Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
35/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
IM SA Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Donatella Scandurra Consigliere TE UC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62040 del registro di segreteria, proposto da IS (c.f. IS) nato a [...] il omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Bonaiuti Paolo (c.f.
[...], pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org)
ed elettivamente domiciliato, in Roma, presso lo studio dello stesso, alla via Riccardo Grazioli Lante, n. 16, in virtù di mandato in calce all’atto di appello contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, al viale dell’Esercito 186, rappresentato e difeso da Direzione generale della previdenza militare e della leva, I Reparto, 4ª Divisione, Sezione contenzioso, (pec:
previmil@postacert.difesa.it), in virtù di mandato in calce all’atto di costituzione;
avverso la sentenza n. 17/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 11 gennaio 2024, non notificata;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. TE UC, l’avv. Bonaiuti Paolo per Omissis, parte appellante e la dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della Difesa, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 10 febbraio 2025, Omissis ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva dichiarata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità
“meniscopatia del ginocchio destro con artrosinovite” classificata in tabella B, con conseguente diritto all’attribuzione dell’indennità per una volta tanto, per tre annualità, a fronte della domanda formulata in primo grado dall’appellante e volta al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.
Con unico ed articolato motivo di doglianza, l’appellante lamenta
violazione di legge per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; contraddittorietà interna ed esterna; vizio della procedura; vizio nei presupposti; violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 c.g.c.; error in procedendo; violazione dell’art. 2728 c. c. in ordine alle presunzioni legali; violazione di legge per mancata applicazione delle tabelle pensionistiche e dei criteri di applicazione delle stesse, nonché dei criteri di equivalenza ex art. 11 del d.P.R. n. 915/1978 e L. n. 261/1991 ed art. 4 L. n. 9/1980; mancata richiesta di accertamenti del Giudice al consulente tecnico d’ufficio, con conseguente vulnus procedimentale e sostanziale.
Secondo la prospettazione dell’appellante, il Giudice territoriale avrebbe violato l’obbligo di motivazione, disattendendo la domanda, così rendendo “una risposta non richiesta”, effettuando “valutazioni tecniche di cui è impossibile che abbia competenze specifiche” e non procedendo all’esame delle controdeduzioni svolte dal consulente di parte alla relazione del consulente tecnico d’ufficio e delle osservazioni rese con note difensive.
Da tanto conseguirebbe, secondo la parte appellante, la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla classifica dell’infermità ed alla concessione della pensione privilegiata.
Si duole, inoltre, l’appellante che, dalle risposte del consulente tecnico d’ufficio alle osservazioni proposte dal consulente di parte, non si rinverrebbe alcuna menzione della tematica il cui inquadramento risulta fondamentale per giungere ad una corretta valutazione del fatto di cui è causa, ovvero l’inquadramento della gonartrosi diagnosticata all’appellante come segno di intervenuto aggravamento e non di interdipendenza. Né l’elaborato peritale avrebbe risposto al fatto che proprio al ginocchio destro sono state riscontrate molteplici lesioni, gonalgia e limitazione funzionale dolorosa, gonartrosi e artosinovite.
Deduce, poi, l’appellante che, nelle note critiche alla relazione finale del consulente d’ufficio, il consulente di parte avrebbe, poi, evidenziato la parzialità della risposta ai quesiti non essendo stata chiarita la compatibilità tra la situazione clinica dell’arto inferiore e le motivazioni che hanno portato in seguito alla riforma di quest’ultimo dal servizio militare, con omessa motivazione sul quesito.
Aggiunge ancora la parte appellante che, al pari priva di motivazione, risulterebbe l’affermazione del Giudice di primo grado secondo cui “l’erroneo riferimento all’interdipendenza” non modificherebbe le conclusioni peritali sussistendo una differenza sostanziale tra aggravamento ed interdipendenza, né risulterebbe intellegibile il criterio applicato al principio dell’equivalenza dal consulente tecnico d’ufficio, non corrispondente al disposto normativo.
In conclusione, la parte appellante chiede che, ritenuta l’ammissibilità del gravame, sia dichiarata la nullità della sentenza limitatamente alla parte impugnata e relativa alla classifica dell’infermità del ginocchio destro e, per l’effetto, previa istruzione della domanda ex art. 197, comma 2 c.g.c., sia riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata o, in subordine, siano rimessi gli atti al primo Giudice.
Con memoria depositata in data 28 novembre 2025, si è costituito il Ministero della Difesa, deducendo che le operazioni peritali avrebbero accertato la sussistenza di un quadro nosologico di grado
“lieve”, incompatibile con la prospettazione attorea e che le doglianze dell’appellante apparirebbero “meramente strumentali a provocare un riesame del merito della controversia sotto il profilo, insuscettibile di gravame, della questione di fatto dell’ascrivibilità a categoria di pensione della patologia contratta dall’odierno appellante”.
In conclusione, il Ministero della Difesa chiede, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il gravame e comunque di rigettarlo, con vittoria delle spese di giudizio.
All’udienza del 30 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio deve valutare l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto.
Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Ad avviso del Collegio, alla luce della normativa appena richiamata, l’odierno atto di appello si appalesa inammissibile.
Rammenta il Collegio che le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con sentenza n. 10/QM/2000 afferente all’analoga normativa dettata dall’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno chiarito che: la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto va condotta lungo le seguenti direttrici: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b)
rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative alla dipendenza, classifica o all’aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, per cui possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).
La parte appellante si duole, in particolare, che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in plurimi vizi principalmente incentrati su difetto di istruttoria e mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria e che, ad avviso del Collegio, possono essere congiuntamente trattati alla luce della pronuncia dell’Organo di nomofilachia appena richiamata.
Reputa, al riguardo, il Collegio che, nella fattispecie in esame, non sia ravvisabile la violazione di norme giuridiche, né l’ipotesi indicata dalla su richiamata lett. c) secondo cui il vizio di difetto di motivazione su una questione di fatto può essere fatto valere in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
Si rammenta, al riguardo, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui questo Organo Giudicante non intende discostarsi, la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, “dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr.
Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi (Cass. n. 25702/2020, Corte conti Sez. I App., sent. n. 283/2023, Sez. III App., sent. n. 310/2022).
Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medicolegali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (Sez. II App., sent. n. 192/2024 e n.
309/2022; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023).
Ad avviso del Collegio, la sentenza gravata appare adeguatamente motivata, avendo attentamente ricostruito la vicenda oggetto di giudizio ed avendo ampiamente illustrato le ragioni del mancato accoglimento del ricorso precisando, all’esito di apposita consulenza tecnica di ufficio, che il consulente tecnico “ha considerato congrua e tuttora immutata la classifica in tabella B, per tre annualità (pag. 12 della relazione definitiva): ossia la classifica che, nel 2011, la CMO aveva ascritto al Omissis” e che la circostanza che “la problematica clinica si sia risolta senza terapia chirurgica e nel giro di circa un mese evidentemente depone nel senso di una modesta rilevanza della medesima”.
Peraltro, rileva il Collegio, che le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio si pongono nel solco di quanto già accertato dalla Commissione medica ospedaliera di Caserta, richiamata espressamente anche dalla sentenza di prime cure.
La pronuncia gravata non risulta, inoltre, ad avviso del Collegio, affetta dal vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato atteso che, con il ricorso presentato al Giudice di prime cure, si richiedeva la declaratoria di dipendenza da causa di servizio dell’infermità ed il conseguente riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 7^ categoria, tabella A, a vita, o quanto meno di 8^ categoria, tabella A, vitalizia.
La sentenza impugnata ha, pertanto, accolto parzialmente la domanda quanto alla dipendenza da causa di servizio della patologia
“meniscopatia del ginocchio destro con artrosinovite”, ma, alla luce della consulenza tecnica d’ufficio, ha reputato tale infermità meritevole solo di un’indennità una tantum, per tre annualità.
Peraltro, non emerge, ad avviso del Collegio alcun difetto di istruttoria rilevato che la pronuncia impugnata dà compiutamente atto che: “il consulente tecnico d’ufficio ha presentato il 13 marzo 2023 la propria relazione preliminare, alla quale l’odierno ricorrente ha replicato l’11 del mese successivo tramite osservazioni del proprio consulente tecnico US AD, seguite dieci giorni dal deposito della relazione peritale definitiva”.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, dichiara inammissibile l’atto di appello proposto da Omissis.
Le spese di difesa possono essere compensate trattandosi di pronuncia in rito.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
62040 del ruolo generale, dichiara inammissibile l’atto di appello proposto da IS.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to TE UC
IL PRESIDENTE
F.to IM SA Depositata in Segreteria il 13/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to IM Biagi