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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26 novembre 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6329/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, n.q. di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore c.f. , Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Irrera;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace. CP_1 P.IVA_1
Oggetto: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2024 quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , esponeva: Persona_1
- di aver presentato ricorso per a.t.p., iscritto al n. 6978/2022 R.G., per ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di frequenza ed i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 in capo alla propria figlia minore;
Persona_1
- che, con decreto di omologa del 25.07.2024, il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di frequenza con decorrenza dal maggio 2022;
- di aver notificato il detto decreto all' il 25.07.2024; CP_1
- di non aver ricevuto alcun riscontro dall'Istituto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento dell'indennità di frequenza spettante a CP_1 Per_1 con decorrenza dal maggio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al
[...] soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'udienza del 26.11.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
1 2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che sebbene regolarmente citato non si è CP_1 costituito in giudizio.
3. Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che risulta l'avvenuto pagamento delle somme richieste.
4. Le spese di lite sono poste in virtù del principio di soccombenza virtuale a carico dell così come CP_1 liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Risulta infatti che il decreto di omologa del Tribunale di Messina del 25.07.2024, con il quale veniva riconosciuto che presentava i requisiti sanitari utili all'indennità di frequenza con Persona_1 decorrenza “dalla domanda amministrativa del 29/4/2022” è stato notificato all' in data 25.07.2024 e CP_1 quindi il ricorso è stato depositato decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 445 bis c.p.c. per il pagamento della prestazione.
Delle spese va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di n.q. di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , che liquida in euro 2.695,50 per Persona_1 compensi oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 27 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
2
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26 novembre 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6329/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, n.q. di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore c.f. , Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Irrera;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace. CP_1 P.IVA_1
Oggetto: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2024 quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , esponeva: Persona_1
- di aver presentato ricorso per a.t.p., iscritto al n. 6978/2022 R.G., per ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di frequenza ed i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 in capo alla propria figlia minore;
Persona_1
- che, con decreto di omologa del 25.07.2024, il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di frequenza con decorrenza dal maggio 2022;
- di aver notificato il detto decreto all' il 25.07.2024; CP_1
- di non aver ricevuto alcun riscontro dall'Istituto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento dell'indennità di frequenza spettante a CP_1 Per_1 con decorrenza dal maggio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al
[...] soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'udienza del 26.11.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
1 2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che sebbene regolarmente citato non si è CP_1 costituito in giudizio.
3. Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che risulta l'avvenuto pagamento delle somme richieste.
4. Le spese di lite sono poste in virtù del principio di soccombenza virtuale a carico dell così come CP_1 liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Risulta infatti che il decreto di omologa del Tribunale di Messina del 25.07.2024, con il quale veniva riconosciuto che presentava i requisiti sanitari utili all'indennità di frequenza con Persona_1 decorrenza “dalla domanda amministrativa del 29/4/2022” è stato notificato all' in data 25.07.2024 e CP_1 quindi il ricorso è stato depositato decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 445 bis c.p.c. per il pagamento della prestazione.
Delle spese va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di n.q. di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , che liquida in euro 2.695,50 per Persona_1 compensi oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 27 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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