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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, nella persona del magistrato dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
T R A
(C.F. . IVA Parte_1 CodiceFiscale_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1 [...]
(C.F. IVA ), in Controparte_1 CodiceFiscale_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clarissa Rossi, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Cimino, CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via della Carriera, n. 24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alessandro Bargoni, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via della Carriera, n. 24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza del 11.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, il e il Parte_1 [...]
convenivano in giudizio e , Controparte_1 Parte_2 CP chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito,
in via principale, accertati i presupposti di cui all'articolo 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di trascrizione dell'atto di esecuzione in forma specifica eseguita il
17 settembre 2023 al numero registro particolare 4501 ed il conseguente atto di alienazione avvenuto per mezzo di una transazione per atto pubblico del 23 febbraio 2016 trascritto a Fermo il 9 marzo
2016 repertorio 39941/17892 nel procedimento sopra di chiamato, dichiarando inefficace nei confronti degli attori gli atti di disposizione del patrimonio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge”.
A sostegno delle proprie domande la parte attrice, sinteticamente e per quanto di interesse nel presente giudizio, deduceva che:
1. gli odierni attori erano creditori di in virtù di quanto statuito dalla sentenza del Parte_2
Tribunale di Fermo n. 136/2018, pubblicata in data 20.02.2018;
2. il provvedimento citato accertava la responsabilità di relativamente a condotte Parte_2
distrattive e di falso, poste in essere dalla convenuta, condannandola al pagamento, in favore degli attori, del complessivo importo di euro 92.674,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi e alla refusione delle spese di lite e di C.T.U.;
3. precedentemente, nel mese di maggio del 2013, gli attori avevano notificato alla controparte ricorso per sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di e, all'esito Parte_2 dell'incardinato procedimento, la domanda di sequestro veniva accolta fino a concorrenza di euro
70.000,00, cui seguiva, in data 17.09.2013, la trascrizione del predetto titolo esecutivo;
4. al momento della notifica del ricorso per sequestro conservativo, la era proprietaria di Pt_2
un immobile sito in Fermo;
5. successivamente, gli attori, in data 25.09.2013, notificavano alla l'avviso, ex art. 559 Pt_2
c.p.c., con il quale la stessa veniva resa edotta dell'avvenuta trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo sul bene immobile di sua proprietà, nonché che era stata a tal uopo nominata custode, non potendo più disporre del medesimo;
6. sulla base della sentenza n. 136/2018 del Tribunale di Fermo, gli odierni attori chiedevano la conversione del sequestro in pignoramento, instaurando il relativo procedimento esecutivo immobiliare;
7. dall'esame della certificazione notarile, ex art. 567 c.p.c., acquisita dagli attori nell'ambito del suddetto procedimento, emergeva che la aveva violato i propri obblighi di custode del bene Pt_2
immobile in oggetto, dal momento che la stessa, nelle more, aveva alienato il bene al fratello CP
[...]
8. sul punto, doveva evidenziarsi che il predetto atto, seppure formalmente classificato come compravendita, in realtà era un atto di alienazione non oneroso, con il quale la convenuta si era riservata il diritto di uso e abitazione sul bene. L'atto veniva stipulato all'esito di una transazione intervenuta tra i fratelli a definizione del procedimento instaurato da nei confronti Pt_2 CP della SO ed avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, la cui domanda giudiziale era stata trascritta in data 21.06.2023. Dunque, attraverso tale operazione negoziale, la convenuta aveva posto in essere una condotta distrattiva dei propri beni in pregiudizio delle garanzie patrimoniali dei suoi creditori - tra i quali vi erano gli odierni attori -, rendendosi in tal modo completamente incapiente;
9. difatti, oltre al citato immobile, la nel medesimo periodo aveva altresì alienato al padre Pt_2
l'autovettura Mini One Cooper (tg. EJ103YZ), di sua proprietà; Persona_1
10. in relazione a tale trasferimento, gli odierni attori avevano proposto un'azione revocatoria e, all'esito dell'incardinato procedimento, il Tribunale di Fermo aveva accolto la relativa domanda, pronunciando la sentenza con la quale veniva dichiarata l'inefficacia, nei confronti delle imprese attrici, della scrittura privata, datata 29.05.2013, per mezzo della quale la aveva trasferito al Pt_2
padre la proprietà del predetto veicolo;
11. entrambi tali atti erano stati posti in essere da successivamente rispetto alla data Parte_2
di notifica del ricorso di sequestro conservativo sul bene immobile poi oggetto di pignoramento e, dunque, poteva desumersi che la convenuta fosse pienamente consapevole che, attraverso tali operazioni negoziali, avrebbe arrecato un nocumento alle ragioni creditorie;
12. nel caso in esame risultavano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto con il quale aveva trasferito la proprietà del bene immobile Parte_2
precedentemente sottoposto a sequestro conservativo, dal momento che, nella fattispecie de qua, ricorreva, in primo luogo, l'eventus damni, ovvero la sottrazione del bene immobile dal patrimonio del debitore, quale circostanza oggettivamente idonea ad aggravare il rischio di impossibilità di poter soddisfare il diritto di credito vantato dagli attori, in secondo luogo, in considerazione della c.d. scientia fraudis, ovvero la consapevolezza, in capo al debitore alienante, del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe comportato alle ragioni creditorie;
13. quanto, invece, alla prova della consapevolezza del pregiudizio ai creditori, nei termini anzidetti, in capo al terzo al quale il bene immobile era stato venduto (c.d. participatio fraudis), la stessa poteva ritenersi provata sulla scorta della presunzione per la quale , quale stretto CP
congiunto della convenuta, fosse a conoscenza delle vicissitudini economiche della SO.
Si costituiva in giudizio contestando le domande svolte dalla parte ricorrente e Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, dichiarare prescritta l'azione revocatoria introitata dagli attori, e quindi dichiararne l'improcedibilità o l'inammissibilità, e comunque rigettarla. Con vittoria di compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La parte convenuta, a sostegno delle proprie difese, esponeva che:
1. non era rispondente al vero la circostanza, affermata dalla controparte, secondo cui la domanda giudiziale, ex art. 2932 c.c., proposta da nei confronti della SO CP
, era stata trascritta in data 21.06.2023 ma, bensì, in data 21.06.2013. Alla stessa Parte_2
era seguita, in data 23.02.2016, la stipula, da parte della convenuta, dell'atto di compravendita del bene immobile in favore del fratello, riservando per sé il diritto di uso e abitazione.
Dunque, doveva evidenziarsi come fosse trascorso un notevole lasso di tempo (7 anni) tra la stipulazione dell'atto di compravendita e l'instaurazione dell'azione revocatoria oggetto del presente giudizio che, in quanto tale, era ampiamente prescritta;
2. inoltre, nell'atto introduttivo l'attore aveva omesso di indicare i dati catastali identificativi del predetto immobile;
3. al netto dell'assorbente rilievo decisorio dell'eccezione di prescrizione, doveva evidenziarsi, quanto all'ex adverso dedotta consapevolezza, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore, che la mera constatazione del rapporto di parentela con il terzo acquirente era circostanza inidonea, ex se, a far presumere la pretesa consapevolezza di una volontà fraudolenta nei confronti dei creditori;
4. peraltro, le superiori deduzioni della parte attrice facevano riferimento alla distinta vicenda relativa alla vendita al padre di della propria automobile e non, invece, Parte_2 all'alienazione del bene immobile oggetto dell'azione revocatoria;
5. d'altro canto, vi erano invece elementi che deponevano espressamente in senso contrario come, da un lato, la circostanza che l'alienazione del bene immobile fosse il risultato di una transazione intervenuta tra i fratelli a seguito della trascrizione di una domanda Pt_2 giudiziale da parte di nei confronti della SO, lasciando quindi presumere che CP vi fosse un certo grado di conflittualità tra gli stessi, dall'altro lato, la promessa di vendita oggetto della trascrizione della domanda giudiziale risaliva ad un'epoca precedente all'instaurazione delle controversie giudiziali con gli attori e, in ogni caso, in un periodo in cui non vi erano elementi tali da far presumere che la versasse in condizioni di difficoltà Pt_2
economica.
Si costituiva altresì in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_5
“il giudice adito voglia preliminarmente accertare la competenza del tribunale di fermo
nel merito voglia preliminarmente accertare la prescrizione dell'azione revocatoria intentata
in subordine
dichiarare il corretto adempimento del convenuto e rigettare la domanda delle attrici perché' infondata in fatto ed in diritto.
vinte le spese del presente giudizio”.
A fondamento delle proprie argomentazioni, il convenuto assumeva, nella sostanza, le medesime argomentazioni svolte da . Parte_2
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza dell'08.04.2024 veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, contestualmente, veniva concesso il termine per la relativa integrazione.
La parte attrice, con atto di integrazione ritualmente depositato, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito,
in via principale, accertati i presupposti di cui all'articolo 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria e pertanto dichiarare l'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di esecuzione in forma specifica trascritto sull'immobile sito in Fermo, in Piazzale della Ricostruzione
n. 5 descritto al catasto fabbricati di detto comune al Fg. 60 particella 389 classe A/3 abitazioni di tipo economico, consistenza 3 vani, da contro il 6.6.2013, presso la CP Parte_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo in data 21 giugno 2013 al n. 3055 R.P. e il conseguente atto di alienazione avvenuto per mezzo di una transazione nel procedimento sopra richiamato, contro ed a favore di per atto del notaio Parte_2 CP Persona_2 [...] atoria dei Registri Immobiliari di Fermo in
[...]
data 9.03.2016, dichiarando inefficace nei confronti degli attori gli atti di disposizione del patrimonio sopra richiamati.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge”.
Con la propria memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., la parte attrice specificava ulteriormente che:
1. pur riconoscendo di aver erroneamente indicato la data in cui veniva trascritta, da parte di , la domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., nei confronti di CP
(21.06.2023 in luogo di 21.06.2013), tuttavia, veniva in rilievo che la stessa era Parte_2
stata in ogni caso effettuata soltanto tre mesi prima della trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo (17.09.2013) sul bene da parte degli odierni attori – e comunque dopo che alla convenuta era stato ritualmente notificato il relativo ricorso -;
2. nel caso in esame non poteva applicarsi l'istituto della prescrizione inteso quale inerzia ingiustificata del titolare di un diritto dall'esercizio del medesimo, dal momento che l'atto di alienazione immobiliare era stato attuato dai convenuti in violazione di un provvedimento di sequestro conservativo gravante sul bene;
3. in ogni caso, doveva comunque ritenersi che la notifica a , avvenuta nel Parte_2
2018, conclusiva del procedimento di sequestro conservativo e la conseguente conversione del sequestro in pignoramento immobiliare, avesse efficacia interruttiva del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, dovendosi qualificare come esercizio, da parte degli odierni attori, del proprio diritto sul bene.
Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 11.03.2025 le parti precisavano le conclusioni dinanzi allo scrivente magistrato e discutevano oralmente la causa;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
La parte attrice, nell'instaurare il presente giudizio, ha chiesto che venisse disposta la revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto notarile, stipulato in data 23.02.2016 tra e , con Pt_2 CP_5 il quale veniva trasferita, in favore di quest'ultimo, la proprietà del bene immobile di proprietà della convenuta all'esito di una transazione intervenuta tra le parti a definizione di un procedimento giudiziale tra loro pendente. La parte convenuta ha eccepito la prescrizione della revocatoria in ragione dell'avvenuto superamento del relativo termine quinquennale decorrente dalla data di conclusione dell'atto e, nel merito,
l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria è fondata, in ragione di quanto segue.
In merito, l'art. 2903 c.c. prevede espressamente che “l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”. La giurisprudenza ha poi avuto modo di specificare la portata applicativa di tale disposizione, affermando come la stessa “deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e
l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (cfr., da ultimo, Cass. civ. n.
4049/2023).
Nell'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile, perfezionatasi attraverso la stipula di un atto pubblico notarile, la funzione di pubblicità legale ai terzi viene assolta mediante l'istituto della trascrizione, la quale consiste nell'annotazione su un registro pubblico di un atto, finalizzato a rendere tale trasferimento del diritto di proprietà opponibile ai terzi.
Nel caso in esame risulta incontestato, nonché, peraltro, documentalmente provato, che il predetto atto notarile sia stato stipulato tra e in data 23.02.2016 e, successivamente, Parte_2 CP
trascritto in data 09.03.2016 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo (cfr. doc. denominato “atto notaio ”, nel fascicolo del convenuto ). Pertanto, è da tale data Per_2 CP
che deve essere individuato il termine di decorrenza della prescrizione, con la conseguenza che la data di scadenza del relativo termine quinquennale deve essere identificata nel 09.03.2021.
Partendo dalla premessa che, data la natura costitutiva del diritto fatto valere, l'esercizio del medesimo può identificarsi unicamente nella data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente ad oggetto la domanda di revocatoria dell'atto dispositivo in pregiudizio al creditore, nel caso in esame risulta che tale data sia, rispetto ad entrambi i convenuti, ampiamente eccedente il suddetto termine di prescrizione.
Né, a tal riguardo, risultano fondate le deduzioni di parte attrice afferenti, da un lato, all'efficacia interruttiva del termine di prescrizione della notifica a , avvenuta nel 2018, della Parte_2
sentenza di condanna, dall'altro lato, dell'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione alla fattispecie in esame in ragione dell'incolpevole affidamento dei creditori nel vincolo di indisponibilità del bene dato dal sequestro conservativo trascritto precedentemente all'alienazione del medesimo.
Quanto alla prima deduzione deve ribadirsi che, come già detto, l'idoneità a determinare l'interruzione del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., può essere assunta esclusivamente dalla notifica alla controparte processuale dell'atto di citazione introduttivo del relativo procedimento giudiziale, a nulla rilevando, nei suddetti termini, la notifica alla controparte della sentenza di condanna.
Quanto, invece, al secondo rilievo, si osserva che se pure si volesse ritenere che, in ragione del sequestro conservativo sussistente sul bene, non vi era l'interesse, e dunque la possibilità giuridica per gli attori di agire in revocatoria al momento del compimento dell'atto, la prescrizione sarebbe comunque iniziata a decorrere non appena gli attori avessero in concreto avuto (in tesi in ragione della sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo e della mancata conversione dello stesso in pignoramento) la necessità di agire in revocatoria, momento invero neppure indicato dagli attori, sui quali sussisteva l'onera di provare l'inefficacia della prescrizione eccepita dai convenuti e risultante documentalmente.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni trattate consistenti nei rapporti tra il sequestro conservativo e l'azione revocatoria, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1549/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
• rigetta la domanda svolta dalla parte attrice;
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Fermo in data 11.03.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, nella persona del magistrato dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
T R A
(C.F. . IVA Parte_1 CodiceFiscale_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1 [...]
(C.F. IVA ), in Controparte_1 CodiceFiscale_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clarissa Rossi, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Cimino, CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via della Carriera, n. 24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alessandro Bargoni, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via della Carriera, n. 24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza del 11.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, il e il Parte_1 [...]
convenivano in giudizio e , Controparte_1 Parte_2 CP chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito,
in via principale, accertati i presupposti di cui all'articolo 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di trascrizione dell'atto di esecuzione in forma specifica eseguita il
17 settembre 2023 al numero registro particolare 4501 ed il conseguente atto di alienazione avvenuto per mezzo di una transazione per atto pubblico del 23 febbraio 2016 trascritto a Fermo il 9 marzo
2016 repertorio 39941/17892 nel procedimento sopra di chiamato, dichiarando inefficace nei confronti degli attori gli atti di disposizione del patrimonio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge”.
A sostegno delle proprie domande la parte attrice, sinteticamente e per quanto di interesse nel presente giudizio, deduceva che:
1. gli odierni attori erano creditori di in virtù di quanto statuito dalla sentenza del Parte_2
Tribunale di Fermo n. 136/2018, pubblicata in data 20.02.2018;
2. il provvedimento citato accertava la responsabilità di relativamente a condotte Parte_2
distrattive e di falso, poste in essere dalla convenuta, condannandola al pagamento, in favore degli attori, del complessivo importo di euro 92.674,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi e alla refusione delle spese di lite e di C.T.U.;
3. precedentemente, nel mese di maggio del 2013, gli attori avevano notificato alla controparte ricorso per sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di e, all'esito Parte_2 dell'incardinato procedimento, la domanda di sequestro veniva accolta fino a concorrenza di euro
70.000,00, cui seguiva, in data 17.09.2013, la trascrizione del predetto titolo esecutivo;
4. al momento della notifica del ricorso per sequestro conservativo, la era proprietaria di Pt_2
un immobile sito in Fermo;
5. successivamente, gli attori, in data 25.09.2013, notificavano alla l'avviso, ex art. 559 Pt_2
c.p.c., con il quale la stessa veniva resa edotta dell'avvenuta trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo sul bene immobile di sua proprietà, nonché che era stata a tal uopo nominata custode, non potendo più disporre del medesimo;
6. sulla base della sentenza n. 136/2018 del Tribunale di Fermo, gli odierni attori chiedevano la conversione del sequestro in pignoramento, instaurando il relativo procedimento esecutivo immobiliare;
7. dall'esame della certificazione notarile, ex art. 567 c.p.c., acquisita dagli attori nell'ambito del suddetto procedimento, emergeva che la aveva violato i propri obblighi di custode del bene Pt_2
immobile in oggetto, dal momento che la stessa, nelle more, aveva alienato il bene al fratello CP
[...]
8. sul punto, doveva evidenziarsi che il predetto atto, seppure formalmente classificato come compravendita, in realtà era un atto di alienazione non oneroso, con il quale la convenuta si era riservata il diritto di uso e abitazione sul bene. L'atto veniva stipulato all'esito di una transazione intervenuta tra i fratelli a definizione del procedimento instaurato da nei confronti Pt_2 CP della SO ed avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, la cui domanda giudiziale era stata trascritta in data 21.06.2023. Dunque, attraverso tale operazione negoziale, la convenuta aveva posto in essere una condotta distrattiva dei propri beni in pregiudizio delle garanzie patrimoniali dei suoi creditori - tra i quali vi erano gli odierni attori -, rendendosi in tal modo completamente incapiente;
9. difatti, oltre al citato immobile, la nel medesimo periodo aveva altresì alienato al padre Pt_2
l'autovettura Mini One Cooper (tg. EJ103YZ), di sua proprietà; Persona_1
10. in relazione a tale trasferimento, gli odierni attori avevano proposto un'azione revocatoria e, all'esito dell'incardinato procedimento, il Tribunale di Fermo aveva accolto la relativa domanda, pronunciando la sentenza con la quale veniva dichiarata l'inefficacia, nei confronti delle imprese attrici, della scrittura privata, datata 29.05.2013, per mezzo della quale la aveva trasferito al Pt_2
padre la proprietà del predetto veicolo;
11. entrambi tali atti erano stati posti in essere da successivamente rispetto alla data Parte_2
di notifica del ricorso di sequestro conservativo sul bene immobile poi oggetto di pignoramento e, dunque, poteva desumersi che la convenuta fosse pienamente consapevole che, attraverso tali operazioni negoziali, avrebbe arrecato un nocumento alle ragioni creditorie;
12. nel caso in esame risultavano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto con il quale aveva trasferito la proprietà del bene immobile Parte_2
precedentemente sottoposto a sequestro conservativo, dal momento che, nella fattispecie de qua, ricorreva, in primo luogo, l'eventus damni, ovvero la sottrazione del bene immobile dal patrimonio del debitore, quale circostanza oggettivamente idonea ad aggravare il rischio di impossibilità di poter soddisfare il diritto di credito vantato dagli attori, in secondo luogo, in considerazione della c.d. scientia fraudis, ovvero la consapevolezza, in capo al debitore alienante, del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe comportato alle ragioni creditorie;
13. quanto, invece, alla prova della consapevolezza del pregiudizio ai creditori, nei termini anzidetti, in capo al terzo al quale il bene immobile era stato venduto (c.d. participatio fraudis), la stessa poteva ritenersi provata sulla scorta della presunzione per la quale , quale stretto CP
congiunto della convenuta, fosse a conoscenza delle vicissitudini economiche della SO.
Si costituiva in giudizio contestando le domande svolte dalla parte ricorrente e Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, dichiarare prescritta l'azione revocatoria introitata dagli attori, e quindi dichiararne l'improcedibilità o l'inammissibilità, e comunque rigettarla. Con vittoria di compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La parte convenuta, a sostegno delle proprie difese, esponeva che:
1. non era rispondente al vero la circostanza, affermata dalla controparte, secondo cui la domanda giudiziale, ex art. 2932 c.c., proposta da nei confronti della SO CP
, era stata trascritta in data 21.06.2023 ma, bensì, in data 21.06.2013. Alla stessa Parte_2
era seguita, in data 23.02.2016, la stipula, da parte della convenuta, dell'atto di compravendita del bene immobile in favore del fratello, riservando per sé il diritto di uso e abitazione.
Dunque, doveva evidenziarsi come fosse trascorso un notevole lasso di tempo (7 anni) tra la stipulazione dell'atto di compravendita e l'instaurazione dell'azione revocatoria oggetto del presente giudizio che, in quanto tale, era ampiamente prescritta;
2. inoltre, nell'atto introduttivo l'attore aveva omesso di indicare i dati catastali identificativi del predetto immobile;
3. al netto dell'assorbente rilievo decisorio dell'eccezione di prescrizione, doveva evidenziarsi, quanto all'ex adverso dedotta consapevolezza, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore, che la mera constatazione del rapporto di parentela con il terzo acquirente era circostanza inidonea, ex se, a far presumere la pretesa consapevolezza di una volontà fraudolenta nei confronti dei creditori;
4. peraltro, le superiori deduzioni della parte attrice facevano riferimento alla distinta vicenda relativa alla vendita al padre di della propria automobile e non, invece, Parte_2 all'alienazione del bene immobile oggetto dell'azione revocatoria;
5. d'altro canto, vi erano invece elementi che deponevano espressamente in senso contrario come, da un lato, la circostanza che l'alienazione del bene immobile fosse il risultato di una transazione intervenuta tra i fratelli a seguito della trascrizione di una domanda Pt_2 giudiziale da parte di nei confronti della SO, lasciando quindi presumere che CP vi fosse un certo grado di conflittualità tra gli stessi, dall'altro lato, la promessa di vendita oggetto della trascrizione della domanda giudiziale risaliva ad un'epoca precedente all'instaurazione delle controversie giudiziali con gli attori e, in ogni caso, in un periodo in cui non vi erano elementi tali da far presumere che la versasse in condizioni di difficoltà Pt_2
economica.
Si costituiva altresì in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_5
“il giudice adito voglia preliminarmente accertare la competenza del tribunale di fermo
nel merito voglia preliminarmente accertare la prescrizione dell'azione revocatoria intentata
in subordine
dichiarare il corretto adempimento del convenuto e rigettare la domanda delle attrici perché' infondata in fatto ed in diritto.
vinte le spese del presente giudizio”.
A fondamento delle proprie argomentazioni, il convenuto assumeva, nella sostanza, le medesime argomentazioni svolte da . Parte_2
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza dell'08.04.2024 veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, contestualmente, veniva concesso il termine per la relativa integrazione.
La parte attrice, con atto di integrazione ritualmente depositato, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito,
in via principale, accertati i presupposti di cui all'articolo 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria e pertanto dichiarare l'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di esecuzione in forma specifica trascritto sull'immobile sito in Fermo, in Piazzale della Ricostruzione
n. 5 descritto al catasto fabbricati di detto comune al Fg. 60 particella 389 classe A/3 abitazioni di tipo economico, consistenza 3 vani, da contro il 6.6.2013, presso la CP Parte_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo in data 21 giugno 2013 al n. 3055 R.P. e il conseguente atto di alienazione avvenuto per mezzo di una transazione nel procedimento sopra richiamato, contro ed a favore di per atto del notaio Parte_2 CP Persona_2 [...] atoria dei Registri Immobiliari di Fermo in
[...]
data 9.03.2016, dichiarando inefficace nei confronti degli attori gli atti di disposizione del patrimonio sopra richiamati.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge”.
Con la propria memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., la parte attrice specificava ulteriormente che:
1. pur riconoscendo di aver erroneamente indicato la data in cui veniva trascritta, da parte di , la domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., nei confronti di CP
(21.06.2023 in luogo di 21.06.2013), tuttavia, veniva in rilievo che la stessa era Parte_2
stata in ogni caso effettuata soltanto tre mesi prima della trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo (17.09.2013) sul bene da parte degli odierni attori – e comunque dopo che alla convenuta era stato ritualmente notificato il relativo ricorso -;
2. nel caso in esame non poteva applicarsi l'istituto della prescrizione inteso quale inerzia ingiustificata del titolare di un diritto dall'esercizio del medesimo, dal momento che l'atto di alienazione immobiliare era stato attuato dai convenuti in violazione di un provvedimento di sequestro conservativo gravante sul bene;
3. in ogni caso, doveva comunque ritenersi che la notifica a , avvenuta nel Parte_2
2018, conclusiva del procedimento di sequestro conservativo e la conseguente conversione del sequestro in pignoramento immobiliare, avesse efficacia interruttiva del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, dovendosi qualificare come esercizio, da parte degli odierni attori, del proprio diritto sul bene.
Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 11.03.2025 le parti precisavano le conclusioni dinanzi allo scrivente magistrato e discutevano oralmente la causa;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
La parte attrice, nell'instaurare il presente giudizio, ha chiesto che venisse disposta la revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto notarile, stipulato in data 23.02.2016 tra e , con Pt_2 CP_5 il quale veniva trasferita, in favore di quest'ultimo, la proprietà del bene immobile di proprietà della convenuta all'esito di una transazione intervenuta tra le parti a definizione di un procedimento giudiziale tra loro pendente. La parte convenuta ha eccepito la prescrizione della revocatoria in ragione dell'avvenuto superamento del relativo termine quinquennale decorrente dalla data di conclusione dell'atto e, nel merito,
l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria è fondata, in ragione di quanto segue.
In merito, l'art. 2903 c.c. prevede espressamente che “l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”. La giurisprudenza ha poi avuto modo di specificare la portata applicativa di tale disposizione, affermando come la stessa “deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e
l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (cfr., da ultimo, Cass. civ. n.
4049/2023).
Nell'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile, perfezionatasi attraverso la stipula di un atto pubblico notarile, la funzione di pubblicità legale ai terzi viene assolta mediante l'istituto della trascrizione, la quale consiste nell'annotazione su un registro pubblico di un atto, finalizzato a rendere tale trasferimento del diritto di proprietà opponibile ai terzi.
Nel caso in esame risulta incontestato, nonché, peraltro, documentalmente provato, che il predetto atto notarile sia stato stipulato tra e in data 23.02.2016 e, successivamente, Parte_2 CP
trascritto in data 09.03.2016 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo (cfr. doc. denominato “atto notaio ”, nel fascicolo del convenuto ). Pertanto, è da tale data Per_2 CP
che deve essere individuato il termine di decorrenza della prescrizione, con la conseguenza che la data di scadenza del relativo termine quinquennale deve essere identificata nel 09.03.2021.
Partendo dalla premessa che, data la natura costitutiva del diritto fatto valere, l'esercizio del medesimo può identificarsi unicamente nella data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente ad oggetto la domanda di revocatoria dell'atto dispositivo in pregiudizio al creditore, nel caso in esame risulta che tale data sia, rispetto ad entrambi i convenuti, ampiamente eccedente il suddetto termine di prescrizione.
Né, a tal riguardo, risultano fondate le deduzioni di parte attrice afferenti, da un lato, all'efficacia interruttiva del termine di prescrizione della notifica a , avvenuta nel 2018, della Parte_2
sentenza di condanna, dall'altro lato, dell'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione alla fattispecie in esame in ragione dell'incolpevole affidamento dei creditori nel vincolo di indisponibilità del bene dato dal sequestro conservativo trascritto precedentemente all'alienazione del medesimo.
Quanto alla prima deduzione deve ribadirsi che, come già detto, l'idoneità a determinare l'interruzione del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., può essere assunta esclusivamente dalla notifica alla controparte processuale dell'atto di citazione introduttivo del relativo procedimento giudiziale, a nulla rilevando, nei suddetti termini, la notifica alla controparte della sentenza di condanna.
Quanto, invece, al secondo rilievo, si osserva che se pure si volesse ritenere che, in ragione del sequestro conservativo sussistente sul bene, non vi era l'interesse, e dunque la possibilità giuridica per gli attori di agire in revocatoria al momento del compimento dell'atto, la prescrizione sarebbe comunque iniziata a decorrere non appena gli attori avessero in concreto avuto (in tesi in ragione della sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo e della mancata conversione dello stesso in pignoramento) la necessità di agire in revocatoria, momento invero neppure indicato dagli attori, sui quali sussisteva l'onera di provare l'inefficacia della prescrizione eccepita dai convenuti e risultante documentalmente.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni trattate consistenti nei rapporti tra il sequestro conservativo e l'azione revocatoria, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1549/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
• rigetta la domanda svolta dalla parte attrice;
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Fermo in data 11.03.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna