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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8881 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Clara Ruggiero, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 11059 / 2025 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall' Avv. GALLUCCIO PAOLO Parte_1
, come in atti, C.F._1
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 la parte ricorrente ha premesso di lavorare dalla data indicata in atti, alle dipendenze della con la Controparte_1 qualifica di operatore socio sanitario , con inquadramento riconducibile al livello BS2 di cui al C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni e di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio e cartellini allegati. Ciò premesso, ha lamentato che nel periodo dal 2020 al 2022 l' non aveva riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto agli importi dettagliati nell' atto introduttivo, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. Pertanto ha concluso chiedendo, previo accertamento del diritto al compenso per le giornate festive infrasettimanali lavorate, condannarsi l' alla Controparte_1 corresponsione della somma complessiva di euro 1.920,24, vinte le spese. La costituitasi tempestivamente, ha dedotto il difetto di prova e nel merito ha affermato la infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di “rigettare il ricorso perché infondato in fatto e d in diritto, ed in ogni caso non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”. Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo transattivo. Il Giudicante, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio. Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere come chiesto da entrambi i contendenti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione intervenuta tra le parti, sopravvenuta in epoca successiva alla domanda giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
E' chiaro che non è ravvisabile alcun interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, poiché le parti si sono accordate per una totale compensazione delle spese di lite in tal senso viene pronunziato in dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Clara Ruggiero.
TRA
rapp.to e difeso dall' Avv. GALLUCCIO PAOLO Parte_1
, come in atti, C.F._1
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 la parte ricorrente ha premesso di lavorare dalla data indicata in atti, alle dipendenze della con la Controparte_1 qualifica di operatore socio sanitario , con inquadramento riconducibile al livello BS2 di cui al C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni e di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio e cartellini allegati. Ciò premesso, ha lamentato che nel periodo dal 2020 al 2022 l' non aveva riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto agli importi dettagliati nell' atto introduttivo, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. Pertanto ha concluso chiedendo, previo accertamento del diritto al compenso per le giornate festive infrasettimanali lavorate, condannarsi l' alla Controparte_1 corresponsione della somma complessiva di euro 1.920,24, vinte le spese. La costituitasi tempestivamente, ha dedotto il difetto di prova e nel merito ha affermato la infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di “rigettare il ricorso perché infondato in fatto e d in diritto, ed in ogni caso non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”. Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo transattivo. Il Giudicante, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio. Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere come chiesto da entrambi i contendenti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione intervenuta tra le parti, sopravvenuta in epoca successiva alla domanda giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
E' chiaro che non è ravvisabile alcun interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, poiché le parti si sono accordate per una totale compensazione delle spese di lite in tal senso viene pronunziato in dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Clara Ruggiero.