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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 715 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Tiziana Falbo Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Obbligo contributivo Gestione Separata Inps. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha accolto solo in parte il ricorso che
[...] ha proposto per opporsi all'avviso di addebito 33420180006838575000, che Inps gli aveva Pt_1 notificato per il pagamento della contribuzione sui redditi percepiti nello svolgimento dell'attività di ingegnere negli anni di imposta 2010 e 2011. In particolare, il tribunale ha dichiarato estinta per prescrizione la contribuzione relativa all'anno 2011, mentre ha dichiarato dovuta quella per l'anno di imposta 2010.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale riforma con Parte_1 dichiarazione di intervenuta prescrizione anche della contribuzione richiesta per l'anno 2010. 3) Inps non si è costituito, in data 13.10.25 l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha chiesto di essere rimesso in termini per la notifica del ricorso in appello e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4) L'appello deve essere dichiarato improcedibile perché della relativa notifica all'Inps l'appellante non ha fornito alcuna prova, mentre risulta del tutto ingiustificata l'istanza di rimessione in termini che il ricorrente ha avanzato con le note di trattazione scritta depositate il 13.10.25.
5) L'appellante ha chiesto di essere rimesso in termini con istanza del seguente tenore:
L'Avv. Tiziana Falbo, difensore dell'appellante Ing. Parte_1
PREMESSO CHE:
- il presente giudizio è stato instaurato con ricorso in appello avverso la sentenza n. 43/2023 del Tribunale di Castrovillari;
- a causa di un problema informatico verificatosi nel mese di dicembre scorso, che ha interessato il sistema di posta elettronica certificata (PEC Giuffrè) dello scrivente difensore, il quale è stato infettato da un virus che ne ha compromesso temporaneamente il funzionamento, si sono perse numerose comunicazioni e ricevute PEC;
- tra i messaggi smarriti risultano anche le notifiche relative al presente atto di appello, che, non essendo state estratte in tempo per il deposito telematico, sono rimaste tra gli atti definitivamente persi e distrutti a seguito del malfunzionamento del sistema PEC Giuffrè in uso allo studio;
- tale evento, di natura tecnica e non imputabile alla parte né al difensore, ha determinato la mancata tempestiva perfezione della notifica, circostanza di cui ci si è potuti rendere conto soltanto in occasione della verifica dei fascicoli elettronici successiva al ripristino del servizio PEC;
- la parte si è immediatamente attivata per sanare l'irregolarità, provvedendo al deposito dell'atto non appena accertata la perdita delle notifiche;
TANTO PREMESSO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 2, c.p.c.,
L'Avv. Tiziana Falbo, nell'interesse dell'appellante,
CHIEDE
che l'Ecc.ma Corte adita voglia rimettere la parte nei termini per la notifica del ricorso in appello e, per l'effetto, autorizzare il deposito tardivo dell'atto, ritenendo giustificato il ritardo per causa non imputabile alla parte
6) Al riguardo si osserva:
6.1) che l'appellante non nega affatto di avere regolarmente ricevuto a mezzo Pec dalla cancelleria di questa Corte sia il decreto di fissazione dell'originaria udienza di discussione del 25.3.25, comunicato in data 15.9.23, sia il decreto di differimento di ufficio all'udienza del 28.10.25, comunicato in data 24.2.25; 6.2) che, ad ogni modo, la regolare comunicazione dei succitati decreti nelle date del 15.9.23 e 24.2.25 risulta dal fascicolo telematico di appello;
6.3) che l'appellante non fornisce alcuna prova dell'asserito “problema informatico verificatosi nel mese di dicembre scorso, che ha interessato il sistema di posta elettronica certificata (PEC Giuffrè) dello scrivente difensore”;
6.4) che anche ad ammettere il verificarsi del non meglio chiarito problema informatico e che sia andata smarrita la notifica dell'appello, circostanza anche questa inevitabilmente non dimostrata, non si comprende per quale ragione l'appellante non abbia proceduto ad una nuova notifica dell'appello dopo il mese di dicembre scorso;
6.5) che, infatti, una tale notifica poteva essere tempestivamente effettuata sia con riferimento all'originaria udienza di discussione del 25.3.25, sia, e a maggior ragione, in vista della udienza di discussione del 28.10.25;
6.6.) che, del resto, nemmeno l'appellante sostiene di aver smarrito l'originario decreto di fissazione udienza comunicatogli dalla cancelleria il 15.9.23, dunque ben prima del presunto malfunzionamento del dicembre scorso, mentre l'appellante non nega di aver ricevuto il 24.2.25, dunque dopo il presunto malfunzionamento del mese di dicembre, il decreto di rinvio di ufficio all'udienza del 28.10.25, dovendosi sempre ribadire che anche l'avvenuta comunicazione di tale decreto il 24.2.25 risulta documentalmente dal fascicolo telematico;
6.7) che, in ogni caso, l'appellante avrebbe potuto agevolmente effettuare la notifica dell'appello anche a ridosso dell'udienza del 28.10.25, dal momento che, se ciò avesse fatto e documentato anche tardivamente (ad esempio in sede di deposito delle note di trattazione scritta del 13.10.25), la notifica avrebbe potuto al più essere dichiarata nulla con concessione di un termine per nuova notifica;
6.8) che, tuttavia, l'appellante, pur essendo nelle possibilità di effettuare un'ulteriore notifica dell'appello sia tempestiva, sia tardiva, non l'ha effettuata, come dallo stesso ammesso, e in ogni caso nulla ha documentato;
6.9) che l'Inps non si è costituito nel presente grado di giudizio;
6.10) che, pertanto, l'istanza di rimessione in termini è manifestamente infondata per totale assenza di prova circa la sussistenza di un impedimento non imputabile alla parte appellante;
6.11) che, dunque, deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU n° 20604/08).
6.12) che, al riguardo, si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227). 7) Per quanto sopra, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, mentre nulla deve essere statuito sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'Inps.
8) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, non risultando in atti alcuna dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Castrovillari n° 43/23, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 715 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Tiziana Falbo Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Obbligo contributivo Gestione Separata Inps. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha accolto solo in parte il ricorso che
[...] ha proposto per opporsi all'avviso di addebito 33420180006838575000, che Inps gli aveva Pt_1 notificato per il pagamento della contribuzione sui redditi percepiti nello svolgimento dell'attività di ingegnere negli anni di imposta 2010 e 2011. In particolare, il tribunale ha dichiarato estinta per prescrizione la contribuzione relativa all'anno 2011, mentre ha dichiarato dovuta quella per l'anno di imposta 2010.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale riforma con Parte_1 dichiarazione di intervenuta prescrizione anche della contribuzione richiesta per l'anno 2010. 3) Inps non si è costituito, in data 13.10.25 l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha chiesto di essere rimesso in termini per la notifica del ricorso in appello e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4) L'appello deve essere dichiarato improcedibile perché della relativa notifica all'Inps l'appellante non ha fornito alcuna prova, mentre risulta del tutto ingiustificata l'istanza di rimessione in termini che il ricorrente ha avanzato con le note di trattazione scritta depositate il 13.10.25.
5) L'appellante ha chiesto di essere rimesso in termini con istanza del seguente tenore:
L'Avv. Tiziana Falbo, difensore dell'appellante Ing. Parte_1
PREMESSO CHE:
- il presente giudizio è stato instaurato con ricorso in appello avverso la sentenza n. 43/2023 del Tribunale di Castrovillari;
- a causa di un problema informatico verificatosi nel mese di dicembre scorso, che ha interessato il sistema di posta elettronica certificata (PEC Giuffrè) dello scrivente difensore, il quale è stato infettato da un virus che ne ha compromesso temporaneamente il funzionamento, si sono perse numerose comunicazioni e ricevute PEC;
- tra i messaggi smarriti risultano anche le notifiche relative al presente atto di appello, che, non essendo state estratte in tempo per il deposito telematico, sono rimaste tra gli atti definitivamente persi e distrutti a seguito del malfunzionamento del sistema PEC Giuffrè in uso allo studio;
- tale evento, di natura tecnica e non imputabile alla parte né al difensore, ha determinato la mancata tempestiva perfezione della notifica, circostanza di cui ci si è potuti rendere conto soltanto in occasione della verifica dei fascicoli elettronici successiva al ripristino del servizio PEC;
- la parte si è immediatamente attivata per sanare l'irregolarità, provvedendo al deposito dell'atto non appena accertata la perdita delle notifiche;
TANTO PREMESSO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 2, c.p.c.,
L'Avv. Tiziana Falbo, nell'interesse dell'appellante,
CHIEDE
che l'Ecc.ma Corte adita voglia rimettere la parte nei termini per la notifica del ricorso in appello e, per l'effetto, autorizzare il deposito tardivo dell'atto, ritenendo giustificato il ritardo per causa non imputabile alla parte
6) Al riguardo si osserva:
6.1) che l'appellante non nega affatto di avere regolarmente ricevuto a mezzo Pec dalla cancelleria di questa Corte sia il decreto di fissazione dell'originaria udienza di discussione del 25.3.25, comunicato in data 15.9.23, sia il decreto di differimento di ufficio all'udienza del 28.10.25, comunicato in data 24.2.25; 6.2) che, ad ogni modo, la regolare comunicazione dei succitati decreti nelle date del 15.9.23 e 24.2.25 risulta dal fascicolo telematico di appello;
6.3) che l'appellante non fornisce alcuna prova dell'asserito “problema informatico verificatosi nel mese di dicembre scorso, che ha interessato il sistema di posta elettronica certificata (PEC Giuffrè) dello scrivente difensore”;
6.4) che anche ad ammettere il verificarsi del non meglio chiarito problema informatico e che sia andata smarrita la notifica dell'appello, circostanza anche questa inevitabilmente non dimostrata, non si comprende per quale ragione l'appellante non abbia proceduto ad una nuova notifica dell'appello dopo il mese di dicembre scorso;
6.5) che, infatti, una tale notifica poteva essere tempestivamente effettuata sia con riferimento all'originaria udienza di discussione del 25.3.25, sia, e a maggior ragione, in vista della udienza di discussione del 28.10.25;
6.6.) che, del resto, nemmeno l'appellante sostiene di aver smarrito l'originario decreto di fissazione udienza comunicatogli dalla cancelleria il 15.9.23, dunque ben prima del presunto malfunzionamento del dicembre scorso, mentre l'appellante non nega di aver ricevuto il 24.2.25, dunque dopo il presunto malfunzionamento del mese di dicembre, il decreto di rinvio di ufficio all'udienza del 28.10.25, dovendosi sempre ribadire che anche l'avvenuta comunicazione di tale decreto il 24.2.25 risulta documentalmente dal fascicolo telematico;
6.7) che, in ogni caso, l'appellante avrebbe potuto agevolmente effettuare la notifica dell'appello anche a ridosso dell'udienza del 28.10.25, dal momento che, se ciò avesse fatto e documentato anche tardivamente (ad esempio in sede di deposito delle note di trattazione scritta del 13.10.25), la notifica avrebbe potuto al più essere dichiarata nulla con concessione di un termine per nuova notifica;
6.8) che, tuttavia, l'appellante, pur essendo nelle possibilità di effettuare un'ulteriore notifica dell'appello sia tempestiva, sia tardiva, non l'ha effettuata, come dallo stesso ammesso, e in ogni caso nulla ha documentato;
6.9) che l'Inps non si è costituito nel presente grado di giudizio;
6.10) che, pertanto, l'istanza di rimessione in termini è manifestamente infondata per totale assenza di prova circa la sussistenza di un impedimento non imputabile alla parte appellante;
6.11) che, dunque, deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU n° 20604/08).
6.12) che, al riguardo, si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227). 7) Per quanto sopra, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, mentre nulla deve essere statuito sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'Inps.
8) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, non risultando in atti alcuna dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Castrovillari n° 43/23, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni