Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02139/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2024, proposto da RI MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro, n. 12336/2016, confermata con sentenza 1994/2021 della Corte d’appello di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa RI Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 3 maggio 2024, RI OR ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro, n. 1233 del 25.05.2016, confermata con sentenza n. 1994/2021, resa dalla Corte d’Appello di Napoli – sezione Lavoro, pubblicata il 21.04.2021, che ha riconosciuto alla ricorrente, ai fini della determinazione dell'anzianità giuridica, di servizio ed economica, i periodi di servizio prestati presso l'ASL NA 3 SUD nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato precedentemente alla stabilizzazione, previa dichiarazione di illegittimità e/o nullità e/o invalidità del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 29.08.11 nella parte in cui fa decorrere l’inquadramento nel ruolo di collaboratore professionale sanitario, profilo Infermiere Professionale, dal 01.09.2011.
2. Con memoria depositata il 29 maggio 2025, la ASL ha comunicato che con determina n. 686 del 13/05/2024 il Gru ha provveduto a reinquadrare la ricorrente, completando l’esecuzione del titolo azionato, sicchè sarebbe cessata la materia del contendere.
In relazione alle spese di giudizio, ha chiesto la compensazione avendo l’azienda già provveduto alla liquidazione del titolo, considerato che la determina di reinquadramento consiste in una mera ricognizione di servizio.
3. Con successiva memoria, parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese processuali.
4. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 4 giugno 2025.
5. Parte ricorrente ha confermato che con la determina dirigenziale n. 686 del 13.05.2024 l’ASL resistente ha provveduto alla ricostruzione di carriera in favore di MO RI così come riconosciuto nella sentenza ottemperanda.
In effetti, alla luce dei documenti di causa e considerata l’assenza di osservazioni o contestazioni della parte interessata, si può ritenere cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1233/2016, confermata con sentenza n. 1994/2021 della Corte di Appello di Napoli.
6. Quanto alle spese, in ragione del principio di soccombenza virtuale, esse vanno poste a carico della ASL, che sarebbe risultata soccombente all’esito del presente giudizio in quanto il giudicato azionato è inequivocabile nell’attribuzione del bene della vita alla signora MO, al termine di un contenzioso durato fin troppo in sede civile e ulteriormente aggravato dalla mancata spontanea esecuzione della sentenza.
Infatti, la ASL ha provveduto solamente dopo che la parte ha notificato l’ennesimo atto giudiziario e incardinato il presente giudizio.
Peraltro, la ASL ha comunicato di aver provveduto solo pochi giorni prima della camera di consiglio, costringendo la difesa della ricorrente allo svolgimento di ulteriore attività giudiziaria.
Ne discende che non si ravvisano motivi per disporre la compensazione, non essendovi soccombenza parziale, non essendovi alcuna questione dubbia o controversa, e soprattutto in quanto senza il presente giudizio la ricorrente non avrebbe viste riconosciute materialmente le proprie ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la ASL Napoli 3 Sud al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge e c.u., da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
RI Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO