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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10537/2024
Il Giudice LV RA RO, all'udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
NO FR
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDREA PATARNELLO CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data 12.07.2024.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'01.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, opponendosi all'avviso di addebito notificato in data 12.07.2024 per il recupero delle agevolazioni contributive lavoratori dipendenti per decadenza, rappresentando le seguenti circostanze: nell'amministrazione della società vi era stato un avvicendamento di amministratori, sia ordinari che straordinari, compreso un consiglio di amministrazione per un determinato periodo, i quali non avevano mai prestato personale attività lavorativa in modo diretto ad abituale, svolgendo solo compiti di supervisione, di rappresentanza ed impulso, essendo stata delegata a terzi la gestione dello stabilimento balneare;
in data 15.12.2023 veniva notificato dall' verbale unico di CP_2 accertamento e notificazione per contestare omissioni di comunicazioni obbligatorie delle retribuzioni imponibili sui minimali di rendita del legale rappresentante;
l' aveva emesso nota di CP_1 rettifica dell'08.01.2024 riferita alla denuncia mensile del giugno 2023
e nota di rettifica del 19.01.2024 riferita alla denuncia mensile del maggio 2023, eccepiva i seguenti vizi formali: difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa per omessa indicazione degli elementi disciplinati dall'art. 30, comma 2, del D.L. n. 78/2010 ed indeterminatezza della pretesa;
nel merito, affermava l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico di amministratori di s.r.l. che non partecipano personalmente ed in modo abituale al lavoro aziendale,
l'illegittimità della revoca delle agevolazioni contributive e l'infondatezza delle sanzioni richieste, ed agiva in giudizio per l'annullamento, la declaratoria di improcedibilità e di nullità dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, e per la declaratoria di infondatezza delle pretese contributive e delle sanzioni opposte e per la revoca dell'avviso di addebito e delle note di rettifica impugnati, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per eccepire l'inammissibilità, per tardività, delle doglianze formali e la loro infondatezza nonché per rappresentare che i contributi richiesti trovavano origine nelle note di rettifica relative al periodo maggio-agosto 2023 inviate alla società ricorrente per il recupero ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 30.01.2015, di agevolazioni contributive ( ) fruite in occasione Controparte_3 dell'assunzione di un lavoratore, non avendo la parte ricorrente mai
Pag. 2 di 12 provveduto a regolarizzare le posizioni riscontrate irregolari a seguito di accertamento dell' e per domandare, di conseguenza, il rigetto CP_2 del ricorso, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione.
Nel corso del giudizio veniva depositata telematicamente dalle parti ulteriore documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sulle doglianze formali avverso l'avviso di addebito
L'eccezione di tardività delle doglianze formali eccepite in ricorso sollevata dall' è fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
1.1. A tal proposito, occorre preliminarmente puntualizzare come ai sensi del D.L.vo n. 46/1999 le opposizioni proponibili avverso la riscossione mediante ruolo possono essere di due tipi: di merito ed esecutive.
Le prime attengono alla fondatezza delle pretese contributive e si rivolgono all'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'ente impositore ai sensi dell'art. 24, comma 5, per le quali opera lo stretto termine decadenziale dei quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione.
Le opposizioni cc.dd. esecutive a loro volta disciplinate dall'art. 29, comma 2 del decreto cit. possono riguardare sia il merito ovvero l'an della stessa esecuzione inteso come il diritto stesso a procedere ad esecuzione forzata, sia i vizi procedurali della esecuzione afferenti al quomodo del procedimento.
Per tali ultime due tipologie di opposizione, per il rinvio operato dalla norma citata alle forme ordinarie, deve farsi riferimento agli artt. 615
e 617 c.p.c.
Pag. 3 di 12 Di conseguenza, solo per le opposizioni agli atti esecutivi attinenti ai vizi c.c.d.d. formali opera lo stringente termine decadenziale dei venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e non per le opposizioni all'esecuzione tout court per le quali non vi è termine decadenziale, ma solo uno finale, costituito dal compimento della stessa esecuzione, superato il quale non sarà più possibile proporre alcuna opposizione1.
1.2. Nel caso in esame l'avviso di addebito è stato notificato alla parte ricorrente in data 12.07.2024, come affermato dalla società opponente, ed il ricorso introduttivo del presente giudizio risale al
20.08.2024, dunque ben oltre i venti giorni ex art. 617 c.p.c.
Ne consegue la intempestività della promossa azione oppositiva per i vizi formali denunciati.
2. Sulla natura dell'intrapresa azione e sulla distribuzione degli oneri probatori
L'opposizione in esame avverso l'avviso di addebito è stata promossa per l'accertamento di insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' per il recupero ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della CP_1
L. n. 296/2006 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 30.01.2015, di agevolazioni contributive (decontribuzione sud) fruite in occasione
Pag. 4 di 12 dell'assunzione di un lavoratore per decadenza a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione dell' CP_2
2.1. Ebbene, nella controversia sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, avente ad oggetto proprio il controverso diritto ad agevolazioni contributive, deve trovare applicazione la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, nelle ipotesi come quella in esame in cui è controverso il diritto ad agevolazioni contributive è onere di chi agisce allegare e provare i presupposti e le condizioni abilitanti alla legittima fruizione delle agevolazioni.
La Suprema Corte, con pronunce dello stesso tenore ripetute nel tempo, ha sempre affermato che:
<< … (omissis)… è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili (Cass. n.
5137/2006; 13473/2017) … (omissis)…>>2
2.2. Facendo concreta applicazione dei princìpi appena sopra evidenziati, occorre concludere per l'infondatezza delle domande avanzate, non avendo, la parte ricorrente, né allegato né, tanto meno, offerto la prova di avere diritto alle agevolazioni contributive per cui è causa, limitandosi a rappresentare di aver ottenuto detti benefici in sede ammnistrativa poi illegittimamente revocati a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione dell' CP_2
Tanto già sarebbe sufficiente per il rigetto delle domande avanzate, non avendo in alcun modo, la parte ricorrente, dedotto e provato i presupposti dei benefici rivendicati per poter anche solo
Pag. 5 di 12 astrattamente valutare la fondatezza del diritto alle agevolazioni contributive in esame.
2.3. A ciò si aggiunga che è dato pacifico tra le parti in quanto non specificamente contestato che ad originare le pretese restitutorie in esame sia stata la mancata regolarizzazione da parte della società ricorrente delle irregolarità riscontrate ed imputate con le note di rettifica ritualmente notificate.
A ben vedere, infatti, è stata la stessa parte ricorrente a rappresentare di aver ricevuto dall' due note di rettifica per la CP_1 richiesta restitutoria di agevolazioni avanzata con l'avviso di addebito opposto.
2.4. Ebbene, la società opponente non ha allegato né ha fornito la prova di aver mai sanato le irregolarità imputate con le note di rettifica in esame per la regolarizzazione della posizione contributiva controversa.
Ed infatti, secondo quanto rappresentato in memoria dall' e non CP_1 contestato, la parte ricorrente non ha mai provveduto a sanare le posizioni irregolari a seguito di notifica delle note di rettifica.
Tanto conforta ulteriormente le pretese della parte resistente.
2.5. La sussistenza e la permanenza del diritto alle agevolazioni contributive, infatti, è subordinato alla regolarità contributiva verificabile attraverso il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della L.
n. 296/2006 che si riporta:
<A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
Pag. 6 di 12 rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.>>
< Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.>>.
All'art. 4 del D.M. (Ministro del lavoro e della previdenza sociale) del
30.01.2015 nella versione attualmente vigente è così stabilito:
<
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l l' e le Casse edili trasmettono CP_1 CP_2 tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
Pag. 7 di 12 2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.>>.
Dall'analisi della procedura appena richiamata emerge chiaramente che la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate in sede di verifica può avvenire da parte dell'interessato nel termine di 15 giorni decorrenti dall'invito alla regolarizzazione.
2.6. Ebbene, nel caso in esame è incontestato che siano state inviate alla società opponente due note di rettifica con invito alla regolarizzazione e che la parte ricorrente non abbia provveduto nel termine dei 15 giorni.
Tanto conforta la legittimità delle pretese dell' dovendo dare CP_1 continuità al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di cassazione in forza del quale la fattispecie sanante delle irregolarità entro il termine di 15 giorni è da ritenersi ipotesi del tutto eccezionale che postula il rispetto della procedura disciplinata dal D.M. sopra richiamato e dei termini ivi fissati, e l'esigenza sottesa nell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ravvisabile nella necessaria e
Pag. 8 di 12 costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi, è ostativa alla possibilità di una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo3.
Con la sentenza n. 27107/2018, infatti, la Corte di cassazione ha affermato i seguenti princìpi che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DU).
Le modalità di rilascio del DU (che in questi casi resta un
c.d. DU interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato CP_1 dal medesimo art. 1, comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DU interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo
l' segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, CP_1
Pag. 9 di 12 come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione
l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante CP_1 il disposto degli artt. 6 e 7, D.M. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DU, da parte dell CP_1 determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Pag. 10 di 12 Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che
è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che
l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia. … (omissis)…”.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. LV RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile la promossa opposizione nei limiti delle doglianze formali denunciate;
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
Pag. 11 di 12 - condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022.
Bari,01/12/2025 Il Giudice del lavoro
LV RA RO
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso cfr. Cass. 31.03.2007, n. 8061 che chiarisce: “Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata,
è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo
e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento
(fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).”. 2 Così letteralmente Cass. 26/01/2018, n. 2019. 3 Così Cass. n. 27107/2018.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10537/2024
Il Giudice LV RA RO, all'udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
NO FR
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDREA PATARNELLO CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data 12.07.2024.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'01.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, opponendosi all'avviso di addebito notificato in data 12.07.2024 per il recupero delle agevolazioni contributive lavoratori dipendenti per decadenza, rappresentando le seguenti circostanze: nell'amministrazione della società vi era stato un avvicendamento di amministratori, sia ordinari che straordinari, compreso un consiglio di amministrazione per un determinato periodo, i quali non avevano mai prestato personale attività lavorativa in modo diretto ad abituale, svolgendo solo compiti di supervisione, di rappresentanza ed impulso, essendo stata delegata a terzi la gestione dello stabilimento balneare;
in data 15.12.2023 veniva notificato dall' verbale unico di CP_2 accertamento e notificazione per contestare omissioni di comunicazioni obbligatorie delle retribuzioni imponibili sui minimali di rendita del legale rappresentante;
l' aveva emesso nota di CP_1 rettifica dell'08.01.2024 riferita alla denuncia mensile del giugno 2023
e nota di rettifica del 19.01.2024 riferita alla denuncia mensile del maggio 2023, eccepiva i seguenti vizi formali: difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa per omessa indicazione degli elementi disciplinati dall'art. 30, comma 2, del D.L. n. 78/2010 ed indeterminatezza della pretesa;
nel merito, affermava l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico di amministratori di s.r.l. che non partecipano personalmente ed in modo abituale al lavoro aziendale,
l'illegittimità della revoca delle agevolazioni contributive e l'infondatezza delle sanzioni richieste, ed agiva in giudizio per l'annullamento, la declaratoria di improcedibilità e di nullità dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, e per la declaratoria di infondatezza delle pretese contributive e delle sanzioni opposte e per la revoca dell'avviso di addebito e delle note di rettifica impugnati, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per eccepire l'inammissibilità, per tardività, delle doglianze formali e la loro infondatezza nonché per rappresentare che i contributi richiesti trovavano origine nelle note di rettifica relative al periodo maggio-agosto 2023 inviate alla società ricorrente per il recupero ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 30.01.2015, di agevolazioni contributive ( ) fruite in occasione Controparte_3 dell'assunzione di un lavoratore, non avendo la parte ricorrente mai
Pag. 2 di 12 provveduto a regolarizzare le posizioni riscontrate irregolari a seguito di accertamento dell' e per domandare, di conseguenza, il rigetto CP_2 del ricorso, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione.
Nel corso del giudizio veniva depositata telematicamente dalle parti ulteriore documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sulle doglianze formali avverso l'avviso di addebito
L'eccezione di tardività delle doglianze formali eccepite in ricorso sollevata dall' è fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
1.1. A tal proposito, occorre preliminarmente puntualizzare come ai sensi del D.L.vo n. 46/1999 le opposizioni proponibili avverso la riscossione mediante ruolo possono essere di due tipi: di merito ed esecutive.
Le prime attengono alla fondatezza delle pretese contributive e si rivolgono all'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'ente impositore ai sensi dell'art. 24, comma 5, per le quali opera lo stretto termine decadenziale dei quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione.
Le opposizioni cc.dd. esecutive a loro volta disciplinate dall'art. 29, comma 2 del decreto cit. possono riguardare sia il merito ovvero l'an della stessa esecuzione inteso come il diritto stesso a procedere ad esecuzione forzata, sia i vizi procedurali della esecuzione afferenti al quomodo del procedimento.
Per tali ultime due tipologie di opposizione, per il rinvio operato dalla norma citata alle forme ordinarie, deve farsi riferimento agli artt. 615
e 617 c.p.c.
Pag. 3 di 12 Di conseguenza, solo per le opposizioni agli atti esecutivi attinenti ai vizi c.c.d.d. formali opera lo stringente termine decadenziale dei venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e non per le opposizioni all'esecuzione tout court per le quali non vi è termine decadenziale, ma solo uno finale, costituito dal compimento della stessa esecuzione, superato il quale non sarà più possibile proporre alcuna opposizione1.
1.2. Nel caso in esame l'avviso di addebito è stato notificato alla parte ricorrente in data 12.07.2024, come affermato dalla società opponente, ed il ricorso introduttivo del presente giudizio risale al
20.08.2024, dunque ben oltre i venti giorni ex art. 617 c.p.c.
Ne consegue la intempestività della promossa azione oppositiva per i vizi formali denunciati.
2. Sulla natura dell'intrapresa azione e sulla distribuzione degli oneri probatori
L'opposizione in esame avverso l'avviso di addebito è stata promossa per l'accertamento di insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' per il recupero ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della CP_1
L. n. 296/2006 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 30.01.2015, di agevolazioni contributive (decontribuzione sud) fruite in occasione
Pag. 4 di 12 dell'assunzione di un lavoratore per decadenza a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione dell' CP_2
2.1. Ebbene, nella controversia sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, avente ad oggetto proprio il controverso diritto ad agevolazioni contributive, deve trovare applicazione la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, nelle ipotesi come quella in esame in cui è controverso il diritto ad agevolazioni contributive è onere di chi agisce allegare e provare i presupposti e le condizioni abilitanti alla legittima fruizione delle agevolazioni.
La Suprema Corte, con pronunce dello stesso tenore ripetute nel tempo, ha sempre affermato che:
<< … (omissis)… è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili (Cass. n.
5137/2006; 13473/2017) … (omissis)…>>2
2.2. Facendo concreta applicazione dei princìpi appena sopra evidenziati, occorre concludere per l'infondatezza delle domande avanzate, non avendo, la parte ricorrente, né allegato né, tanto meno, offerto la prova di avere diritto alle agevolazioni contributive per cui è causa, limitandosi a rappresentare di aver ottenuto detti benefici in sede ammnistrativa poi illegittimamente revocati a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione dell' CP_2
Tanto già sarebbe sufficiente per il rigetto delle domande avanzate, non avendo in alcun modo, la parte ricorrente, dedotto e provato i presupposti dei benefici rivendicati per poter anche solo
Pag. 5 di 12 astrattamente valutare la fondatezza del diritto alle agevolazioni contributive in esame.
2.3. A ciò si aggiunga che è dato pacifico tra le parti in quanto non specificamente contestato che ad originare le pretese restitutorie in esame sia stata la mancata regolarizzazione da parte della società ricorrente delle irregolarità riscontrate ed imputate con le note di rettifica ritualmente notificate.
A ben vedere, infatti, è stata la stessa parte ricorrente a rappresentare di aver ricevuto dall' due note di rettifica per la CP_1 richiesta restitutoria di agevolazioni avanzata con l'avviso di addebito opposto.
2.4. Ebbene, la società opponente non ha allegato né ha fornito la prova di aver mai sanato le irregolarità imputate con le note di rettifica in esame per la regolarizzazione della posizione contributiva controversa.
Ed infatti, secondo quanto rappresentato in memoria dall' e non CP_1 contestato, la parte ricorrente non ha mai provveduto a sanare le posizioni irregolari a seguito di notifica delle note di rettifica.
Tanto conforta ulteriormente le pretese della parte resistente.
2.5. La sussistenza e la permanenza del diritto alle agevolazioni contributive, infatti, è subordinato alla regolarità contributiva verificabile attraverso il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della L.
n. 296/2006 che si riporta:
<A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
Pag. 6 di 12 rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.>>
< Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.>>.
All'art. 4 del D.M. (Ministro del lavoro e della previdenza sociale) del
30.01.2015 nella versione attualmente vigente è così stabilito:
<
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l l' e le Casse edili trasmettono CP_1 CP_2 tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
Pag. 7 di 12 2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.>>.
Dall'analisi della procedura appena richiamata emerge chiaramente che la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate in sede di verifica può avvenire da parte dell'interessato nel termine di 15 giorni decorrenti dall'invito alla regolarizzazione.
2.6. Ebbene, nel caso in esame è incontestato che siano state inviate alla società opponente due note di rettifica con invito alla regolarizzazione e che la parte ricorrente non abbia provveduto nel termine dei 15 giorni.
Tanto conforta la legittimità delle pretese dell' dovendo dare CP_1 continuità al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di cassazione in forza del quale la fattispecie sanante delle irregolarità entro il termine di 15 giorni è da ritenersi ipotesi del tutto eccezionale che postula il rispetto della procedura disciplinata dal D.M. sopra richiamato e dei termini ivi fissati, e l'esigenza sottesa nell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ravvisabile nella necessaria e
Pag. 8 di 12 costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi, è ostativa alla possibilità di una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo3.
Con la sentenza n. 27107/2018, infatti, la Corte di cassazione ha affermato i seguenti princìpi che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DU).
Le modalità di rilascio del DU (che in questi casi resta un
c.d. DU interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato CP_1 dal medesimo art. 1, comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DU interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo
l' segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, CP_1
Pag. 9 di 12 come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione
l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante CP_1 il disposto degli artt. 6 e 7, D.M. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DU, da parte dell CP_1 determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Pag. 10 di 12 Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che
è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che
l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia. … (omissis)…”.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. LV RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile la promossa opposizione nei limiti delle doglianze formali denunciate;
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
Pag. 11 di 12 - condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022.
Bari,01/12/2025 Il Giudice del lavoro
LV RA RO
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso cfr. Cass. 31.03.2007, n. 8061 che chiarisce: “Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata,
è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo
e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento
(fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).”. 2 Così letteralmente Cass. 26/01/2018, n. 2019. 3 Così Cass. n. 27107/2018.