Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 35
CCONTI
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per motivi di fatto

    La Corte ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'art. 170 c.g.c., poiché le questioni sollevate riguardano la classifica dell'infermità e la sua dipendenza da causa di servizio, che sono questioni di fatto equiparate a tali fini dalla giurisprudenza. Non sussiste un difetto assoluto di motivazione o una motivazione apparente nella sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente ricostruito la vicenda e motivato il mancato accoglimento della domanda sulla base della consulenza tecnica d'ufficio.

  • Inammissibile
    Vizi della motivazione e istruttori

    La Corte ritiene che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata, avendo ricostruito la vicenda e illustrato le ragioni del mancato accoglimento del ricorso, basandosi sulla consulenza tecnica d'ufficio che ha confermato la classifica in tabella B per tre annualità, ritenendo la patologia di modesta rilevanza e non meritevole di pensione privilegiata di categoria superiore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 35
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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