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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49676/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo
Oggi 8 aprile 2025, alle ore 10.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio Sanchioni, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. E' presente in collegamento l'Avv. DELLA GATTA GIANLUCA il quale dichiara la propria identità e di essere l'avvocato della parte attrice, è presente inoltre l'Avv. IANNI MARIAROSA la quale dichiara la propria identità e di essere avvocato della parte convenuta.
I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento e che l'udienza non sarà registrata.
L'Avv. DELLA GATTA GIANLUCA si riporta alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. IANNI MARIAROSA si riporta alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice letti tutti gli atti delle parti, decide come da provvedimento che viene depositato telematicamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo la Camera di Consiglio, unitamente al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 17.30
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 1 di 9 N. R.G. 49676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, ex art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al RGN 49676 / 2022
TRA
, in persona Parte_1
dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.
DELLA GATTA GIANLUCA elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pt_1
Via Costantino Maes n.84; - Opponente –
E
in persona del suo amministratore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. IANNI MARIAROSA
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Via Antonio Chinotto n.1; Pt_1
- Opposto –
pagina 2 di 9 Oggetto: Opposizione a D I - Comunione e - impugnazione di delibera Parte_1
assembleare - spese
Conclusioni: le parti concludevano come da note udienza del 12/03/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto il Parte_1
, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Civile di
[...]
Roma, il , per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia del Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere, I. in via preliminare, gradatamente, a) ai sensi dell'art. 649
cpc, sospendere inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
b) ove ritenuto di non poter provvedere come al richiesto al capo precedente,
previa fissazione d'apposita udienza, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
II. nel merito, a) in via principale, per tutte le causali indicate in narrativa, previa declaratoria della nullità della delibera dell'assemblea del
Comprensorio del 6.7.2021, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 e del preventivo 2021 nonché, per quanto di ragione, di tutte quelle ad essa precedenti ovvero presupposte e, comunque, rilevato il difetto di titolarità
passiva dell'opponente, accertare e dichiarare che il Condominio di Via Valsesia nr° 40,
lotti I e II, non è debitore e/o comunque nulla deve al e Controparte_1
Altri per le causali portate dagli stessi bilanci e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata, salvo gravame, condizionatamente al mancato pagina 3 di 9 integrale accoglimento della domanda riconvenzionale e ferma la declaratoria di nullità
delle delibere indicate alla precedente lettera a) accertare, sulla base della documentazione offerta in produzione ed eventualmente tramite l'ausilio di una consulenza d'ufficio, l'effettivo saldo dare/avere tra il Condominio di Via Valsesia nr°
40, lotti I e II ed il e Altri, con esclusivo riferimento alle Controparte_1
spese di esercizio dell'impianto di illuminazione a servizio della strada di confine con accesso da Via Val di Lanzo per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
c) in ogni caso, accertarsi l'estinzione di qualsivoglia diritto di credito dovesse ritenersi sussistente nei confronti del Condominio di Via Valsesia nr° 40, lotti I e II – a qualunque titolo - per intervenuta prescrizione quinquennale sino all'anno 2017 e, per l'effetto, revocarsi il decreto opposto, con ogni conseguente statuizione di legge. d) in via riconvenzionale, per tutte le causali indicate in narrativa e, in particolare, avuto riguardo, al mancato rinnovo per il Condominio di Via Valsesia nr° 40, lotti I e II della comunione, ai sensi dell'art. 4 dello statuto e comunque tenuto conto dell'effettivo impianto urbanistico esistente, accertarsi e dichiararsi che il Condominio di Via Valsesia
nr° 40, lotti I e II non fa parte del con ogni Controparte_1 CP_2
conseguente statuizione di legge. Con vittoria delle spese di procedura, da liquidarsi conformemente al DM nr° 55/2014, oltre al contributo forfettario, al contributo unificato, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende. Con
espressa riserva di integrare e variare, anche sotto il profilo istruttorio, nei termini di legge.”. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le eccezioni di CP_1
pagina 4 di 9 controparte in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, rejectis contrariis, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva non sussistendo i presupposti di legge sempre in via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o Improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione In via principale e nel merito Rigettare le eccezioni e domande svolte dall'opponente per le argomentazioni esposte nelle premesse del presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto . Con riserva di dedurre, produrre, articolare e variare mezzi istruttori. Con
vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”. La causa veniva istruita, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività decreto ingiuntivo opposto, venivano depositate le note ex art. 183 cpc sesto comma e la documentazione e successivamente veniva esperita e depositata la CTU, veniva sentito il CTU a chiarimenti. Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 12/03/2025. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 08/04/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per note conclusive, in tale udienza la causa veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., con dispositivo da intendersi parte integrante del verbale d'udienza.
L'opposizione proposta dal condominio opponente non è fondata e deve essere rigettata,
come risulta da tutta la documentazione in atti e dalla CTU con la quale si concorda.
Infatti, il opponente ha posto alla base dell'opposizione l'eccezione di Parte_1
difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto. L'opponente ha dedotto che la delibera alla base del DI opposto “è radicalmente nulla per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto pagina 5 di 9 avuto riguardo al fatto che ha inteso porre a debito oneri di gestione nei confronti di un soggetto, id est l'odierno opponente, non facente più parte dello stesso Comprensorio
dall'anno 2000 e, pertanto, da allora assolutamente ad esso estraneo”. Dalla
documentazione in atti e dalla CTU, con la quale si concorda, è emerso che in risposta al quesito posto dal giudice: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione di causa e/o di quella reperita anche presso terzi ovvero uffici pubblici o privati, tenuto conto dell'impianto planimetrico/urbanistico e/o comunque del posizionamento delle diverse palazzine site in alla Via Valsesia, civici 12, 22 e 40, alla Via Valle Scrivia, Pt_1
civici 2, 8, 14, alla civici 11, 15, 20, nonché del posizionamento, della CP_2
consistenza e della destinazione d'uso dell'area giardinata con relativi viali - circoscritta tra le palazzine site tra i civici 12 e 22 di Via Valsesia, i civici 8 e 14 di Via di Valle
Scrivia e i civici 11, 15 e 20 di l'estraneità e/o il regime di sostanziale CP_2
separazione, o meno, - anche dal punto di vista dell'effettiva e/o utile possibilità di fruizione della stessa area giardinata – del Condominio di Via Valsesia 40 in Pt_1
rispetto al Comprensorio” il CTU, ha così risposto: “CONCLUSIONI In base a quanto rilevato dall'esame dei luoghi, risulta che la possibilità di accesso ai viali interni alle palazzine (quelli sostanzialmente pedonali, con unico accesso carrabile da via Val di
Lanzo) ed all'area centrale destinata a giardino, è praticamente identica per tutti i condomini che affacciano sulla stessa, compreso il condominio ricorrente di Via
Valsesia, 40. Anche per le altre aree comunque in comunione non risultano preclusioni per il condominio ricorrente rispetto agli altri condomini. Comunque, dall'esame dei pagina 6 di 9 luoghi non si rileva la presenza di un Ente che si occupi della manutenzione delle parti comuni in esame. Inoltre, all'udienza del 27 novembre 2024, in risposta ai chiarimenti dell'Avv. Della Gatta ed in particolare alla richiesta al CTU di esaminare la convenzione atto del 10/08/1954 raccolta 14208 Rep 103678 notaio di atto Per_1 Pt_1
richiamata dal documento n.5 dell'atto di opposizione che il CTU poteva reperire presso i pubblici uffici come già autorizzato dal Giudice, il CTU ha chiarito che nello statuto sono citati documenti successivi alla detta convenzione e pertanto lo statuto supera la convenzione ed è inutile andare ad esaminare la stessa. Il CTU ha inoltre precisato che nel comprensorio vi sono altre palazzine che accedono all'area comune attraverso lo stesso vialetto e tutti i condomini hanno la stessa possibilità di utilizzo delle aree. Il
Condominio Valsesia fa parte del Comprensorio ed è pertanto tenuto a partecipare alle spese comuni del . La delibera alla base del DI opposto non è pertanto CP_1
nulla ma valida ed efficace e giustifica l'emanazione dello stesso DI. Anche l'eccezione di parte opponente di “estinzione del credito per intervenuta prescrizione” non appare fondata e deve essere rigettata. Infatti, a quest'ultimo riguardo, secondo la giurisprudenza, il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e restano così
esigibili, si veda tra le altre la decisione del Tribunale di Napoli sentenza 3 ottobre
2019, numero 8712. La delibera condominiale di approvazione del bilancio in cui vengano riportati a nuovo i crediti del condominio delle gestioni precedenti interrompe pagina 7 di 9 la prescrizione. Pertanto, la delibera alla base del DI opposto, non è nulla, ma è valida e sufficiente all'emanazione del DI opposto. Inoltre, eccezioni relative ad eventuali causa di annullabilità della delibera alla base del DI dovevano essere sollevate con apposita impugnazione entro il termine di 30 giorni dalla delibera, ex art 1137 c.c..
Non risulta che il opponente abbia impugnato nei termini tale delibera Parte_1
sollevando eccezioni relative alla annullabilità della stessa. Tale delibera è ormai definitiva. Infatti, l'eccezione di nullità sollevata nel presente giudizio non è fondata.
Tale delibera costituisce pertanto prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “ai sensi dell'art.63 disp. att. cod. civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto” (Cass. n. 27292/05 e n. 2387/03). Come
statuito dalla Suprema Cassazione, Sezioni unite, 26629/09 la delibera condominiale di approvazione, legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme;
difatti, in sede di opposizione, occorre soltanto dimostrare la perdurante esistenza e validità della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere. Pertanto, tutte le domande della parte opponente devono essere rigettate ed il DI opposto deve essere confermato.
Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le spese seguono la soccombenza.
pagina 8 di 9
PQM
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando rigetta tutte le eccezioni e le domande della parte opponente. Conferma il Decreto
Ingiuntivo opposto. Condanna la parte opponente, in favore della parte opposta, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, per l'importo complessivo di Euro
3.000,00 oltre spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, oltre successive occorende. Condanna la parte opponente al pagamento delle spese della CTU così come liquidate in atti, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo
Oggi 8 aprile 2025, alle ore 10.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio Sanchioni, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. E' presente in collegamento l'Avv. DELLA GATTA GIANLUCA il quale dichiara la propria identità e di essere l'avvocato della parte attrice, è presente inoltre l'Avv. IANNI MARIAROSA la quale dichiara la propria identità e di essere avvocato della parte convenuta.
I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento e che l'udienza non sarà registrata.
L'Avv. DELLA GATTA GIANLUCA si riporta alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. IANNI MARIAROSA si riporta alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice letti tutti gli atti delle parti, decide come da provvedimento che viene depositato telematicamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo la Camera di Consiglio, unitamente al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 17.30
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 1 di 9 N. R.G. 49676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, ex art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al RGN 49676 / 2022
TRA
, in persona Parte_1
dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.
DELLA GATTA GIANLUCA elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pt_1
Via Costantino Maes n.84; - Opponente –
E
in persona del suo amministratore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. IANNI MARIAROSA
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Via Antonio Chinotto n.1; Pt_1
- Opposto –
pagina 2 di 9 Oggetto: Opposizione a D I - Comunione e - impugnazione di delibera Parte_1
assembleare - spese
Conclusioni: le parti concludevano come da note udienza del 12/03/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto il Parte_1
, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Civile di
[...]
Roma, il , per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia del Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere, I. in via preliminare, gradatamente, a) ai sensi dell'art. 649
cpc, sospendere inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
b) ove ritenuto di non poter provvedere come al richiesto al capo precedente,
previa fissazione d'apposita udienza, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
II. nel merito, a) in via principale, per tutte le causali indicate in narrativa, previa declaratoria della nullità della delibera dell'assemblea del
Comprensorio del 6.7.2021, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 e del preventivo 2021 nonché, per quanto di ragione, di tutte quelle ad essa precedenti ovvero presupposte e, comunque, rilevato il difetto di titolarità
passiva dell'opponente, accertare e dichiarare che il Condominio di Via Valsesia nr° 40,
lotti I e II, non è debitore e/o comunque nulla deve al e Controparte_1
Altri per le causali portate dagli stessi bilanci e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata, salvo gravame, condizionatamente al mancato pagina 3 di 9 integrale accoglimento della domanda riconvenzionale e ferma la declaratoria di nullità
delle delibere indicate alla precedente lettera a) accertare, sulla base della documentazione offerta in produzione ed eventualmente tramite l'ausilio di una consulenza d'ufficio, l'effettivo saldo dare/avere tra il Condominio di Via Valsesia nr°
40, lotti I e II ed il e Altri, con esclusivo riferimento alle Controparte_1
spese di esercizio dell'impianto di illuminazione a servizio della strada di confine con accesso da Via Val di Lanzo per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
c) in ogni caso, accertarsi l'estinzione di qualsivoglia diritto di credito dovesse ritenersi sussistente nei confronti del Condominio di Via Valsesia nr° 40, lotti I e II – a qualunque titolo - per intervenuta prescrizione quinquennale sino all'anno 2017 e, per l'effetto, revocarsi il decreto opposto, con ogni conseguente statuizione di legge. d) in via riconvenzionale, per tutte le causali indicate in narrativa e, in particolare, avuto riguardo, al mancato rinnovo per il Condominio di Via Valsesia nr° 40, lotti I e II della comunione, ai sensi dell'art. 4 dello statuto e comunque tenuto conto dell'effettivo impianto urbanistico esistente, accertarsi e dichiararsi che il Condominio di Via Valsesia
nr° 40, lotti I e II non fa parte del con ogni Controparte_1 CP_2
conseguente statuizione di legge. Con vittoria delle spese di procedura, da liquidarsi conformemente al DM nr° 55/2014, oltre al contributo forfettario, al contributo unificato, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende. Con
espressa riserva di integrare e variare, anche sotto il profilo istruttorio, nei termini di legge.”. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le eccezioni di CP_1
pagina 4 di 9 controparte in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, rejectis contrariis, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva non sussistendo i presupposti di legge sempre in via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o Improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione In via principale e nel merito Rigettare le eccezioni e domande svolte dall'opponente per le argomentazioni esposte nelle premesse del presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto . Con riserva di dedurre, produrre, articolare e variare mezzi istruttori. Con
vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”. La causa veniva istruita, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività decreto ingiuntivo opposto, venivano depositate le note ex art. 183 cpc sesto comma e la documentazione e successivamente veniva esperita e depositata la CTU, veniva sentito il CTU a chiarimenti. Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 12/03/2025. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 08/04/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per note conclusive, in tale udienza la causa veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., con dispositivo da intendersi parte integrante del verbale d'udienza.
L'opposizione proposta dal condominio opponente non è fondata e deve essere rigettata,
come risulta da tutta la documentazione in atti e dalla CTU con la quale si concorda.
Infatti, il opponente ha posto alla base dell'opposizione l'eccezione di Parte_1
difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto. L'opponente ha dedotto che la delibera alla base del DI opposto “è radicalmente nulla per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto pagina 5 di 9 avuto riguardo al fatto che ha inteso porre a debito oneri di gestione nei confronti di un soggetto, id est l'odierno opponente, non facente più parte dello stesso Comprensorio
dall'anno 2000 e, pertanto, da allora assolutamente ad esso estraneo”. Dalla
documentazione in atti e dalla CTU, con la quale si concorda, è emerso che in risposta al quesito posto dal giudice: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione di causa e/o di quella reperita anche presso terzi ovvero uffici pubblici o privati, tenuto conto dell'impianto planimetrico/urbanistico e/o comunque del posizionamento delle diverse palazzine site in alla Via Valsesia, civici 12, 22 e 40, alla Via Valle Scrivia, Pt_1
civici 2, 8, 14, alla civici 11, 15, 20, nonché del posizionamento, della CP_2
consistenza e della destinazione d'uso dell'area giardinata con relativi viali - circoscritta tra le palazzine site tra i civici 12 e 22 di Via Valsesia, i civici 8 e 14 di Via di Valle
Scrivia e i civici 11, 15 e 20 di l'estraneità e/o il regime di sostanziale CP_2
separazione, o meno, - anche dal punto di vista dell'effettiva e/o utile possibilità di fruizione della stessa area giardinata – del Condominio di Via Valsesia 40 in Pt_1
rispetto al Comprensorio” il CTU, ha così risposto: “CONCLUSIONI In base a quanto rilevato dall'esame dei luoghi, risulta che la possibilità di accesso ai viali interni alle palazzine (quelli sostanzialmente pedonali, con unico accesso carrabile da via Val di
Lanzo) ed all'area centrale destinata a giardino, è praticamente identica per tutti i condomini che affacciano sulla stessa, compreso il condominio ricorrente di Via
Valsesia, 40. Anche per le altre aree comunque in comunione non risultano preclusioni per il condominio ricorrente rispetto agli altri condomini. Comunque, dall'esame dei pagina 6 di 9 luoghi non si rileva la presenza di un Ente che si occupi della manutenzione delle parti comuni in esame. Inoltre, all'udienza del 27 novembre 2024, in risposta ai chiarimenti dell'Avv. Della Gatta ed in particolare alla richiesta al CTU di esaminare la convenzione atto del 10/08/1954 raccolta 14208 Rep 103678 notaio di atto Per_1 Pt_1
richiamata dal documento n.5 dell'atto di opposizione che il CTU poteva reperire presso i pubblici uffici come già autorizzato dal Giudice, il CTU ha chiarito che nello statuto sono citati documenti successivi alla detta convenzione e pertanto lo statuto supera la convenzione ed è inutile andare ad esaminare la stessa. Il CTU ha inoltre precisato che nel comprensorio vi sono altre palazzine che accedono all'area comune attraverso lo stesso vialetto e tutti i condomini hanno la stessa possibilità di utilizzo delle aree. Il
Condominio Valsesia fa parte del Comprensorio ed è pertanto tenuto a partecipare alle spese comuni del . La delibera alla base del DI opposto non è pertanto CP_1
nulla ma valida ed efficace e giustifica l'emanazione dello stesso DI. Anche l'eccezione di parte opponente di “estinzione del credito per intervenuta prescrizione” non appare fondata e deve essere rigettata. Infatti, a quest'ultimo riguardo, secondo la giurisprudenza, il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e restano così
esigibili, si veda tra le altre la decisione del Tribunale di Napoli sentenza 3 ottobre
2019, numero 8712. La delibera condominiale di approvazione del bilancio in cui vengano riportati a nuovo i crediti del condominio delle gestioni precedenti interrompe pagina 7 di 9 la prescrizione. Pertanto, la delibera alla base del DI opposto, non è nulla, ma è valida e sufficiente all'emanazione del DI opposto. Inoltre, eccezioni relative ad eventuali causa di annullabilità della delibera alla base del DI dovevano essere sollevate con apposita impugnazione entro il termine di 30 giorni dalla delibera, ex art 1137 c.c..
Non risulta che il opponente abbia impugnato nei termini tale delibera Parte_1
sollevando eccezioni relative alla annullabilità della stessa. Tale delibera è ormai definitiva. Infatti, l'eccezione di nullità sollevata nel presente giudizio non è fondata.
Tale delibera costituisce pertanto prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “ai sensi dell'art.63 disp. att. cod. civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto” (Cass. n. 27292/05 e n. 2387/03). Come
statuito dalla Suprema Cassazione, Sezioni unite, 26629/09 la delibera condominiale di approvazione, legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme;
difatti, in sede di opposizione, occorre soltanto dimostrare la perdurante esistenza e validità della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere. Pertanto, tutte le domande della parte opponente devono essere rigettate ed il DI opposto deve essere confermato.
Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le spese seguono la soccombenza.
pagina 8 di 9
PQM
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando rigetta tutte le eccezioni e le domande della parte opponente. Conferma il Decreto
Ingiuntivo opposto. Condanna la parte opponente, in favore della parte opposta, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, per l'importo complessivo di Euro
3.000,00 oltre spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, oltre successive occorende. Condanna la parte opponente al pagamento delle spese della CTU così come liquidate in atti, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 9 di 9