenza aziendale, con espressa indicazione anche della relativa superficie, puntualmente identificata con gli estremi catastali;
infine, il registro di stalla.
Nessun dubbio, pertanto, può esservi circa l'effettiva titolarità dei beni danneggiati in capo al
Pt_1
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione (recte: titolarità) passiva della medesima per mancata copertura e operatività della polizza. Controparte_2
Sotto il primo profilo, infatti, la sussistenza della copertura assicurativa è comprovata dal certificato di polizza in atti, attestante quietanza di pagamento del relativo premio pagato dal convenuto in data 25.06.2021, con vigenza assicurativa dal 25.6.2021 sino OP
al 25.6.2021 (a copertura dell'evento incendio avvenuto il 27.6.2021). Sotto il secondo profilo, si rileva che sul veicolo assicurato opera una doppia garanzia: 1) r.c.a.; 2) c.v.t. (corpi veicoli terrestri) per l'indennizzo dei danni subiti dal veicolo assicurato in caso di incendio, comprendente altresì il “ricorso terzi da incendio base”.
Orbene, quanto alla r.c.a., le condizioni generali di Assicurazione per Parte_2
i veicoli c.d. “diversi” prevedono espressamente all'art. 1 che “L'assicurazione copre anche:
1. La responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali.”. Pertanto, è contrattualmente prevista la copertura assicurativa dei danni cagionati in aree private dal veicolo assicurato, come nei fatti per cui è causa. In ogni
- Pagina 5 - caso, pur prescindendo da tale previsione, l'operatività della garanzia assicurativa quandanche il veicolo è in circolazione in aree private è, comunque, dovuta in virtù della nota giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A.,
l'art. 122 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-
514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia,
Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno
2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. “Per l'assicurato-danneggiante rimangono non coperte da assicurazione per la r.c. Auto l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del Codice della strada concernente l'uso quale mezzo di trasporto, come pure l'ipotesi dell'utilizzazione anomala del mezzo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale.” (Cassazione civile sez. un. - 30/07/2021, n.
21983; cfr. altresì Sez. Un. civ., 29 aprile 2015, n. 8620).
Invero, la S.C. ritiene sussistente la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del veicolo da cui si è propagato l'incendio (Cass. 16895/2010), con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (Cass. 13239/2008), dovendo considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da veicolo (anche in sosta, attenendo quest'ultima pur sempre alla circolazione: Cass. n. 3108/2010), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa di terzi, da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra circolazione ed incendio, o comunque determinato da altra causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, non eziologicamente riconducibile alla circolazione stradale e, quindi, all'uso proprio della cosa.
Sulla scorta di quanto sopra, l'eccezione della di inoperatività della polizza è da CP_2
rigettarsi. Infatti, le limitazioni all'operatività della garanzia dedotte dalla stessa comparente, precedentemente menzionate, sono tutte riferite alla c.v.t. incendio, la quale è garanzia diversa ed ulteriore rispetto alla r.c.a. di base, nel cui alveo, giusta la giurisprudenza sopra richiamata, va, invece, ricondotta la fattispecie concreta, trattandosi di incendio innescato dall'uso proprio del veicolo, nella sua funzione abituale, quale evento legato alla circolazione, come peraltro
- Pagina 6 - confermato anche nel corso dell'istruttoria orale, avendo i testi escussi riferito che il mezzo assicurato era in circolazione allorquando provocava l'incendio poi propagatosi nel fondo attoreo. La clausola delle condizioni generali della polizza incendio, NUOVA 1a
[...]
e Assistenza stradale, Art. A.9.1), richiamata dalla comparente, che Controparte_8
delimita l'oggetto della garanzia ai danni provocati a terzi “quando il veicolo non è in circolazione”, afferisce, infatti, esclusivamente alla garanzia accessoria c.v.t. incendio, diversa ed ulteriore dalla garanzia per la responsabilità civile, assicurando appunto il rischio non coperto dalla r.c.a., ossia di incendio non collegato alla circolazione del veicolo;
ma non esclude né potrebbe mai restringere l'operatività della diversa polizza per la responsabilità civile, peraltro obbligatoria ex lege, che assicura il rischio dei danni da circolazione, tra i quali la giurisprudenza sopra richiamata riconduce pacificamente anche quelli derivante da incendio occorso nell'ambito della fattispecie, latamente intesa, di circolazione.
Sussiste, altresì, la legittimazione (recte: titolarità) passiva dell'altra terza chiamata
[...]
in forza di apposita copertura assicurativa, giusta certificato di polizza CP_3
multimpresa R.C.T. - R.C.O. e prova del pagamento del premio rateale in data 2.6.2021 in atti, nonché la piena operatività della stessa, dal momento che l'art. 2 delle condizioni di
Assicurazione, rubricato “Fattispecie comprese nell'assicurazione R.C.T.”, alla lett. g) prevede la copertura dei “Danni da lavori agricoli: danni avvenuti in occasione di lavori agricoli per conto di terzi, con impiego di macchine agricole”. Opera, altresì, nel caso di specie, poiché richiamata in polizza, la clausola speciale R267 “Lavori presso terzi” secondo cui “Sono inoltre compresi i danni a cose di terzi conseguente ad incendio delle cose di proprietà dell dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di dette Parte_3
attività svolte presso terzi. In tal caso è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo di Euro 150,00 con massimo risarcimento di Euro 80.000,00 per sinistro per anno assicurativo”.
Orbene, risulta comprovato in atti che al momento del sinistro il mezzo agricolo danneggiante fosse di proprietà dell'assicurato e che fosse in corso lo svolgimento, affidato a personale dipendente della ditta, di attività di trebbiatura presso terzi, precisamente in un campo d'orzo in proprietà adiacente al fondo del danneggiato, con piena osservanza di quanto CP_5
previsto dalle condizioni di assicurazione ai fini della piena operatività della richiamata clausola R267.
- Pagina 7 - Né tantomeno l'operatività della suddetta polizza può escludersi in virtù della generica deduzione circa il fatto che opererebbe, in via esclusiva, la copertura con la non CP_2
avendo dimostrato che la propria copertura fosse “a secondo rischio”. CP_3
Alla luce, quindi, dei contratti sottoscritti dal convenuto con le due compagnie assicurative, deve ritenersi che non vi sia alcuna limitazione e che le due polizze qui in oggetto coprano, parimenti, il rischio poi concretatosi nell'evento dannoso de quo.
Andando al merito, la domanda, da riqualificare ai sensi dell'art. 2054, co. 1, trattandosi di danno a cose derivante dalla circolazione di veicolo senza guida di rotaie (cfr. Cass. pen.
20.9.1989, secondo cui qualsiasi strumento definibile come macchina, circolante su strada, per rotolamento o altrimenti in grado di spostarsi, rientra nella categoria dei veicoli), è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, parte attrice ha dimostrato l'evento, ovvero l'incendio avvenuto il 27.6.2021 nel suo terreno, e il nesso causale con la res di parte convenuta, ovvero la propagazione delle fiamme dalla mietitrebbia di proprietà di quest'ultima, condotta nell'occasione dal sig. CP_4
, dipendente della ditta, durante la trebbiatura del terreno adiacente al fondo attoreo.
[...]
Difatti, in atti è versata informativa di polizia ex art. 347 c.p.p. redatta dai Carabinieri di
Paduli, intervenuti sul posto, ove si legge che non venivano rinvenute tracce di incendio doloso e che “nel corso delle indagini si appurava che l'incendio verosimilmente era scaturito per cause del tutto accidentali, causate da un mezzo agricolo/mietitrebbiatrice in opera nella stessa giornata nelle vicinanze”. Sono in atti, altresì, le escussioni a s.i.t. del conducente del mezzo, , dipendente del convenuto, il quale riferisce: “alle ore 16.00 circa nel CP_4
mentre mi trovavo sul predetto mezzo (mietitrebbia Laverda 3559) intento a mietere l'orzo, dalla mia destra ho visto una fiamma di piccole dimensioni in prossimità della lama dx anteriore, per cui subito mi sono adoperato per spegnere la fiamma e nel mentre prelevavo
l'estintore ho visto altre fiamme dietro la mietitrebbia molto più intense di quella che avevo visto all'inizio. Con l'aiuto dell'estintore ho cercato di domare le fiamme ma purtroppo senza riuscirci in quanto l'estintore è terminato”. All'interno della mietitrebbia, insieme al conducente, era presente il proprietario del fondo in lavorazione, sig. il quale CP_5
escusso a s.i.t. dichiarava: “mi trovavo all'interno della cabina della mietitrebbia del Sig.
, alla cui guida vi era il Sig. , in quanto stavamo OP Persona_2
trebbiando il mio campo di orzo. Nel mentre trebbiavamo il campo, verso le precedenti ore
16.00, visto che stavo, come precedentemente detto, all'interno della cabina del mezzo agricolo, notavo del fumo provenire dalla parte anteriore del predetto mezzo agricolo e
- Pagina 8 - successivamente del fuoco. Pertanto siamo scesi immediatamente dal mezzo io e il sig.
, per spegnere le fiamme che dalla parte anteriore sono passate poi alla parte Per_2
posteriore, attraversando l'interno della macchina. Nonostante il Sig. , quale Persona_2
conducente del mezzo, provasse a spegnere l'incendio con l'estintore, il fuoco subito partiva interessando il mio terreno […] e successivamente il terreno del mio confinante
[...]
. Sul posto accorrevano, altresì, per domare le fiamme, i V.V.F.F. di Benevento, Pt_1 nel cui rapporto d'intervento, versato in atti, è dato leggere: “in riferimento alle probabili cause dell'evento, si riferisce quanto segue: in prossimità del fondo di proprietà Pt_1
era ferma in sosta una mietitrebbiatrice modello LAVERDA 35-50 AL, di colore rosso, targata AP 22560 di proprietà del Sig. (non presente in posto), OP che al momento dell'evento era operante in un fondo di proprietà del Sig. [….] CP_5
confinante con quello di proprietà Il mezzo era condotto dal Sig. Pt_1 Persona_2
[...], operaio della Ditta " " il quale dichiarava di aver visto delle OP
fiamme sprigionarsi dalla parte anteriore destra del mezzo e precisamente in corrispondenza della lama seghettata. Lo stesso dichiarava di essersi adoperato al fine di spegnere il principio di incendio mediante estintore in dotazione al mezzo, ma di non esserci riuscito.
Tali dichiarazioni risultavano verosimili in quanto, da verifica visiva effettuata al mezzo, si riscontravano sia le tracce del materiale estinguente proveniente dall'estintore utilizzato e sia le parti annerite dell'estremità destra della lama seghettata. Allo scopo si allega documentazione fotografica”.
Le risultanze della prova testimoniale hanno confermato ulteriormente la dinamica degli eventi sopra riferiti ed i danni riportati. Il Signor , vicino indifferente, ha Testimone_1
riferito di aver visto la mietitrebbiatrice operare nei campi del prima dell'incendio e, CP_5
pur non essendo presente in occasione della trebbiatura, di essere poi intervenuto presso il una volta accortosi dell'incendio, per aiutare a spegnerlo;
di aver visto l'oliveto, il Pt_1
capannone e le rotoballe bruciate, fornendo conferma delle consistenze di queste ultime, come riportato anche nel verbale d'intervento dei V.V.F.F. Il Sig. figlio del Testimone_2
proprietario del fondo nel quale stava operando la mietitrebbia, presente al momento dell'incendio ha confermato la dinamica degli eventi già da lui riferita nei verbali di s.i.t. in atti, secondo la quale all'improvviso il mezzo agricolo del convenuto, condotto dal CP_4
durante la trebbiatura prendeva fuoco provocando i danni lamentati dall'attore.
Accertato, pertanto, è il nucleo oggettivo dell'illecito de quo nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso: è emerso, infatti, che il
- Pagina 9 - 27.6.2021 alle ore 16.00 circa il mezzo agricolo di proprietà del convenuto, condotto dal suo dipendente , si trovava a trebbiare un campo d'orzo su un terreno adiacente al CP_4
fondo attoreo;
che dallo sfregarsi delle lame seghettate della trebbiatrice, particolarmente dal lato anteriore dx, si sprigionavano delle fiamme, le quali attraversavano l'interno del veicolo e si propagavano posteriormente al mezzo;
da qui, interessavano il terreno in lavorazione estendendosi in ultimo al fondo finitimo dell'attore. Non vi sono dubbi, pertanto, circa il fatto che le fiamme diffusesi nella proprietà del siano conseguenza dell'innesco Pt_1
originatosi dalle lame della mietitrebbia del convenuto.
A medesime conclusioni sul nesso causale e sulla riconducibilità dei danni al fatto storico dell'incendio perviene, altresì, il c.t.u., dott. agronomo, le cui conclusioni Persona_3
questo giudice condivide, in quanto tecnicamente supportate ed opportunamente motivate, peraltro in sostanziale accordo con il c.t.p. della terza chiamata (cfr. Controparte_3
risposta alle relative osservazioni, pag. 16 CTU).
Del resto, il nucleo della vicenda è sostanzialmente incontestato dello stesso convenuto, secondo cui: quanto al fatto storico, “pacifico può senz'altro assumersi il verificarsi dell'incendio dei fondi attorei il 27.06.2021, verso le ore 16.00 circa, allorquando la mietitrebbia dell'odierno convenuto era intenta alla lavorazione del fondo di proprietà del sig.re adiacente a quello dell'attore” (comparsa di costituzione e risposta, pag. CP_5
2); quanto al nesso causale, “è vero che dalla mietitrebbia è divampato un incendio”
(comparsa conclusionale, pag. 4).
Né tantomeno il convenuto ha superato la presunzione di colpa di cui era gravato (cfr. Cass. n.
2241/2019), dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per converso, dalle uniche prove orali sul punto (testimonianza di del 14.3.2024 e di Testimone_2
del 4.4.2024) si è appurato che il conducente non si adoperò per spegnere le Testimone_1
fiamme, cosa che ebbe a fare il solo attore, bensì spostò unicamente la mietitrebbia in un terreno adiacente.
Inoltre, anche ove si sussumesse la fattispecie sotto l'art. 2049 c.c. per responsabilità
(tradizionalmente ritenuta a carattere oggettivo: Cass. n. 12283/2016) del committente in virtù del comportamento tenuto dal suo dipendente (cfr. OP CP_4
in atti busta paga del giugno 2021), conducente del mezzo al momento del sinistro (cfr. Cass. nn. 25373/2018, 28852/2021), neanche è stato provato che il comportamento di quest'ultimo non fosse funzionalmente e strumentalmente collegabile all'incarico ricevuto (Cass. n.
2994/1987)
- Pagina 10 - A tutto voler concedere, poi, neanche vi è prova liberatoria - ove la si ritenesse ammissibile ex art. 2049 c.c. - del fortuito.
Conclusivamente, deve, quindi, riconoscersi la responsabilità di OP per l'incendio avvenuto il 27.6.2021 nel terreno di proprietà di . Parte_1
Può, pertanto, passarsi all'individuazione dei danni conseguenti al sinistro.
Al riguardo, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. agronomo Per_3
al fine di stabilire l'ammontare delle somme necessarie per il ripristino dell'area e del
[...]
danno economico subito a causa della mancata produttività/coltivazione del fondo.
Orbene, il consulente, con motivazione corretta sul piano logico e tecnico, che può essere posta a fondamento della presente decisione perché immune da ogni rilievo critico, non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati, ha evidenziato, in relazione alle diverse categorie di danni, le seguenti stime:
1) danno da mancato raccolto della coltivazione del frumento duro su un'area di circa ha
4.50.00 (= mq. 45.000). Trattandosi di evento verificatosi a giugno, ossia una volta sostenuti tutti i costi di produzione, va risarcita l'intera produzione lorda vendibile ricavabile dall'estensione del fondo a grano. Dal momento che detta p.l.v. per ettaro può stimarsi in q.
45 di granella (x € 32,00/q. = € 1.440,00) + q. 40 di paglia (x € 9,00/q. = € 360,00), risulta un attivo del bilancio pari a € 1.800,00 per ettaro. Sicché il mancato reddito sulla superficie di ha
4,50 sarà pari a € 1.800,00 x ha 4,50, per totali € 8.100,00;
2) danni da incendio del tunnel-deposito agricolo, ubicato sulla p.lla 527 e realizzato nel
2015/16, con struttura di tubolari in acciaio zincato e annesso telo di copertura presumibilmente in poliestere (dimensioni: m.20,00 x m.8,10, altezza di m.5,20 + h m.1,50 nel punto di colmo). Fissato, come da computo metrico, un valore a nuovo pari a € 23.352,00 iva inclusa (€ 19.140,97 + IVA 22%), e ragionevolmente stimato altresì in € 4.087,00 il deprezzamento della struttura dalla sua costruzione fino al momento del sinistro (al ragionevole valore di deperimento, per tale tipologia di manufatto, del 2,5% annuo), il valore del tunnel agricolo da risarcire è pari alla differenza tra i due valori sopramenzionati, per un totale di € 19.265,00;
3) danno per la perdita di n. 250 balle di foraggio e n. 100 balle di paglia, calcolato,
rispettivamente, in € 10.000,00 (n. 250 x €.40,00 cad.) + € 2.500,00 (n.100 x € 25,00 cad.), per totali € 12.500,00;
4) danno per la perdita di n. 5 piante di ulivo sia in punto di espianto degli alberi bruciati e impianto di nuovi ulivi - danno emergente - che in punto di produttività media ritraibile
- Pagina 11 - dagli stessi e di tempi perché divengano produttivi - lucro cessante. Sotto il primo aspetto, il rifacimento di un impianto ex novo comporta spese di estirpo (€ 125,00) e di piantumazione di nuove piante (€ 95,00), per un totale di € 220,00. Quanto al danno da mancata produttività per le 4 annate agrarie improduttive a causa dell'incendio finora trascorse (2021-2024), esso è pari ad € 406,00, cui vanno sommati 5 anni di fase improduttiva dell'oliveto, dal nuovo impianto, con un lucro cessante, per il periodo 2025-2029, di € 560,00, oltre 7 anni di ridotta produttività (al 50% della piena remuneratività), per l'ulteriore periodo 2030-2036, con un lucro cessante di € 392,00. Conseguentemente, sommando le varie voci di danno emergente e lucro cessante, si giunge per le 5 piante di ulivo alla cifra di € 1.578,00.
Nel complesso, sommando le varie voci di danno sopra riportate, (frumento duro: € 8.100,00; tunnel-deposito: € 19.265,00; balle di foraggio e paglia: € 12.500,00; 5 cinque piante di olivo:
€ 1.578,00), si raggiunge il complessivo importo di € 41.443,00, che corrisponde al danno che deve risarcire a . OP Parte_1
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono, inoltre, dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti princìpi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (27.6.2021) e rivalutando anno per anno, secondo le variazioni Istat relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sulla somma finale vanno, poi, corrisposti interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, la domanda principale va accolta per quanto di ragione, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 41.443,00, oltre interessi come sopra calcolati.
Va, parimenti, accolta la domanda di manleva del convenuto nei confronti delle due compagnie assicurative, le quali vanno condannate in solido a tenere indenne il
[...]
di quanto egli deve all'attore a titolo di risarcimento e di spese di CP_1 Pt_1
soccombenza nei limiti del massimale (art. 1917, co. 1, c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra attore e convenuto e si liquidano, secondo i parametri introdotti dal D.M. 147/2022 (scaglione € 26.000 - € 52.001), in base al tenore delle difese espletate.
Seguono parimenti la soccombenza (cfr. Cass. n. 4275/2024) nei rapporti tra convenuto e terze chiamate e si liquidano, secondo i parametri introdotti dal D.M. 147/2022 (scaglione €
26.000 - € 52.001), in base al tenore delle difese espletate.
- Pagina 12 - Quanto alle spese di c.t.u., liquidate con decreto contestuale, esse si regolano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara responsabile OP dell'incendio verificatosi il 27.6.2021 nel fondo di sito in agro di Paduli Parte_1
(Bn), alla contrada Iettacore (Catasto, fg. 26, p.lle 524, 526 e 527);
B. per l'effetto sub a), condanna al pagamento, in favore di OP
, della somma, a titolo di risarcimento del danno, di € 41.443,00, oltre Parte_1
interessi come in parte motiva;
C. condanna al pagamento, in favore di , OP Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.562,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
D. accoglie la domanda di manleva del convenuto e, per OP
l'effetto, condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3
tenere indenne di quanto egli deve pagare all'attore a titolo di OP
sorte capitale, interessi, spese di lite e spese di c.t.u.;
E. condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in favore del convenuto , delle spese di lite, che OP liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.562,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
F. le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione contestuale al deposito della presente sentenza, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico del convenuto e delle terze chiamate in causa, con il conseguente diritto dell'altra parte di ripetere dalla predetta le somme che saranno eventualmente versate al c.t.u. in forza del suddetto decreto.
Benevento, 7.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 13 - L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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