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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5035/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
1 N. 5035/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127 ter c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150/2011, nella causa iscritta al n. 5035/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in AIROLA alla VIA Parte_1 C.F._1
MURATA n. 25 presso lo studio dell'Avv. (c.f.: Parte_1
) quale procuratore di sé stesso, C.F._1
- Ricorrente
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
IA D'CO alla VIA GIUSEPPE VERDI n. 2 presso lo studio dell'Avv.
IE LO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Resistente
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 2 Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118),
stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Si premette, infine, che la presente decisione viene assunta dal Tribunale in composizione monocratica alla luce del disposto di cui all'art. 14 co. 2° del D.lgs. 150/2011
come novellato dall'art. 15 co. 3° del D.lgs. n. 149/2022, ratione temporis applicabile.
Ciò premesso, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'avv. deduceva: - di avere ricevuto incarico professionale da Parte_1
3 per la difesa di costui nell'ambito del giudizio, nel quale egli è Controparte_1
intervenuto, di divisione dell'asse ereditario (e domande connesse) n. 1000659/2004 R.G.
conclusosi con sent. n. 141/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria C.V. il 11/01/2022; - che il predetto giudizio aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione su circa n. 20 beni immobili siti in Sant' Arpino tra terreni, appartamenti, locali commerciali, locali deposito ed accessori e pertinenze;
- che lo stesso si è concluso con sent. n. 141/2022 resa dal Tribunale
di Santa Maria C.V. in data del 11/01/2022; - che nel giudizio in questione il convenuto è
intervenuto a seguito di istituzione testamentaria da parte del defunto nonno
[...]
(dec. il 29/01/2013) che era originariamente parte processuale;
- che il Persona_1
procedimento si è svolto secondo “un iter processuale molto complesso, poiché è stato
necessario per il ricorrente eseguire preliminarmente la ricerca, l' esame e lo studio della
documentazione riguardante le provenienze catastali ed ipotecarie del notevole complesso
immobiliare (circa n.20 beni immobili con accessori e pertinenze), facenti parte di n. 3
fabbricati condominiali, nonché le corrispondenti concessioni edilizie e la complessa
dichiarazione di successione, posta a base della domanda di scioglimento della comunione
ereditaria”; - che, più precisamente, il ricorrente ha svolto a favore del resistente le seguenti attività: “studio e redazione della comparsa di costituzione, previo esame e studio dell' atto
di citazione notificato e della innumerevole e complessa documentazione ipotecaria, catastale
ed edilizia. Esame delle relazioni notarili riguardanti le n.4 parti processuali già costituite,
oltre la dante causa, che sono state esaminate e prodotte in giudizio, come richiesto dal
Giudice con specifica ordinanza, indicazione ed escussione dei testimoni, previa richiesta al
della loro ammissione, che ne ha accolto l' audizione, richiesta ed ammissione della CTU,
nonché partecipazione a n. 2 sopralluoghi”; - che il giudizio era stato definito con la suddetta sentenza e ciò nonostante di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta,
4 compenso quantificato in ricorso in euro 12.560,30.
Parte ricorrente ha quindi domandato: “A) liquidare il compenso nella somma di euro
12.560,30 o nella diversa minore somma, ritenuta congrua dal Giudice adito, per l' attività
di avvocato, svolta nei procedimento giudiziario in questione con condanna della resistente
al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata, a titolo di compenso, oltre
interessi legali dalla richiesta di pagamento del 28/3/2015 fino al saldo effettivo, B)
condannare la parte resistente alla refusione in favore del ricorrente, delle spese processuali:
spese vive anticipate oltre onorari”.
Il resistente, pur costituitosi in giudizio, non ha contestato l'esistenza del mandato professionale, né tantomeno l'attività espletata dal ricorrente, quanto piuttosto il quantum
della pretesa, evidenziando: - di aver revocato il mandato inizialmente conferito al ricorrente nel mese di febbraio dell'anno 2014, pochi mesi dopo la sua formale costituzione in giudizio,
avvenuta nel mese di ottobre dell'anno 2013, onde la pretesa creditoria deve essere sensibilmente ridotta, tenuto conto altresì del valore indeterminato di complessità bassa e/o media della controversi a e non già alta, come opinato in ricorso;
- che quindi, dovendo la liquidazione essere effettuata sulla base dell'entità dell'attività effettivamente svolta e come documentata in atti e non – in modo pretestuoso - con un mero e semplice elenco analitico,
spetta in favore del professionista un compenso grandemente inferiore a quello richiesto;
-
che peraltro l'imperizia con cui il professionista ha portato a termine il mandato induce il convenuto ad opporre in compensazione le somme che egli ritiene di poter ritrarre dal giudizio per inadempimento dell'Avv. instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento (proc. n. Pt_1
1669/2024 R.G.).
Il resistente ha pertanto concluso come di seguito indicato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, disporre la conversione del rito e la
5 prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
2. nel merito, respingere
tutte le domande formulate dall'Avvocato nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
perché infondate e inammissibili in fatto e in diritto oltre che non provate sia in
[...]
ordine all'an che al quantum;
3. sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'On.le
Tribunale adito riconosca in capo al ricorrente un suo diritto creditorio, operare una diversa
quantificazione dell'importo dovuto dalla resistente, alla luce dell'effettiva complessità del
giudizio patrocinato, dei valori liquidabili e, soprattutto, dell'attività professionale
effettivamente svolta nell'interesse del resistente;
4. nella denegata ipotesi accoglimento,
anche parziale, della domanda, operare in ogni caso una compensazione parziale tra le
spettanze professionali dovute dalla resistente in favore del e le maggiori somme Pt_1
da quest'ultimo dovute in virtù della mala gestio e delle numerose attività professionali
compiute a discapito della resistente. Il tutto, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali oltre C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore
antistatario”.
***
La causa deve essere decisa allo stato degli atti non essendo state formulate richieste istruttorie.
Deve essere poi rigettata l'istanza di mutamento del rito formulata da parte resistente,
in quanto il procedimento risulta correttamente incardinato nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come richiesto dall'art. 14
del D.lgs. 150/2011, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.149/2022,
trattandosi di compensi professionali maturati per prestazioni giudiziali in materia civile.
Sul punto, non è certamente superfluo rimarcare che l'ambito di applicazione del procedimento speciale di cui al richiamato art. 14 è espressamente limitato ai soli giudizi civili
6 (Cass. SS. UU. 4485/2018); ne deriva perciò che tale rimedio non è utilizzabile per la liquidazione dei compensi per prestazioni svolte in processi amministrativi (Cons. St., Sez.
IV, 14 aprile 2006, n. 2133) o penali (Cass. civ., Sez. II, ord. 6 agosto 2019 n. 21015), per i quali, quindi, il recupero degli onorari è assicurato dall'ordinario giudizio di cognizione e dal procedimento monitorio, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. (da ultimo, Cass. civ., n.
26431/2025).
Ora, come anticipato, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dal fascicolo di parte della causa civile indicata, e dalle copie del fascicolo di ufficio relativi al giudizio di divisione ereditaria promosso da e Controparte_2 Controparte_3
nei confronti di e di (al quale Controparte_4 Persona_1
è subentrato l'odierno resistente a seguito del suo decesso) emerge, infatti, l'avvenuto conferimento dell'incarico dal resistente al ricorrente (cfr. il mandato del 10.10.2013 a margine della comparsa di intervento depositata il 5.11.2013, debitamente sottoscritto dal resistente) nonché la prova dell'attività difensiva in concreto svolta dall'avv.
[...]
in favore del proprio cliente. Pt_1
Dagli atti di causa ed in particolare dalla sentenza che lo ha definito (sent. del Tribunale
di Santa Maria C.V. n. 141/2022 del 11/01/2022) è emerso che, a seguito di riassunzione, si costituiva in giudizio anche , nato a [...] il [...], conferendo Controparte_1
mandato al predetto Avvocato, nella spiegata qualità di erede testamentario del defunto nonno
(nt. a Sant'Arpino il 20.03.2013 e dec. in Presenzano il Persona_1
29.01.2013) in virtù di testamento pubblico rep. n. 1125 pubblicato il 16.03.2013 dal Notaio
di Sora, registrato a Sora il 04.04.2013 al n. 1280. Persona_2
7 Ora, per quel che rileva in questa sede, il resistente – che, come si è visto, non ha minimamente contestato l'esistenza del rapporto professionale – ebbe a conferire mandato al proprio difensore, odierno ricorrente, il 10.10.2013.
E' poi pacifico, tra le parti, che il mandato esaurì i propri effetti prima della definizione del giudizio, come rimarcato dal resistente in sede di contestazione del quantum debeatur.
Quanto all'attività processuale concretamente posta in essere dal legale, si evidenzia quindi che, dopo la redazione di una sintetica comparsa di intervento adesivo, depositata dopo la chiusura della fase istruttoria (consistita in prove orali e Ctu, tuttavia non depositata al momento della revoca del mandato), dall'analisi dei verbali di causa emerge che l'avv.
ha presenziato all'udienza del 6.11.2013 e del 4.12.2013, poiché alla successiva Pt_1
udienza del 14.02.2014 si dava atto della revoca del mandato da parte del nei CP_1
confronti del proprio legale.
E' utile evidenziare come, dall'analisi di tale ultimo verbale di causa, si apprende che la Ctu definitiva non era stata ancora depositata e dunque non era nella disponibilità delle parti.
Sussistono, dunque, in linea di principio i presupposti del conferimento dell'incarico,
dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva e dell'estinzione della procura per revoca del mandato, onde la domanda spiegata in questa sede dall'avv. può Parte_1
trovare accoglimento e, tuttavia, deve essere debitamente contenuta in relazione alla ridotta attività processuale compiuta nei confronti del cliente, per il quale il professionista,
costituitosi in corso di causa e, precisamente, nella fase terminale dell'istruttoria, ha presenziato a sue sole udienza meramente interlocutorie, in attesa del deposito della Ctu.
Onde, avendo la causa patrocinata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto Scioglimento
di comunione ereditaria, quanto al suo valore e la ridotta attività processuale espletata, va
8 ricondotta allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, in ragione del valore complessivo del compendio ereditario e del numero di beni dividendi.
Tuttavia, avuto riguardo all'attività difensiva concretamente espletata dal legale nell'ambito del giudizio, consistita nella difesa in due sole udienza e nella redazione comparsa di intervento in corso di causa, pur tenuto conto della intrinseca complessità della causa,
facendo applicazione (avuto riguardo al tempo di cessazione dell'incarico: cfr. l'art. 25) del
D.M. n. 55 del 2014, devono essere riconosciuti i compensi relativi alle sole fasi di studio della controversia ed istruttoria, entrambe peraltro computate nei valori minimi, atteso il tenore della comparsa di intervento (meramente adesivo rispetto alla posizione già assunta in giudizio dal date causa) e non avendo il legale né depositato nell'interesse del proprio assistito memorie istruttorie né partecipato alle udienze di escussione dei testi.
Sul punto, va rimarcato che il compenso va considerato in un'accezione
“omnicomprensiva”, quale corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata dal professionista, onde l'attività va liquidata al termine dell'opera complessivamente prestata e del mandato unitariamente concluso e la scelta dei parametri di liquidazione da applicare va operata in relazione al momento in cui la prestazione difensiva si è effettivamente esaurita
(cfr. Cass. civ., Sez. U., nn. 17405 e 17406 del 2012, secondo cui “i nuovi parametri sono da
applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla
data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca ad un professionista che, in quella
data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale
prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe
abrogate”).
Pertanto, in applicazione del D.M. 55/2014 recante “Determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
9 legge 31 dicembre 2012 n. 247”, nella versione vigente sino all'anno 2018, tenuto conto dell'importanza dell'opera (art. 2 del predetto D.M.) ed in particolare delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 del predetto
D.M.), fatta applicazione dei parametri per i “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, per le cause di valore indeterminabile di complessità media, risultano liquidabili in favore del ricorrente i seguenti importi: € 1.013,00 per la fase di studio della controversia ed € 2.492,00
per la fase istruttoria, il tutto per un importo totale pari ad euro €. 3.505,00.
Deve, pertanto, liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di €.
3.505,00, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi) ed VA e PA, come per legge.
Conclusivamente, alla luce di quanto innanzi esposto, alla parte resistente va fatto obbligo di corrispondere al ricorrente, per l'attività difensiva da quest'ultimo profusa in favore della prima nell'ambito del giudizio indicato, la somma, comprensiva di accessori, di euro € 5.114,22.
Va, infine, dichiarata inammissibile l'eccezione di compensazione di compensazione avanzata da parte resistente, difettando il credito che si è opposto in compensazione della liquidità ed esigibilità immediata richiesta, espressamente, dall'art. 1243 cod. civ., tenuto conto del fatto che, al momento della presente decisione, alcuna responsabilità professionale
è stata accertata in capo al professionista.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione sino ad euro 5.200,00, in base al criterio del decisum, in considerazione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse, con
10 esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da Parte_1
quest'ultimo prestata in favore di nel giudizio indicato in Controparte_1
motivazione, la complessiva somma di € 5.114,22, per le ragioni evidenziate in motivazione;
2. Condanna, per l'effetto, al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
della somma indicata al capo che precede;
Parte_1
3. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
delle spese del presente procedimento che liquida in euro 264,00 per Pt_1
esborsi ed euro 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), VA e PA come per legge.
Aversa, 16/12/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
1 N. 5035/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127 ter c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150/2011, nella causa iscritta al n. 5035/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in AIROLA alla VIA Parte_1 C.F._1
MURATA n. 25 presso lo studio dell'Avv. (c.f.: Parte_1
) quale procuratore di sé stesso, C.F._1
- Ricorrente
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
IA D'CO alla VIA GIUSEPPE VERDI n. 2 presso lo studio dell'Avv.
IE LO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Resistente
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 2 Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118),
stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Si premette, infine, che la presente decisione viene assunta dal Tribunale in composizione monocratica alla luce del disposto di cui all'art. 14 co. 2° del D.lgs. 150/2011
come novellato dall'art. 15 co. 3° del D.lgs. n. 149/2022, ratione temporis applicabile.
Ciò premesso, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'avv. deduceva: - di avere ricevuto incarico professionale da Parte_1
3 per la difesa di costui nell'ambito del giudizio, nel quale egli è Controparte_1
intervenuto, di divisione dell'asse ereditario (e domande connesse) n. 1000659/2004 R.G.
conclusosi con sent. n. 141/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria C.V. il 11/01/2022; - che il predetto giudizio aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione su circa n. 20 beni immobili siti in Sant' Arpino tra terreni, appartamenti, locali commerciali, locali deposito ed accessori e pertinenze;
- che lo stesso si è concluso con sent. n. 141/2022 resa dal Tribunale
di Santa Maria C.V. in data del 11/01/2022; - che nel giudizio in questione il convenuto è
intervenuto a seguito di istituzione testamentaria da parte del defunto nonno
[...]
(dec. il 29/01/2013) che era originariamente parte processuale;
- che il Persona_1
procedimento si è svolto secondo “un iter processuale molto complesso, poiché è stato
necessario per il ricorrente eseguire preliminarmente la ricerca, l' esame e lo studio della
documentazione riguardante le provenienze catastali ed ipotecarie del notevole complesso
immobiliare (circa n.20 beni immobili con accessori e pertinenze), facenti parte di n. 3
fabbricati condominiali, nonché le corrispondenti concessioni edilizie e la complessa
dichiarazione di successione, posta a base della domanda di scioglimento della comunione
ereditaria”; - che, più precisamente, il ricorrente ha svolto a favore del resistente le seguenti attività: “studio e redazione della comparsa di costituzione, previo esame e studio dell' atto
di citazione notificato e della innumerevole e complessa documentazione ipotecaria, catastale
ed edilizia. Esame delle relazioni notarili riguardanti le n.4 parti processuali già costituite,
oltre la dante causa, che sono state esaminate e prodotte in giudizio, come richiesto dal
Giudice con specifica ordinanza, indicazione ed escussione dei testimoni, previa richiesta al
della loro ammissione, che ne ha accolto l' audizione, richiesta ed ammissione della CTU,
nonché partecipazione a n. 2 sopralluoghi”; - che il giudizio era stato definito con la suddetta sentenza e ciò nonostante di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta,
4 compenso quantificato in ricorso in euro 12.560,30.
Parte ricorrente ha quindi domandato: “A) liquidare il compenso nella somma di euro
12.560,30 o nella diversa minore somma, ritenuta congrua dal Giudice adito, per l' attività
di avvocato, svolta nei procedimento giudiziario in questione con condanna della resistente
al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata, a titolo di compenso, oltre
interessi legali dalla richiesta di pagamento del 28/3/2015 fino al saldo effettivo, B)
condannare la parte resistente alla refusione in favore del ricorrente, delle spese processuali:
spese vive anticipate oltre onorari”.
Il resistente, pur costituitosi in giudizio, non ha contestato l'esistenza del mandato professionale, né tantomeno l'attività espletata dal ricorrente, quanto piuttosto il quantum
della pretesa, evidenziando: - di aver revocato il mandato inizialmente conferito al ricorrente nel mese di febbraio dell'anno 2014, pochi mesi dopo la sua formale costituzione in giudizio,
avvenuta nel mese di ottobre dell'anno 2013, onde la pretesa creditoria deve essere sensibilmente ridotta, tenuto conto altresì del valore indeterminato di complessità bassa e/o media della controversi a e non già alta, come opinato in ricorso;
- che quindi, dovendo la liquidazione essere effettuata sulla base dell'entità dell'attività effettivamente svolta e come documentata in atti e non – in modo pretestuoso - con un mero e semplice elenco analitico,
spetta in favore del professionista un compenso grandemente inferiore a quello richiesto;
-
che peraltro l'imperizia con cui il professionista ha portato a termine il mandato induce il convenuto ad opporre in compensazione le somme che egli ritiene di poter ritrarre dal giudizio per inadempimento dell'Avv. instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento (proc. n. Pt_1
1669/2024 R.G.).
Il resistente ha pertanto concluso come di seguito indicato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, disporre la conversione del rito e la
5 prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
2. nel merito, respingere
tutte le domande formulate dall'Avvocato nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
perché infondate e inammissibili in fatto e in diritto oltre che non provate sia in
[...]
ordine all'an che al quantum;
3. sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'On.le
Tribunale adito riconosca in capo al ricorrente un suo diritto creditorio, operare una diversa
quantificazione dell'importo dovuto dalla resistente, alla luce dell'effettiva complessità del
giudizio patrocinato, dei valori liquidabili e, soprattutto, dell'attività professionale
effettivamente svolta nell'interesse del resistente;
4. nella denegata ipotesi accoglimento,
anche parziale, della domanda, operare in ogni caso una compensazione parziale tra le
spettanze professionali dovute dalla resistente in favore del e le maggiori somme Pt_1
da quest'ultimo dovute in virtù della mala gestio e delle numerose attività professionali
compiute a discapito della resistente. Il tutto, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali oltre C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore
antistatario”.
***
La causa deve essere decisa allo stato degli atti non essendo state formulate richieste istruttorie.
Deve essere poi rigettata l'istanza di mutamento del rito formulata da parte resistente,
in quanto il procedimento risulta correttamente incardinato nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come richiesto dall'art. 14
del D.lgs. 150/2011, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.149/2022,
trattandosi di compensi professionali maturati per prestazioni giudiziali in materia civile.
Sul punto, non è certamente superfluo rimarcare che l'ambito di applicazione del procedimento speciale di cui al richiamato art. 14 è espressamente limitato ai soli giudizi civili
6 (Cass. SS. UU. 4485/2018); ne deriva perciò che tale rimedio non è utilizzabile per la liquidazione dei compensi per prestazioni svolte in processi amministrativi (Cons. St., Sez.
IV, 14 aprile 2006, n. 2133) o penali (Cass. civ., Sez. II, ord. 6 agosto 2019 n. 21015), per i quali, quindi, il recupero degli onorari è assicurato dall'ordinario giudizio di cognizione e dal procedimento monitorio, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. (da ultimo, Cass. civ., n.
26431/2025).
Ora, come anticipato, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dal fascicolo di parte della causa civile indicata, e dalle copie del fascicolo di ufficio relativi al giudizio di divisione ereditaria promosso da e Controparte_2 Controparte_3
nei confronti di e di (al quale Controparte_4 Persona_1
è subentrato l'odierno resistente a seguito del suo decesso) emerge, infatti, l'avvenuto conferimento dell'incarico dal resistente al ricorrente (cfr. il mandato del 10.10.2013 a margine della comparsa di intervento depositata il 5.11.2013, debitamente sottoscritto dal resistente) nonché la prova dell'attività difensiva in concreto svolta dall'avv.
[...]
in favore del proprio cliente. Pt_1
Dagli atti di causa ed in particolare dalla sentenza che lo ha definito (sent. del Tribunale
di Santa Maria C.V. n. 141/2022 del 11/01/2022) è emerso che, a seguito di riassunzione, si costituiva in giudizio anche , nato a [...] il [...], conferendo Controparte_1
mandato al predetto Avvocato, nella spiegata qualità di erede testamentario del defunto nonno
(nt. a Sant'Arpino il 20.03.2013 e dec. in Presenzano il Persona_1
29.01.2013) in virtù di testamento pubblico rep. n. 1125 pubblicato il 16.03.2013 dal Notaio
di Sora, registrato a Sora il 04.04.2013 al n. 1280. Persona_2
7 Ora, per quel che rileva in questa sede, il resistente – che, come si è visto, non ha minimamente contestato l'esistenza del rapporto professionale – ebbe a conferire mandato al proprio difensore, odierno ricorrente, il 10.10.2013.
E' poi pacifico, tra le parti, che il mandato esaurì i propri effetti prima della definizione del giudizio, come rimarcato dal resistente in sede di contestazione del quantum debeatur.
Quanto all'attività processuale concretamente posta in essere dal legale, si evidenzia quindi che, dopo la redazione di una sintetica comparsa di intervento adesivo, depositata dopo la chiusura della fase istruttoria (consistita in prove orali e Ctu, tuttavia non depositata al momento della revoca del mandato), dall'analisi dei verbali di causa emerge che l'avv.
ha presenziato all'udienza del 6.11.2013 e del 4.12.2013, poiché alla successiva Pt_1
udienza del 14.02.2014 si dava atto della revoca del mandato da parte del nei CP_1
confronti del proprio legale.
E' utile evidenziare come, dall'analisi di tale ultimo verbale di causa, si apprende che la Ctu definitiva non era stata ancora depositata e dunque non era nella disponibilità delle parti.
Sussistono, dunque, in linea di principio i presupposti del conferimento dell'incarico,
dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva e dell'estinzione della procura per revoca del mandato, onde la domanda spiegata in questa sede dall'avv. può Parte_1
trovare accoglimento e, tuttavia, deve essere debitamente contenuta in relazione alla ridotta attività processuale compiuta nei confronti del cliente, per il quale il professionista,
costituitosi in corso di causa e, precisamente, nella fase terminale dell'istruttoria, ha presenziato a sue sole udienza meramente interlocutorie, in attesa del deposito della Ctu.
Onde, avendo la causa patrocinata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto Scioglimento
di comunione ereditaria, quanto al suo valore e la ridotta attività processuale espletata, va
8 ricondotta allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, in ragione del valore complessivo del compendio ereditario e del numero di beni dividendi.
Tuttavia, avuto riguardo all'attività difensiva concretamente espletata dal legale nell'ambito del giudizio, consistita nella difesa in due sole udienza e nella redazione comparsa di intervento in corso di causa, pur tenuto conto della intrinseca complessità della causa,
facendo applicazione (avuto riguardo al tempo di cessazione dell'incarico: cfr. l'art. 25) del
D.M. n. 55 del 2014, devono essere riconosciuti i compensi relativi alle sole fasi di studio della controversia ed istruttoria, entrambe peraltro computate nei valori minimi, atteso il tenore della comparsa di intervento (meramente adesivo rispetto alla posizione già assunta in giudizio dal date causa) e non avendo il legale né depositato nell'interesse del proprio assistito memorie istruttorie né partecipato alle udienze di escussione dei testi.
Sul punto, va rimarcato che il compenso va considerato in un'accezione
“omnicomprensiva”, quale corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata dal professionista, onde l'attività va liquidata al termine dell'opera complessivamente prestata e del mandato unitariamente concluso e la scelta dei parametri di liquidazione da applicare va operata in relazione al momento in cui la prestazione difensiva si è effettivamente esaurita
(cfr. Cass. civ., Sez. U., nn. 17405 e 17406 del 2012, secondo cui “i nuovi parametri sono da
applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla
data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca ad un professionista che, in quella
data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale
prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe
abrogate”).
Pertanto, in applicazione del D.M. 55/2014 recante “Determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
9 legge 31 dicembre 2012 n. 247”, nella versione vigente sino all'anno 2018, tenuto conto dell'importanza dell'opera (art. 2 del predetto D.M.) ed in particolare delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 del predetto
D.M.), fatta applicazione dei parametri per i “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, per le cause di valore indeterminabile di complessità media, risultano liquidabili in favore del ricorrente i seguenti importi: € 1.013,00 per la fase di studio della controversia ed € 2.492,00
per la fase istruttoria, il tutto per un importo totale pari ad euro €. 3.505,00.
Deve, pertanto, liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di €.
3.505,00, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi) ed VA e PA, come per legge.
Conclusivamente, alla luce di quanto innanzi esposto, alla parte resistente va fatto obbligo di corrispondere al ricorrente, per l'attività difensiva da quest'ultimo profusa in favore della prima nell'ambito del giudizio indicato, la somma, comprensiva di accessori, di euro € 5.114,22.
Va, infine, dichiarata inammissibile l'eccezione di compensazione di compensazione avanzata da parte resistente, difettando il credito che si è opposto in compensazione della liquidità ed esigibilità immediata richiesta, espressamente, dall'art. 1243 cod. civ., tenuto conto del fatto che, al momento della presente decisione, alcuna responsabilità professionale
è stata accertata in capo al professionista.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione sino ad euro 5.200,00, in base al criterio del decisum, in considerazione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse, con
10 esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da Parte_1
quest'ultimo prestata in favore di nel giudizio indicato in Controparte_1
motivazione, la complessiva somma di € 5.114,22, per le ragioni evidenziate in motivazione;
2. Condanna, per l'effetto, al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
della somma indicata al capo che precede;
Parte_1
3. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
delle spese del presente procedimento che liquida in euro 264,00 per Pt_1
esborsi ed euro 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), VA e PA come per legge.
Aversa, 16/12/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
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